Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 7290/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Arciuolo ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Maria Golia ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro;
E
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2024, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere stato assunto alle dipendenze della con mansioni di sgrossatore Controparte_2 di marmo, livello E, CCNL LAPIDEI piccola media industria, con decorrenza dal 02.01.2024;
- che, in data 05.01.2024, poco dopo le ore 12:00, nel mentre era intento a sagomare alcune lastre di marmo, era stato invitato dal datore di lavoro a praticare due fori e/o fessure su una pedana di legno ove erano adagiate alcune lastre di marmo, al fine di far passare la corda necessaria ad ancorare le lastre di marmo alla pedana di legno, tale da rendere più stabile il trasporto;
- che, nell'effettuare tale operazione, era stato colpito all'occhio e allo zigomo sinistro, da un frammento del disco del flex che era andato in frantumi;
- che, per effetto dell'infortunio occorsogli, aveva subito la frattura dell'orbita, FLC in regione zigomatica sinistra e lo scoppio del bulbo oculare, con conseguente eviscerazione e inserimento di protesi;
- che, ciò nonostante, l' , con provvedimento del 16.01.2024, aveva negato la sussistenza CP_1 dei presupposti per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro subito per “Rischio Elettivo”;
- che l'istanza di riesame della sua domanda di infortunio era rimasta privo di riscontro;
- che la responsabilità dell'infortunio era ascrivibile alla Controparte_2
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' e la società datrice di lavoro chiedendo di “a. previo accertamento incidentale della CP_1 illegittimità delle considerazioni mediche del 16/1/2024, accertare e dichiarare che il sig. CP_1
in data 5/1/2024, ha subi-to un infortunio in occasione di lavoro, nonché, la Parte_1 sussistenza di postumi invalidanti a ca-rico dello stesso tali da determinarne, un'inabilità temporanea con decorrenza dal 5/1/2024, a tutt'oggi, nonché un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 40% o, comunque, il diverso periodo e/o il diverso grado maggiore o minore di menomazione che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, b. condannare l' al pagamento dell'inabilità temporanea assoluta per il periodo de-corrente dal CP_1
5/1/2024 e al risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale con contestuale costituzione della rendita, nella misura del 40%, o di quella minore o maggiore che risulterà dalla CTU che l'adito Tribunale Vorrà disporre, con decorrenza dalla data dell'infortunio, ovvero, dalla diversa data che l'adito Tribunale Vorrà accertare e dichiarare, oltre interessi legali;
c. condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio con CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, nell'ipotesi che dovessero mutare i requisiti che hanno consentito al ricorrente di accedere al gratuito patrocinio”. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, rimarcava la propria estraneità all'infortunio occorso al ricorrente in quanto conseguenza di una sua libera e non autorizzata iniziativa. Concludeva per il rigetto del ricorso.
A seguito di rituale rinnovazione della notifica, si costituiva in giudizio anche l' CP_1 rappresentando che “in ordine ai fatti per cui è causa, è stato accertato il grado del 36% e pertanto, in favore del ricorrente è stata costituita la rendita con decorrenza dall'11.01.2024”; concludeva per la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta, dava atto che l' , con provvedimento CP_1 comunicato in data 04.03.2025, aveva accolto l'istanza di costituzione della rendita diretta, in pagamento con il rateo di aprile p.v., in uno con gli arretrati maturati;
chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva della
[...] rispetto alla quale non è stata formulata alcuna domanda giudiziale. CP_2
È indiscutibile – avuto riguardo, oltre che alle conclusioni rassegnate dalla parte istante, al complessivo tenore del riscorso – che oggetto del giudizio è l'impugnativa del diniego opposto dall' al riconoscimento dell'infortunio occorso al sig. come infortunio sul lavoro e alle CP_1 Pt_1 conseguenti provvidenze, con connessa, preliminare, istanza di accertamento dei fatti che hanno dato luogo all'infortunio, alla configurabilità dello stesso come evento violento oggetto di assicurazione , oltre che al danno biologico che ne è derivato. CP_1
Pertanto, invocandosi nella fattispecie la mera tutela assicurativa dell' , senza la CP_1 proposizione di una domanda di risarcimento dei danni non coperti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro offerta dall' , deve affermarsi l'insussistenza della legittimazione passiva CP_1 della società nell'odierno giudizio.
3. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto riconoscimento, nelle more, da parte dell' dell'infortunio sul lavoro e del CP_1 riconoscimento di una rendita vitalizia per un danno biologico pari al 36% (cfr. all. b note del
15.04.2025).
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l'ente convenuto abbia, nel corso del giudizio, riconosciuto integralmente le ragioni di parte ricorrente, erogando la prestazione richiesta. Pertanto, le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite, dei parametri minimi – vanno integralmente poste a carico dell' , tenuto CP_1 conto dell'ammissione della parte al gratuito patrocinio (cfr. delibera in atti).
Quanto alla società convenuta, sebbene l'acclarato difetto di legittimazione passiva, non può non tenersi conto del complessivo comportamento extraprocessuale del datore di lavoro che – con le proprie dichiarazioni rese all'Istituto (cfr. provvedimento di reiezione della domanda amministrativa e allegati accesso agli atti) ha contribuito a ritardare il riconoscimento da parte dell' della prestazione spettante al ricorrente in ragione dell'infortunio occorsogli;
CP_1 coerentemente si dispone la compensazione integrale delle spese nei confronti della Controparte_2
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
• Dichiara la cessazione della materia del contendere tra e l' ; Parte_1 CP_1
• Condanna l' al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato, ex art. CP_1
133 DPR n. 115/2002, nella misura di € 1.645,50, importo coincidente con la somma che lo
Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente per come disposto con separato decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio;
• Compensa integralmente le spese nei confronti della società convenuta.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno