Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2021, proposto da IO EP, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
del provvedimento n. 1449/2021 del Comune di Firenze del 28.06.2021 avente ad oggetto il diniego della concessione in sanatoria richiesta dal Sig. IO EP per opere abusive consistenti in realizzazione di rimessaggio per macchinari ed attrezzature agricole di mq 35, in quanto ricadono in area sottoposta a vincolo cimiteriale di inedificabilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Vista la nota del 25.11.2025, notificata e depositata il 27.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa FA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con dichiarazione notificata al Comune di Firenze in data 27 novembre 2025 e depositata in atti in pari data, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e che nessuna delle parti che ha interesse alla prosecuzione del giudizio si è opposta;
ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), e 85 D. Lgs. n. 104/2010, essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84 D. Lgs. n. 104/2010;
ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO AR CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
FA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA PO | TO AR CH |
IL SEGRETARIO