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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9877/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti LEONARDO GOFFREDO e FABRIZIO Parte_1
ET RB;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. VINCENZA Controparte_1
STEFANUCCI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_2
, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
[...] indeterminato dal 01.03.1982 al 31.12.2023 con inquadramento nel livello B-
132 del C.C.N.L. Consorzi applicato;
che, a decorrere dal CP_1
01.01.2014 e fino al 31.03.2024, data della relativa cessazione, detto rapporto di lavoro è proseguito, senza soluzione di continuità e a parità di condizioni contrattuali, alle dipendenze del Controparte_1
che, in applicazione di quanto stabilito dalla
[...] [...]
n. 1/2017, giusta D.G.R. n. 1100/2023, a far tempo dal 01.01.2024, CP_3 il è stato soppresso e il Controparte_2 [...] ne ha assorbito le funzioni, succedendovi a titolo Controparte_4 universale anche nelle obbligazioni relative ai rapporti di lavoro con il personale;
di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro svolto dapprima alle dipendenze del e, Controparte_2 successivamente, alle dipendenze del , tra Controparte_4 le voci che componevano la retribuzione mensile, anche la cd. integrazione retribuzione base, come previsto dal Regolamento Organico del Personale approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati del 30.06.1993 n. 23
(verb. 5/93 prot. 5740) pubblicata sul B.U.R.P. n. 22 suppl. del
08.02.1994, che all'art. 30 lett. f) stabilisce che «le retribuzioni base previste dai CCNL, vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro»; di aver, tuttavia, sempre percepito, a titolo di integrazione retribuzione base
(indicata nei cedolini in dicitura “Integrazione Mi. Tab.”), un importo inferiore al dovuto, visto che il ha Controparte_2 sempre liquidato l'emolumento in misura largamente inferiore al 15% della retribuzione base, sia che si intenda quest'ultima, giusta art. 65 C.C.N.L. rubricato “elementi costitutivi della retribuzione”, come comprensiva tanto dei minimi tabellari quanto degli aumenti periodici di anzianità, sia che, in via gradata e prudenziale, la si intenda come comprensiva dei soli minimi tabellari;
di aver diritto alla riliquidazione della voce stipendiale in questione e alle relative differenze retributive, che vanno riconosciute considerando che nessun credito maturato a tale titolo anteriormente al 18.07.2007 può ritenersi prescritto (Cass. n. 26246/2022); che, ricalcolando correttamente la voce stipendiale in questione sulla base delle buste paga, l'istante va creditore della somma di € 37.312,15 ovvero, in via gradata, quantomeno della somma di € 15.787,50, in ogni caso oltre accessori di legge;
che a tale credito deve essere aggiunto l'ulteriore credito maturato dall'istante a titolo di differenze spettanti sul T.F.R. riscosso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, atteso che le maggiori somme che l'istante avrebbe avuto diritto a percepire a titolo di integrazione retribuzione base (indicata nei cedolini in dicitura
“Integrazione Mi. Tab.”) avrebbero dovuto formare parte integrante della base di calcolo del T.F.R.; di essere altresì creditore di differenze a titolo di mensilità supplementari, atteso che alla cessazione del rapporto di lavoro il gli ha corrisposto, a Controparte_1 titolo di ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati, la sola somma di €
1.513,24; di aver inutilmente trasmesso la diffida stragiudiziale con la quale è stato costituito in mora il Controparte_2 prima della relativa soppressione;
che di tale debito contratto dal soppresso risponde oggi il Controparte_2 [...]
succeduto in tutte le posizioni giuridiche Controparte_1 attive e passive del primo – ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione della voce stipendiale integrazione retribuzione base
(indicata nei cedolini in dicitura “Integrazione Mi. Tab.”); per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante va creditore del anche quale successore a titolo Controparte_1 universale del per la complessiva Controparte_2 somma di € 37.312,15 ovvero, in via gradata, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. contabile, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., e pertanto condannare il Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale
[...] successore a titolo universale del al Controparte_2 pagamento in favore dell'istante della somma di € 37.312,15 ovvero, in via gradata, della diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. contabile, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.; accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione del
T.F.R.; accertare e dichiarare che l'istante va creditore del Controparte_1
quale successore a titolo universale del
[...] [...]
di differenze retributive a titolo di T.F.R. Controparte_2 maturato e non riscosso, da maggiorarsi di rivaluta-zione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio;
per l'effetto, condannare ex art. 278 c.p.c. il Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale del al pagamento in Controparte_2 favore dell'istante delle somme a tale titolo dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempi-mento, in separato e autonomo giudizio;
accertare e dichiarare che l'istante va creditore del Controparte_1
quale successore a titolo universale del
[...] [...]
della residua somma di € 1.513,24 oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. a titolo di ratei di mensilità supplementari maturati e non riscossi;
per l'effetto, condannare il in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale del al pagamento in favore dell'istante Controparte_2 della somma di € 1.513,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.; con vittoria delle spese, oltre rimborso del C.U. ove versato, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Si costituiva la resistente, la quale confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione per i medesimi motivi, condivisi da questo giudice e di seguito riportati, esposti da altri colleghi di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (R.G. nn. 8368/2021, 9293/2021, 10966 2023, n.
1832/2025).
In particolare, si legge nella sentenza n. 1832/2025 che “Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito a titolo di incremento del 15% sugli aumenti retributivi disposti in corrispondenza dei rinnovi contrattuali succedutesi nel corso dell'ultimo quinquennio, come previsto dall'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale approvato con delibera n. 23 del
30.06.1993.
Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile.
Ora, quanto al fondamento giustificativo della pretesa dell'istante, va considerato che, ai sensi del cennato art. 30, lett. f), del Regolamento
Organico del Personale approvato (e modificato) con delibera n. 23 del 30.06.1993, “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Mette conto rimarcare che il testo del predetto nuovo Regolamento Organico del Personale, proposto dalla deputazione amministrativa con delibera n.
131/93, in riferimento alle disposizioni di cui alla L. Regione Basilicata
n. 18/90 e alla D.G. Regione Puglia n. 1830 del 14-6-93, veniva approvato dalla deliberazione n. 23/1993 del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. f), dello Statuto Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 697 del 21.12.1993.
L'art. 37, lett. f), del nuovo Statuto Consortile, approvato dalla deliberazione n. 22/1993 del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. e), dello Statuto Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 696 del 21.12.1993, così recita:
“Spetta al Consiglio: … e) adottare lo statuto e l'eventuali modifiche dello stesso;
f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinante dei dipendenti;
…”.
Ancora, l'art. 67 dello Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”.
Al riguardo, non coglie nel segno la tesi difensiva dell'intervenuta abrogazione della norma regolamentare che prevedeva la maggiorazione del
15%.
In particolare, la parte resistente ha evidenziato come “la maggiorazione di cui all'art. 30 lett. f) del Regolamento Organico del 1993 pubblicato nel 1994” non sarebbe “più vigente, in quanto espressamente revocata, abrogata e materialmente “interlineata” e stralciata dal nuovo regolamento del personale, P.O.V. del approvato con Controparte_1
Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2387 del 21.12.2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 08-02-2019” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Si osserva, in proposito, che in seno alla Deliberazione della Giunta
Regionale 21 dicembre 2018, n. 2387 è dato leggersi: “La legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, così come integrata e modificata con la legge regionale 20 settembre 2017, n. 38, dispone la costituzione del costituito dai comprensori di Controparte_5 bonifica ricadenti nei perimetri dei sopprimendi
[...]
, e e Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
Tra i vari adempimenti disposti dalla l.r. n. 1/2017, il comma 2 dell'art. 5 prevede la predisposizione da parte del Commissario straordinario unico del Piano di Organizzazione Variabile -P.O.V del costituendo
[...]
sottoposto al controllo di cui all'art. 35 Controparte_5 della l.r. n. 4/2012.
Con nota prot. n. 1320 del 5 giugno 2018, il Commissario Straordinario ha inoltrato alla competente struttura regionale il Piano di Organizzazione
Variabile - P.O.V del costituendo Controparte_5 approvato con propria determinazione n. 19 del 31.05-2018.
Nell'ambito dell'istruttoria di controllo di cui all'art. 35 della l.r. n.
4/2012, il ha ritenuto di dover richiedere, Controparte_11 con nota prot. n. AOO-036-8157 del 06/07/2018, chiarimenti, oltre ad una preventiva analisi di impatto economico, in ordine alla specifica disposizione di cui alla lett. b. del punto 13 “condizioni di miglior favore” del titolo VI “Norme di Organizzazione del Lavoro” del P.O.V. presentato, che recita: “b. Le retribuzioni base previste nei c.c.n.i vigenti per il personale, per effetto di contrattazione decentrata espressamente recepita ed al fine di uniformare il trattamento in essere e scongiurare differenze di retribuzione, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi di lavoro per il personale.”.
La richiesta di chiarimenti e di analisi di impatto economico, trova ragione nella circostanza che i potenziali relativi maggiori oneri derivanti da detta disposizione potranno incidere negativamente o sulla ripartizione dei tributi (630) posti a carico dei consorziati o ancora sul bilancio regionale.
In riscontro a detta richiesta di chiarimenti e di integrazione di analisi, il Commissario Straordinario unico, con propria nota prot. n. 1471 del
14/07/2018, ha rappresentato che la disposizione dell'incremento del 15% delle retribuzioni rispetto a quelle del c.c.n.i, per tutto il personale del nuovo costituisce una Controparte_1 previsione già presente nel regolamento organico del personale del e che in fase di predisposizione del Controparte_2
P.O.V. “non si è provveduto a quantificare il numero di dipendenti che fanno parte del nuovo e ciò in quanto ci sono Controparte_1 altre iniziative da dover avviare (esodi, esuberi) per poter correttamente individuare le dotazioni numeriche di personale”
… omissis …
Pertanto, ritenuto permanere l'esigenza di una preventiva analisi di potenziale impatto economico della disposizione contenuta nel P.O.V, e valutato opportuno sottoporre ad approfondimento anche alcune delle osservazioni pervenute da parte sindacale, si propone di approvare il P.O.V presentato dal Commissario unico straordinario ad eccezione della lett. b) del punto 13 “condizioni di miglior favore” del titolo VI “Norme di
Organizzazione del Lavoro” e delle parti cancellate nel documento, così come riportato in allegato per costituirne parte integrante.
Contestualmente si propone di dare mandato al Commissario unico straordinario di ridefinire, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun Consorzio di bonifica oggi commissariato nel nuovo
Analogamente sarà compito del Controparte_1
Commissario straordinario valutare, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale, le modalità per favorire l'operatività sul territorio di alcune specifiche posizioni lavorative, garantendo comunque i necessari controlli e verifiche sulle effettive prestazioni lavorative degli stessi.” (cfr. all. n. 10 del fascicolo di parte resistente).
Sulla scorta di tali premesse, la Giunta Regionale della Regione Puglia deliberava, dunque, “di approvare il Piano di Organizzazione Variabile -
P.O.V del costituendo predisposto Controparte_1 dal Commissario Straordinario unico ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della
L.r. n. 1/2017, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, emendato con la eliminazione della lett. b. del punto 13 del titolo VI “Norme di Organizzazione del Lavoro”, oltre che di altre specifiche disposizioni, comunque evidenziate nello stesso documento allegato: di dare mandato al Commissario unico straordinario di ridefinire e riproporre alla Giunta regionale, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun di oggi commissariato nel nuovo CP_2 CP_2
;”. Controparte_1
Orbene, dal tenore letterale della deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2018, n. 2387 si evince che la stessa non dispone alcuna abrogazione della norma regolamentare in esame, ma si limita ad approvare il Piano di Organizzazione Variabile - P.O.V del costituendo
[...]
predisposto dal Commissario Straordinario Controparte_1 unico, nonché a demandare “al Commissario unico straordinario di ridefinire e riproporre alla Giunta regionale, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun oggi commissariato nel nuovo Controparte_2
, così evidentemente riferendosi Controparte_1 alla disciplina del trattamento economico da riconoscersi al personale in transito da ciascun di nel (-l'ancora soltanto) CP_2 CP_2 costituendo Controparte_1
Ciò posto, tale essendo il compendio normativo e regolamentare disciplinante il trattamento economico dei dipendenti del CP_2 convenuto, parte ricorrente si è doluta del fatto che il CP_2
resistente abbia provveduto, in particolare nel periodo decorrente
[...] dal luglio 2018 alla cessazione del rapporto di lavoro dell'aprile 2022, a liquidargli l'integrazione dello stipendio minimo base in misura inferiore a quella del 15% di cui al citato art. 30, lett. f), del Regolamento
Organico del Personale approvato il 30.06.1993 con deliberazione n. 23.
Al riguardo, vale osservare come risulti pacifica, oltre che comprovata documentalmente, la circostanza che parte resistente, nel corso del periodo in contestazione, abbia provveduto a riconoscere il predetto aumento del
15% della retribuzione base, sia pure in una misura inferiore al dovuto.
Acclarata, quindi, l'esistenza del fondamento giustificativo della pretesa dell'istante, circa la quantificazione del dovuto, si rammenta che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente
- creditore l'inesatto adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione della voce retributiva di cui al ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Parte convenuta non ha fornito la prova dell'esatto pagamento.
Né, per altro verso, appare fondata l'eccezione svolta dalla convenuta, secondo cui, ai sensi della disposizione introdotta dal CCNL per i dipendenti dai del 06.03.1996 - la quale ha previsto Controparte_6 che: “Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita, a decorrere dall'1.1.1996, la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato” - a decorrere dall'01.01.1996 l'unica maggiorazione prevista dello stipendio minimo base sarebbe quella del c.d. premio di risultato, il quale può essere introdotto in virtù di contrattazione aziendale per quei Consorzi non gravati - diversamente da esso ente convenuto - da forti passività onerose.
Con maggiore sforzo esplicativo, avendo in sostanza invocato il principio della ammissibilità, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, di modificazioni in peius per i lavoratori, parte resistente ha concluso che “la maggiorazione in questione sia da escludersi totalmente in quanto ormai superata dalla disposizione successivamente introdotta dal CCNL per i dipendenti dai del 06.03.1996 (poi riproposta, con Controparte_6 pressoché identico contenuto, in tutti i successivi rinnovi contrattuali sino al vigente CCNL del 09.12.2019)” (cfr. pag. 7 della memoria difensiva).
