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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.12.24, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia n° RG 1193/21 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Freda, come in atti;
[...]
appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in Controparte_1 atti dall'Avv. Scipione De Micco;
; Controparte_2
già legale rapp.te p.t. della Parte_6 [...]
rappresentato e difeso, Controparte_3 unitamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in atti dall'avv. Gabriella Ricciardi. e dall'Avv. Lorenzo Ioele;
Appellato/i
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di
AVELLINO n° 447/20, affidando il gravame ai motivi di cui al ricorso.
Ha chiesto la riforma della sentenza gravata. Ritualmente citato si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
Si è costituito , già legale rappresentante della fino al 2017 Parte_6 Controparte_2 che ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile e comunque rigettarsi l'appello. Alla presente udienza, fissata per la trattazione scritta, cui la controversia è chiamata a seguito di scardinamento da altro ruolo, le parti appellanti hanno depositato note e dato atto che con
[...] in data 28.3.24, è intervenuta conciliazione in sede sindacale, col quale gli appellanti CP_1 hanno rinunciato al gravame, con accettazione da parte della . Hanno chiesto dichiararsi CP_4 cessata la materia del contendere, allegando verbale di conciliazione in sede sindacale.
Non ha depositato note Controparte_1
si è riportato ai propri atti. Parte_6
La controversia è decisa come segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Gli appellanti, nell'ambito della transazione novativa effettuata, hanno tra l'altro rinunciato al presente appello e la rinuncia è stata accettata da unica legittimata passiva, Controparte_1 come da sentenza, con compensazione delle spese. All'atto della conciliazione era presente anche il difensore di che ha rinunciato al Parte_6 vincolo di solidarietà impegnandosi a non richiedere agli appellanti eventuali compensi dovutigli. La rinuncia è sintomatica del venir meno dell'interesse alla pronuncia con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le stesse parti hanno richiesto anche disporsi la compensazione delle spese in ragione dell'accordo intervenuto.
In tal senso la controversia è decisa.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 10.12.24
Il Presidente Il Consigliere est.