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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/09/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VECCHINI ELISA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Mantova, via Marangoni 11;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. LANDINI FAUSTO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via principale
- Accertata l'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento ricevuto dal Sig. Parte_1 in data 11.10.2023, per i motivi e le causali sopra esposte (di cui ai punti b., d., e. della trattazione del paragrafo del “licenziamento”):
Condannare, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai Controparte_1 sensi dell'art. 18 co. 4 L. 300/70 alla reintegra del Sig. nonché al risarcimento Parte_1 del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla reintegra, oltre alla regolarizzazione contributiva e assistenziale per lo stesso periodo;
In via subordinata
- Accertata l'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento ricevuto dal Sig. Parte_1 in data 11.10.2023, per i motivi e le causali sopra esposte (di cui al punto a. della trattazione del paragrafo del “licenziamento”):
Condannare, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai Controparte_1 sensi dell'art. 18 co. 5 L. 300/70 al risarcimento del danno nei confronti del Sig. Parte_1 mediante corresponsione di un'indennità omnicomprensiva nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva e assistenziale;
In via ulteriormente subordinata
- Nella denegata ipotesi di accertamento della legittimità del licenziamento ricevuto dal Sig. in data 11.10.2023, per i motivi e le causali sopra esposte: Parte_1
Condannare, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno nei confronti del Sig. in ragione di quanto indicato nel Parte_1 punto c. della trattazione del paragrafo del “licenziamento” da determinarsi in via equitativa;
In ogni caso
Pag. 2 di 25 - Accertato il demansionamento subito dal Sig. a partire da settembre 2023 e Parte_1 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o per altro periodo accertato in corso di causa, per i motivi e le causali sopra esposte,
Condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 risarcimento del danno in favore del Sig. da quantificarsi in via equitativa ex art. Parte_1
1226 c.c. secondo quanto accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
- Accertate le vessazioni subite dal Sig. a partire da settembre 2023 e sino alla Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, o per altro periodo accertato in corso di causa, per i motivi e le causali sopra esposte,
Condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 risarcimento del danno in favore del Sig. da quantificarsi in via equitativa ex art. Parte_1
1226 c.c. secondo quanto accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione Controparte_1 integrale dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al contributo unificato, alle spese generali 15%, IVA e CPA come per legge».
Per la parte convenuta:
«- In via principale: rigettare tutte le domande svolte dal Ricorrente nei confronti di CP_1 in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto da
[...] intendersi qui integralmente richiamate.
- In via subordinata: ridurre congruamente le domande risarcitorie formulate dal Ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, L. 300/70 e dell'art. 1227 c.c.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare i gravi inadempimenti del Signor Parte_1 nell'espletamento dell'attività lavorativa svolta per conto di ed i gravi danni CP_1 determinati in capo alla società da tali inadempimenti. Per l'effetto condannare il Signor alla rifusione dell'importo complessivo di Euro 50.000,00, Parte_1
o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, quale lucro cessante.
- Con condanna del Ricorrente alla rifusione in favore di dei compensi Controparte_1 professionali e delle spese per la difesa nel presente giudizio, oltre ad IVA e CPA.».
Pag. 3 di 25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2024, premettendo di essere Parte_1
stato assunto dall'azienda di sviluppo software iSolution s.r.l. in data 10.9.2012 con contratto a tempo indeterminato, inquadramento al VI livello (oggi B2)
CCNL metalmeccanico industria, ha chiesto al Tribunale di Parma di:
- accertare la nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli da in data 11.10.2023 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla CP_1 sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito a motivo del demansionamento e vessazioni a cui sarebbe stato soggetto a partire dal settembre 2023.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento del danno subito dalla società per effetto delle sue condotte negligenti, quantificato in € 45.624,90, ossia l'importo che la società cliente si è rifiutata di pagare per la commessa gestita dal Controparte_2 ricorrente.
3. A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. All'esito della discussione tra le parti, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
deve altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta.
6. Prendendo le mosse dalla domanda di impugnazione del recesso datoriale, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 l. 604/1966, nel rapporto di lavoro a
Pag. 4 di 25 tempo indeterminato il licenziamento può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo.
7. L'art. 3 l. 604/1966 specifica poi che, in particolare, il giustificato motivo soggettivo, a fronte del quale è possibile procedere a licenziamento con preavviso, è integrato da un «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro».
8. Nella lettera di contestazione disciplinare (doc. 41 ricorrente), il giustificato motivo è stato identificato nelle seguenti condotte, segnalate dal cliente CP_2
[...]
- il ricorrente non avrebbe rispettato una scadenza per la consegna e il rilascio dello sviluppo di una funzionalità del software “eAN” già concordate con il cliente per il giorno 6.3.2023; il rilascio sarebbe avvenuto solo il 13.3.2023, con conseguente slittamento in avanti di tutte le attività di sviluppo già pianificate e rilevante insoddisfazione del cliente;
- il giorno 17.3.2023, il sito e l'app di AL Otello Supermercati s.r.l., la cui gestione e manutenzione era affidata al ricorrente, sarebbero state inaccessibili per un'intera giornata;
il ripristino delle funzionalità sarebbero stati garantiti al cliente solo dopo due giorni a seguito dell'intervento di altri due colleghi che non erano incaricati dell'assistenza su quello specifico prodotto software;
- il ricorrente non avrebbe dato tempestivamente seguito all'incarico, attribuitogli in data 16.6.2023, di procedere a una modifica della funzionalità di prenotazione sul software “eAN”, nemmeno dopo aver ricevuto uno specifico sollecito dal cliente. Le modifiche sarebbero state pianificate solo in data 26.6.2023;
- il ricorrente non avrebbe rispettato la scadenza per la consegna e il rilascio dello sviluppo di una funzionalità del software “eAN” prevista per il
3.7.2023; il rilascio sarebbe avvenuto solo in data 11.7.2023;
Pag. 5 di 25 - il ricorrente non avrebbe riscontrato in alcun modo le segnalazioni di anomalie di funzionamento del software pervenute in data 14.7.2023, non fornendo indicazioni in merito alla tempistica necessaria per la risoluzione dei bug né alle modifiche necessarie per la risoluzione dei malfunzionamenti;
i malfunzionamenti sarebbero poi stati risolti da altri colleghi non abitualmente coinvolte nel progetto del software “eAN”, distogliendoli da altre importanti attività aziendali.
9. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di tempestività della contestazione disciplinare.
10. Deve infatti sottolinearsi che il licenziamento non è stato intimato per una singola condotta negligente compiuta dal ricorrente, ma all'esito della complessiva gestione della commessa CH, di cui il datore ha potuto apprezzare il carattere a suo avviso insoddisfacente solo “a consuntivo”, anche a seguito della revoca dell'incarico da parte della cliente.
11. Dal momento della conclusione della commessa alla contestazione disciplinare è poi trascorso un lasso di tempo del tutto congruo, anche in considerazione della necessità di valutare attentamente i fatti posti a suo fondamento ed evitare incolpazioni avventate, nonché della pausa per le ferie estive.
12. Né risulta che il tempo trascorso dai fatti abbia compromesso il diritto di difesa del lavoratore;
al contrario, questi ha esposto articolate e puntuali giustificazioni in merito ai fatti contestati, tanto nell'ambito del procedimento disciplinare che del presente giudizio, dovendosi quindi escludere una lesione dell'interesse protetto dalle garanzie procedimentali previste dall'ordinamento.
13. Il ricorrente, ancora in via preliminare, ha eccepito che il licenziamento sarebbe illegittimo in quanto intimato con raccomandata inviata il 7.10.2023 e dunque oltre il termine di 6 giorni, previsto dall'art. 8 CCNL metalmeccanici industria, successivi alla presentazione delle giustificazioni, avvenuta nell'audizione del
29.9.2023.
Pag. 6 di 25 14. Tale eccezione risulta documentalmente smentita dalla stessa produzione documentale della lettera di licenziamento, datata 29.9.2023 e sottoscritta per ricevuta dal lavoratore (doc. 44 ricorrente); in assenza della prova dell'avvenuta sottoscrizione in data successiva, non fornita nel caso di specie, il licenziamento deve ritenersi tempestivo, a nulla rilevando che, pur non essendovi tenuta,
l'azienda abbia nondimeno assolto l'ulteriore onere di inviare al lavoratore copia della lettera mediante raccomandata.
15. Venendo al merito, per verificare se sia stata dimostrata la sussistenza dei fatti contestati è opportuno procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
16. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Sono dipendente di CH dal 2013, mi occupo di IT e Support.
TC aveva una commessa per realizzare software per le società AL ed NE.
TC ha affidato a la manutenzione e l'implementazione dei software. CP_1
Confermo che è stato incaricato di svolgere sviluppo e manutenzione sui Pt_1 software. Confermo che alla manutenzione di AL lavorava anche la DE di
. Testimone_2
Confermo che poteva relazionarsi liberamente con me e con project Pt_1 Tes_3 manager di TC;
non so se si relazionasse anche con Tes_2
Credo che le commesse siano state affidate a in ragione della Parte_2 Pt_1 sua competenza tecnica. Non so se si sia occupato di progetti simili in passato.
Non so come sono caricate le ore lavorate svolte dai dipendenti di CP_1
Confermo che sono stati concordati rilasci di produzione del software NE;
non ricordo la data esatta ma è sicuramente nel primo semestre 2023 e probabilmente nel primo trimestre.
Confermo che il cliente finale, la “E' AN di VI AN snc”, attendeva il rilascio ma come detto non ricordo le date esatte.
Confermo che ci fu un ritardo e ricordo che ci furono dissidi con il cliente E' AN che non era soddisfatto.
Pag. 7 di 25 Non conosco le attività di sviluppo successivamente programmate, quindi non so se il ritardo del rilascio del software ha causato dei ritardi in esse.
Confermo che era incaricato di svolgere supporto quotidiano per risolvere Pt_1 malfunzionamenti del sito di e-commerce della AL Supermercati.
Ricordo che ci sono stati blocchi totali del sito di e-commerce di AL, ma non ricordo i periodi: uno sicuramente avvenne durante la gestione Ricordo che ci furono CP_1 problemi a risolvere questo blocco e non fu risolto da intervenimmo io e Pt_1
SC e risolvemmo il blocco nei giorni successivi.
Confermo che furono progettate modifiche al software NE tra e ma Tes_3 Pt_1 non ricordo la data precisa. Non ricordo se tale modifica non fu effettuata da Pt_1 nella data stabilita.
Non ricordo le date ma ci furono problemi col sito di AL che si impegnò a Pt_1 risolvere;
non ricordo però lo specifico episodio del 30.6.23. Non ricordo se ho partecipato a conference call su questi argomenti.
Ricordo che io e SC intervenimmo più volte per risolvere problemi del sito di e- commerce di AL ma non ricordo le date precise.
Non ricordo il mese esatto ma confermo che nel secondo semestre 2023 TC revocò
a gli incarichi di sviluppo per NE e AL. CP_1
Ricordo che risolse un bug sul software NE ma non ricordo la data esatta. Non CP_3 so se sia uno sviluppatore senior.
Ricordo che TC rifiutò il pagamento di alcune fatture a a motivo dei CP_1 problemi sorti nella gestione delle commesse;
non so se siano le fatture sub doc. 50 convenuta che mi vengono mostrate ma mi sembrano effettivamente fatture relative a queste attività.
ADR prima dei problemi di cui ho parlato, non avevamo avuto particolari problemi o lamentele da NE.
ADR non so se le fatture poi vennero pagate non occupandomi di amministrazione».
17. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Ho lavorato per CH dal 2021 alla fine del 2023. Gestivo clienti, ero project manager.
Ho conosciuto il signor nel 2014, quando sono stato assunto da come Pt_1 CP_1 project manager; ho lavorato lì sino al 2018. Il signor era responsabile della gestione Pt_1
Pag. 8 di 25 delle commesse: ha un software unico che gestisce scommesse sportive, che CP_1 vende ai clienti;
una parte delle vincite è sottoposta a commissioni e il software calcola l'importo di queste commissioni;
era il referente della parte del software che Pt_1 calcolava le commissioni, ma non era project manager.
era un project manager per altre commesse rispetto a quelle seguite da me;
Persona_1 non direi che fu affiancato a lui dall'aprile 2014 ad agosto 2015, sia io che Pt_1 ci avvalevamo delle competenze di quando erano necessarie nelle Per_1 Pt_1 commesse. Confermo che poi seguì i clienti TU e PA;
li seguiva Per_1 già quando sono arrivato, non so se prima li seguisse Pt_1
Fino al 2018 confermo che era il responsabile della contabilità betting, poi io Pt_1 sono uscito da Confermo che era inserito nella compagine Development quale CP_1
Commissions e Accountancy.
Confermo che fu affidato a lo sviluppatore e si occupò di Pt_1 CP_4 Pt_1 formarlo sullo sviluppo e sui test.
Confermo che finché fui in non fu Project Manager; confermo che fu CP_1 Pt_1
Product Owner per le commissioni e Line Manager per il Line Manager affida CP_4 incarichi e task ai sottoposti.
Confermo che il Product Owner a fronte delle domande del cliente, ha competenze tecniche per valutare se sia opportuno dare seguito all'istanza ricevuta o se suggerire altre soluzioni;
confermo che il Line Manager si occupa di supportare il collaboratore nelle necessità e nelle aspirazioni di crescita.
Il sig. non era estraneo nell'attività di sviluppo;
era coinvolto in alcuni aspetti più Pt_1 delicati e complessi dello sviluppo relativo all'attività delle commissioni, mentre demandava le parti meno complesse a Man mano che diventava più CP_4 CP_4 competente faceva cose più complesse.
Tra e TC ho lavorato in altre aziende. CP_1
Quando ho lavorato in TC ero project manager per le commesse NE e AL.
TC ha ingaggiato per portare a termine questi progetti che erano già stati CP_1 avviati. per TC ha fatto anche la commessa . Per le commesse CP_1 Per_2
NE e AL in ci lavorava principalmente il ricorrente, altre persone sono CP_1 intervenute in alcuni momenti ma il responsabile principale era Pt_1
Confermo che in queste commesse ha lavorato come sviluppatore, occupandosi Pt_1 di risoluzione bug, sviluppo backend api e database, test in locale, analisi e stima nuove
Pag. 9 di 25 richieste. Confermo che il personale di riferimento in TC eravamo io e Pt_3
.
[...]
Confermo che il mio referente diretto era SC, che aveva il ruolo di Line Manager;
SC mi ha messo a disposizione come risorsa per lo sviluppo Non direi che Pt_1
SC era rispetto a quello che era stato precedentemente per Pt_1 Pt_1
SC non entrava nel merito dello sviluppo, era autonomo nello CP_4 Pt_1 sviluppo, su cui lavorava con me.
SC non seguiva ogni passo del progetto, mi metteva a disposizione le risorse e poi non seguiva direttamente il progetto;
a volte lo mettevo io in copia quando c'erano urgenze particolari. Non so se SC desse a gli incarichi, lui mi diceva che in Pt_1 certe giornate potevo avvalermi di er certi sviluppi. Pt_1
Non so se fosse onerato di riferire ogni attività svolta a SC;
posso supporre Pt_1 di sì dato che poi consuntivamo le ore svolte da Pt_1
Confermo che affiancava per l'interfaccia “VUE”; chiese la CP_3 Pt_1 Pt_1 collaborazione di perché non conosceva questo tipo di interfaccia. CP_3
Con riferimento alla commessa NE, posso dire che aveva a oggetto uno sviluppo di un software per fare ordini a un panettiere. Il software aveva due interfacce, una per i clienti e una per l'azienda; quella per i clienti si chiamava “Visual Retail”. Sorgevano dei bug perché i quantitativi degli ordini dei clienti non coincidevano con quelli visualizzati dall'azienda, quindi il lavoro consisteva nel risolvere questi bug per fare funzionare il software. Confermo che gestì da solo il software per la grande maggioranza del Pt_1 tempo, fu affiancato di un tecnico di TC per un breve periodo, non ricordo se fu una sola giornata.
Anche per AL si trattava di risolvere problemi su un software già sviluppato. Noi di
TC facemmo un passaggio di consegne a con il materiale che avevamo a Pt_1 livello tecnico;
non so se internamente ricevette una formazione. Con “materiale a livello tecnico” intendo il codice che avevamo scritto e abbiamo schematizzato su carta. Preciso che abbiamo dovuto fare del “reverse engineering” del codice che avevamo perché le persone che lo avevano scritto non lavoravano più in TC».
Confermo che a un certo punto affidò a consulente esterno, le CP_1 Per_1 funzioni di Project Manager; non ricordo la data precisa. Come ho detto prima poi arrivò
non ricordo se c'era già quando arrivai. Da quando ho iniziato a rapportarmi CP_4 con ra affiancato a lui. Pt_1
Pag. 10 di 25 Quando ero in c'erano alcune attività di formazione ma non posso dire che CP_1 fosse una cosa continuativa. Non ricordo se partecipò ad attività di formazione Pt_1 perché era una parte tecnica meno legata al mio ruolo.
Confermo che alle commesse AL ed NE lavoravano altre società come la
DE di . Testimone_2
Inizialmente chiedevo a SC per avere un quadro generale dell'attività da fare, poi sulla parte operativa mi interfacciavo direttamente con Quando ero in Isolutions Pt_1
CE non aveva lavorato a progetti di questo tipo perché sviluppavano software diversi.
Non so se le ore venissero caricate su un software aziendale, posso dire che a noi veniva mandato un consuntivo delle ore con il dettaglio dell'attività svolta.
Con concordammo diversi rilasci delle evolutive del software NE. Confermo Pt_1 che ci fu un ritardo in un rilascio della produzione del software NE, non ricordo se specificamente a marzo, e ricordo che la cliente ebbe lamentele su questo ritardo;
questo creò difficoltà nei nostri rapporti con NE perché ci eravamo impegnati su una specifica data che non fu rispettata. Confermo che questo ritardo causò ulteriori ritardi nelle attività successive;
da questo momento siamo sempre andati avanti in rincorsa.
era incaricato di risolvere malfunzionamenti del sito AL;
non era impegnato Pt_1 quotidianamente ma operava sulla base delle segnalazioni che a noi pervenivano dal cliente. Ricordo che ci fu un blocco totale del sito di e-commerce di AL ma non ricordo precisamente la data. Non ho memoria specifica del fatto che il problema fu risolto da SC qualche giorno dopo, il progetto AL era stato più delegato da me a mi pare di aver sentito di questa circostanza della risoluzione da parte di Tes_1
SC ma non posso dire con certezza.
Confermo che a giugno 2023 io e concordammo delle modifiche da rilasciare per Pt_1 una data specifica. Non ricordo le date specifiche, come ho detto prima ricordo che ci furono diversi ritardi ma non ricordo se questa specifica deadline non fu rispettata.
Non ricordo se concordai con una data per la soluzione di un problema al sito di Pt_1 ecommerce di AL che era stato individuato dalla DE. Abbiamo fatto diverse conference call con e ma non ricordo questa call specifica. Non so se poi Pt_1 Tes_2 il problema fu risolto da SC e questa parte la seguì direttamente Tes_1 Tes_1 perché io ero carico di altri progetti e prese in mano più direttamente la Tes_1 commessa AL.
Pag. 11 di 25 Confermo che TC revocò a luglio 2023 gli incarichi conferiti a per NE CP_1
e AL.
Non ricordo se risolse un bug del software NE. Confermo che è uno CP_3 CP_3 sviluppatore non senior.
Non so se TC rifiutò il pagamento di alcune fatture a perché non seguivo CP_1 la parte commerciale. So che ci furono confronti sui consuntivi presentati ma non seguivo questa parte.
ADR ricordo che ra in malattia in qualche occasione in cui ci furono ritardi». Pt_1
18. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_4
«Ho lavorato per la società convenuta dal 2012 al 2022. Mi occupavo di supporto tecnico.
