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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14299 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 27258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, alla Via Sicilia n. 50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Parte_1
TRUSCELLO, rappresentante e difensore per procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione notificato.
-opponente –
E
con domicilio eletto in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Andrea ORNATI e Raffaele ZURLO per procura allegata all'atto di costituzione.
- opposta–
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
Conclusioni come da verbale del 06/06/2025
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto per la tardività della notifica. Sul punto, va considerato che per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.17478 del 2011) “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo
è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 cod. proc. civ.”. Nel caso di specie essendovi prova dell'effettuazione di una prima notifica del decreto ad opera dell'opposta entro il termine dei sessanta giorni previsti, notifica non andata a buon fine, non può ritenersi fondata l'eccezione di inefficacia del decreto avanzata dalla parte opponente.
Inoltre, si osserva che con la produzione del contratto di finanziamento e del relativo estratto contenente l'allegazione di cui si deduce il mancato pagamento, somma oggetto di ingiunzione, parte opposta ha assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., contrariamente a quanto affermato da parte opponente.
Nel merito, dalla verifica del rapporto effettuata dal CTU sono emersi elementi effettivamente riscontrabili dai documenti in atti che devono portare ad una riduzione dell'importo effettivamente dovuto dall'opponente.
La CTU ha infatti evidenziato, rispondendo ai quesiti posti che “pur in presenza di un tasso d'interesse corrispettivo nominale determinato (T.A.N.), è stata riscontrata indeterminatezza delle condizioni economiche in capo alla esatta determinazione dei costi inerenti l'erogazione del finanziamento, e dunque del TEG (come evidenziato nell'allegato PROSPETTO N. 1), nonché in capo alla modalità di rimborso graduale del finanziamento stesso, ovvero in capo al piano di ammortamento che non risulta adeguatamente ed univocamente determinato in contratto. Inoltre, la CTU ha rilevato che anche gli interessi moratori non risultano pattuiti in contratto con sufficiente grado di determinatezza, per le ragioni già sopra illustrate”.
Più in particolare, la CTU ritiene correttamente che “in merito agli interessi corrispettivi, la C.T.U. rileva come nel Documento di sintesi esposto all'interno del contratto di finanziamento sia indicato un tasso nominale annuo (T.A.N.) pari al 6,16% ed un tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) pari al 6,42%. Al fine di verificare tali informazioni, la C.t.u. ha provveduto a calcolare il TEG dell'operazione di finanziamento in esame, sulla base delle informazioni esposte in contratto, come analiticamente esposto nell'allegato
PROSPETTO N.
1. Il TEG calcolato dalla C.t.u. risulta pari al 6,29%, valore più basso di quello indicato in contratto dalla società finanziaria. Per quanto concerne il tasso di mora, la C.t.u. rileva che l'art. 9 delle
“Condizioni generali” di contratto prevede che la società finanziaria “Si riserva di addebitare interessi di mora per i casi di ritardato pagamento non superiori al tasso massimo tempo per tempo previsto dalla vigente normativa di settore;
ai sensi della Deliberazione 9 febbraio 2000 del CICR, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata produce interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza sino al momento dell'effettivo pagamento”. Analoga dicitura è riportata nell'art. 10 per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto. Alla luce di detta pattuizione, la C.t.u. ritiene non univocamente determinato il saggio di mora applicabile al contratto in esame, posto che non è possibile individuare un preciso riferimento, ma solamente un tetto massimo, peraltro stabilito con un mero rinvio alla “vigente normativa di settore”.”
In ordine, invece, al piano di ammortamento del finanziamento, la C.t.u. rileva correttamente che “nel contratto esaminato non risulta indicata quale sia la metodologia di calcolo da utilizzarsi per sviluppare in modo univoco il piano di rimborso del finanziamento, posto che l'art. 5 delle “Condizioni generali” di contratto accenna solamente al fatto che ciascuna rata comprende una quota capitale ed una quota interessi, senza nessuna ulteriore specificazione.”
Ne consegue che il CTU ha provveduto ad una rideterminazione degli importi dovuti dalla mutuataria nei confronti della società finanziaria ed a una nuova ricostruzione contabile, ridefinendo così il saldo del rapporto dare/avere tra le parti con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB al rapporto di finanziamento.
In ordine ai diversi criteri di computo attuati dal CTU si deve ritenere corretto quello effettuato nel prospetto n. 2 BIS e nel prospetto n. 4 BIS.
Invero, nei suindicati prospetti, il CTU ha ricalcolato il piano di ammortamento del finanziamento in esame applicando i tassi BOT ex art. 117 TUB vigenti tempo per tempo nei dodici mesi antecedenti la scadenza di ciascuna rata, come richiesto dal CTP di parte opponente.
Ciò posto, si condivide la conclusione del CTU alla luce della quale il saldo finale alla data del 30/12/2016 risulta pari ad euro 19.162,24 a debito della parte mutuataria.
Alla luce di ciò il decreto ingiuntivo va revocato e determinato diversamente il credito vantato dalla banca.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie la soccombenza deve essere individuata parzialmente a carico della banca opposta atteso che parte opponente ha visto accolta la domanda proposta nell'atto di opposizione di determinazione del giusto importo dovuto a fronte della domanda della banca che ha chiesto la totale conferma del decreto opposto.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
2.- accerta e dichiara la effettiva esposizione debitoria degli opponenti in favore della banca nella minor somma di € 19.162,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e per l'effetto;
3.- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €. 19.162,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3.- condanna gli opponenti alla refusione in favore dell'opponenti al 50% delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 1.700,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della banca opposta.
Così deciso in Roma il giorno 15/10/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 27258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, alla Via Sicilia n. 50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Parte_1
TRUSCELLO, rappresentante e difensore per procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione notificato.
-opponente –
E
con domicilio eletto in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Andrea ORNATI e Raffaele ZURLO per procura allegata all'atto di costituzione.
- opposta–
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
Conclusioni come da verbale del 06/06/2025
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto per la tardività della notifica. Sul punto, va considerato che per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.17478 del 2011) “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo
è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 cod. proc. civ.”. Nel caso di specie essendovi prova dell'effettuazione di una prima notifica del decreto ad opera dell'opposta entro il termine dei sessanta giorni previsti, notifica non andata a buon fine, non può ritenersi fondata l'eccezione di inefficacia del decreto avanzata dalla parte opponente.
Inoltre, si osserva che con la produzione del contratto di finanziamento e del relativo estratto contenente l'allegazione di cui si deduce il mancato pagamento, somma oggetto di ingiunzione, parte opposta ha assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., contrariamente a quanto affermato da parte opponente.
Nel merito, dalla verifica del rapporto effettuata dal CTU sono emersi elementi effettivamente riscontrabili dai documenti in atti che devono portare ad una riduzione dell'importo effettivamente dovuto dall'opponente.
La CTU ha infatti evidenziato, rispondendo ai quesiti posti che “pur in presenza di un tasso d'interesse corrispettivo nominale determinato (T.A.N.), è stata riscontrata indeterminatezza delle condizioni economiche in capo alla esatta determinazione dei costi inerenti l'erogazione del finanziamento, e dunque del TEG (come evidenziato nell'allegato PROSPETTO N. 1), nonché in capo alla modalità di rimborso graduale del finanziamento stesso, ovvero in capo al piano di ammortamento che non risulta adeguatamente ed univocamente determinato in contratto. Inoltre, la CTU ha rilevato che anche gli interessi moratori non risultano pattuiti in contratto con sufficiente grado di determinatezza, per le ragioni già sopra illustrate”.
Più in particolare, la CTU ritiene correttamente che “in merito agli interessi corrispettivi, la C.T.U. rileva come nel Documento di sintesi esposto all'interno del contratto di finanziamento sia indicato un tasso nominale annuo (T.A.N.) pari al 6,16% ed un tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) pari al 6,42%. Al fine di verificare tali informazioni, la C.t.u. ha provveduto a calcolare il TEG dell'operazione di finanziamento in esame, sulla base delle informazioni esposte in contratto, come analiticamente esposto nell'allegato
PROSPETTO N.
1. Il TEG calcolato dalla C.t.u. risulta pari al 6,29%, valore più basso di quello indicato in contratto dalla società finanziaria. Per quanto concerne il tasso di mora, la C.t.u. rileva che l'art. 9 delle
“Condizioni generali” di contratto prevede che la società finanziaria “Si riserva di addebitare interessi di mora per i casi di ritardato pagamento non superiori al tasso massimo tempo per tempo previsto dalla vigente normativa di settore;
ai sensi della Deliberazione 9 febbraio 2000 del CICR, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata produce interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza sino al momento dell'effettivo pagamento”. Analoga dicitura è riportata nell'art. 10 per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto. Alla luce di detta pattuizione, la C.t.u. ritiene non univocamente determinato il saggio di mora applicabile al contratto in esame, posto che non è possibile individuare un preciso riferimento, ma solamente un tetto massimo, peraltro stabilito con un mero rinvio alla “vigente normativa di settore”.”
In ordine, invece, al piano di ammortamento del finanziamento, la C.t.u. rileva correttamente che “nel contratto esaminato non risulta indicata quale sia la metodologia di calcolo da utilizzarsi per sviluppare in modo univoco il piano di rimborso del finanziamento, posto che l'art. 5 delle “Condizioni generali” di contratto accenna solamente al fatto che ciascuna rata comprende una quota capitale ed una quota interessi, senza nessuna ulteriore specificazione.”
Ne consegue che il CTU ha provveduto ad una rideterminazione degli importi dovuti dalla mutuataria nei confronti della società finanziaria ed a una nuova ricostruzione contabile, ridefinendo così il saldo del rapporto dare/avere tra le parti con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB al rapporto di finanziamento.
In ordine ai diversi criteri di computo attuati dal CTU si deve ritenere corretto quello effettuato nel prospetto n. 2 BIS e nel prospetto n. 4 BIS.
Invero, nei suindicati prospetti, il CTU ha ricalcolato il piano di ammortamento del finanziamento in esame applicando i tassi BOT ex art. 117 TUB vigenti tempo per tempo nei dodici mesi antecedenti la scadenza di ciascuna rata, come richiesto dal CTP di parte opponente.
Ciò posto, si condivide la conclusione del CTU alla luce della quale il saldo finale alla data del 30/12/2016 risulta pari ad euro 19.162,24 a debito della parte mutuataria.
Alla luce di ciò il decreto ingiuntivo va revocato e determinato diversamente il credito vantato dalla banca.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie la soccombenza deve essere individuata parzialmente a carico della banca opposta atteso che parte opponente ha visto accolta la domanda proposta nell'atto di opposizione di determinazione del giusto importo dovuto a fronte della domanda della banca che ha chiesto la totale conferma del decreto opposto.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
2.- accerta e dichiara la effettiva esposizione debitoria degli opponenti in favore della banca nella minor somma di € 19.162,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e per l'effetto;
3.- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €. 19.162,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3.- condanna gli opponenti alla refusione in favore dell'opponenti al 50% delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 1.700,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della banca opposta.
Così deciso in Roma il giorno 15/10/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari