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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/11/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1783 dell'anno 2025
TRA nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio di Parte_1
AS e dall'avv. Mauro Granato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 24/11/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/2/2025 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva l'insussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1
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benefici richiesti.
Sulla base di nuova documentazione sanitaria veniva disposta una integrazione di CTU a mezzo dello stesso CTU nominato nella fase dell'ATP ma il CTU restituiva gli atti in quanto il periziando gli aveva comunicato l'intenzione di rinunciare all'azione.
Con note depositate in data 3/9/2025 la parte ricorrente rinunciava all'azione e agli atti del giudizio.
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Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c..
L'art. 306 c.p.c. prevede infatti che il giudizio si estingua per rinuncia agli atti se essa sia accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
Il giudice deve verificare che la rinuncia e la relativa accettazione siano valide. A tal proposito occorre che la rinuncia sia fatta dalla parte personalmente o dal procuratore speciale munito di mandato;
che vi sia accettazione, nelle medesime forme, da parte del convenuto costituito.
Nel caso di specie, la rinuncia della parte ricorrente è stata fatta dai difensori del ricorrente, muniti di procura speciale ad hoc.
Per quanto riguarda l'accettazione della rinuncia, sebbene l' non abbia espressamente accettato CP_1 la rinuncia agli atti del giudizio, non si intravede un suo interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
Peraltro la rinuncia agli atti comporta la definitività del verbale sanitario impugnato e dunque il ricorrente non potrebbe riproporre la medesima azione giudiziaria.
Pertanto vi sono tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione.
Considerata la natura della controversia, nonché il comportamento processuale del ricorrente, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.
Le spese della CTU espletata nella fase dell'ATP restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27/2/2025 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) pone le spese della CTU espletata nella fase dell'ATP definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 24 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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