Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9050/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. VICINO Parte_1 C.F._1
VITO e , con elezione di domicilio in VIA Mortella 64 75010 MIGLIONICO ITALIA presso l'avv. VICINO VITO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI e , con elezione di domicilio in VIA MEO DA BARI 97 70121 BARI, presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI BARI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 05-05-2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 24 settembre 2024, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420240040523592000 notificata in data 13 giugno 2024 per l'importo di euro 1.620,88, eccependo la prescrizione del credito erariale e il difetto di motivazione della cartella esattoriale.
Il si è costituito con memoria depositata il 6 novembre 2024, Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per incompetenza del giudice civile, sostenendo che la competenza spetterebbe al giudice penale in sede di incidente di esecuzione. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione e il preteso difetto di motivazione della cartella.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 05 maggio 2025.
1. Sulla competenza del giudice civile
Il ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
per incompetenza del giudice civile, sostenendo che la competenza spetterebbe al giudice penale in sede di incidente di esecuzione.
Tale eccezione deve essere disattesa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza spetta al giudice civile quando l'opponente contesti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Nel caso di specie, il ricorrente non contesta il perimetro applicativo della condanna penale, ma si incentra sul difetto di motivazione dell'atto impositivo e sulla prescrizione del credito. Tali questioni, logicamente precedenti rispetto alla definizione del perimetro di applicabilità della condanna, rientrano nella competenza del giudice civile dell'esecuzione.
2. Sulla prescrizione del credito erariale
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito erariale, sostenendo che dalla sentenza penale n. 158/2006 del Tribunale di Bari del 29 novembre 2006, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2014, alla notifica della cartella del 13 giugno 2024 è decorso un termine superiore ai dieci anni.
L'eccezione deve essere respinta per le seguenti ragioni:
pagina 2 di 4 a) in ordine al termine di prescrizione applicabile va ribadito che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
b) la decorrenza del termine prescrizionale per le sanzioni penali pecuniarie, come confermato dalla giurisprudenza, è impedito dal solo fatto dell'inizio dell'esecuzione, a nulla rilevando le successive concrete modalità e tempistiche della stessa.
c) Nel caso che ci impegna, risulta pacifico che l'iscrizione a ruolo delle somme è avvenuta tempestivamente nell'anno 2024, con nota di trasmissione n. 1067/2024-A del
19 febbraio 2024 ad e la notifica dell'impugnata cartella è avvenuta il Controparte_2
13 giugno 2024. Tale attivazione della procedura di recupero coattivo è sufficiente a impedire l'estinzione della pena, costituendo espressione della volontà punitiva dello
Stato.
d) ai fini del calcolo del termine di prescrizione si evidenzia che la sentenza penale è divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2014, mentre la cartella è stata notificata il 13 giugno 2024. È di tutta evidenza che Il termine di prescrizione decennale al momento della notifica della cartella esattoriale non risulta decorso.
3. Sul difetto di motivazione della cartella esattoriale
Da ultimo il ricorrente ha contestato il difetto di motivazione della cartella esattoriale, lamentandone la genericità.
Anche sotto tale profilo il ricorso non è meritevole di accoglimento.
È jus receptum secondo cui la cartella esattoriale è validamente motivata quando contiene i necessari rinvii agli atti e ai fogli notizia che consentono la compiuta comprensione delle ragioni del recupero delle spese, essendo sufficienti i riferimenti all'ufficio formante il ruolo, alla natura del credito e relativa partita, al numero del procedimento o del provvedimento originante il credito.
Nel caso di specie, la cartella contiene: (i) l'indicazione della sentenza penale di riferimento (Tribunale di Bari Sentenza n. 158 del 29/11/2006); (ii) la specificazione degli importi richiesti (€ 210,00 per spese processuali, € 1.000,00 per Cassa Ammende, €
237,00 per contributo unificato, € 168,00 per imposta di registro); (iii) il riferimento alla partita di credito n. 997/2024 SIAMM Tribunale di Bari.
pagina 3 di 4 Inoltre, come chiarito dalle Sezioni Unite, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.
Ma Vi è di più.
Nel caso di specie, il ricorrente dimostra di conoscere perfettamente i presupposti dell'imposizione, avendo puntualmente contestato gli importi richiesti e la loro natura, senza allegare alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
4. Spese processuali
Considerata la soccombenza del ricorrente su tutte le questioni sollevate, lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
, che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
RESPINGE l'opposizione proposta dal sig. avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 01420240040523592000 notificata in data 13 giugno 2024;
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del
[...]
, liquidate in euro 1.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e Controparte_1
spese generali del 15%.
Così deciso in data 30/05/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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