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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3086/2024 RG promossa da
– rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Filippis giusta nomina in Parte_1
atti
Contro
– rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
EM MA
LA CAUSA
LA DOMANDA DELLA SOCIETA' ATTRICE
La quale proprietaria di due immobili ricompresi nel Parte_1 Controparte_2
, ha adito il Tribunale di Taranto al fine di accertare e dichiarare
[...]
l'illegittimità della delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 4/04/2024 nella parte in cui, al punto n. 4), approva il piano di riparto delle spese straordinarie afferenti i lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale, già precedentemente approvati.
Deduce la società attrice la violazione dei criteri di ripartizione delle spese dettati in materia condominiale, asserendo che la spesa inerente l'installazione del ponteggio necessario per l'esecuzione dei lavori da realizzare sui frontalini, sulle ringhiere e sui parapetti dei balconi di proprietà esclusiva dei singoli condomini, andrebbe ripartita pagina 1 di 5 secondo l'incidenza dei singoli interventi sulla complessiva spesa sostenuta, oltreché in base all'altezza.
Sostiene, in particolare, la società attrice che la ripartizione della spesa inerente l'installazione del ponteggio fondata sulla tabella generale di proprietà costituisce violazione dell'art. 1123, II comma c.c. essendo il ponteggio destinato ad essere fruito in maniera diversa dai diversi condomini sicché il criterio di ripartizione adottato dall'assemblea dei condomini andrebbe a discapito di chi non è proprietario ovvero di chi
è proprietario di un balcone posto ad altezza inferiore rispetto agli altri.
LE DIFESE DEL CONDOMINIO CONVENUTO
Il si è costituito in giudizio assumendo la Controparte_2 legittimità della delibera adottata dall'assemblea dei condomini ed indi chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In particolare, assume il convenuto che le spese approvate relative ai balconi CP_2 di proprietà esclusiva si inseriscono nel più ampio (già approvato) progetto di integrale ristrutturazione del fabbricato e che tutte le opere deliberate perseguono la CP_3 finalità comune di restituire, per ragioni estetiche, una facciata che suggerisca movimento mediante balconi differenti e fascioni bianchi sulle facciate cieche dello stabile.
Pertanto, conclude il convenuto, le opere così intese devono ritenersi a vantaggio dell'intero Condominio con conseguente correttezza del criterio di ripartizione fondato sulla tabella generale di proprietà.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Instauratosi il regolare contraddittorio tra le parti e verificata la condizione di procedibilità della domanda (rectius mediazione con esito negativo), all'esito dell'udienza di prima trattazione del 19/03/2025, stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. (poi anticipati al 12/11/2025 su istanza di parte); all'udienza del
15/10/2025 la causa veniva definitivamente riservata per la decisione.
LA DECISIONE
INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE E LA RELATIVA DISCIPLINA
APPLICABILE – CORRETTEZZA DEL CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE
SPESE – LEGITTIMITA' DELLA DELIBERA IMPUGNATA
Dalla disamina della documentazione versata in atti, nonché dallo stesso contegno processuale serbato dalle parti, risulta incontroverso che il convenuto abbia CP_2
pagina 2 di 5 inteso approvare lavori straordinari per la ristrutturazione integrale del fabbricato condominiale che riguardassero anche il rifacimento dei frontalini, delle ringhiere e dei parapetti dei balconi privati;
tali lavori risultano già regolarmente deliberati ed approvati con precedente delibera assembleare (non oggetto del presente giudizio) e finanche già appaltati in favore della CP_4
Sulla scorta di tali evidenze processuali, sotto un primo profilo, si rammenta che l'approvazione delle predette opere, ivi compresa l'installazione del ponteggio, adottata con precedente delibera assembleare non impugnata, vincola la società attrice alla contribuzione delle relative spese in ossequio alla giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che “La deliberazione assembleare che approva un intervento di ristrutturazione delle parti comuni ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle relative spese da parte dei condomini, indipendentemente dalla successiva approvazione dello stato di ripartizione. La ripartizione ha solo valore dichiarativo nel tradurre aritmeticamente un rapporto di valore già preesistente secondo le tabelle millesimali” (cfr. Cass. 8253/2025).
Va rilevato altresì che la società attrice non contesta neppure la voce di spesa afferente l'esecuzione dei lavori sui balconi privati (manifestando così la volontà di volersene avvantaggiare), ma si limita a contestare il criterio di ripartizione della spesa per l'installazione del ponteggio.
Sulla scorta di quanto sopra, la domanda della società attrice appare destituita di fondamento, atteso che la spesa dell'installazione del ponteggio è necessaria ed indefettibile per effettuare tutte le opere di ristrutturazione del fabbricato e CP_3 non già funzionale in via esclusiva all'esecuzione delle opere di rifacimento dei balconi privati.
Le doglianze dell'attore avrebbero avuto rilevanza laddove l'installazione del ponteggio si fosse reso necessario solo per l'esecuzione delle opere previste sulle proprietà private;
nel caso di specie, invece, che il ponteggio sia utilizzato anche per l'esecuzione dei lavori sui balconi privati non vale evidentemente a legittimare una contribuzione differenziata dei condomini.
Come dire che v'è, in ogni caso, ragion di essere della spesa in argomento giacché
l'installazione è resa necessaria per la natura e le modalità di esecuzione dei lavori già appaltati sulle parti comuni dell'edificio, installazione che sarebbe necessaria a pagina 3 di 5 prescindere dall'esecuzione (o meno) dei lavori di rifacimento dei balconi privati atteso che senza di essa nessuna opera sarebbe diversamente eseguibile.
Tanto emerge per tabulas dalla disamina dello stesso documento portante la ripartizione delle spese, depositato dalla società attrice (doc. 3), laddove si evince in maniera inequivocabile che l'installazione del ponteggio (“installazione cantiere”) è necessaria per le parti comuni “facciate e muri di recinzione, pensiline, torrino parapetti+varie, terrazzo”, oltreché per le parti private “frontalini+ringhiere e parapetti”.
Pertanto la voce di spesa in argomento non è assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 1123, II comma c.c. ma piuttosto alla disciplina del I comma della stessa norma che, com'è noto, prevede l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno.
In ragione di quanto sopra corretto è il criterio di ripartizione adottato in sede assembleare fondato sulla tabella generale delle proprietà con conseguente legittimità della delibera impugnata.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono giocoforza la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con citazione regolarmente notificata, nei confronti del
[...] Controparte_2
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda della società attrice;
2) condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_5
delle spese e competenze di lite che si liquidano, a titolo di compenso
[...] professionale, in €. 7.052,00 oltre Rimb. Forf., IVA e CAP come per legge.
Taranto, 31-10-2025
Il Giudice dott. Claudio Casarano
pagina 4 di 5 Il presente provvedimento è stato redatto con l'assistenza del GOP Dott. Gioacchino
Ficco
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