Orbene, ove pure dovesse ritenersi conferente, nella specie, il richiamo operato dalla parte resistente al predetto principio - senza voler considerare il fatto che nella presente ipotesi non può nemmeno propriamente disquisirsi di successione tra contratti collettivi, essendo la previsione sul trattamento economico di favore per il lavoratore posta non già dalla contrattazione collettiva o aziendale, ma da diversa fonte, ovverosia il Regolamento Organico del Personale la cui modifica, a mente dell'art. 37, lett. f), del vigente Statuto Consortile, compete esclusivamente al Consiglio dei delegati - mette conto osservare quanto segue.
In linea di diritto, per quanto riguarda il rapporto tra i diversi livelli di contrattazione collettiva, va subito chiarito che non è in discussione il principio della derogabilità, in meglio o in peggio, del contratto nazionale da parte di un'altra fonte collettiva e specificamente, per quel che qui interessa, da parte di un accordo aziendale.
E' infatti principio consolidato che in tema di rapporti tra contratti collettivi, il diverso livello in cui sono chiamati ad operare (nazionale, provinciale, aziendale) non incide sulla natura di tali espressioni dell'autonomia negoziale dei singoli organismi sindacali e non determina alcuna posizione di subordinazione o gradazione, posto che anche i contratti collettivi aziendali non rappresentano la somma dei singoli contratti individuali.
Ciò in quanto anche essi disciplinano in astratto, in modo uniforme, i rapporti di lavoro della categoria indifferenziata dei dipendenti, presenti e futuri, dell'impresa stipulante, e, salve le riserve di legge, il contenuto dei relativi contratti individuali i quali, a norma dell'art. 2077, co. 2, c.c., non possono derogare i patti collettivi in senso sfavorevole al lavoratore.
Quest'ultima norma non è applicabile invece all'ipotesi in cui ad una regolamentazione negoziale a carattere generale ne succeda un'altra avente lo stesso carattere, pur se con circoscritta efficacia territoriale e settoriale, come appunto il contratto collettivo aziendale, la cui disciplina, pertanto, può modificare, eventualmente anche in senso peggiorativo, quella precedente di più ampia portata;
allo stesso modo in cui e per le stesse ragioni, le pattuizioni aziendali sono modificabili ad opera di quelle successive di superiore livello.
Pertanto, pacifici tali principi, si tratta di verificare in concreto quale criterio debba essere utilizzato per risolvere i possibili contrasti tra contratti collettivi riguardanti lo stesso rapporto di lavoro e quindi di decidere in ordine al contrasto tra previsioni del CCNL e previsioni di contratti aziendali, stipulati da soggetti riconducibili alle medesime organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, che hanno concluso il contratto nazionale.
Spetta, pertanto, all'interprete individuare quale sia il criterio di risoluzione del contrasto tra accordi dotati di efficacia vincolante analoga (per l'affermazione del principio secondo cui gli accordi collettivi aziendali e quelli nazionali hanno analoga efficacia vincolante v., da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020 n. 8265).
In questo ambito, il criterio che appare preferibile, e che può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, è quello del rispetto del principio di autonomia (e reciprocamente di competenza) alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali nell'esercizio appunto della loro autonomia, pongono mediante statuti od altri atti idonei o anche mediante la contrattazione medesima, fra i vari gradi o livelli della attività contrattuale e della corrispondente struttura organizzativa.
Ciò in quanto l'uso del criterio gerarchico è inconciliabile con gli ormai pacifici principi della libertà associativa e dell'autonomia negoziale delle organizzazioni di categoria (che possono perciò liberamente ed efficacemente operare a qualsiasi livello); mentre l'uso di quello temporale, porterebbe a ritenere superato ed inoperante ogni patto collettivo incompatibile con altro sopravvenuto, là dove l'effetto sostitutivo globale è configurabile quale principio di ordine generale, nelle sole ipotesi di successione nel tempo di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dello stesso livello;
mentre negli altri casi, l'elemento temporale, ben lungi, in assenza di specifica normativa, dall'assurgere a regola generale, può costituire soltanto, al pari degli altri, strumento di rilevanza ermeneutica.
E, allora, se questi criteri non possono operare e se, nel contempo, non esistono norme di legge specifiche alla particolare materia in esame, all'interprete delle concorrenti pattuizioni collettive non resta che attenersi, nell'individuazione della posizione dei soggetti stipulanti, all'osservanza del fondamentale principio della libertà associativa, il quale, tuttavia, consente anche limiti all'autonomia negoziale delle associazioni stipulanti.
Con la conseguenza che la reciproca posizione tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione di carattere territoriale via via più circoscritta, fino a quella aziendale, va individuata nel rispetto del principio dell'autonomia, unitamente, come già detto, nei casi in cui questo è configurabile, al rispetto del principio del collegamento negoziale, collegamento che le parti medesime, proprio nell'esercizio della loro autonomia (di cui il collegamento altro non è, se non una sua manifestazione), pongono in essere fra i vari gradi o livelli dell'attività contrattuale e della corrispondente struttura organizzativa (cfr. negli stessi termini, sentenza n. 260/2014 della Corte di Appello di Brescia,
Sez. Lavoro).
La giurisprudenza qui condivisa condiziona l'applicazione di questi principi ad un esame dell'intero sistema contrattuale e delle sue regole ispiratrici e, soprattutto, alla volontà delle parti stipulanti.
Più di recente, è stato ribadito il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale è regolato non in base a principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, caratterizzandosi in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (Cassazione civile sez. lav., 18/09/2007, n.19351). Sul punto, cfr. anche Cassazione civile sez.
VI, 08/05/2017, n.11146, laddove si afferma che "anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività".
Se questi sono i principi operanti nella fattispecie in esame, non resta che calarli nel quadro dei fatti e della normativa contrattuale che contrassegna l'odierna vicenda. Segnatamente, si deve osservare che la disposizione del CCNL per i dipendenti dai in discorso - invocata dalla parte CP_6 CP_1 resistente - prevede che:
“Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato.
Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo anno del biennio.
Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza.
I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili.
I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente 2° comma.
La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle
RSA/RSU, assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell'anno di scadenza”.
Ebbene, dalla mera lettura della cennata disposizione contrattuale, è agevole osservare come la stessa si limiti a consentire la contrattazione aziendale (esclusivamente) per l'istituzione di un premio di risultato, senza nulla prevedere o modificare in relazione agli incrementi retributivi delle retribuzioni base, previste dal CCNL vigente e successivi rinnovi, specificamente contemplati dall'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale ( cfr. “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”).
Né a conclusioni diverse si perviene nel considerare che l'art. 67 dello
Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”, in quanto il rinvio alla disciplina della contrattazione collettiva e ai successivi rinnovi non si pone in inconciliabile contrasto con la permanenza della previsione favorevole ai dipendenti di un aumento del 15% delle sole retribuzioni base del CCNL e successivi rinnovi, in forza dell'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale”.
Né può ritenersi fondata l'eccezione relativa all'adesione implicita del ricorrente in merito alle modalità di calcolo applicate dal . CP_2
E difatti come condivisibilmente affermato dal Tribunale nella sentenza n.1743/24 l'inerzia o il ritardo dell'esercizio del diritto non significa che il titolare del diritto vi abbia rinunciato, ma spiega rilevanza solo ai fini dell'eventuale prescrizione.
Al riguardo illuminante è la giurisprudenza di legittimità quando afferma che: “ perché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso;
in tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza ai fini della eventuale prescrizione estintiva;
da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato… non sussiste una violazione degli obblighi di buona fede da parte del lavoratore, atteso che i principi di buona fede e di correttezza non sono stati manipolati dal dipendente al fine di esercitare slealmente in ritardo il diritto, essendo l'inerzia o il ritardo, di per sé soli, insufficienti ai fini di un accertamento circa una volontà abdicativa del titolare (Cass. n. 7215/1991; Cass. n. 5240/2004);
d'altro canto, la tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, né comportare per se stessa modificazioni alla disciplina contrattuale non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto (Cass. n. 6635/1981; Cass. n. 466/1994; Cass. n.
5240/2004)” (cfr. Cass. n.35576/23).
Deve, tuttavia, esaminarsi, a questo punto, l'eccezione, ritualmente sollevata dalla parte resistente, di parziale prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che la prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie è stata interrotta per la prima volta con la diffida inoltrata a mezzo p.e.c., pervenuta alla parte resistente in data
29.12.2023, per cui restano prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al 29.12.2018.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi di parte, analitici e specifici, la domanda dev'essere accolta nei termini innanzi detti.
Difatti, preme rilevare che, in ordine alla quantificazione dell'integrazione, parte resistente si è limitata a sostenere che “non potranno mai confluire nel concetto di “retribuzione base” emolumenti quali l'“indennità di contingenza” e l'“EDR””.
Ebbene, mette conto rilevare che la Corte territoriale ha chiarito quanto segue “Quanto al resto, l'art. 30 lett. f), del regolamento citato statuisce che “le retribuzioni base previste dai CCNL vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Vi è dunque che la predetta norma consortile pone un semplice criterio di individuazione della modalità di calcolo, rimandando, al (rectius “ai”) ccnl di volta in volta in vigore, la quantificazione della retribuzione base per cui non risulta affatto che detta norma “cristallizzi” un certo importo, rimettendo, piuttosto, alla contrattazione collettiva (in generale) la individuazione della paga base;
trattasi in altre parole di una sorta di rinvio “recettizio” che rimanda, appunto, quanto ai dati contabili da porre alla base del criterio di calcolo, ad altra fonte (qui contrattuale).
Orbene, lo scorporo dell'indennità di contingenza e dell'EDR non trova alcun addentellato normativo, posto che il sopravvenuto (rispetto al
Regolamento) ccnl per i Dipendenti dai 2002, prodotto Controparte_6 prevedeva: “ Art. 61 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dalla quota di percentuale ISTAT non conglobata di cui alla tabella Allegato G), dall'indennità di contingenza maturata fino al 31/12/1991 di cui alla tabella Allegato H), dall'elemento distinto della retribuzione di cui al successivo articolo 75, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 67, dall'indennità integrativa di cui al successivo art. 72 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª c) di cui al precedente contratto 8-11-1972, dall'eventuale residua quota di indennità integrativa personale di cui al 2° comma del successivo art. 72”.
Tale norma è stata abrogata e sostituita dal ccnl stipulato in data 1 giugno 2005 ed in vigore dal 1 gennaio 2004, che all'art. 64 prevedeva, ancora una volta:
“Art. 64 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 70 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al precedente contratto 8 novembre 1972, dall'eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell'art. 35, commi 2° e 3°, del c.c.n.l. 25 marzo 1976. Qualora all'espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le
Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione. Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corrisposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge. Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell'ente,
l'importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce,
l'importo lordo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali. NOTA A VERBALE - Nei minimi di stipendio base sono state conglobate, con effetto 1° gennaio 2006, le voci retributive già previste nell'art. 61 del c.c.n.l. 17 aprile 2002 (quota di percentuale ISTAT non conglobata, indennità contingenza, elemento distinto della retribuzione e indennità integrativa)”.
Ancora, tale ultima norma, come è pacifico, è stata costantemente confermata in tutti i ccnl successivi: Ccnl 2010 (1.01.2008-31.12.2011) art
69; ccnl 2016, art. 65 e Ccnl 2020, art. 65 i quali hanno conglobato le quote in parola.
Né poi il , in modo sintomatico, ha in qualche modo trattato CP_2
l'eventuale questio iuris circa la natura “differenziale” dell'EDR e dell'indennità di contingenza, rispetto al concetto di retribuzione base richiamato dall'invocata disposizione regolamentare di cui sopra” (cfr.
Sentenza n. 1026/2024 pubbl. il 03/07/2024).
Lo stesso dicasi con riferimento agli aumenti periodici di anzianità, rispetto ai quali la parte resistente non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito al loro calcolo nell'ambito della retribuzione base.
Parte ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore per i titoli di cui all'atto introduttivo del giudizio per complessivi € 5.647,8 sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso, così determinata nei limiti della prescrizione quinquennale ritualmente eccepita per il periodo antecedente al 29.12.2018.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, parte convenuta dev'essere condannata a pagare, in favore della parte ricorrente, la somma complessiva di € 5.647,8, siccome analiticamente calcolata nel prospetto contabile allegato al ricorso che deve stimarsi immune da vizi e deve intendersi integralmente recepito.
Peraltro - in considerazione delle predette maggiori somme che l'istante avrebbe dovuto percepire a titolo di integrazione della retribuzione base e in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni in ordine alla circostanza che le stesse avrebbero dovuto formare parte integrante della base di calcolo del T.F.R. - deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto alla riliquidazione del T.F.R.; pertanto, va dichiarato altresì che il medesimo ricorrente è creditore nei confronti del Controparte_1
(già delle
[...] Controparte_2 differenze sul T.F.R. maturato e riscosso, oltre interessi e rivalutazione di legge.
Oggetto di contestazione risulta poi la errata corresponsione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. A riguardo, è utile ribadire, in punto di riparto dell'onere probatorio, il principio secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione. (cfr. S.U.
13533/2001). Invero, sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni e l'indennità di mancato preavviso (così si è espresso il Trib. Velletri con sent. n.
1057/2020).
Applicando i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia assolto al suo onere probatorio, allegando e provando i fatti costitutivi della sua pretesa economica.
Orbene, le pretese attoree risultano asseverate dalle buste paga, allegate al fascicolo processuale di parte ricorrente, quanto dal conteggio analitico delle proprie spettanze formulato nel ricorso introduttivo. Al contrario, non può altrettanto dirsi per parte resistente, la quale non ha provveduto a prendere posizione in ordine alla pretesa creditoria azionata dal lavoratore e alla relativa quantificazione, rinunciando alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata.
