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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.78 .2021 R.G.A.C. avente ad oggetto “opposizione decreto ingiuntivo
TRA
, cod. fisc. , agente di commercio Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare dell'omonima ditta individuale “GN Gero TT Show Room” con sede a Caltanissetta in
Via Cimabue snc (p.i. ), rappr.to e difeso per mandato in atti , congiuntamente e P.IVA_1
disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Filippo Alessandro Bevilacqua e Antonio C. Bevilacqua entrambi del Foro di Enna ,elettivamente domiciliati a Santa Maria Capua Vetere in Via Francesco Lugnano
n. 19 presso lo studio dell'avv. Fabio Fantaccione.
- Opponente -
E
, P.I. in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore e legale rappresentante, sig. con sede legale in Capua, (CE), alla Via Santa CP_2
Maria Capua Vetere, 115 bis, rappresentata e difesa, dall'Avv.to Gianluca Provitera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Garibaldi, n. 39, giusta procura in
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con decreto ingiuntivo nn. 2447/2020 (R.G.
n. 6771/2020) emesso, in data 06.11.2020, il Tribunale di S. Maria C.V. ingiungeva all
[...]
, il pagamento dell'importo di € 38.520,89 oltre interessi ex D.lgs. n. Parte_1
231/02, nonché spese ed onorari di procedimento in favore , Controparte_1
P.I. , in persona dell'amministratore pro tempore, relativo al mancato pagamento della P.IVA_2
fattura elettronica n. 227 del 23.05.2020 inerente mancata restituzione e vendita diretta delle collezioni di abbigliamento (avente marchio per le stagioni P.E. 2019 – A.I. 19-20 – P.E. CP_3
20 e A.I. 20-21 ad opera dell'odierna opponente oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva , Parte_1
a fondamento della quale eccepiva la inesistenza e/o nullità della notifica ex art. 643 c.p.c. perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito. Nullità del decreto ingiuntivo opposta, incompetenza per territorio. Competenza del tribunale di Caltanissetta in fuzione di giudice del lavoro nullità delle domande di controparte per mancata allegazione della causa petendi concludendo per la revoca del decreto d'ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente che, impugnava e contestava le altrui difese, insistendo per rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite. veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, le parti venivano onerate ad attivare il procedimento di mediazione previsto ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., l'iter processuale proseguiva con l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti .
All'udienza del 16 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il processo va dichiarato estinto per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Invero, con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del
, il difensore dell'opponente, munito del relativo potere, in virtù dell'intervenuta transazione tra le parti, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
A sua volta, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 16 maggio 2025 , il difensore della parte opponente , ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio con dichiarazione di accettazione
.
Pertanto, va acclarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
Al riguardo, va precisato che nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; difatti,
l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
a tal proposito, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (Cfr.: Cass. sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass., sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass., sez. I, 22 ottobre
2002, n. 14889);
Parimenti, va affermato che “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (Cfr.: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., le spese processuali vanno integralmente compensate avendo le parti formulato espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nn. 2447/2020 (R.G. n. 6771/2020) emesso, in data 06.11.2020, il Tribunale di S. Maria
C.V
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 26.05.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.78 .2021 R.G.A.C. avente ad oggetto “opposizione decreto ingiuntivo
TRA
, cod. fisc. , agente di commercio Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare dell'omonima ditta individuale “GN Gero TT Show Room” con sede a Caltanissetta in
Via Cimabue snc (p.i. ), rappr.to e difeso per mandato in atti , congiuntamente e P.IVA_1
disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Filippo Alessandro Bevilacqua e Antonio C. Bevilacqua entrambi del Foro di Enna ,elettivamente domiciliati a Santa Maria Capua Vetere in Via Francesco Lugnano
n. 19 presso lo studio dell'avv. Fabio Fantaccione.
- Opponente -
E
, P.I. in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore e legale rappresentante, sig. con sede legale in Capua, (CE), alla Via Santa CP_2
Maria Capua Vetere, 115 bis, rappresentata e difesa, dall'Avv.to Gianluca Provitera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Garibaldi, n. 39, giusta procura in
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con decreto ingiuntivo nn. 2447/2020 (R.G.
n. 6771/2020) emesso, in data 06.11.2020, il Tribunale di S. Maria C.V. ingiungeva all
[...]
, il pagamento dell'importo di € 38.520,89 oltre interessi ex D.lgs. n. Parte_1
231/02, nonché spese ed onorari di procedimento in favore , Controparte_1
P.I. , in persona dell'amministratore pro tempore, relativo al mancato pagamento della P.IVA_2
fattura elettronica n. 227 del 23.05.2020 inerente mancata restituzione e vendita diretta delle collezioni di abbigliamento (avente marchio per le stagioni P.E. 2019 – A.I. 19-20 – P.E. CP_3
20 e A.I. 20-21 ad opera dell'odierna opponente oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva , Parte_1
a fondamento della quale eccepiva la inesistenza e/o nullità della notifica ex art. 643 c.p.c. perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito. Nullità del decreto ingiuntivo opposta, incompetenza per territorio. Competenza del tribunale di Caltanissetta in fuzione di giudice del lavoro nullità delle domande di controparte per mancata allegazione della causa petendi concludendo per la revoca del decreto d'ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente che, impugnava e contestava le altrui difese, insistendo per rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite. veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, le parti venivano onerate ad attivare il procedimento di mediazione previsto ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., l'iter processuale proseguiva con l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti .
All'udienza del 16 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il processo va dichiarato estinto per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Invero, con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del
, il difensore dell'opponente, munito del relativo potere, in virtù dell'intervenuta transazione tra le parti, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
A sua volta, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 16 maggio 2025 , il difensore della parte opponente , ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio con dichiarazione di accettazione
.
Pertanto, va acclarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
Al riguardo, va precisato che nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; difatti,
l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
a tal proposito, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (Cfr.: Cass. sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass., sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass., sez. I, 22 ottobre
2002, n. 14889);
Parimenti, va affermato che “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (Cfr.: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., le spese processuali vanno integralmente compensate avendo le parti formulato espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nn. 2447/2020 (R.G. n. 6771/2020) emesso, in data 06.11.2020, il Tribunale di S. Maria
C.V
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 26.05.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente