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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1260/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 6.5.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ex conviventi, nei confronti del figlio minorenne ( , nato il [...]), frutto della loro Per_1
relazione.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: Per_
1) “Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Quest'ultima si impegna a comunicare tempestivamente al padre ogni ed eventuale variazione futura del proprio domicilio e/o residenza. Per_
2) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul minore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
3) Tenuto conto dell'età del minore, al momento il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio secondo il seguente schema:
- prima settimana: nei giorni del lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina al rientro a scuola e nel fine settimana dal giorno del venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00/21.30; - seconda settimana: dai giorni del mercoledì dall'uscita di scuola fino venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
la terza settimana uguale alla prima e la quarta uguale alla seconda.
Nei giorni in cui non vi è scuola, l'orario di frequentazione del suddetto calendario si intende dalla mattina alle 10 alla stessa ora della mattina successiva.
Il minore dovrà essere preso, nei giorni in cui sta con la madre, presso l'abitazione di quest'ultima, da parte del SI
e nei giorni in cui sta con il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo, da parte della SI.ra . CP_2 CP_1
Le principali festività saranno così ripartite e trascorse ad anni alterni con ciascun genitore: il giorno di Natale con un genitore, S. Stefano con l'altro, San Silvestro con un genitore ed il 1 dell'Anno con l'altro; Pasqua: dal venerdì alla domenica con un genitore e Lunedì dell'Angelo fino al ritorno a scuola con l'altro.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche consecutive a partire dal compimento del 6° anno di vita, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno. La precedenza nella scelta del suddetto periodo verrà data alternativamente, di anno in anno, a ciascuno dei 2 genitori, stabilendo che per il corrente anno 2025 sarà il SI. a scegliere per primo. CP_2
Nel periodo invernale ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio una settimana continuativa da comunicare all'altro genitore entro fine ottobre di ogni anno. Anche la scelta di tale settimana spetterà alternativamente, di anno in anno, all'uno e all'altro genitore con la medesima turnazione prevista per la scelta del periodo estivo. Per_ Nei giorni in cui il figlio non dorme con il padre, lo stesso potrà telefonare al figlio, preferibilmente nella fascia oraria dalle 19.30 alle 21.00, così come dovrà accadere nei giorni in cui il bambino non dormirà con la madre e pertanto la stessa potrà chiamarlo, preferibilmente, nella stessa fascia oraria.
4) La casa familiare posta a S. Ginese, nel Comune di Capannori (LU) Via di S. Ginese 238/B, di proprietà del padre della
SI.ra , resta assegnata a quest'ultima dove continuerà ad abitarvi assieme al figlio, rinunciando il SI. CP_1 CP_2
a qualsiasi richiesta e/o pretesa nei riguardi della suddetta abitazione.
5) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento ordinario CP_2 del figlio, la somma di € 250,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra entro e il giorno 15 di CP_1 ogni mese.
Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Lucca del 07.10.2020, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
6) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra , mentre le eventuali detrazioni e deduzioni fiscali saranno CP_1 suddivise equamente al 50% tra i genitori. 7) Le parti si impegnano ad essere collaborative tra di loro e ad informarsi reciprocamente in ordine ad eventi significativi, riguardanti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la scuola, la salute, l'educazione del figlio e, più in generale, lo sviluppo psico-fisico dello stesso, che accadono al figlio nel momento in cui è loro affidato.
I genitori si impegnano a fornirsi i recapiti degli eventuali luoghi in cui il bambino trascorrerà le vacanze.
8) Le parti dichiarano che le spese legali del procedimento si intendono interamente compensate tra le stesse.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese;
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 6.5.25
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1260/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 6.5.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ex conviventi, nei confronti del figlio minorenne ( , nato il [...]), frutto della loro Per_1
relazione.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: Per_
1) “Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Quest'ultima si impegna a comunicare tempestivamente al padre ogni ed eventuale variazione futura del proprio domicilio e/o residenza. Per_
2) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul minore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
3) Tenuto conto dell'età del minore, al momento il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio secondo il seguente schema:
- prima settimana: nei giorni del lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina al rientro a scuola e nel fine settimana dal giorno del venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00/21.30; - seconda settimana: dai giorni del mercoledì dall'uscita di scuola fino venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
la terza settimana uguale alla prima e la quarta uguale alla seconda.
Nei giorni in cui non vi è scuola, l'orario di frequentazione del suddetto calendario si intende dalla mattina alle 10 alla stessa ora della mattina successiva.
Il minore dovrà essere preso, nei giorni in cui sta con la madre, presso l'abitazione di quest'ultima, da parte del SI
e nei giorni in cui sta con il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo, da parte della SI.ra . CP_2 CP_1
Le principali festività saranno così ripartite e trascorse ad anni alterni con ciascun genitore: il giorno di Natale con un genitore, S. Stefano con l'altro, San Silvestro con un genitore ed il 1 dell'Anno con l'altro; Pasqua: dal venerdì alla domenica con un genitore e Lunedì dell'Angelo fino al ritorno a scuola con l'altro.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche consecutive a partire dal compimento del 6° anno di vita, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno. La precedenza nella scelta del suddetto periodo verrà data alternativamente, di anno in anno, a ciascuno dei 2 genitori, stabilendo che per il corrente anno 2025 sarà il SI. a scegliere per primo. CP_2
Nel periodo invernale ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio una settimana continuativa da comunicare all'altro genitore entro fine ottobre di ogni anno. Anche la scelta di tale settimana spetterà alternativamente, di anno in anno, all'uno e all'altro genitore con la medesima turnazione prevista per la scelta del periodo estivo. Per_ Nei giorni in cui il figlio non dorme con il padre, lo stesso potrà telefonare al figlio, preferibilmente nella fascia oraria dalle 19.30 alle 21.00, così come dovrà accadere nei giorni in cui il bambino non dormirà con la madre e pertanto la stessa potrà chiamarlo, preferibilmente, nella stessa fascia oraria.
4) La casa familiare posta a S. Ginese, nel Comune di Capannori (LU) Via di S. Ginese 238/B, di proprietà del padre della
SI.ra , resta assegnata a quest'ultima dove continuerà ad abitarvi assieme al figlio, rinunciando il SI. CP_1 CP_2
a qualsiasi richiesta e/o pretesa nei riguardi della suddetta abitazione.
5) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento ordinario CP_2 del figlio, la somma di € 250,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra entro e il giorno 15 di CP_1 ogni mese.
Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Lucca del 07.10.2020, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
6) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra , mentre le eventuali detrazioni e deduzioni fiscali saranno CP_1 suddivise equamente al 50% tra i genitori. 7) Le parti si impegnano ad essere collaborative tra di loro e ad informarsi reciprocamente in ordine ad eventi significativi, riguardanti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la scuola, la salute, l'educazione del figlio e, più in generale, lo sviluppo psico-fisico dello stesso, che accadono al figlio nel momento in cui è loro affidato.
I genitori si impegnano a fornirsi i recapiti degli eventuali luoghi in cui il bambino trascorrerà le vacanze.
8) Le parti dichiarano che le spese legali del procedimento si intendono interamente compensate tra le stesse.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese;
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 6.5.25
Michele Fornaciari