Pertanto, si ritengono fondate le richieste attoree, nella misura di €
1.513,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge,
a titolo di ratei di mensilità supplementari maturati e non riscossi.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
tuttavia,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ne giustifica la compensazione nella misura di un terzo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: - accoglie la domanda nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 7.161,04, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del
T.F.R., dichiara che il medesimo ricorrente è creditore nei confronti della parte convenuta delle differenze sul T.F.R. maturato e riscosso, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- liquida le spese di lite nella misura di Euro 2.200,00, per compensi, oltre a € 259,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario 15%, iva, c.p.a., che pone a carico della parte convenuta nella misura di 2/3, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e che compensa per la restante parte.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9877/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti LEONARDO GOFFREDO e FABRIZIO Parte_1
ET RB;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. VINCENZA Controparte_1
STEFANUCCI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_2
, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
[...] indeterminato dal 01.03.1982 al 31.12.2023 con inquadramento nel livello B-
132 del C.C.N.L. Consorzi applicato;
che, a decorrere dal CP_1
01.01.2014 e fino al 31.03.2024, data della relativa cessazione, detto rapporto di lavoro è proseguito, senza soluzione di continuità e a parità di condizioni contrattuali, alle dipendenze del Controparte_1
che, in applicazione di quanto stabilito dalla
[...] [...]
n. 1/2017, giusta D.G.R. n. 1100/2023, a far tempo dal 01.01.2024, CP_3 il è stato soppresso e il Controparte_2 [...] ne ha assorbito le funzioni, succedendovi a titolo Controparte_4 universale anche nelle obbligazioni relative ai rapporti di lavoro con il personale;
di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro svolto dapprima alle dipendenze del e, Controparte_2 successivamente, alle dipendenze del , tra Controparte_4 le voci che componevano la retribuzione mensile, anche la cd. integrazione retribuzione base, come previsto dal Regolamento Organico del Personale approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati del 30.06.1993 n. 23
(verb. 5/93 prot. 5740) pubblicata sul B.U.R.P. n. 22 suppl. del
08.02.1994, che all'art. 30 lett. f) stabilisce che «le retribuzioni base previste dai CCNL, vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro»; di aver, tuttavia, sempre percepito, a titolo di integrazione retribuzione base
(indicata nei cedolini in dicitura “Integrazione Mi. Tab.”), un importo inferiore al dovuto, visto che il ha Controparte_2 sempre liquidato l'emolumento in misura largamente inferiore al 15% della retribuzione base, sia che si intenda quest'ultima, giusta art. 65 C.C.N.L. rubricato “elementi costitutivi della retribuzione”, come comprensiva tanto dei minimi tabellari quanto degli aumenti periodici di anzianità, sia che, in via gradata e prudenziale, la si intenda come comprensiva dei soli minimi tabellari;
di aver diritto alla riliquidazione della voce stipendiale in questione e alle relative differenze retributive, che vanno riconosciute considerando che nessun credito maturato a tale titolo anteriormente al 18.07.2007 può ritenersi prescritto (Cass. n. 26246/2022); che, ricalcolando correttamente la voce stipendiale in questione sulla base delle buste paga, l'istante va creditore della somma di € 37.312,15 ovvero, in via gradata, quantomeno della somma di € 15.787,50, in ogni caso oltre accessori di legge;
che a tale credito deve essere aggiunto l'ulteriore credito maturato dall'istante a titolo di differenze spettanti sul T.F.R. riscosso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, atteso che le maggiori somme che l'istante avrebbe avuto diritto a percepire a titolo di integrazione retribuzione base (indicata nei cedolini in dicitura
“Integrazione Mi. Tab.”) avrebbero dovuto formare parte integrante della base di calcolo del T.F.R.; di essere altresì creditore di differenze a titolo di mensilità supplementari, atteso che alla cessazione del rapporto di lavoro il gli ha corrisposto, a Controparte_1 titolo di ratei di 13^ e 14^ mensilità maturati, la sola somma di €
1.513,24; di aver inutilmente trasmesso la diffida stragiudiziale con la quale è stato costituito in mora il Controparte_2 prima della relativa soppressione;
che di tale debito contratto dal soppresso risponde oggi il Controparte_2 [...]
succeduto in tutte le posizioni giuridiche Controparte_1 attive e passive del primo – ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione della voce stipendiale integrazione retribuzione base
(indicata nei cedolini in dicitura “Integrazione Mi. Tab.”); per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante va creditore del anche quale successore a titolo Controparte_1 universale del per la complessiva Controparte_2 somma di € 37.312,15 ovvero, in via gradata, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. contabile, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., e pertanto condannare il Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale
[...] successore a titolo universale del al Controparte_2 pagamento in favore dell'istante della somma di € 37.312,15 ovvero, in via gradata, della diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. contabile, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.; accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione del
T.F.R.; accertare e dichiarare che l'istante va creditore del Controparte_1
quale successore a titolo universale del
[...] [...]
di differenze retributive a titolo di T.F.R. Controparte_2 maturato e non riscosso, da maggiorarsi di rivaluta-zione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio;
per l'effetto, condannare ex art. 278 c.p.c. il Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale del al pagamento in Controparte_2 favore dell'istante delle somme a tale titolo dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempi-mento, in separato e autonomo giudizio;
accertare e dichiarare che l'istante va creditore del Controparte_1
quale successore a titolo universale del
[...] [...]
della residua somma di € 1.513,24 oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. a titolo di ratei di mensilità supplementari maturati e non riscossi;
per l'effetto, condannare il in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale del al pagamento in favore dell'istante Controparte_2 della somma di € 1.513,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.; con vittoria delle spese, oltre rimborso del C.U. ove versato, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Si costituiva la resistente, la quale confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione per i medesimi motivi, condivisi da questo giudice e di seguito riportati, esposti da altri colleghi di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (R.G. nn. 8368/2021, 9293/2021, 10966 2023, n.
1832/2025).
In particolare, si legge nella sentenza n. 1832/2025 che “Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito a titolo di incremento del 15% sugli aumenti retributivi disposti in corrispondenza dei rinnovi contrattuali succedutesi nel corso dell'ultimo quinquennio, come previsto dall'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale approvato con delibera n. 23 del
30.06.1993.
Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile.
Ora, quanto al fondamento giustificativo della pretesa dell'istante, va considerato che, ai sensi del cennato art. 30, lett. f), del Regolamento
Organico del Personale approvato (e modificato) con delibera n. 23 del 30.06.1993, “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Mette conto rimarcare che il testo del predetto nuovo Regolamento Organico del Personale, proposto dalla deputazione amministrativa con delibera n.
131/93, in riferimento alle disposizioni di cui alla L. Regione Basilicata
n. 18/90 e alla D.G. Regione Puglia n. 1830 del 14-6-93, veniva approvato dalla deliberazione n. 23/1993 del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. f), dello Statuto Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 697 del 21.12.1993.
L'art. 37, lett. f), del nuovo Statuto Consortile, approvato dalla deliberazione n. 22/1993 del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. e), dello Statuto Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 696 del 21.12.1993, così recita:
“Spetta al Consiglio: … e) adottare lo statuto e l'eventuali modifiche dello stesso;
f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinante dei dipendenti;
…”.
Ancora, l'art. 67 dello Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”.
Al riguardo, non coglie nel segno la tesi difensiva dell'intervenuta abrogazione della norma regolamentare che prevedeva la maggiorazione del
15%.
In particolare, la parte resistente ha evidenziato come “la maggiorazione di cui all'art. 30 lett. f) del Regolamento Organico del 1993 pubblicato nel 1994” non sarebbe “più vigente, in quanto espressamente revocata, abrogata e materialmente “interlineata” e stralciata dal nuovo regolamento del personale, P.O.V. del approvato con Controparte_1
Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2387 del 21.12.2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 08-02-2019” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Si osserva, in proposito, che in seno alla Deliberazione della Giunta
Regionale 21 dicembre 2018, n. 2387 è dato leggersi: “La legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, così come integrata e modificata con la legge regionale 20 settembre 2017, n. 38, dispone la costituzione del costituito dai comprensori di Controparte_5 bonifica ricadenti nei perimetri dei sopprimendi
[...]
, e e Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
Tra i vari adempimenti disposti dalla l.r. n. 1/2017, il comma 2 dell'art. 5 prevede la predisposizione da parte del Commissario straordinario unico del Piano di Organizzazione Variabile -P.O.V del costituendo
[...]
sottoposto al controllo di cui all'art. 35 Controparte_5 della l.r. n. 4/2012.
Con nota prot. n. 1320 del 5 giugno 2018, il Commissario Straordinario ha inoltrato alla competente struttura regionale il Piano di Organizzazione
Variabile - P.O.V del costituendo Controparte_5 approvato con propria determinazione n. 19 del 31.05-2018.
Nell'ambito dell'istruttoria di controllo di cui all'art. 35 della l.r. n.
4/2012, il ha ritenuto di dover richiedere, Controparte_11 con nota prot. n. AOO-036-8157 del 06/07/2018, chiarimenti, oltre ad una preventiva analisi di impatto economico, in ordine alla specifica disposizione di cui alla lett. b. del punto 13 “condizioni di miglior favore” del titolo VI “Norme di Organizzazione del Lavoro” del P.O.V. presentato, che recita: “b. Le retribuzioni base previste nei c.c.n.i vigenti per il personale, per effetto di contrattazione decentrata espressamente recepita ed al fine di uniformare il trattamento in essere e scongiurare differenze di retribuzione, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi di lavoro per il personale.”.
La richiesta di chiarimenti e di analisi di impatto economico, trova ragione nella circostanza che i potenziali relativi maggiori oneri derivanti da detta disposizione potranno incidere negativamente o sulla ripartizione dei tributi (630) posti a carico dei consorziati o ancora sul bilancio regionale.
In riscontro a detta richiesta di chiarimenti e di integrazione di analisi, il Commissario Straordinario unico, con propria nota prot. n. 1471 del
14/07/2018, ha rappresentato che la disposizione dell'incremento del 15% delle retribuzioni rispetto a quelle del c.c.n.i, per tutto il personale del nuovo costituisce una Controparte_1 previsione già presente nel regolamento organico del personale del e che in fase di predisposizione del Controparte_2
P.O.V. “non si è provveduto a quantificare il numero di dipendenti che fanno parte del nuovo e ciò in quanto ci sono Controparte_1 altre iniziative da dover avviare (esodi, esuberi) per poter correttamente individuare le dotazioni numeriche di personale”
… omissis …
Pertanto, ritenuto permanere l'esigenza di una preventiva analisi di potenziale impatto economico della disposizione contenuta nel P.O.V, e valutato opportuno sottoporre ad approfondimento anche alcune delle osservazioni pervenute da parte sindacale, si propone di approvare il P.O.V presentato dal Commissario unico straordinario ad eccezione della lett. b) del punto 13 “condizioni di miglior favore” del titolo VI “Norme di
Organizzazione del Lavoro” e delle parti cancellate nel documento, così come riportato in allegato per costituirne parte integrante.
Contestualmente si propone di dare mandato al Commissario unico straordinario di ridefinire, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun Consorzio di bonifica oggi commissariato nel nuovo
Analogamente sarà compito del Controparte_1
Commissario straordinario valutare, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale, le modalità per favorire l'operatività sul territorio di alcune specifiche posizioni lavorative, garantendo comunque i necessari controlli e verifiche sulle effettive prestazioni lavorative degli stessi.” (cfr. all. n. 10 del fascicolo di parte resistente).
Sulla scorta di tali premesse, la Giunta Regionale della Regione Puglia deliberava, dunque, “di approvare il Piano di Organizzazione Variabile -
P.O.V del costituendo predisposto Controparte_1 dal Commissario Straordinario unico ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della
L.r. n. 1/2017, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, emendato con la eliminazione della lett. b. del punto 13 del titolo VI “Norme di Organizzazione del Lavoro”, oltre che di altre specifiche disposizioni, comunque evidenziate nello stesso documento allegato: di dare mandato al Commissario unico straordinario di ridefinire e riproporre alla Giunta regionale, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun di oggi commissariato nel nuovo CP_2 CP_2
;”. Controparte_1
Orbene, dal tenore letterale della deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2018, n. 2387 si evince che la stessa non dispone alcuna abrogazione della norma regolamentare in esame, ma si limita ad approvare il Piano di Organizzazione Variabile - P.O.V del costituendo
[...]
predisposto dal Commissario Straordinario Controparte_1 unico, nonché a demandare “al Commissario unico straordinario di ridefinire e riproporre alla Giunta regionale, sulla base di un'analisi di potenziale impatto economico a garanzia della sostenibilità economica della soluzione, le modalità utili a garantire l'opportuna uniformità del trattamento economico, a parità di tipologia di lavoro svolto, per il personale transitato da ciascun oggi commissariato nel nuovo Controparte_2
, così evidentemente riferendosi Controparte_1 alla disciplina del trattamento economico da riconoscersi al personale in transito da ciascun di nel (-l'ancora soltanto) CP_2 CP_2 costituendo Controparte_1
Ciò posto, tale essendo il compendio normativo e regolamentare disciplinante il trattamento economico dei dipendenti del CP_2 convenuto, parte ricorrente si è doluta del fatto che il CP_2
resistente abbia provveduto, in particolare nel periodo decorrente
[...] dal luglio 2018 alla cessazione del rapporto di lavoro dell'aprile 2022, a liquidargli l'integrazione dello stipendio minimo base in misura inferiore a quella del 15% di cui al citato art. 30, lett. f), del Regolamento
Organico del Personale approvato il 30.06.1993 con deliberazione n. 23.
Al riguardo, vale osservare come risulti pacifica, oltre che comprovata documentalmente, la circostanza che parte resistente, nel corso del periodo in contestazione, abbia provveduto a riconoscere il predetto aumento del
15% della retribuzione base, sia pure in una misura inferiore al dovuto.
Acclarata, quindi, l'esistenza del fondamento giustificativo della pretesa dell'istante, circa la quantificazione del dovuto, si rammenta che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente
- creditore l'inesatto adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione della voce retributiva di cui al ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Parte convenuta non ha fornito la prova dell'esatto pagamento.
Né, per altro verso, appare fondata l'eccezione svolta dalla convenuta, secondo cui, ai sensi della disposizione introdotta dal CCNL per i dipendenti dai del 06.03.1996 - la quale ha previsto Controparte_6 che: “Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita, a decorrere dall'1.1.1996, la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato” - a decorrere dall'01.01.1996 l'unica maggiorazione prevista dello stipendio minimo base sarebbe quella del c.d. premio di risultato, il quale può essere introdotto in virtù di contrattazione aziendale per quei Consorzi non gravati - diversamente da esso ente convenuto - da forti passività onerose.
Con maggiore sforzo esplicativo, avendo in sostanza invocato il principio della ammissibilità, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, di modificazioni in peius per i lavoratori, parte resistente ha concluso che “la maggiorazione in questione sia da escludersi totalmente in quanto ormai superata dalla disposizione successivamente introdotta dal CCNL per i dipendenti dai del 06.03.1996 (poi riproposta, con Controparte_6 pressoché identico contenuto, in tutti i successivi rinnovi contrattuali sino al vigente CCNL del 09.12.2019)” (cfr. pag. 7 della memoria difensiva).
Orbene, ove pure dovesse ritenersi conferente, nella specie, il richiamo operato dalla parte resistente al predetto principio - senza voler considerare il fatto che nella presente ipotesi non può nemmeno propriamente disquisirsi di successione tra contratti collettivi, essendo la previsione sul trattamento economico di favore per il lavoratore posta non già dalla contrattazione collettiva o aziendale, ma da diversa fonte, ovverosia il Regolamento Organico del Personale la cui modifica, a mente dell'art. 37, lett. f), del vigente Statuto Consortile, compete esclusivamente al Consiglio dei delegati - mette conto osservare quanto segue.
In linea di diritto, per quanto riguarda il rapporto tra i diversi livelli di contrattazione collettiva, va subito chiarito che non è in discussione il principio della derogabilità, in meglio o in peggio, del contratto nazionale da parte di un'altra fonte collettiva e specificamente, per quel che qui interessa, da parte di un accordo aziendale.
E' infatti principio consolidato che in tema di rapporti tra contratti collettivi, il diverso livello in cui sono chiamati ad operare (nazionale, provinciale, aziendale) non incide sulla natura di tali espressioni dell'autonomia negoziale dei singoli organismi sindacali e non determina alcuna posizione di subordinazione o gradazione, posto che anche i contratti collettivi aziendali non rappresentano la somma dei singoli contratti individuali.
Ciò in quanto anche essi disciplinano in astratto, in modo uniforme, i rapporti di lavoro della categoria indifferenziata dei dipendenti, presenti e futuri, dell'impresa stipulante, e, salve le riserve di legge, il contenuto dei relativi contratti individuali i quali, a norma dell'art. 2077, co. 2, c.c., non possono derogare i patti collettivi in senso sfavorevole al lavoratore.
Quest'ultima norma non è applicabile invece all'ipotesi in cui ad una regolamentazione negoziale a carattere generale ne succeda un'altra avente lo stesso carattere, pur se con circoscritta efficacia territoriale e settoriale, come appunto il contratto collettivo aziendale, la cui disciplina, pertanto, può modificare, eventualmente anche in senso peggiorativo, quella precedente di più ampia portata;
allo stesso modo in cui e per le stesse ragioni, le pattuizioni aziendali sono modificabili ad opera di quelle successive di superiore livello.
Pertanto, pacifici tali principi, si tratta di verificare in concreto quale criterio debba essere utilizzato per risolvere i possibili contrasti tra contratti collettivi riguardanti lo stesso rapporto di lavoro e quindi di decidere in ordine al contrasto tra previsioni del CCNL e previsioni di contratti aziendali, stipulati da soggetti riconducibili alle medesime organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, che hanno concluso il contratto nazionale.
Spetta, pertanto, all'interprete individuare quale sia il criterio di risoluzione del contrasto tra accordi dotati di efficacia vincolante analoga (per l'affermazione del principio secondo cui gli accordi collettivi aziendali e quelli nazionali hanno analoga efficacia vincolante v., da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020 n. 8265).
In questo ambito, il criterio che appare preferibile, e che può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, è quello del rispetto del principio di autonomia (e reciprocamente di competenza) alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali nell'esercizio appunto della loro autonomia, pongono mediante statuti od altri atti idonei o anche mediante la contrattazione medesima, fra i vari gradi o livelli della attività contrattuale e della corrispondente struttura organizzativa.
Ciò in quanto l'uso del criterio gerarchico è inconciliabile con gli ormai pacifici principi della libertà associativa e dell'autonomia negoziale delle organizzazioni di categoria (che possono perciò liberamente ed efficacemente operare a qualsiasi livello); mentre l'uso di quello temporale, porterebbe a ritenere superato ed inoperante ogni patto collettivo incompatibile con altro sopravvenuto, là dove l'effetto sostitutivo globale è configurabile quale principio di ordine generale, nelle sole ipotesi di successione nel tempo di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dello stesso livello;
mentre negli altri casi, l'elemento temporale, ben lungi, in assenza di specifica normativa, dall'assurgere a regola generale, può costituire soltanto, al pari degli altri, strumento di rilevanza ermeneutica.
E, allora, se questi criteri non possono operare e se, nel contempo, non esistono norme di legge specifiche alla particolare materia in esame, all'interprete delle concorrenti pattuizioni collettive non resta che attenersi, nell'individuazione della posizione dei soggetti stipulanti, all'osservanza del fondamentale principio della libertà associativa, il quale, tuttavia, consente anche limiti all'autonomia negoziale delle associazioni stipulanti.
Con la conseguenza che la reciproca posizione tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione di carattere territoriale via via più circoscritta, fino a quella aziendale, va individuata nel rispetto del principio dell'autonomia, unitamente, come già detto, nei casi in cui questo è configurabile, al rispetto del principio del collegamento negoziale, collegamento che le parti medesime, proprio nell'esercizio della loro autonomia (di cui il collegamento altro non è, se non una sua manifestazione), pongono in essere fra i vari gradi o livelli dell'attività contrattuale e della corrispondente struttura organizzativa (cfr. negli stessi termini, sentenza n. 260/2014 della Corte di Appello di Brescia,
Sez. Lavoro).
La giurisprudenza qui condivisa condiziona l'applicazione di questi principi ad un esame dell'intero sistema contrattuale e delle sue regole ispiratrici e, soprattutto, alla volontà delle parti stipulanti.
Più di recente, è stato ribadito il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale è regolato non in base a principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, caratterizzandosi in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (Cassazione civile sez. lav., 18/09/2007, n.19351). Sul punto, cfr. anche Cassazione civile sez.
VI, 08/05/2017, n.11146, laddove si afferma che "anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività".
Se questi sono i principi operanti nella fattispecie in esame, non resta che calarli nel quadro dei fatti e della normativa contrattuale che contrassegna l'odierna vicenda. Segnatamente, si deve osservare che la disposizione del CCNL per i dipendenti dai in discorso - invocata dalla parte CP_6 CP_1 resistente - prevede che:
“Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato.
Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un'unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo anno del biennio.
Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza.
I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili.
I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente 2° comma.
La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle
RSA/RSU, assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell'anno di scadenza”.
Ebbene, dalla mera lettura della cennata disposizione contrattuale, è agevole osservare come la stessa si limiti a consentire la contrattazione aziendale (esclusivamente) per l'istituzione di un premio di risultato, senza nulla prevedere o modificare in relazione agli incrementi retributivi delle retribuzioni base, previste dal CCNL vigente e successivi rinnovi, specificamente contemplati dall'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale ( cfr. “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”).
Né a conclusioni diverse si perviene nel considerare che l'art. 67 dello
Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”, in quanto il rinvio alla disciplina della contrattazione collettiva e ai successivi rinnovi non si pone in inconciliabile contrasto con la permanenza della previsione favorevole ai dipendenti di un aumento del 15% delle sole retribuzioni base del CCNL e successivi rinnovi, in forza dell'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale”.
Né può ritenersi fondata l'eccezione relativa all'adesione implicita del ricorrente in merito alle modalità di calcolo applicate dal . CP_2
E difatti come condivisibilmente affermato dal Tribunale nella sentenza n.1743/24 l'inerzia o il ritardo dell'esercizio del diritto non significa che il titolare del diritto vi abbia rinunciato, ma spiega rilevanza solo ai fini dell'eventuale prescrizione.
Al riguardo illuminante è la giurisprudenza di legittimità quando afferma che: “ perché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso;
in tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza ai fini della eventuale prescrizione estintiva;
da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato… non sussiste una violazione degli obblighi di buona fede da parte del lavoratore, atteso che i principi di buona fede e di correttezza non sono stati manipolati dal dipendente al fine di esercitare slealmente in ritardo il diritto, essendo l'inerzia o il ritardo, di per sé soli, insufficienti ai fini di un accertamento circa una volontà abdicativa del titolare (Cass. n. 7215/1991; Cass. n. 5240/2004);
d'altro canto, la tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, né comportare per se stessa modificazioni alla disciplina contrattuale non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto (Cass. n. 6635/1981; Cass. n. 466/1994; Cass. n.
5240/2004)” (cfr. Cass. n.35576/23).
Deve, tuttavia, esaminarsi, a questo punto, l'eccezione, ritualmente sollevata dalla parte resistente, di parziale prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che la prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie è stata interrotta per la prima volta con la diffida inoltrata a mezzo p.e.c., pervenuta alla parte resistente in data
29.12.2023, per cui restano prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al 29.12.2018.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi di parte, analitici e specifici, la domanda dev'essere accolta nei termini innanzi detti.
Difatti, preme rilevare che, in ordine alla quantificazione dell'integrazione, parte resistente si è limitata a sostenere che “non potranno mai confluire nel concetto di “retribuzione base” emolumenti quali l'“indennità di contingenza” e l'“EDR””.
Ebbene, mette conto rilevare che la Corte territoriale ha chiarito quanto segue “Quanto al resto, l'art. 30 lett. f), del regolamento citato statuisce che “le retribuzioni base previste dai CCNL vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Vi è dunque che la predetta norma consortile pone un semplice criterio di individuazione della modalità di calcolo, rimandando, al (rectius “ai”) ccnl di volta in volta in vigore, la quantificazione della retribuzione base per cui non risulta affatto che detta norma “cristallizzi” un certo importo, rimettendo, piuttosto, alla contrattazione collettiva (in generale) la individuazione della paga base;
trattasi in altre parole di una sorta di rinvio “recettizio” che rimanda, appunto, quanto ai dati contabili da porre alla base del criterio di calcolo, ad altra fonte (qui contrattuale).
Orbene, lo scorporo dell'indennità di contingenza e dell'EDR non trova alcun addentellato normativo, posto che il sopravvenuto (rispetto al
Regolamento) ccnl per i Dipendenti dai 2002, prodotto Controparte_6 prevedeva: “ Art. 61 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dalla quota di percentuale ISTAT non conglobata di cui alla tabella Allegato G), dall'indennità di contingenza maturata fino al 31/12/1991 di cui alla tabella Allegato H), dall'elemento distinto della retribuzione di cui al successivo articolo 75, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 67, dall'indennità integrativa di cui al successivo art. 72 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª c) di cui al precedente contratto 8-11-1972, dall'eventuale residua quota di indennità integrativa personale di cui al 2° comma del successivo art. 72”.
Tale norma è stata abrogata e sostituita dal ccnl stipulato in data 1 giugno 2005 ed in vigore dal 1 gennaio 2004, che all'art. 64 prevedeva, ancora una volta:
“Art. 64 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 70 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al precedente contratto 8 novembre 1972, dall'eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell'art. 35, commi 2° e 3°, del c.c.n.l. 25 marzo 1976. Qualora all'espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le
Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione. Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corrisposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge. Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell'ente,
l'importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce,
l'importo lordo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali. NOTA A VERBALE - Nei minimi di stipendio base sono state conglobate, con effetto 1° gennaio 2006, le voci retributive già previste nell'art. 61 del c.c.n.l. 17 aprile 2002 (quota di percentuale ISTAT non conglobata, indennità contingenza, elemento distinto della retribuzione e indennità integrativa)”.
Ancora, tale ultima norma, come è pacifico, è stata costantemente confermata in tutti i ccnl successivi: Ccnl 2010 (1.01.2008-31.12.2011) art
69; ccnl 2016, art. 65 e Ccnl 2020, art. 65 i quali hanno conglobato le quote in parola.
Né poi il , in modo sintomatico, ha in qualche modo trattato CP_2
l'eventuale questio iuris circa la natura “differenziale” dell'EDR e dell'indennità di contingenza, rispetto al concetto di retribuzione base richiamato dall'invocata disposizione regolamentare di cui sopra” (cfr.
Sentenza n. 1026/2024 pubbl. il 03/07/2024).
Lo stesso dicasi con riferimento agli aumenti periodici di anzianità, rispetto ai quali la parte resistente non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito al loro calcolo nell'ambito della retribuzione base.
Parte ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore per i titoli di cui all'atto introduttivo del giudizio per complessivi € 5.647,8 sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso, così determinata nei limiti della prescrizione quinquennale ritualmente eccepita per il periodo antecedente al 29.12.2018.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, parte convenuta dev'essere condannata a pagare, in favore della parte ricorrente, la somma complessiva di € 5.647,8, siccome analiticamente calcolata nel prospetto contabile allegato al ricorso che deve stimarsi immune da vizi e deve intendersi integralmente recepito.
Peraltro - in considerazione delle predette maggiori somme che l'istante avrebbe dovuto percepire a titolo di integrazione della retribuzione base e in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni in ordine alla circostanza che le stesse avrebbero dovuto formare parte integrante della base di calcolo del T.F.R. - deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto alla riliquidazione del T.F.R.; pertanto, va dichiarato altresì che il medesimo ricorrente è creditore nei confronti del Controparte_1
(già delle
[...] Controparte_2 differenze sul T.F.R. maturato e riscosso, oltre interessi e rivalutazione di legge.
Oggetto di contestazione risulta poi la errata corresponsione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. A riguardo, è utile ribadire, in punto di riparto dell'onere probatorio, il principio secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione. (cfr. S.U.
13533/2001). Invero, sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni e l'indennità di mancato preavviso (così si è espresso il Trib. Velletri con sent. n.
1057/2020).
Applicando i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia assolto al suo onere probatorio, allegando e provando i fatti costitutivi della sua pretesa economica.
Orbene, le pretese attoree risultano asseverate dalle buste paga, allegate al fascicolo processuale di parte ricorrente, quanto dal conteggio analitico delle proprie spettanze formulato nel ricorso introduttivo. Al contrario, non può altrettanto dirsi per parte resistente, la quale non ha provveduto a prendere posizione in ordine alla pretesa creditoria azionata dal lavoratore e alla relativa quantificazione, rinunciando alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata.
Pertanto, si ritengono fondate le richieste attoree, nella misura di €
1.513,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge,
a titolo di ratei di mensilità supplementari maturati e non riscossi.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
tuttavia,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ne giustifica la compensazione nella misura di un terzo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: - accoglie la domanda nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 7.161,04, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del
T.F.R., dichiara che il medesimo ricorrente è creditore nei confronti della parte convenuta delle differenze sul T.F.R. maturato e riscosso, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- liquida le spese di lite nella misura di Euro 2.200,00, per compensi, oltre a € 259,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario 15%, iva, c.p.a., che pone a carico della parte convenuta nella misura di 2/3, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e che compensa per la restante parte.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli