Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/06/2025, n. 12067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12067 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02712/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento del Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa –Reparto Informazioni e Sicurezza –Centro Intelligence Interforze, prot. M_D A164086 REG2022 -OMISSIS-, del 10.1.2022(all.to 1), notificato con lettera raccomandata n. -OMISSIS- (all.to 2), consegnata il 26.1.2022 (all.to 3), che ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con privazione della retribuzione ed altri compensi/emolumenti, a causa del mancato possesso della certificazione verde (green pass) anti COVID-19;
2) ove occorra, della lettera di invito alla presentazione di documentazione afferente alla intervenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2, di cui alla nota prot. M_DSCII REG2021 -OMISSIS-, del 14.12.2021;
3) della circolare dello Stato Maggiore della Difesa prot. M_D E0012000 REG2021 0204213 in data 12-10-2021, contenente gli adempimenti e le indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa nella verifica della “certificazione verde”;
4) della circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0454904,in data14-10-2021, recante “ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica” (all.to 5);
5) del D.P.C.M. 17 giugno 2021,contenente“disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22aprile 2021, n. 52, recante <Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19>”(all.to 6);
6) del DPCM 23 settembre 2021 e il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021,nella parte in cui dispongono il superamento della modalità ordinaria di utilizzo del lavoro agile nel pubblico impiego (all.ti 7e 8);
7) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2022, contenente “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19 (all.to 9).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 25/5/2022:
1) del provvedimento dello Stato Maggiore Difesa prot. M_D A164086 REG 2022 -OMISSIS-, del 28.3.2022, che ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 10.1.2022 al 24.3.2022, per complessivi giorni 74, con perdita di tutti i compensi ed emolumenti ai fini economici, di anzianità e previdenziali, comunicato con nota dello stesso Stato Maggiore prot. M_D A 164086 REG2022 0011257, del 28.3.2022, anch'essa da intendersi impugnata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 6/7/2022:
1) del provvedimento prot. M_D AB 05933 REG2022 -OMISSIS-del 15.4.22, ma notificato il 4.5.22 che ha determinato una detrazione di anzianità assoluta nel grado ai danni del ricorrente, con sua ricollocazione nel ruolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Luogotenente della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore del Ministero della Difesa - Reparto Informazioni e Sicurezza – Centro Intelligence Interforze – 2° Gruppo Autonomo Interforze, 5° Distaccamento Aeronautico Jacotenente, con sede nella provincia di Foggia, con l’atto introduttivo del presente giudizio ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021 e le circolari presupposte.
2. Nel ricorso vengono dedotte le censure che seguono.
1) Violazione degli artt. 1 e 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle nazioni unite - violazione dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) – violazione degli artt. 1 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - violazione degli artt. 1 e 2 Costituzione - violazione dell’art. 7 Cedu - violazione del principio di legalità - violazione dell’art. 36 della Carta di Nizza - violazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge e di non discriminazione sotto vari profili: art. 2 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 2 del Trattato dell’Unione europea, artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 3 cost. - violazione dell’art. 23 cost. e degli artt. 13 e 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento (ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016.
2) Invalidità del green pass rafforzato. Violazione del “considerando” 36 del regolamento (ue) 2021/953 del parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2021. Violazione della risoluzione dell’assemblea parlamentare del consiglio d’Europa n. 2361 del 27 gennaio 2021.
3) Violazione della risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021 dell’assemblea parlamentare del consiglio d’europa, punto 7.3.1. Violazione del principio di precauzione e di proporzionalità. Violazione dell’art. 9 CEDU. Violazione dell’art. 32 cost. Violazione del codice di Norimberga e dell’art. 16 della convenzione di Oviedo. Eccesso di potere per omessa considerazione puntuale degli atti dell’EMA. Violazione del considerando 11, del considerando 27 e dell’art. 28, comma 1, capo h, del regolamento (ue) n. 536/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014. Disapplicazione. Violazione art. 1, 4 e 36 cost.
4) Violazione della normativa sul consenso informato: art. 3 carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e art. 5 convenzione di Oviedo. Violazione dell’art. 1 della legge 22 dicembre 2017.
5) In subordine. anche ad ammettere la legittimità delle limitazioni previste per i non possessori della certificazione verde, le norme impugnate risultano illegittime nella parte in cui privano il non vaccinato della retribuzione. Violazione dell’art. 36, comma 1, della Costituzione. Violazione dell’art. 31 della carta dei diritti fondamentali dell’u.e. Violazione dell’art. 3 cost, per disparità di trattamento rispetto ai lavoratori, rei di gravi illeciti disciplinari, i quali percepiscono l’assegno alimentare.
5.1) Illegittimità del dpcm 23 settembre 2021 e del decreto del ministro per la pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021, nella parte in cui dispongono il superamento della modalità ordinaria di utilizzo del lavoro agile nel pubblico impiego. Violazione degli artt. 1 e 36 della Costituzione. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. carenza assoluta di motivazione.
In estrema sintesi, le censure formulate da parte ricorrente possono essere sintetizzate come segue.
In via principale, il ricorrente censura la normativa primaria che ha introdotto l’obbligo vaccinale per asserita contrarietà alle norme costituzionali, europee e convenzionali indicate, in particolare deducendo che:
i) le norme di cui al decreto legge n. 1/2022 avrebbero introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di vaccinazione e una sanzione per il mero fatto di non essersi vaccinati, con conseguente lesione del principio di non discriminazione, di uguaglianza e di legalità; vi sarebbe stata inoltre una lesione del diritto ad una giusta retribuzione; infine, sarebbero state lese le disposizioni europee che tutelano il diritto alla privacy dal momento che la normativa in commento demanderebbe a soggetti non abilitati l’accertamento di dati personalissimi, perché attinenti allo stato di salute;
ii) la proroga dello stato di emergenza e l’introduzione di nuove restrizioni disposte con il decreto legge n. 221/2021 sarebbero del tutto illogiche, arbitrarie e sproporzionate posto che non vi sarebbe alcuna prova scientifica che la vaccinazione fosse effettivamente in grado di prevenire il diffondersi del virus, potendo i soggetti vaccinati – così come quelli non vaccinati – essere contagiosi; vi sarebbe stata, pertanto, un’indebita e non necessaria discriminazione nei confronti dei soggetti non vaccinati;
iii) le restrizioni imposte ai soggetti non vaccinati si porrebbero altresì in contrasto con la non obbligatorietà del vaccino per gli altri cittadini, anche considerando che non risulta scientificamente provato alcun effetto utile del vaccino nella prevenzione del contagio; al contrario, l’imposizione degli obblighi in commento finirebbe con ledere la dignità della persona umana dal momento che ci si troverebbe innanzi ad un caso di imposizione di un trattamento sanitario in assenza dei relativi presupposti e per di più non considerando le esigenze di natura medica per le quali un soggetto potrebbe scegliere di non vaccinarsi. Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente, avendo già contratto il virus, sarebbe portatore di anticorpi naturali, con conseguente minor rischio di contrarre la patologia;
iv) sarebbero inoltre state violate le norme che tutelano il diritto di ogni individuo a prestare, nell’ambito delle cure mediche, il proprio consenso libero e informato: invero, il consenso prestato alla vaccinazione non potrebbe dirsi né libero (posto che dalla mancata vaccinazione discendono conseguenze molto pregiudizievoli) né informato (posto che nessuna autorità sanitaria è in grado di affermare quali siano le conseguenze a breve e a lungo termine della vaccinazione).
In via subordinata, anche ad ammettere la legittimità delle norme impositive degli obblighi vaccinali, il ricorrente censura, da un lato, la mancanza di proporzionalità nella sanzione prevista, poiché la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con perdita di ogni compenso di carattere fisso e continuativo ovvero di carattere accessorio e indennitario sarebbe una sanzione troppo grave per il semplice fatto di non essersi vaccinati, considerando anche che, ai sensi dell’art. 920 cod. ord. mil., al personale sospeso per motivi penali o disciplinari sono comunque dovuti la metà degli assegni a carattere fisso o continuativo; dall’altro lato, il provvedimento di sospensione sarebbe illegittimo anche perché la sospensione avrebbe dovuto essere inflitta solo come extrema ratio , ovverosia nelle ipotesi di impossibilità di utile e diversa collocazione del lavoratore, anche in mansioni inferiori, e anche attraverso lo strumento del lavoro agile ovvero dello smart working.
3. Con i primi motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 28.03.2022 con cui l’Amministrazione ha determinato il periodo di sospensione dal 10.01.2022 al 24.03.2022 per la durata complessiva di 74 giorni.
Il gravame è affidato alle stesse identiche censure contenute nel ricorso introduttivo.
4. Con i secondi motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 15.04.2022 con cui l’Amministrazione, nel recepire la disposta sospensione dall’attività lavorativa, ha altresì rideterminato l’anzianità assoluta nel grado, provvedendo alla decurtazione d’anzianità per il periodo di 74 giorni dal 04.01.2020 al 18.03.2020.
Il gravame è affidato alle stesse identiche censure contenute nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato memorie con cui chiede il rigetto del gravame.
6. All’udienza pubblica del 11.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il gravame è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
8. In via preliminare, deve essere affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia; invero, benché il ricorrente abbia la propria sede di servizio nella provincia di Foggia, deve essere rilevato che il ricorrente ha espressamente impugnato, formulando precipue censure, non solo il provvedimento di sospensione a lui riferito, ma anche le circolari presupposte, le quali, nel precisare e dettagliare gli obblighi in materia di vaccinazione anti-Covid, hanno una indubbia natura regolamentare, con conseguente competenza di questo Tribunale a decidere la controversia ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
9. I primi quattro motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, avanzando il ricorrente sotto diversi profili dubbi di legittimità costituzionale, comunitaria e convenzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale; a tal proposito, il Collegio rileva quanto segue.
9.1 Relativamente alle doglianze concernenti l’asserito contrasto tra l’introduzione dell’obbligo vaccinale e le restrizioni imposte ai soggetti non vaccinati e i principi di non discriminazione, di uguaglianza e di legalità (considerando anche la ritenuta assenza di proporzionalità della sanzione e l’inefficacia del vaccino a prevenire il contagio), è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione.
E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile.
Le norme in commento, pertanto, non hanno comportato alcun illegittimo sacrificio della posizione dell’interessato, essendo l’obbligo vaccinale con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato.
La Corte costituzionale, invero, sempre con la citata sentenza n. 15 del 2023 ha chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione.
Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.
9.2 Quanto alla supposta lesione del diritto alla privacy, deve essere preliminarmente evidenziato che nel caso di specie l’unica questione astrattamente rilevante è quella riguardante il trattamento di dati personali relativi alla sfera medica del ricorrente da parte dell’Amministrazione, in qualità di datore di lavoro; invero, nella presente controversia alcuna rilevanza possono avere le ulteriori questioni prospettate dal ricorrente e riguardanti l’asserita violazione del diritto alla privacy commessa da altri soggetti.
Ciò premesso, deve essere innanzitutto osservato che, in generale, l’eventuale lesione della normativa sulla privacy non determina ex se l’illegittimità di un provvedimento amministrativo, quanto piuttosto ove del caso l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, oltre alle eventuali sanzioni penali e alle conseguenze di natura civilistica.
In ogni caso, poiché l’applicazione dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 presuppone la necessità che l’Amministrazione datrice di lavoro disponga dei dati relativi all’avvenuta vaccinazione del dipendente, il trattamento di tali dati è inevitabile. Peraltro, la normativa sulla privacy non vieta in assoluto il trattamento dei dati sensibili e super sensibili, ma stabilisce limitazioni sia con riguardo ai soggetti che possono trattare tali dati, sia soprattutto con riguardo alle finalità del trattamento.
Nella specie, la verifica circa l’assolvimento da parte del ricorrente dell’obbligo vaccinale - ossia del presupposto ineludibile per l’applicazione dell’art. 4-ter - è stata correttamente svolta dall’Amministrazione e, pertanto, non si ravvede alcun vizio censurabile.
9.3 Con riferimento all’asserita lesione del diritto ad una giusta retribuzione, il Collegio rileva che sempre con la sentenza n. 15/2023 citata la Corte costituzionale ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato – la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024).
Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
9.4 Infondata anche la censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio di uguaglianza rispetto alle persone non vaccinate e agli altri lavoratori subordinati.
La scelta del legislatore di prevedere un regime differenziato, per i soggetti vaccinati e per quelli non vaccinati, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, sia per evidenti ragioni di carattere sanitario, sia per l’esigenza di incentivare l’effettiva diffusione della somministrazione dei vaccini.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che la previsione di un obbligo rafforzato, nei confronti di particolari categorie di lavoratori e professionisti, trova la propria condivisibile giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti essenziali (di formazione, di protezione degli individui e della collettività, di tutela dell’assetto sociale ed economico, della sicurezza, ecc.) che lo Stato affida alla cura di tali categorie.
9.5 Ugualmente infondata è la censura relativa alla supposta violazione della normativa in materia di cd. consenso informato; sul punto, è sufficiente richiamarsi alla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2023 secondo cui “16.- Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria. 16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un’adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l’altro, come sopra ricordato, a valutare l’eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell’art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
9.6 Quanto alla compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell’Unione Europea, in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene che esso non “ sia applicabile in una materia come questa, inerente all’intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione” , come prevede l’art. 51 della Carta di Nizza nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell’Unione per l’uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
9.7 Riguardo alla compatibilità con il diritto della CEDU, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’imposizione di un obbligo vaccinale non comporta alcuna lesione dei principi di dignità della persona umana, di uguaglianza, di non discriminazione allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (si veda la sentenza 8 aprile 2021, KA e altri c. Repubblica Ceca). La Corte ha di recente ribadito tali principi nella sentenza 29 agosto 2024, NE e altri c. San Marino, nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19; tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé.
10. Da ultimo, relativamente al quinto motivo di ricorso con cui il ricorrente, in via subordinata, censura, da un lato, la mancanza di proporzionalità della sanzione della perdita integrale della retribuzione per il periodo di sospensione dall’attività lavorativa confrontando la sospensione per mancata vaccinazione a quella prevista dall’art. 920 cod. ord. mil. e, dall’altro lato, la mancata collocazione del lavoratore ad altre mansioni, il Collegio rileva quanto segue.
Con riferimento al primo aspetto, è sufficiente richiamare nuovamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2023 nella quale quest’ultima ha affermato che non assume alcuna rilevanza il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini, si veda la sentenza di questa Sezione n. 8344/2025).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” , come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
Con riguardo, invece, al secondo aspetto, deve essere osservato che la più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 15/2023 ha altresì ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola; invero, le disposizioni censurate si fondano sull’assunto che un più ampio dovere datoriale di c.d. repêchage non è compatibile con le specificità del servizio svolto da alcuni lavoratori, se non mettendo in pericolo la salute degli stessi e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti su quello del dipendente di adempiere alla prestazione lavorativa per poter ricevere la retribuzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2025, n. 3199).
11. Per tutto quanto esposto, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
12. Anche i secondi motivi aggiunti devono essere respinti, giacché il ricorrente si è limitato a dedurre l’illegittimità in via derivata del provvedimento di detrazione d’anzianità impugnato rispetto al provvedimento di sospensione del servizio, impugnato con il ricorso introduttivo, e rispetto al provvedimento gravato con i primi motivi aggiunti; invero, parte ricorrente, nel formulare i secondi motivi aggiunti, si è limitata a riportare le medesime identiche censure già contenute nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.
Ne deriva l’infondatezza dei secondi motivi aggiunti, in conseguenza della rilevata infondatezza del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.