TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa ES ON, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2590/2025 R.G. instaurato da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parodi, domicilio eletto in
Milano, piazza S. Agostino n. 24,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rodelli, domicilio eletto in
Milano, via Fieno n. 3,
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione di licenziamento.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
perché venissero accolte le seguenti domande: Controparte_1 “1) In via principale: accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto
posto dalla società a base del licenziamento e la natura ritorsiva e/o
discriminatoria del licenziamento per giusta causa intimato al Sig. Parte_1
dalla società e, per l'effetto, dichiarare la nullità del
[...] Controparte_1
licenziamento ex art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 23/2015, e condannare Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede legale in Milano, Via Ludovico di Breme n. 9, alla reintegrazione del Sig.
nel posto di lavoro effettivamente occupato fino alla data del Parte_1
licenziamento ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla
retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegra e non inferiore in ogni caso a cinque mensilità, con il versamento dei
relativi contributi previdenziali ed assistenziali omessi. Il tutto oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito all'effettivo
soddisfo.
2) in via subordinata: accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto
posto dalla società a base del licenziamento per giusta causa intimato al Sig.
dalla società e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 Controparte_1
l'annullamento del licenziamento ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 23/2015, e condannare
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Ludovico di Breme n.
9, alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro effettivamente Parte_1
occupato fino alla data del licenziamento ed a corrispondergli un'indennità
risarcitoria commisurata alla retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegra, con il versamento dei relativi contributi
previdenziali ed assistenziali omessi.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione
del credito all'effettivo soddisfo.
2 3) In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità
e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato al Sig. Parte_1
da e, per l'effetto, ex art. 3, c. 1, D. Lgs. n. 23/2015,
[...] Controparte_1
condannare (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Ludovico di Breme n.
9, alla corresponsione a favore del Sig. dell'indennità Parte_1
risarcitoria commisurata alla retribuzione di fatto nella misura massima prevista
dalla Legge di 36 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per le
ragioni esposte nella parte in diritto, con il versamento dei relativi contributi
previdenziali ed assistenziali omessi.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione
del credito all'effettivo soddisfo.
4. In via di ulteriore subordine: qualora il Giudice non ritenesse sussistente il
requisito dei 16 dipendenti, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o
annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato al Sig. Parte_1
da e, per l'effetto, ex art. 9 ed ex art. 3, c. 1, D. Lgs. N. Controparte_1
23/2015, condannare (C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Ludovico di
Breme n. 9, alla corresponsione a favore del Sig. dell'indennità Parte_1
risarcitoria commisurata alla retribuzione di fatto nella misura massima prevista
dalla Legge di 6 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per le
ragioni esposte nella parte in diritto, con il versamento dei relativi contributi
previdenziali ed assistenziali omessi.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione
del credito all'effettivo soddisfo.
5. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio e con sentenza
esecutiva per legge.”
3 Si è costituita ritualmente la società convenuta contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, all'esito di istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, si rammenta che il ricorrente è stato assunto l'8 marzo 2021
dalla società convenuta, con contratto a tempo determinato,
successivamente trasformato a tempo indeterminato (doc. 4),
inquadramento nel 5° livello, con mansioni di addetto alle vendite presso la sede operativa di Monza, con orario di lavoro full time, CCNL
Commercio, Terziario.
Con lettera di contestazione datata 25.06.2024 e ricevuta il 07.07.2024 (doc.
5) l'odierna resistente contestava al sig. quanto segue: “a seguito di Pt_1
una verifica effettuata ci viene riferito che: in data 28.05.24 durante l'esecuzione
della sua attività lavorativa nel negozio di Monza, via Buonarroti, 121, faceva
ingresso un cliente che chiedeva la valutazione di alcuni monili d'oro,
precisamente, 14 anelli 8 rottami (parte del braccialetto) 1 collana e 3 ciondoli, lei
valutava ed acquistava tutti gli oggetti sopra indicati;
nell'atto di compravendita
da lei redatto, MB266, le quantità ed il numero degli oggetti non risultano essere
congrui”.
Con lettera di giustificazioni datata 09.07.2024 (doc. 6) il sig. Pt_1
eccepiva, sotto il profilo formale, la carenza dell'elemento della tempestività posto che la lettera - datata 25 giugno e ricevuta il 7 luglio - si riferiva a fatti asseritamente occorsi quasi un mese e mezzo prima.
Lamentava, inoltre, la carenza dell'elemento della specificità.
Ricevuta la contestazione, il ricorrente rendeva le sue giustificazioni che,
tuttavia, non venivano accettate, facendo seguito il licenziamento qui impugnato.
4 In questa sede, il ricorrente eccepisce il carattere ritorsivo e/o discriminatorio del recesso datoriale;
in ogni caso, l'insussistenza di giusta causa.
In particolare, il sig. afferma che, durante i primi due anni di Pt_1
prestazione lavorativa alle dipendenze dell'odierna resistente, aveva sempre diligentemente seguito le direttive della società, in particolare, la politica di acquistare la merce ad un prezzo parecchio più basso rispetto al valore di mercato, sfruttando l'incompetenza e l'incapacità dei clienti.
Stanco di tale situazione, nell'ultimo anno lavorativo il sig. aveva Pt_1
smesso di seguire le direttive aziendali;
da quel momento aveva iniziato a subire da parte della società datrice comportamento emarginanti affinchè
rendesse le dimissioni.
Il tutto era poi culminato nell'infondata contestazione che aveva condotto al suo pretestuoso licenziamento.
La società, costituendosi in giudizio, ha dato atto che, nei mesi di marzo e aprile 2024, analizzando le statistiche sulla quantità dell'oro ritirato nel negozio di Monza e verificatone l'andamento negativo, decideva di incaricare una società investigativa al fine accertare la fedeltà del dipendente e tutelare il patrimonio aziendale.
In data 20.05.2024 incaricava la società investigativa VIS CP_1
GROUP SRL con sede in Montebelluna (TV), di procedere ai necessari accertamenti che venivano compiuti dall' investigatore Tes_1
(doc. 1).
[...]
La società investigativa posizionava sistemi di videosorveglianza nei locali del negozio di Monza nel periodo 20 - 28 maggio 2024; ciò consentiva di accertare che il sig. durante l'esecuzione delle sue mansioni, si Pt_1
appropriava illegittimamente di monili in oro.
5 In particolare, il dipendente, durante l'attività di valutazione-acquisto dei valori, al momento della pesata, comunicava ai clienti un peso inferiore a quello visualizzato dal display della bilancia;
il tutto risultava videoregistrato.
Il dipendente, concluso l'acquisto, compilava il modulo di vendita,
annotando un peso inferiore di quello riportato sul display (peso reale);
quindi si appropriava dell'oro non registrato.
Il peso inferiore (non reale) veniva poi anche trascritto nel registro telematico. (doc. 2).
In data 28.05.2024, si era recato al negozio il cliente Persona_1
che aveva consegnato al sig. molteplici oggetti d'oro da
[...] Pt_1
valutare.
Il ricorrente pesava correttamente gli oggetti, formulava la sua valutazione al cliente che accettava il prezzo di acquisto.
Nella compilazione del modulo, il sig. riportava il prezzo corretto Pt_1
pagato ma un numero di oggetti inferiore, appropriandosi degli oggetti non registrati e non riconsegnati al cliente.
L'esame della registrazione video aveva appunto evidenziato che Pt_1
si faceva consegnare 14 anelli, 8 rottami (parti di braccialetto), 1 collana e 3
ciondoli.
Nella scheda connessa alla compravendita in questione (n. 266/2024),
risultano, invece, acquistati e registrati da 1 collana, 7 anelli, 8 Pt_1
rottami e 3 ciondoli.
Ne consegue che il dipendente si sarebbe appropriato illegittimamente di
7 anelli, non registrati nella scheda.
Dall'indagine eseguita dall'investigatore sarebbe emerso che Tes_1
la descritta condotta era abituale da parte del sig. il quale era solito Pt_1
6 sottrarre ai clienti beni che pagava con denaro della società ma che, in parte, tratteneva per sé, occultandoli in fase di acquisto.
A seguito di ciò, l'amministratrice della società sporgeva denuncia querela nei confronti del sig. il procedimento veniva iscritto nel Registro Pt_1
Generale Notizie di Reato presso la Procura della Repubblica di Monza, al n. RG PM 7001/2024 (doc. 7 e 7.1) ed è tuttora in corso.
Dopo gli accadimenti del 28.05.2024, il ricorrente non si presentava più al lavoro, inviando certificati medici.
Così delineata la fattispecie, si è ritenuto di escutere come teste il sig.
cliente di che ha così Persona_1 CP_1
riferito sui fatti di causa: “…di professione agente di commercio, mi occupo di
abbigliamento. Mi sono recato presso il punto vendita di Monza un'unica volta,
nel maggio del 2024. Mia madre mi aveva dato degli anelli e anche altri pezzi, una
medaglietta, una catenina e due ciondoli, da vendere. Erano 18 pezzi come
ricostruisco consultando le fotografie che ho nel mio cellulare che consulto. Sono
stato ricevuto da un signore che non avevo mai visto prima. Gli ho consegnato
tutti i 18 pezzi per farli valutare. Ad un certo punto, il commesso è andato nel
retro del negozio non ricordo se portandosi dietro tutto, perché doveva verificare i
carati dell'oro. Dopo 5 minuti, è tornato allo sportello e ha fatto la valutazione
dividendo gli articoli in gruppi. Mi ha detto la cifra, io ho chiamato mia madre per
riferire; lei ha accettato la stima. Per cui ho proceduto alla vendita, il commesso mi
ha fatto la ricevuta. Il pagamento era previsto con bonifico sul mio conto;
io poi
avrei girato l'importo a mia madre. Viene mostrato al teste il doc. 3 di parte
resistente. Il teste dichiara: “E' questa la ricevuta a cui mi sono riferito. Preciso
che ad un bracciale in argento che ho posto in vendita la chiusura era in oro per
cui è stata staccata dal resto del bracciale. Per questo motivi, i pezzi indicati sulla
ricevuta risultano essere 19 e non 18 come a me risultante dalle fotografie. Il
7 giorno dopo la vendita, ho guardato meglio la ricevuta e mi sono accordo che c'era
scritto “rottami” e solo 7 anelli. Invece gli anelli erano di più. Io non avevo fatto
ancora nulla quando sono stato contattato da un'ispettrice di polizia di Monza che
mi ha chiesto se mi fossi recato presso quel negozio di Monza e se vi avevo
venduto dei valori. Ho detto di sì; lei mi ha chiesto se fosse tutto a posto;
le ho
detto che avevo notato questa discrepanza tra quanto avevo portato e quanto
scritto sulla ricevuta. Ho preso appuntamento con lei e mi sono recato dopo un
paio di giorni a parlarle. Lei mi ha detto che c'era un'indagine in corso;
a quel
punto, ho fatto la mia denuncia, con foto e documenti allegati.
ADR: confrontando la fotografia che si trova in fondo alla ricevuta e che il giudice
mi mostra con le foto in mio possesso, riscontro la mancanza, nella foto della
ricevuta, di anello appartenuto a mio padre e di tre fedi. Io sul momento non me
ne ero accorto di questo”.
All'esito della deposizione testimoniale che precede, tenuto altresì conto dei documenti di causa, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Con riferimento all'eccepita tardività, si osserva che la contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento del ricorrente fa esclusivo riferimento all'episodio accaduto il 28 maggio 2025 in relazione al cliente qui escusso come teste. Ne consegue la totale irrilevanza, in Per_1
questa sede, di quanto asseritamente accaduto nei giorni precedenti il 28
maggio, poiché non oggetto di contestazione disciplinare.
Come già rammentato, la contestazione in questione data del 25 giugno
2024.
Si osserva che rispetto all'episodio accaduto al cliente risulta Per_1
depositata, il 6 giugno 2024, integrazione di querela (doc.
7.1 res.).
Non è contestato in causa che dal 28 maggio 2024 il ricorrente si sia posto in malattia, non presentandosi più al lavoro.
8 Questo ha certamente giustificato un indugio, da parte della società
datrice, nel procedere disciplinarmente, dovendosi dunque ritenere la tempistica adeguata ai fatti.
Quanto alla ritenuta assenza di specificità, la condotta contestata al lavoratore si palesa, al contrario, chiara, consistendo nell'indebita sottrazione di valori maneggiati durante l'attività lavorativa.
Va poi sgombrato il campo da ogni ipotesi di ritorsività/discriminazione.
In punto di discriminazione, si è totalmente al di fuori di qualunque ipotesi riconducibile a tale fattispecie mentre, con riferimento alla pretesa ritorsività, il ricorso è di tenore talmente inconsistente da non avere consentito e necessitato di alcun approfondimento al riguardo.
A fronte di ciò, tenuto conto dei documenti di causa e della deposizione testimoniale resa dal sig. la condotta contestata al ricorrente e Per_1
che ne ha determinato il licenziamento è da ritenere sussistente e provata.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge in punto di spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza,
Milano, 23/07/2025
Il giudice
ES ON
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa ES ON, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2590/2025 R.G. instaurato da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parodi, domicilio eletto in
Milano, piazza S. Agostino n. 24,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rodelli, domicilio eletto in
Milano, via Fieno n. 3,
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione di licenziamento.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
perché venissero accolte le seguenti domande: Controparte_1 “1) In via principale: accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto
posto dalla società a base del licenziamento e la natura ritorsiva e/o
discriminatoria del licenziamento per giusta causa intimato al Sig. Parte_1
dalla società e, per l'effetto, dichiarare la nullità del
[...] Controparte_1
licenziamento ex art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 23/2015, e condannare Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede legale in Milano, Via Ludovico di Breme n. 9, alla reintegrazione del Sig.
nel posto di lavoro effettivamente occupato fino alla data del Parte_1
licenziamento ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla
retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegra e non inferiore in ogni caso a cinque mensilità, con il versamento dei
relativi contributi previdenziali ed assistenziali omessi. Il tutto oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito all'effettivo
soddisfo.
2) in via subordinata: accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto
posto dalla società a base del licenziamento per giusta causa intimato al Sig.
dalla società e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 Controparte_1
l'annullamento del licenziamento ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 23/2015, e condannare
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Ludovico di Breme n.
9, alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro effettivamente Parte_1
occupato fino alla data del licenziamento ed a corrispondergli un'indennità
risarcitoria commisurata alla retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegra, con il versamento dei relativi contributi
previdenziali ed assistenziali omessi.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione
del credito all'effettivo soddisfo.
2 3) In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità
e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato al Sig. Parte_1
da e, per l'effetto, ex art. 3, c. 1, D. Lgs. n. 23/2015,
[...] Controparte_1
condannare (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Ludovico di Breme n.
9, alla corresponsione a favore del Sig. dell'indennità Parte_1
risarcitoria commisurata alla retribuzione di fatto nella misura massima prevista
dalla Legge di 36 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per le
ragioni esposte nella parte in diritto, con il versamento dei relativi contributi
previdenziali ed assistenziali omessi.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione
del credito all'effettivo soddisfo.
4. In via di ulteriore subordine: qualora il Giudice non ritenesse sussistente il
requisito dei 16 dipendenti, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o
annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato al Sig. Parte_1
da e, per l'effetto, ex art. 9 ed ex art. 3, c. 1, D. Lgs. N. Controparte_1
23/2015, condannare (C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Ludovico di
Breme n. 9, alla corresponsione a favore del Sig. dell'indennità Parte_1
risarcitoria commisurata alla retribuzione di fatto nella misura massima prevista
dalla Legge di 6 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per le
ragioni esposte nella parte in diritto, con il versamento dei relativi contributi
previdenziali ed assistenziali omessi.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione
del credito all'effettivo soddisfo.
5. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio e con sentenza
esecutiva per legge.”
3 Si è costituita ritualmente la società convenuta contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, all'esito di istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, si rammenta che il ricorrente è stato assunto l'8 marzo 2021
dalla società convenuta, con contratto a tempo determinato,
successivamente trasformato a tempo indeterminato (doc. 4),
inquadramento nel 5° livello, con mansioni di addetto alle vendite presso la sede operativa di Monza, con orario di lavoro full time, CCNL
Commercio, Terziario.
Con lettera di contestazione datata 25.06.2024 e ricevuta il 07.07.2024 (doc.
5) l'odierna resistente contestava al sig. quanto segue: “a seguito di Pt_1
una verifica effettuata ci viene riferito che: in data 28.05.24 durante l'esecuzione
della sua attività lavorativa nel negozio di Monza, via Buonarroti, 121, faceva
ingresso un cliente che chiedeva la valutazione di alcuni monili d'oro,
precisamente, 14 anelli 8 rottami (parte del braccialetto) 1 collana e 3 ciondoli, lei
valutava ed acquistava tutti gli oggetti sopra indicati;
nell'atto di compravendita
da lei redatto, MB266, le quantità ed il numero degli oggetti non risultano essere
congrui”.
Con lettera di giustificazioni datata 09.07.2024 (doc. 6) il sig. Pt_1
eccepiva, sotto il profilo formale, la carenza dell'elemento della tempestività posto che la lettera - datata 25 giugno e ricevuta il 7 luglio - si riferiva a fatti asseritamente occorsi quasi un mese e mezzo prima.
Lamentava, inoltre, la carenza dell'elemento della specificità.
Ricevuta la contestazione, il ricorrente rendeva le sue giustificazioni che,
tuttavia, non venivano accettate, facendo seguito il licenziamento qui impugnato.
4 In questa sede, il ricorrente eccepisce il carattere ritorsivo e/o discriminatorio del recesso datoriale;
in ogni caso, l'insussistenza di giusta causa.
In particolare, il sig. afferma che, durante i primi due anni di Pt_1
prestazione lavorativa alle dipendenze dell'odierna resistente, aveva sempre diligentemente seguito le direttive della società, in particolare, la politica di acquistare la merce ad un prezzo parecchio più basso rispetto al valore di mercato, sfruttando l'incompetenza e l'incapacità dei clienti.
Stanco di tale situazione, nell'ultimo anno lavorativo il sig. aveva Pt_1
smesso di seguire le direttive aziendali;
da quel momento aveva iniziato a subire da parte della società datrice comportamento emarginanti affinchè
rendesse le dimissioni.
Il tutto era poi culminato nell'infondata contestazione che aveva condotto al suo pretestuoso licenziamento.
La società, costituendosi in giudizio, ha dato atto che, nei mesi di marzo e aprile 2024, analizzando le statistiche sulla quantità dell'oro ritirato nel negozio di Monza e verificatone l'andamento negativo, decideva di incaricare una società investigativa al fine accertare la fedeltà del dipendente e tutelare il patrimonio aziendale.
In data 20.05.2024 incaricava la società investigativa VIS CP_1
GROUP SRL con sede in Montebelluna (TV), di procedere ai necessari accertamenti che venivano compiuti dall' investigatore Tes_1
(doc. 1).
[...]
La società investigativa posizionava sistemi di videosorveglianza nei locali del negozio di Monza nel periodo 20 - 28 maggio 2024; ciò consentiva di accertare che il sig. durante l'esecuzione delle sue mansioni, si Pt_1
appropriava illegittimamente di monili in oro.
5 In particolare, il dipendente, durante l'attività di valutazione-acquisto dei valori, al momento della pesata, comunicava ai clienti un peso inferiore a quello visualizzato dal display della bilancia;
il tutto risultava videoregistrato.
Il dipendente, concluso l'acquisto, compilava il modulo di vendita,
annotando un peso inferiore di quello riportato sul display (peso reale);
quindi si appropriava dell'oro non registrato.
Il peso inferiore (non reale) veniva poi anche trascritto nel registro telematico. (doc. 2).
In data 28.05.2024, si era recato al negozio il cliente Persona_1
che aveva consegnato al sig. molteplici oggetti d'oro da
[...] Pt_1
valutare.
Il ricorrente pesava correttamente gli oggetti, formulava la sua valutazione al cliente che accettava il prezzo di acquisto.
Nella compilazione del modulo, il sig. riportava il prezzo corretto Pt_1
pagato ma un numero di oggetti inferiore, appropriandosi degli oggetti non registrati e non riconsegnati al cliente.
L'esame della registrazione video aveva appunto evidenziato che Pt_1
si faceva consegnare 14 anelli, 8 rottami (parti di braccialetto), 1 collana e 3
ciondoli.
Nella scheda connessa alla compravendita in questione (n. 266/2024),
risultano, invece, acquistati e registrati da 1 collana, 7 anelli, 8 Pt_1
rottami e 3 ciondoli.
Ne consegue che il dipendente si sarebbe appropriato illegittimamente di
7 anelli, non registrati nella scheda.
Dall'indagine eseguita dall'investigatore sarebbe emerso che Tes_1
la descritta condotta era abituale da parte del sig. il quale era solito Pt_1
6 sottrarre ai clienti beni che pagava con denaro della società ma che, in parte, tratteneva per sé, occultandoli in fase di acquisto.
A seguito di ciò, l'amministratrice della società sporgeva denuncia querela nei confronti del sig. il procedimento veniva iscritto nel Registro Pt_1
Generale Notizie di Reato presso la Procura della Repubblica di Monza, al n. RG PM 7001/2024 (doc. 7 e 7.1) ed è tuttora in corso.
Dopo gli accadimenti del 28.05.2024, il ricorrente non si presentava più al lavoro, inviando certificati medici.
Così delineata la fattispecie, si è ritenuto di escutere come teste il sig.
cliente di che ha così Persona_1 CP_1
riferito sui fatti di causa: “…di professione agente di commercio, mi occupo di
abbigliamento. Mi sono recato presso il punto vendita di Monza un'unica volta,
nel maggio del 2024. Mia madre mi aveva dato degli anelli e anche altri pezzi, una
medaglietta, una catenina e due ciondoli, da vendere. Erano 18 pezzi come
ricostruisco consultando le fotografie che ho nel mio cellulare che consulto. Sono
stato ricevuto da un signore che non avevo mai visto prima. Gli ho consegnato
tutti i 18 pezzi per farli valutare. Ad un certo punto, il commesso è andato nel
retro del negozio non ricordo se portandosi dietro tutto, perché doveva verificare i
carati dell'oro. Dopo 5 minuti, è tornato allo sportello e ha fatto la valutazione
dividendo gli articoli in gruppi. Mi ha detto la cifra, io ho chiamato mia madre per
riferire; lei ha accettato la stima. Per cui ho proceduto alla vendita, il commesso mi
ha fatto la ricevuta. Il pagamento era previsto con bonifico sul mio conto;
io poi
avrei girato l'importo a mia madre. Viene mostrato al teste il doc. 3 di parte
resistente. Il teste dichiara: “E' questa la ricevuta a cui mi sono riferito. Preciso
che ad un bracciale in argento che ho posto in vendita la chiusura era in oro per
cui è stata staccata dal resto del bracciale. Per questo motivi, i pezzi indicati sulla
ricevuta risultano essere 19 e non 18 come a me risultante dalle fotografie. Il
7 giorno dopo la vendita, ho guardato meglio la ricevuta e mi sono accordo che c'era
scritto “rottami” e solo 7 anelli. Invece gli anelli erano di più. Io non avevo fatto
ancora nulla quando sono stato contattato da un'ispettrice di polizia di Monza che
mi ha chiesto se mi fossi recato presso quel negozio di Monza e se vi avevo
venduto dei valori. Ho detto di sì; lei mi ha chiesto se fosse tutto a posto;
le ho
detto che avevo notato questa discrepanza tra quanto avevo portato e quanto
scritto sulla ricevuta. Ho preso appuntamento con lei e mi sono recato dopo un
paio di giorni a parlarle. Lei mi ha detto che c'era un'indagine in corso;
a quel
punto, ho fatto la mia denuncia, con foto e documenti allegati.
ADR: confrontando la fotografia che si trova in fondo alla ricevuta e che il giudice
mi mostra con le foto in mio possesso, riscontro la mancanza, nella foto della
ricevuta, di anello appartenuto a mio padre e di tre fedi. Io sul momento non me
ne ero accorto di questo”.
All'esito della deposizione testimoniale che precede, tenuto altresì conto dei documenti di causa, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Con riferimento all'eccepita tardività, si osserva che la contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento del ricorrente fa esclusivo riferimento all'episodio accaduto il 28 maggio 2025 in relazione al cliente qui escusso come teste. Ne consegue la totale irrilevanza, in Per_1
questa sede, di quanto asseritamente accaduto nei giorni precedenti il 28
maggio, poiché non oggetto di contestazione disciplinare.
Come già rammentato, la contestazione in questione data del 25 giugno
2024.
Si osserva che rispetto all'episodio accaduto al cliente risulta Per_1
depositata, il 6 giugno 2024, integrazione di querela (doc.
7.1 res.).
Non è contestato in causa che dal 28 maggio 2024 il ricorrente si sia posto in malattia, non presentandosi più al lavoro.
8 Questo ha certamente giustificato un indugio, da parte della società
datrice, nel procedere disciplinarmente, dovendosi dunque ritenere la tempistica adeguata ai fatti.
Quanto alla ritenuta assenza di specificità, la condotta contestata al lavoratore si palesa, al contrario, chiara, consistendo nell'indebita sottrazione di valori maneggiati durante l'attività lavorativa.
Va poi sgombrato il campo da ogni ipotesi di ritorsività/discriminazione.
In punto di discriminazione, si è totalmente al di fuori di qualunque ipotesi riconducibile a tale fattispecie mentre, con riferimento alla pretesa ritorsività, il ricorso è di tenore talmente inconsistente da non avere consentito e necessitato di alcun approfondimento al riguardo.
A fronte di ciò, tenuto conto dei documenti di causa e della deposizione testimoniale resa dal sig. la condotta contestata al ricorrente e Per_1
che ne ha determinato il licenziamento è da ritenere sussistente e provata.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge in punto di spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza,
Milano, 23/07/2025
Il giudice
ES ON
9