Il mio ultimo giorno in Isolution è stato il 15.12.2022, quando sono passato a CP_5 in forza di cessione di ramo d'azienda.
Il ricorrente è arrivato in azienda prima di me. Quando sono arrivato io era il Project
Manager di BetSolution. Io sono stato assegnato a questo cliente dopo qualche mese della mia assunzione e sono stato supportista dello stesso cliente di Io ricevevo le Pt_1 richieste del cliente riguardo a problemi del software: quando c'era un problema importante, a esempio che il sito non era raggiungibile, ci sentivamo con e Pt_1 cercavamo di risolvere il problema. Nella normalità invece per quanto riguarda i problemi ordinari erano risolti da me personalmente.
Nel 2014 è arrivato in azienda che dopo quale mese di affiancamento ha Persona_1 sostituito come Project Manager di BetSolutions e è tornato a fare lo Pt_1 Pt_1 sviluppatore del software.
ET era uno dei siti del cliente BetSolution. TU era un altro cliente che era seguito dal supporto tecnico e rispetto a cui ra PM. Pt_1
Dopo l'arrivo di il ricorrente è stato assegnato a fare lo sviluppatore per la Per_1 parte di contabilità del betting. Insieme a costituivano il “team commissioni”. CP_4
Non so se fosse il responsabile di questo settore.
In questo periodo non svolgeva più le attività di PM. Che io sappia non svolgeva Pt_1 le attività di Product Owner per la contabilità betting. Con Product Owner indichiamo il soggetto che ha la responsabilità di una specifica area.
Non so se svolgesse l'attività di Line Manager in quanto ero nel diverso settore della supportistica.
Pag. 12 di 25 Per quello che so il sig. i occupava personalmente di sviluppo in questo periodo. Pt_1
Con riferimento alle attività successive all'estate 2020, confermo che c'era un team di
“Daily Improvements” a cui erano assegnati sviluppatori junior. Confermo che il ricorrente fu assegnato a questo team, non ricordo se nel 2020 o nel 2021. In questo periodo aveva dei task come gli altri componenti del gruppo, non so se di maggiore o minore difficoltà.
Confermo che in questo periodo rispondeva alla Product Owner AF IA, poi sostituita da quando entrò in maternità. Mi pare che rispondesse anche a Persona_3 uno Scrumm Master, che potrebbe essere stata . Persona_4
Confermo che in questo team gli sviluppatori avevano delle “card” da fare entro la settimana. Una “card”è un singolo incarico di sviluppo.
Non ricordo se il ricorrente abbia seguito i progetti eAN e AL. Non conosco questi progetti.
ADR confermo che il team “Daily Improvements” era composto dalle persone di cui al cap.
15 convenuta, con i ruoli ivi indicati».
19. Il teste SC ha reso le seguenti dichiarazioni:
«Collaboro con la convenuta da circa 25 anni in quanto fornivo consulenza alla società mediante la
BlasterTech snc, di cui ero socio;
preciso anzi che la società di cui ero socio ha cambiato due volte nome,
BlasterTech era l'ultima denominazione. Da circa due anni, mi pare da fine 2022, sono dipendente della società.
Nel periodo in cui collaboravo fornivo consulenza come programmatore software e grafico designer.
Avevo un posto di lavoro nella mia società, ma mi recavo molto frequentemente in direi quattro CP_1 giorni a settimana. Presso avevo una postazione, ma usavo anche il mio pc. CP_1
Non ricordo precisamente quando arrivato in azienda. Confermo che ra adibito al reparto Pt_1 Pt_1
Operations, dedito allo sviluppo di software.
Inizialmente ero responsabile del team di Designer, in quanto ero il più esperto. Poi sono passato al team
Operations, di cui ero responsabile. Come responsabile mi occupavo direttamente della pianificazione della definizione delle persone che dovevano espletare i task. Poi sono diventato Line Manager e sono diventato maggiormente staccato dalla operatività e mi occupavo di più di formazione delle persone, definizione del budget, individuazione delle figure da inserire. Mi pare di avere svolto il ruolo di Line Manager da fine 2019- inizio 2020. Non ricordo precisamente quando passai a Operations come responsabile, posso dire che era dopo il 2015.
Confermo che svolgeva attività di sviluppo software occupandosi di gestione della scrittura e Pt_1 correzione nell'ambiente di produzione di codice sorgente. Per quello che ricordo ha sempre svolto le mansioni di sviluppatore.
Pag. 13 di 25 Confermo che le reperibilità vengono assegnate in turno ai vari sviluppatori secondo le disponibilità dichiarate dagli stessi e sono tipicamente svolte dai programmatori.
Confermo che svolse il ruolo di PM di Operations, ma non ricordo la data precisa in cui fu assunto. Tes_5
Confermo che successivamente il ruolo di PM di Operations fu assegnato a un consulente esterno,
[...] non ricordo la data precisa. Per_1
ADR c'erano diversi PM in base o ai clienti o a linee di sviluppo. e erano PM di Tes_5 Per_1
Operations nel senso che erano PM del cliente più grosso che era Betsolutions a quanto ricordo.
Confermo che fu poi assunto come sviluppatore senior, con profilo analogo a quello di CP_4 Pt_1
Confermo che nell'anno 2020 creò dei team di sviluppo numericamente piccoli nell'ambito CP_1 dell'adozione della c.d. “metodologia agile”, introducendo le figure di “Line Manager”, “Scrumm Master” e
“Product Owner”. L'approccio agile fu iniziato nel 2019 e consolidato nel 2020 anche per effetto della pandemia.
Confermo che dopo l'estate 2020 fu inserito nel team “Evolution” e poi nel team “Daily Pt_1
Improvements”. Confermo che il team “Daily Improvements” era dedicato esclusivamente al cliente Bet9ja e le attività di sviluppo giornaliere effettuate su richiesta del cliente – in gergo definite “card” - venivano effettuate utilizzando dei linguaggi di programmazione (i.e. “Visual Basic” e “C#”) noti al ricorrente. Questo cliente mi pare che fosse il principale cliente di per fatturato. CP_1
Confermo che il team era composto di cinque risorse: un “developer” senior, il signor uno “Scrum Pt_1
Master” la Signor e tre “supportisti”, i Signori e Persona_5 Pt_4 Pt_5 Pt_6
Confermo che in i lavoratori sono sempre stati coinvolti nelle attività formative, compresi i CP_1 programmatori. Confermo che ha partecipato alle attività di formazione;
partecipavo anch'io ad Pt_1 alcuni di questi eventi e vedevo il ricorrente.
Confermo che u affidato a svolgere sviluppo, assistenza e manutenzione di AL ed eAN. Pt_1
Confermo che partecipava a questi progetti anche la DE di , che si occupava di una Testimone_2 parte del software;
noi ci occupavamo dell'applicativo, appoggiandoci sulla parte sviluppata da DE.
Tes_ Confermo che poteva relazionarsi liberamente con e TC, così come Pt_1 CP_6 Tes_2
.
[...]
aveva gestito progetti simili a quelli di eAN e AL per quanto riguarda l'architettura del software Pt_1
e del linguaggio di programmazione, ferme restando le differenze insite nello sviluppo di applicativi diversi.
Confermo che le ore svolte dai dipendenti vengono caricate sulla Intranet aziendale indicando le attività svolte.
Confermo che ci fu un primo rilascio di eAN a inizio marzo;
questi rilasci erano di solito concordati da Tes_ e Confermo che l'utente finale del software attendeva una modifica del software a inizio Pt_1 marzo 2023 e ci fu un ritardo, mi pare di una settimana. Questo ritardo causò dei ritardi nelle attività successivamente programmate. NE è un software usato dal panificio per ricevere ordini da clienti e sulla base di questi il panificio pianifica la produzione. C'erano dei piccoli bug da cui avevamo iniziato, poi c'erano sviluppi più corposi, come la modifica della visibilità della programmazione giornaliera alla visibilità settimanale. Inoltre il panificio voleva una semplificazione del lavoro nella produzione dei DDT, che a suo
Pag. 14 di 25 dire gli avrebbe fatto risparmiare molte ore di lavoro. Siccome ci fu un ritardo nella prima modifica, il rilascio di queste ulteriori funzionalità fu posticipato.
Confermo che doveva svolgere un'attività di supporto quotidiano per risolvere malfunzionamenti del Pt_1 sito di AL Supermercati. Confermo che ci fu un blocco totale del sito, mi pare a maggio. Il signor non risolse questo problema;
intervenimmo io e uno sviluppatore di supporto, e Pt_1 Parte_7 risolvemmo la cosa in due giorni. Fui contattato da TC, che mi disse che il sito non CP_6 funzionava, non si visualizzava nessun prodotto. Abbiamo guardato la parte di database del software: la piattaforma era sovraccaricata. chiamò me perché aveva mandato una mail e nessuno gli aveva Tes_1 risposto.
Confermo che a giugno non furono rilasciate nella data programmata delle modifiche del software eAN Tes_ concordate da e furono rilasciate mi pare anche in questo caso circa una settimana dopo. Pt_1
Ricordo che ai primi dell'estate 2023 ci fu un malfunzionamento del sito di AL: il problema non fu risolto da ma da me e qualche giorno dopo. Ricordo una call con nel tardo Pt_1 Tes_1 Tes_1 pomeriggio.
Confermo che TC revocò gli incarichi di sviluppo nel luglio 2023 per eAN e AL.
CP_ Ricordo che risolse un bug a luglio del software eAN;
confermo che era uno sviluppatore di 37 anni non senior.
Confermo che TC rifiutò il pagamento di alcune fatture eccependo il grave inadempimento delle commesse.
ADR non mi risulta che ia mai stato Project Manager. Pt_1
ADR sono a conoscenza dei problemi insorti nelle commesse eAN e AL in quanto io mi sono occupato all'inizio di instradare il ricorrente su questi due progetti e perché in mancanza di i clienti Pt_1 contattavano me.
ADR il mancato pagamento delle fatture mi è stato riferito dal mio responsabile e da Tes_6 [...]
. Per_6
20. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, si ritiene che sia stata data prova della sussistenza degli addebiti contestati dalla società al ricorrente.
21. È stato infatti confermato che, nei casi indicati nella lettera di contestazione, ci fu un effettivo ritardo nel rilascio delle modifiche evolutive del software eAN rispetto alle date promesse al cliente, causando l'insoddisfazione di quest'ultimo per il servizio reso dalla società convenuta.
22. Hanno altresì trovato conferma gli episodi in cui, in relazione a malfunzionamenti e modifiche richieste per l'ecommerce del supermercato AL
e ancora per il software eAN, on sia tempestivamente intervenuto, pur Pt_1
Pag. 15 di 25 essendo tali commesse affidate alla sua esclusiva responsabilità, e che anzi siano dovuti intervenire altri colleghi, che peraltro non erano assegnati in pianta stabile a quei progetti, per risolvere i problemi emersi, così supplendo alle inadempienze del ricorrente.
23. Quanto alla presunta mancanza di formazione e di supporto che, secondo il ricorrente, giustificherebbero le problematiche emerse, si rileva che non sia stato in alcun modo provata la supposta insufficienza delle risorse assegnate ai progetti seguiti dal ricorrente, o l'incolpevole inadeguatezza delle sue competenze informatiche per le attività richieste.
24. Al contrario, è stato riferito che la società erogasse regolarmente corsi di formazione e aggiornamento, ai quali partecipava anche il ricorrente;
nonché che lo stesso avesse in passato lavorato a progetti simili a quelli di eAN e di AL per quanto riguarda l'architettura del software e i linguaggi di programmazione di cui era richiesta la conoscenza, ferme le singole specificità del singolo applicativo.
25. Inoltre, è stato confermato che il ricorrente non fosse abbandonato a se stesso nella gestione di tali progetti, ma che fosse affiancato per lo sviluppo anche da un'impresa esterna (DE di AS RI) e che potesse relazionarsi per ogni problematica con lo stesso e con i referenti di Switch Up Bianchi e Tes_2
Sozzi.
26. Il mancato rispetto degli impegni assunti dal ricorrente con la committente ha certamente comportato un detrimento alla reputazione commerciale della società convenuta, così contribuendo al venir meno dell'affidamento fiduciario riposto sul dipendente dal datore.
27. Quanto alle scadenze cadute nei giorni in cui il ricorrente si trovava in malattia, non era naturalmente richiesto che il lavoratore portasse a termine gli incarichi nei giorni di assenza;
tuttavia, il dovere di leale collaborazione tra lavoratore e datore avrebbe imposto che il ricorrente avvisasse la società convenuta dell'impegno unilateralmente assunto, così che si potesse organizzare una
Pag. 16 di 25 sostituzione o, quantomeno, non essere presi alla sprovvista dalle lamentele del cliente.
28. Si deve sottolineare, poi, che nel caso di specie il licenziamento non è stato intimato per giusta causa, ma per giustificato motivo soggettivo (con corresponsione del preavviso): non è pertanto necessario che venga dimostrata una condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, essendo invece sufficiente che sussista un inadempimento di sufficiente importanza agli obblighi di diligente esecuzione della prestazione lavorativa;
inadempimento che, sulla base di quanto emerso dal compendio probatorio in atti, si ritiene essere stato adeguatamente provato dalla società datrice di lavoro.
29. Il ricorrente ha poi sostenuto che il licenziamento risulterebbe sproporzionato, dato che l'art. 9 del titolo VII del CCNL include l'esecuzione negligente o volutamente rallentata del lavoro affidato nell'elenco dei comportamenti passibili di provvedimento disciplinare conservativo (ammonizione scritta, multa o sospensione).
30. Anche tale eccezione è infondata: il successivo art. 10 lett. A) del titolo VII
CCNL prevede infatti che si applichi il licenziamento con preavviso a tutte le ipotesi di comportamenti di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo 9, elencando poi – a titolo espressamente «indicativo» e dunque non tassativo – una serie di condotte specifiche;
sicché deve ritenersi giustificato il licenziamento con preavviso anche qualora l'esecuzione negligente del lavoro sia stata prolungata nel tempo e di particolare gravità, come nel caso di specie.
31. Il licenziamento risulta quindi legittimo e, pertanto, deve essere rigettata la relativa domanda di impugnazione.
32. È altresì infondata la domanda di risarcimento del danno per supposto demansionamento.
Pag. 17 di 25 33. In particolare, secondo il ricorrente l'incarico di “semplice” sviluppatore, con incarichi di risoluzione di bug, sviluppo backend API e database, test in locale e simili avrebbe comportato una dequalificazione professionale rispetto alla mansione di Project Manager che sarebbe stata precedentemente svolta.
34. Tuttavia, l'istruttoria testimoniale non ha dato conferma di quest'ultima circostanza;
al contrario, diversi testi hanno riferito che il ricorrente non aveva mai svolto la funzione di Project Manager, ruolo che era invece ricoperto da altri soggetti.
35. In ogni caso, si deve sottolineare che l'art. 2103 c.c., nel testo attualmente vigente, riconosce al datore di lavoro uno ius variandi delle mansioni svolte dal lavoratore, che non devono essere necessariamente sempre le stesse per cui lo stesso è stato assunto;
il lavoratore può infatti anche essere adibito a mansioni diverse, purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
36. Nel caso di specie, le mansioni svolte nel corso del rapporto risultano essere sempre state riconducibili al livello di inquadramento contrattuale (VI livello e, successivamente, livello B2), avendo svolto mansioni di apprezzabile complessità tecnica ed essendo stato altresì incaricato dell'autonoma gestione del progetto e della conduzione delle interlocuzioni con il cliente.
37. Dall'istruttoria testimoniale è poi emerso – come già evidenziato – che al ricorrente, nell'ultima fase del suo rapporto lavorativo con la convenuta, fosse stata affidata la gestione esclusiva delle commesse dell'importante cliente
CH, ossia un ruolo di responsabilità e indipedenza, confacente alla professionalità maturata dal ricorrente durante la sua carriera da sviluppatore.
38. È parimente infondata l'allegazione di parte ricorrente di avere subito dal datore di lavoro vessazioni e prevaricazioni, che fonderebbero il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito in conseguenza delle stesse.
Pag. 18 di 25 39. Il ricorrente, in particolare, ha fatto riferimento a quanto avvenuto nell'ambito di un incontro tra lo stesso e alcuni responsabili dell'azienda ( Controparte_7
e quest'ultimo l.r. della convenuta), tenutosi in Persona_6 Tes_6 data 13.7.2023 a seguito della revoca del mandato da parte di CH.
40. La conversazione è stata registrata dal ricorrente ed è stata prodotta in giudizio la registrazione e la relativa trascrizione (doc. 40 ricorrente), di cui di seguito si riportano i passaggi salienti:
«SC: 00:05:48: Non saprei e ci mettiamo intorno ad un tavolo, dà fastidio a me ma immagino dà fastidio anche a te se non ti do qualcosa da fare ... non sono in grado di darti ... alla luce di quello che ci siamo detti backend mica backend tecnologie l'anno prossimo saremo sarà mandola e il frontend e backend, comunque, javascript con angular… poi…
00:07:03: A me cosa viene in mente come ho accennato a lui prima ti prendi tre Tes_6 quattro mesi a questo punto qui non c'è spazio per niente, ti guardi in giro ti cerchi un contesto in cui lavorare … un'azienda in cui riesci a fare quello che …
00:08:31: Eee il problema ritornando un attimo al discorso che facevamo che Pt_1 nella modalità purtroppo se non ricevevo aiuti purtroppo non riuscivo a venirne fuori diciamo e non so se può essere una strada il fatto di scegliere una tecnologia a questo punto, ma anche il front end però ho bisogno di formarmi non è che, cioè io quando ho finito qui a casa non è che mi formi … Io non voglio, non è mia intenzione scaricare agli altri ehh, io credo di aver fatto passi e comunque irrilevante perché comunque il cliente è perso. Ti sto dicendo la mia più grossa difficoltà quando ancora si parlava del daily (team) vecchio era proprio che quel meccanismo lì dove ti faccio vedere una cosa e poi eccetera, il fatto vedere una volta e poi la riprendi da un mese non mi permette di focalizzarla.
00:12:23: Io ho cercato di guardarmi le cose, te l'ho anche detto che guardavo dei video cioè però cioè un entity framework c'è tante cose poi nel senso … però è solo per dire che ho cercato un attimo di allargare però erano un botto di tecnologie. Cioè la questione è sempre, mi viene dato un obiettivo e poi io lo posso perseguire, a me VUE in particolare ho sempre compreso che non dovevo perderci tempo e che in iSolutions c'erano queste tre persone e cercavamo di risolverlo così e sembrava che su eAN non fosse importante, se mi veniva detto: "guarda iniziamo a pensare ad Angular" io posso lavorare iniziando con cose più semplici e poi cioè io il corso non saprei neanche come strutturarlo hai capito non so che cosa iniziare a guardare
Pag. 19 di 25 00:14:25: … Il tuo approccio è stato quello di arrivare e pum cade la matita, io Per_6 ci ho i miei diritti, bravissimo tu hai i tuoi diritti e nessuno te li toglie …
00:16:01: No no fammi finire e poi mi dici quello che ne pensi, però il punto è Pt_1 che quando ho detto quella cosa li era subentrato molto angular nel vecchio daily, la modalità per cui qualcuno mi fa vedere quelle tre cose non avendo un contesto faccio fatica e questo era. Quando sono andato su AL e su coso va bene il discorso era quello che sai tu era database e api, partiamo da li. Quando per dire VUE l'ho fatto insieme ad non ho guardato dall'altra parte, però le cose erano troppe cioè non Per_6 potevi pensare che perché lui mi ha seguito una o due settimane. … No no io non è che mi aspetto, io vi ho detto qual era il mio problema: perché non funzionavi in daily?
Quando s'era anche detto il discorso ci sono i ragazzi giovani che invece con quel meccanismo li apprendono e io vi dicevo io ho difficoltà in questa cosa...
Robuschi: per i cazzi tuoi alle cinque (orario) cade la cosa regolarmente le tue malattie giustamente eccetera. Ti scrivo quando c'è un problema di rilascio perché tu venerdì prometti al cliente faccio un rilascio lunedì, lunedì sei ammalato. eAN 2 settimane fa ti scrivo sul cellulare manco un cazzo. (prosegue lo scambio evidenziando che ha Per_7 il numero sbagliato).
Conversazione tra e sul progetto eAN: dal 00:20:54: La settimana Pt_1 Per_7 scorsa lui ha detto che voleva fare il rilascio lunedì ma abbiamo trovato un problema con e lo stavo guardando … Stiamo parlando di eAN … Sì … eAN Tes_2 Parte_8 stiamo parlando e venerdì hai detto che avresti fatto il rilascio lunedì … No perché venerdì c'era il problema che è venuto fuori giovedì …
00:21:34: quindi siamo qui chiedendo per te non c'è da fare niente Per_6 Pt_1 perché non ci fidiamo a metterti in certi team, in altri team non c'hai la, perché hai dimostrato negli anni di non poter meritare questa fiducia, non hai certe conoscenze che servono invece in altre parti per cui iamo qua a dirti cosa facciamo? … Hai perso Pt_1
l'ultimo treno che potevi prendere qua dentro, ai perso l'ultimo treno che potevi Pt_1 prendere.
00:23:48: Farete quello che c'è da fare, mi dispiace di essere arrivato a questo Pt_1 punto pensavo di essere stato chiaro e non mi sembrava che chiedessi molto
Conversazione tra da 00:27:04: Ok passiamo il primo step, il Pt_1 Tes_6 Per_6 secondo è che non sa dove metterti … Questo l'ho capito, io sto dicendo quello che, poi voi valutate e dite così no, non va bene, non c'è modo per noi punto e basta, io non è che vi posso dire … Sul mercato c'è richiesta ovunque … Io non vado assolutamente sul
Pag. 20 di 25 mercato, fate quello che dovete fare se volete, per l'amor di Dio ognuno ha i suoi diritti, quindi, non è un problema... Ma tu non guardi sul mercato perché?? … Perché è più comodo … Cioè ci sarà sicuramente software out che fa software di quello che conosci tu c'è pieno il mondo, cioè, non è che tutto il mondo è moderno, uno ci guarda dice guarda, vado lì, è il mio ambito, cercano sviluppatori, cioè l'altro giorno m'ha detto che Per_8 sta convertendo winform perché c'è un'azienda di Rimini che lo paga fior di soldi perché ha tutto in winform, ci sono quelle aziende li, non è mica morto, ti guardi in giro, trovala. Vai dove ti danno la soddisfazione con lo standard che hai … Cioè tu stai bene qua? … Io sto bene qua, però, cioè io cioè ci ho sempre tenuto. Non è che, però da un certo CP_1 punto in avanti mi sembra proprio, cioè di non ascoltare, cioè o così o là ti avevo anche fatto presente delle volte, che cioè è chiaro che se un giovane fai un discorso va bene, ma se lo fai a me, non è che mi va tanto bene. Sto parlando di di di cioè devi sapere tutto, devi sapere tutto, mi metti un po' in difficoltà, cioè cerca di ridurre e poi dopo magari nel.
E ti dico io mi sembra a me di continuare a parlare eccetera, ma nessuno mi ascolta, ti Pa ricordi che quando siamo andati mi hai portato dal Busca ( eccetera? Io ti ho detto, guarda che sono circa uno o due anni che, e lì non stavo veramente bene, che sto litigando con la gente, tutte le cose perché continuo a non mi cazziare eccetera dei cazziatoni, ma assurdi delle cose …
00:32:50: L'approccio che hai è dannoso per le altre persone che hai intorno … Per_6
Questo qui che v'ho detto, cioè se ce un modo però se mi dite non ci fidiamo a metterti nel team non c'è più niente, non vediamo … Ti fideresti di metterlo ti fideresti Pt_1 di er essersi comportato come in questi ultimi 4 o 5 anni. … Ma io sì, perché vi Pt_1 ho spiegato che le situazioni in cui ero messo non riuscivo a ad imparare. Vi ho spiegato che eventuali criticità erano legate al fatto che persone con cui ho collaborato per anni di punto in bianco tron così. … È una congiura appunto di te, … Ho spiegato i miei problemi poi, esatto, potete dire no, guarda, potete anche sentire gli altri prima di tutto perché non vi dico che io abbia la verità e potrebbe essere che potrebbe essere che … ma questo tuo approccio, che è sempre colpa degli altri, che è proprio sbagliato, è allora un minimo di retrospettiva … No no, io non ho mai detto che è colpa degli altri
00:39:30: il mio bilancio? Lo sai, te l'ho detto quando eravamo qui con dei Pt_1 sindacalista Ascoltami io per tanti anni non mi hai fatto fare il programmatore, mi hai ributtato lì e io mi sono mi trovo in difficoltà punto … Te l''ho appena detto prima c'avevo la mia posizione che era un po' più alta e poi all'improvviso pam. Ora scendi sotto ed inizia a sviluppare e li mi sono trovato perché avevo perso la mano
Pag. 21 di 25 Robuschi 00:44:04: E c'è un altro requisito che è la costanza, perché un PO e Scrumm
Master già tema affrontato, non possono avere il numero di assenze che c'hai te, … Eh questo qui lo capisci, cioè è. … Quello che ti consigliamo è guardarti intorno e trovare un'azienda che valorizza quello che è hai. … Non è, non è domattina, devi andare via.
Non è, non è un eccetera eccetera. Non c'è premura però qua dentro per l'approccio. …
Cristo eccetera eccetera eccetera. Ti vedo… Eccetera eccetera. Non ce la faccio. … Non ce la faccio, quindi ti cominci a guardare intorno … Cerchi un'azienda che faccia la web form di di cose e un certo tipo che ti si addicano … Magari un po' più in autonomia. Non lo so che se riesci un po' più da solo
Conversazione Robuschi e da 00:46:03: Perché se ti licenzio, che differenza c'è Pt_1 se ti ti do la lettera adesso domattina sei a casa, beh invece ti stiamo dicendo ti diamo
3,4,6 mesi, ti diamo dei lavoretti, ti diamo il tempo per cercarti il lavoro, cioè non è più una cosa più accomodante e più amichevole, questa? … Sì, lo so, però dal mio punto di vista so che non non c'è mercato. Alla mia età non è così, quindi bene me la gioco così pace cosa ti posso dire. … Bene, noi abbiamo avuto un licenziamento in 25 anni con 100 dipendenti ne abbiamo fatto e l'abbiamo chiamata qua, non è mica non è mica tante cerimonie, eh. Prendi su la tua roba, esci accompagnata, esci senza preavviso, gli abbiam pagato il preavviso, ok … Va bene, non credo che sia quello il problema, nel senso. …
No, noi però ti presenti sul mercato, licenziato. Noi ti stiamo dicendo una cosa diversa, ne vuoi 3, 4 ne vuoi di più? 5 troviamo x mesi. … Troviamo x mesi. … In alternativa ti do la lettera, ti licenzio, vai fuori da domattina. Sei disoccupato, licenziato 51 anni e devi andarti a cercare un lavoro, non è meglio fartelo almeno da assunto. Ti prendi un po di mesi, ti fai la formazione, se vedi qualcosa ti prendi il tuo tempo eccetera. … Io non lo faccio, cioè nel senso, io sono qui, avete l'opzione di licenziarmi se vi va bene e basta, sennò io vi ho detto che cosa posso fare. Basta. Cioè in un certo senso ho investito in iSolution, Se iSolution ritiene che… va bene chiudiamo così. Mi dispiace, perché mi dispiace, però, cioè così è. … Non è una soddisfazione essere buttati così …
00:51:56: la fiducia va guadagnata l'hai persa per un motivo ben specifico Per_6 er un comportamento reiterato negli anni». Pt_1
41. La conversazione riportata, ad avviso dello scrivente, non assurge a un grado di gravità tale da poter essere considerata una vessazione datoriale.
42. In essa, infatti, i referenti dell'azienda si sono limitati a rappresentare al ricorrente il fatto che, in ragione delle inadempienze relative alla gestione della commessa
CH (di cui si è già ampiamente trattato), la società stava all'epoca
Pag. 22 di 25 considerando la possibilità di recedere dal rapporto, sussistendone i presupposti;
ciò anche al fine di verificare l'eventuale fattibilità di una risoluzione consensuale.
43. Non si è trattato, quindi, di una indebita ostracizzazione del lavoratore, ma di un suo coinvolgimento nel processo di cessazione del rapporto, così emergendo la circostanza che l'azienda, che pure avrebbe anche potuto procedere unilateralmente, ha evidentemente preferito procedere alla previa verifica dell'effettiva impossibilità di addivenire a una soluzione condivisa.
44. Quanto alle osservazioni in merito alle assenze per malattia del ricorrente e al suo approccio al lavoro, è stata al più espressa una velata insofferenza alla loro frequenza, ma non è mai stato messo in discussione che il lavoratore avesse diritto di fruirne, né è stato in alcun modo ventilato che tale fruizione potesse essere in futuro ostacolata.
45. Le ulteriori condotte vessatorie lamentate in ricorso consisterebbero in rimproveri o critiche al suo operato lavorativo: dalle stesse allegazioni di parte, emerge che si tratta di normali confronti tra colleghi, anche serrati, che avvengono fisiologicamente sul luogo di lavoro, specie se è necessario garantire al cliente un determinato standard di qualità.
46. Per queste ragioni, non si ravvisa nella fattispecie il comportamento intenzionalmente o colposamente escludente da parte del datore di lavoro necessario a integrare la violazione dell'obbligo di preservare la salute psico-fisica del dipendente, di cui all'art. 2087 c.c.; sicché difetta il principale fatto costitutivo del diritto del risarcimento di ogni eventuale danno alla salute connesso a tali condotte.
47. Si esamina, infine, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
48. La società ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni causati dalla perdita del cliente CH, quantificati nell'importo – pari a € 45.624,90 – delle fatture di cui il cliente ha rifiutato il pagamento in ragione dell'insoddisfacente servizio fornito in merito ai software eAN e AL.
Pag. 23 di 25 49. A sostegno della propria pretesa, la società ha prodotto una mail inviata in data
26.7.2023 da (CEO di CH), nella quale lo stesso Persona_9 rappresentava la profonda insoddisfazione per la gestione della commessa
AL da parte di e la decisione di affidare tale incarico a una nuova CP_1 società (doc. 48 convenuta).
50. Per quanto sia stata dimostrata la sussistenza degli inadempimenti del ricorrente, non è stata invece adeguatamente fornita la prova rigorosa dell'imputabilità della revoca del mandato alle sole condotte negligenti di Pt_1
51. La mail, infatti, non fa riferimento agli specifici episodi richiamati nella lettera di contestazione disciplinare, ma esprime una più generale valutazione negativa della gestione del progetto, al quale è opportuno ricordare che, come riconosciuto dalla stessa società, non lavorava il solo ma anche l'impresa individuale di Pt_1
AS RI.
52. L'art. 1223 c.c. richiede che, ai fini di ottenere il risarcimento del danno da inadempimento, sia dimostrato il nesso di causalità immediata e diretta tra l'inadempimento e i danni, che, nel caso di specie, non è stata fornita con sufficiente specificità e determinatezza.
53. A ciò si aggiunga che la società non ha dimostrato di avere infruttuosamente agito per ottenere il pagamento dei servizi che sono stati comunque forniti, limitandosi ad allegare il mancato saldo spontaneo della fattura da parte del cliente;
fattura che, peraltro, non riguarda le sole commesse eAN e AL, ma anche un terzo progetto – “FirstRow” – non oggetto di causa (doc. 50 convenuta).
54. Appare quantomeno dubbio che, a motivo dei ritardi nel rilascio degli aggiornamenti e degli altri disservizi, CH avrebbe potuto validamente opporre alla convenuta l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., versandosi in situazione di inadempimento deficitario e non di inadempimento integrale;
in ogni caso, poi, la convenuta non ha neppure allegato di avere quantomeno tentato di ottenere un pagamento scontato dei servizi resi.
Pag. 24 di 25 55.
Per questi motivi
, la domanda riconvenzionale risulta infondata e deve essere rigettata.
56. In ragione del rigetto tanto delle domande principali, quanto della domanda riconvenzionale, si configura nel caso di specie una situazione di soccombenza reciproca, che giustifica, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate nel ricorso;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata nella memoria di costituzione della convenuta;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 11/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VECCHINI ELISA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Mantova, via Marangoni 11;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. LANDINI FAUSTO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via principale
- Accertata l'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento ricevuto dal Sig. Parte_1 in data 11.10.2023, per i motivi e le causali sopra esposte (di cui ai punti b., d., e. della trattazione del paragrafo del “licenziamento”):
Condannare, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai Controparte_1 sensi dell'art. 18 co. 4 L. 300/70 alla reintegra del Sig. nonché al risarcimento Parte_1 del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla reintegra, oltre alla regolarizzazione contributiva e assistenziale per lo stesso periodo;
In via subordinata
- Accertata l'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento ricevuto dal Sig. Parte_1 in data 11.10.2023, per i motivi e le causali sopra esposte (di cui al punto a. della trattazione del paragrafo del “licenziamento”):
Condannare, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai Controparte_1 sensi dell'art. 18 co. 5 L. 300/70 al risarcimento del danno nei confronti del Sig. Parte_1 mediante corresponsione di un'indennità omnicomprensiva nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva e assistenziale;
In via ulteriormente subordinata
- Nella denegata ipotesi di accertamento della legittimità del licenziamento ricevuto dal Sig. in data 11.10.2023, per i motivi e le causali sopra esposte: Parte_1
Condannare, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno nei confronti del Sig. in ragione di quanto indicato nel Parte_1 punto c. della trattazione del paragrafo del “licenziamento” da determinarsi in via equitativa;
In ogni caso
Pag. 2 di 25 - Accertato il demansionamento subito dal Sig. a partire da settembre 2023 e Parte_1 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o per altro periodo accertato in corso di causa, per i motivi e le causali sopra esposte,
Condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 risarcimento del danno in favore del Sig. da quantificarsi in via equitativa ex art. Parte_1
1226 c.c. secondo quanto accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
- Accertate le vessazioni subite dal Sig. a partire da settembre 2023 e sino alla Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, o per altro periodo accertato in corso di causa, per i motivi e le causali sopra esposte,
Condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 risarcimento del danno in favore del Sig. da quantificarsi in via equitativa ex art. Parte_1
1226 c.c. secondo quanto accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione Controparte_1 integrale dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al contributo unificato, alle spese generali 15%, IVA e CPA come per legge».
Per la parte convenuta:
«- In via principale: rigettare tutte le domande svolte dal Ricorrente nei confronti di CP_1 in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto da
[...] intendersi qui integralmente richiamate.
- In via subordinata: ridurre congruamente le domande risarcitorie formulate dal Ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, L. 300/70 e dell'art. 1227 c.c.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare i gravi inadempimenti del Signor Parte_1 nell'espletamento dell'attività lavorativa svolta per conto di ed i gravi danni CP_1 determinati in capo alla società da tali inadempimenti. Per l'effetto condannare il Signor alla rifusione dell'importo complessivo di Euro 50.000,00, Parte_1
o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, quale lucro cessante.
- Con condanna del Ricorrente alla rifusione in favore di dei compensi Controparte_1 professionali e delle spese per la difesa nel presente giudizio, oltre ad IVA e CPA.».
Pag. 3 di 25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2024, premettendo di essere Parte_1
stato assunto dall'azienda di sviluppo software iSolution s.r.l. in data 10.9.2012 con contratto a tempo indeterminato, inquadramento al VI livello (oggi B2)
CCNL metalmeccanico industria, ha chiesto al Tribunale di Parma di:
- accertare la nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli da in data 11.10.2023 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla CP_1 sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito a motivo del demansionamento e vessazioni a cui sarebbe stato soggetto a partire dal settembre 2023.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento del danno subito dalla società per effetto delle sue condotte negligenti, quantificato in € 45.624,90, ossia l'importo che la società cliente si è rifiutata di pagare per la commessa gestita dal Controparte_2 ricorrente.
3. A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. All'esito della discussione tra le parti, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
deve altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta.
6. Prendendo le mosse dalla domanda di impugnazione del recesso datoriale, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 l. 604/1966, nel rapporto di lavoro a
Pag. 4 di 25 tempo indeterminato il licenziamento può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo.
7. L'art. 3 l. 604/1966 specifica poi che, in particolare, il giustificato motivo soggettivo, a fronte del quale è possibile procedere a licenziamento con preavviso, è integrato da un «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro».
8. Nella lettera di contestazione disciplinare (doc. 41 ricorrente), il giustificato motivo è stato identificato nelle seguenti condotte, segnalate dal cliente CP_2
[...]
- il ricorrente non avrebbe rispettato una scadenza per la consegna e il rilascio dello sviluppo di una funzionalità del software “eAN” già concordate con il cliente per il giorno 6.3.2023; il rilascio sarebbe avvenuto solo il 13.3.2023, con conseguente slittamento in avanti di tutte le attività di sviluppo già pianificate e rilevante insoddisfazione del cliente;
- il giorno 17.3.2023, il sito e l'app di AL Otello Supermercati s.r.l., la cui gestione e manutenzione era affidata al ricorrente, sarebbero state inaccessibili per un'intera giornata;
il ripristino delle funzionalità sarebbero stati garantiti al cliente solo dopo due giorni a seguito dell'intervento di altri due colleghi che non erano incaricati dell'assistenza su quello specifico prodotto software;
- il ricorrente non avrebbe dato tempestivamente seguito all'incarico, attribuitogli in data 16.6.2023, di procedere a una modifica della funzionalità di prenotazione sul software “eAN”, nemmeno dopo aver ricevuto uno specifico sollecito dal cliente. Le modifiche sarebbero state pianificate solo in data 26.6.2023;
- il ricorrente non avrebbe rispettato la scadenza per la consegna e il rilascio dello sviluppo di una funzionalità del software “eAN” prevista per il
3.7.2023; il rilascio sarebbe avvenuto solo in data 11.7.2023;
Pag. 5 di 25 - il ricorrente non avrebbe riscontrato in alcun modo le segnalazioni di anomalie di funzionamento del software pervenute in data 14.7.2023, non fornendo indicazioni in merito alla tempistica necessaria per la risoluzione dei bug né alle modifiche necessarie per la risoluzione dei malfunzionamenti;
i malfunzionamenti sarebbero poi stati risolti da altri colleghi non abitualmente coinvolte nel progetto del software “eAN”, distogliendoli da altre importanti attività aziendali.
9. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di tempestività della contestazione disciplinare.
10. Deve infatti sottolinearsi che il licenziamento non è stato intimato per una singola condotta negligente compiuta dal ricorrente, ma all'esito della complessiva gestione della commessa CH, di cui il datore ha potuto apprezzare il carattere a suo avviso insoddisfacente solo “a consuntivo”, anche a seguito della revoca dell'incarico da parte della cliente.
11. Dal momento della conclusione della commessa alla contestazione disciplinare è poi trascorso un lasso di tempo del tutto congruo, anche in considerazione della necessità di valutare attentamente i fatti posti a suo fondamento ed evitare incolpazioni avventate, nonché della pausa per le ferie estive.
12. Né risulta che il tempo trascorso dai fatti abbia compromesso il diritto di difesa del lavoratore;
al contrario, questi ha esposto articolate e puntuali giustificazioni in merito ai fatti contestati, tanto nell'ambito del procedimento disciplinare che del presente giudizio, dovendosi quindi escludere una lesione dell'interesse protetto dalle garanzie procedimentali previste dall'ordinamento.
13. Il ricorrente, ancora in via preliminare, ha eccepito che il licenziamento sarebbe illegittimo in quanto intimato con raccomandata inviata il 7.10.2023 e dunque oltre il termine di 6 giorni, previsto dall'art. 8 CCNL metalmeccanici industria, successivi alla presentazione delle giustificazioni, avvenuta nell'audizione del
29.9.2023.
Pag. 6 di 25 14. Tale eccezione risulta documentalmente smentita dalla stessa produzione documentale della lettera di licenziamento, datata 29.9.2023 e sottoscritta per ricevuta dal lavoratore (doc. 44 ricorrente); in assenza della prova dell'avvenuta sottoscrizione in data successiva, non fornita nel caso di specie, il licenziamento deve ritenersi tempestivo, a nulla rilevando che, pur non essendovi tenuta,
l'azienda abbia nondimeno assolto l'ulteriore onere di inviare al lavoratore copia della lettera mediante raccomandata.
15. Venendo al merito, per verificare se sia stata dimostrata la sussistenza dei fatti contestati è opportuno procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
16. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Sono dipendente di CH dal 2013, mi occupo di IT e Support.
TC aveva una commessa per realizzare software per le società AL ed NE.
TC ha affidato a la manutenzione e l'implementazione dei software. CP_1
Confermo che è stato incaricato di svolgere sviluppo e manutenzione sui Pt_1 software. Confermo che alla manutenzione di AL lavorava anche la DE di
. Testimone_2
Confermo che poteva relazionarsi liberamente con me e con project Pt_1 Tes_3 manager di TC;
non so se si relazionasse anche con Tes_2
Credo che le commesse siano state affidate a in ragione della Parte_2 Pt_1 sua competenza tecnica. Non so se si sia occupato di progetti simili in passato.
Non so come sono caricate le ore lavorate svolte dai dipendenti di CP_1
Confermo che sono stati concordati rilasci di produzione del software NE;
non ricordo la data esatta ma è sicuramente nel primo semestre 2023 e probabilmente nel primo trimestre.
Confermo che il cliente finale, la “E' AN di VI AN snc”, attendeva il rilascio ma come detto non ricordo le date esatte.
Confermo che ci fu un ritardo e ricordo che ci furono dissidi con il cliente E' AN che non era soddisfatto.
Pag. 7 di 25 Non conosco le attività di sviluppo successivamente programmate, quindi non so se il ritardo del rilascio del software ha causato dei ritardi in esse.
Confermo che era incaricato di svolgere supporto quotidiano per risolvere Pt_1 malfunzionamenti del sito di e-commerce della AL Supermercati.
Ricordo che ci sono stati blocchi totali del sito di e-commerce di AL, ma non ricordo i periodi: uno sicuramente avvenne durante la gestione Ricordo che ci furono CP_1 problemi a risolvere questo blocco e non fu risolto da intervenimmo io e Pt_1
SC e risolvemmo il blocco nei giorni successivi.
Confermo che furono progettate modifiche al software NE tra e ma Tes_3 Pt_1 non ricordo la data precisa. Non ricordo se tale modifica non fu effettuata da Pt_1 nella data stabilita.
Non ricordo le date ma ci furono problemi col sito di AL che si impegnò a Pt_1 risolvere;
non ricordo però lo specifico episodio del 30.6.23. Non ricordo se ho partecipato a conference call su questi argomenti.
Ricordo che io e SC intervenimmo più volte per risolvere problemi del sito di e- commerce di AL ma non ricordo le date precise.
Non ricordo il mese esatto ma confermo che nel secondo semestre 2023 TC revocò
a gli incarichi di sviluppo per NE e AL. CP_1
Ricordo che risolse un bug sul software NE ma non ricordo la data esatta. Non CP_3 so se sia uno sviluppatore senior.
Ricordo che TC rifiutò il pagamento di alcune fatture a a motivo dei CP_1 problemi sorti nella gestione delle commesse;
non so se siano le fatture sub doc. 50 convenuta che mi vengono mostrate ma mi sembrano effettivamente fatture relative a queste attività.
ADR prima dei problemi di cui ho parlato, non avevamo avuto particolari problemi o lamentele da NE.
ADR non so se le fatture poi vennero pagate non occupandomi di amministrazione».
17. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Ho lavorato per CH dal 2021 alla fine del 2023. Gestivo clienti, ero project manager.
Ho conosciuto il signor nel 2014, quando sono stato assunto da come Pt_1 CP_1 project manager; ho lavorato lì sino al 2018. Il signor era responsabile della gestione Pt_1
Pag. 8 di 25 delle commesse: ha un software unico che gestisce scommesse sportive, che CP_1 vende ai clienti;
una parte delle vincite è sottoposta a commissioni e il software calcola l'importo di queste commissioni;
era il referente della parte del software che Pt_1 calcolava le commissioni, ma non era project manager.
era un project manager per altre commesse rispetto a quelle seguite da me;
Persona_1 non direi che fu affiancato a lui dall'aprile 2014 ad agosto 2015, sia io che Pt_1 ci avvalevamo delle competenze di quando erano necessarie nelle Per_1 Pt_1 commesse. Confermo che poi seguì i clienti TU e PA;
li seguiva Per_1 già quando sono arrivato, non so se prima li seguisse Pt_1
Fino al 2018 confermo che era il responsabile della contabilità betting, poi io Pt_1 sono uscito da Confermo che era inserito nella compagine Development quale CP_1
Commissions e Accountancy.
Confermo che fu affidato a lo sviluppatore e si occupò di Pt_1 CP_4 Pt_1 formarlo sullo sviluppo e sui test.
Confermo che finché fui in non fu Project Manager; confermo che fu CP_1 Pt_1
Product Owner per le commissioni e Line Manager per il Line Manager affida CP_4 incarichi e task ai sottoposti.
Confermo che il Product Owner a fronte delle domande del cliente, ha competenze tecniche per valutare se sia opportuno dare seguito all'istanza ricevuta o se suggerire altre soluzioni;
confermo che il Line Manager si occupa di supportare il collaboratore nelle necessità e nelle aspirazioni di crescita.
Il sig. non era estraneo nell'attività di sviluppo;
era coinvolto in alcuni aspetti più Pt_1 delicati e complessi dello sviluppo relativo all'attività delle commissioni, mentre demandava le parti meno complesse a Man mano che diventava più CP_4 CP_4 competente faceva cose più complesse.
Tra e TC ho lavorato in altre aziende. CP_1
Quando ho lavorato in TC ero project manager per le commesse NE e AL.
TC ha ingaggiato per portare a termine questi progetti che erano già stati CP_1 avviati. per TC ha fatto anche la commessa . Per le commesse CP_1 Per_2
NE e AL in ci lavorava principalmente il ricorrente, altre persone sono CP_1 intervenute in alcuni momenti ma il responsabile principale era Pt_1
Confermo che in queste commesse ha lavorato come sviluppatore, occupandosi Pt_1 di risoluzione bug, sviluppo backend api e database, test in locale, analisi e stima nuove
Pag. 9 di 25 richieste. Confermo che il personale di riferimento in TC eravamo io e Pt_3
.
[...]
Confermo che il mio referente diretto era SC, che aveva il ruolo di Line Manager;
SC mi ha messo a disposizione come risorsa per lo sviluppo Non direi che Pt_1
SC era rispetto a quello che era stato precedentemente per Pt_1 Pt_1
SC non entrava nel merito dello sviluppo, era autonomo nello CP_4 Pt_1 sviluppo, su cui lavorava con me.
SC non seguiva ogni passo del progetto, mi metteva a disposizione le risorse e poi non seguiva direttamente il progetto;
a volte lo mettevo io in copia quando c'erano urgenze particolari. Non so se SC desse a gli incarichi, lui mi diceva che in Pt_1 certe giornate potevo avvalermi di er certi sviluppi. Pt_1
Non so se fosse onerato di riferire ogni attività svolta a SC;
posso supporre Pt_1 di sì dato che poi consuntivamo le ore svolte da Pt_1
Confermo che affiancava per l'interfaccia “VUE”; chiese la CP_3 Pt_1 Pt_1 collaborazione di perché non conosceva questo tipo di interfaccia. CP_3
Con riferimento alla commessa NE, posso dire che aveva a oggetto uno sviluppo di un software per fare ordini a un panettiere. Il software aveva due interfacce, una per i clienti e una per l'azienda; quella per i clienti si chiamava “Visual Retail”. Sorgevano dei bug perché i quantitativi degli ordini dei clienti non coincidevano con quelli visualizzati dall'azienda, quindi il lavoro consisteva nel risolvere questi bug per fare funzionare il software. Confermo che gestì da solo il software per la grande maggioranza del Pt_1 tempo, fu affiancato di un tecnico di TC per un breve periodo, non ricordo se fu una sola giornata.
Anche per AL si trattava di risolvere problemi su un software già sviluppato. Noi di
TC facemmo un passaggio di consegne a con il materiale che avevamo a Pt_1 livello tecnico;
non so se internamente ricevette una formazione. Con “materiale a livello tecnico” intendo il codice che avevamo scritto e abbiamo schematizzato su carta. Preciso che abbiamo dovuto fare del “reverse engineering” del codice che avevamo perché le persone che lo avevano scritto non lavoravano più in TC».
Confermo che a un certo punto affidò a consulente esterno, le CP_1 Per_1 funzioni di Project Manager; non ricordo la data precisa. Come ho detto prima poi arrivò
non ricordo se c'era già quando arrivai. Da quando ho iniziato a rapportarmi CP_4 con ra affiancato a lui. Pt_1
Pag. 10 di 25 Quando ero in c'erano alcune attività di formazione ma non posso dire che CP_1 fosse una cosa continuativa. Non ricordo se partecipò ad attività di formazione Pt_1 perché era una parte tecnica meno legata al mio ruolo.
Confermo che alle commesse AL ed NE lavoravano altre società come la
DE di . Testimone_2
Inizialmente chiedevo a SC per avere un quadro generale dell'attività da fare, poi sulla parte operativa mi interfacciavo direttamente con Quando ero in Isolutions Pt_1
CE non aveva lavorato a progetti di questo tipo perché sviluppavano software diversi.
Non so se le ore venissero caricate su un software aziendale, posso dire che a noi veniva mandato un consuntivo delle ore con il dettaglio dell'attività svolta.
Con concordammo diversi rilasci delle evolutive del software NE. Confermo Pt_1 che ci fu un ritardo in un rilascio della produzione del software NE, non ricordo se specificamente a marzo, e ricordo che la cliente ebbe lamentele su questo ritardo;
questo creò difficoltà nei nostri rapporti con NE perché ci eravamo impegnati su una specifica data che non fu rispettata. Confermo che questo ritardo causò ulteriori ritardi nelle attività successive;
da questo momento siamo sempre andati avanti in rincorsa.
era incaricato di risolvere malfunzionamenti del sito AL;
non era impegnato Pt_1 quotidianamente ma operava sulla base delle segnalazioni che a noi pervenivano dal cliente. Ricordo che ci fu un blocco totale del sito di e-commerce di AL ma non ricordo precisamente la data. Non ho memoria specifica del fatto che il problema fu risolto da SC qualche giorno dopo, il progetto AL era stato più delegato da me a mi pare di aver sentito di questa circostanza della risoluzione da parte di Tes_1
SC ma non posso dire con certezza.
Confermo che a giugno 2023 io e concordammo delle modifiche da rilasciare per Pt_1 una data specifica. Non ricordo le date specifiche, come ho detto prima ricordo che ci furono diversi ritardi ma non ricordo se questa specifica deadline non fu rispettata.
Non ricordo se concordai con una data per la soluzione di un problema al sito di Pt_1 ecommerce di AL che era stato individuato dalla DE. Abbiamo fatto diverse conference call con e ma non ricordo questa call specifica. Non so se poi Pt_1 Tes_2 il problema fu risolto da SC e questa parte la seguì direttamente Tes_1 Tes_1 perché io ero carico di altri progetti e prese in mano più direttamente la Tes_1 commessa AL.
Pag. 11 di 25 Confermo che TC revocò a luglio 2023 gli incarichi conferiti a per NE CP_1
e AL.
Non ricordo se risolse un bug del software NE. Confermo che è uno CP_3 CP_3 sviluppatore non senior.
Non so se TC rifiutò il pagamento di alcune fatture a perché non seguivo CP_1 la parte commerciale. So che ci furono confronti sui consuntivi presentati ma non seguivo questa parte.
ADR ricordo che ra in malattia in qualche occasione in cui ci furono ritardi». Pt_1
18. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_4
«Ho lavorato per la società convenuta dal 2012 al 2022. Mi occupavo di supporto tecnico.
Il mio ultimo giorno in Isolution è stato il 15.12.2022, quando sono passato a CP_5 in forza di cessione di ramo d'azienda.
Il ricorrente è arrivato in azienda prima di me. Quando sono arrivato io era il Project
Manager di BetSolution. Io sono stato assegnato a questo cliente dopo qualche mese della mia assunzione e sono stato supportista dello stesso cliente di Io ricevevo le Pt_1 richieste del cliente riguardo a problemi del software: quando c'era un problema importante, a esempio che il sito non era raggiungibile, ci sentivamo con e Pt_1 cercavamo di risolvere il problema. Nella normalità invece per quanto riguarda i problemi ordinari erano risolti da me personalmente.
Nel 2014 è arrivato in azienda che dopo quale mese di affiancamento ha Persona_1 sostituito come Project Manager di BetSolutions e è tornato a fare lo Pt_1 Pt_1 sviluppatore del software.
ET era uno dei siti del cliente BetSolution. TU era un altro cliente che era seguito dal supporto tecnico e rispetto a cui ra PM. Pt_1
Dopo l'arrivo di il ricorrente è stato assegnato a fare lo sviluppatore per la Per_1 parte di contabilità del betting. Insieme a costituivano il “team commissioni”. CP_4
Non so se fosse il responsabile di questo settore.
In questo periodo non svolgeva più le attività di PM. Che io sappia non svolgeva Pt_1 le attività di Product Owner per la contabilità betting. Con Product Owner indichiamo il soggetto che ha la responsabilità di una specifica area.
Non so se svolgesse l'attività di Line Manager in quanto ero nel diverso settore della supportistica.
Pag. 12 di 25 Per quello che so il sig. i occupava personalmente di sviluppo in questo periodo. Pt_1
Con riferimento alle attività successive all'estate 2020, confermo che c'era un team di
“Daily Improvements” a cui erano assegnati sviluppatori junior. Confermo che il ricorrente fu assegnato a questo team, non ricordo se nel 2020 o nel 2021. In questo periodo aveva dei task come gli altri componenti del gruppo, non so se di maggiore o minore difficoltà.
Confermo che in questo periodo rispondeva alla Product Owner AF IA, poi sostituita da quando entrò in maternità. Mi pare che rispondesse anche a Persona_3 uno Scrumm Master, che potrebbe essere stata . Persona_4
Confermo che in questo team gli sviluppatori avevano delle “card” da fare entro la settimana. Una “card”è un singolo incarico di sviluppo.
Non ricordo se il ricorrente abbia seguito i progetti eAN e AL. Non conosco questi progetti.
ADR confermo che il team “Daily Improvements” era composto dalle persone di cui al cap.
15 convenuta, con i ruoli ivi indicati».
19. Il teste SC ha reso le seguenti dichiarazioni:
«Collaboro con la convenuta da circa 25 anni in quanto fornivo consulenza alla società mediante la
BlasterTech snc, di cui ero socio;
preciso anzi che la società di cui ero socio ha cambiato due volte nome,
BlasterTech era l'ultima denominazione. Da circa due anni, mi pare da fine 2022, sono dipendente della società.
Nel periodo in cui collaboravo fornivo consulenza come programmatore software e grafico designer.
Avevo un posto di lavoro nella mia società, ma mi recavo molto frequentemente in direi quattro CP_1 giorni a settimana. Presso avevo una postazione, ma usavo anche il mio pc. CP_1
Non ricordo precisamente quando arrivato in azienda. Confermo che ra adibito al reparto Pt_1 Pt_1
Operations, dedito allo sviluppo di software.
Inizialmente ero responsabile del team di Designer, in quanto ero il più esperto. Poi sono passato al team
Operations, di cui ero responsabile. Come responsabile mi occupavo direttamente della pianificazione della definizione delle persone che dovevano espletare i task. Poi sono diventato Line Manager e sono diventato maggiormente staccato dalla operatività e mi occupavo di più di formazione delle persone, definizione del budget, individuazione delle figure da inserire. Mi pare di avere svolto il ruolo di Line Manager da fine 2019- inizio 2020. Non ricordo precisamente quando passai a Operations come responsabile, posso dire che era dopo il 2015.
Confermo che svolgeva attività di sviluppo software occupandosi di gestione della scrittura e Pt_1 correzione nell'ambiente di produzione di codice sorgente. Per quello che ricordo ha sempre svolto le mansioni di sviluppatore.
Pag. 13 di 25 Confermo che le reperibilità vengono assegnate in turno ai vari sviluppatori secondo le disponibilità dichiarate dagli stessi e sono tipicamente svolte dai programmatori.
Confermo che svolse il ruolo di PM di Operations, ma non ricordo la data precisa in cui fu assunto. Tes_5
Confermo che successivamente il ruolo di PM di Operations fu assegnato a un consulente esterno,
[...] non ricordo la data precisa. Per_1
ADR c'erano diversi PM in base o ai clienti o a linee di sviluppo. e erano PM di Tes_5 Per_1
Operations nel senso che erano PM del cliente più grosso che era Betsolutions a quanto ricordo.
Confermo che fu poi assunto come sviluppatore senior, con profilo analogo a quello di CP_4 Pt_1
Confermo che nell'anno 2020 creò dei team di sviluppo numericamente piccoli nell'ambito CP_1 dell'adozione della c.d. “metodologia agile”, introducendo le figure di “Line Manager”, “Scrumm Master” e
“Product Owner”. L'approccio agile fu iniziato nel 2019 e consolidato nel 2020 anche per effetto della pandemia.
Confermo che dopo l'estate 2020 fu inserito nel team “Evolution” e poi nel team “Daily Pt_1
Improvements”. Confermo che il team “Daily Improvements” era dedicato esclusivamente al cliente Bet9ja e le attività di sviluppo giornaliere effettuate su richiesta del cliente – in gergo definite “card” - venivano effettuate utilizzando dei linguaggi di programmazione (i.e. “Visual Basic” e “C#”) noti al ricorrente. Questo cliente mi pare che fosse il principale cliente di per fatturato. CP_1
Confermo che il team era composto di cinque risorse: un “developer” senior, il signor uno “Scrum Pt_1
Master” la Signor e tre “supportisti”, i Signori e Persona_5 Pt_4 Pt_5 Pt_6
Confermo che in i lavoratori sono sempre stati coinvolti nelle attività formative, compresi i CP_1 programmatori. Confermo che ha partecipato alle attività di formazione;
partecipavo anch'io ad Pt_1 alcuni di questi eventi e vedevo il ricorrente.
Confermo che u affidato a svolgere sviluppo, assistenza e manutenzione di AL ed eAN. Pt_1
Confermo che partecipava a questi progetti anche la DE di , che si occupava di una Testimone_2 parte del software;
noi ci occupavamo dell'applicativo, appoggiandoci sulla parte sviluppata da DE.
Tes_ Confermo che poteva relazionarsi liberamente con e TC, così come Pt_1 CP_6 Tes_2
.
[...]
aveva gestito progetti simili a quelli di eAN e AL per quanto riguarda l'architettura del software Pt_1
e del linguaggio di programmazione, ferme restando le differenze insite nello sviluppo di applicativi diversi.
Confermo che le ore svolte dai dipendenti vengono caricate sulla Intranet aziendale indicando le attività svolte.
Confermo che ci fu un primo rilascio di eAN a inizio marzo;
questi rilasci erano di solito concordati da Tes_ e Confermo che l'utente finale del software attendeva una modifica del software a inizio Pt_1 marzo 2023 e ci fu un ritardo, mi pare di una settimana. Questo ritardo causò dei ritardi nelle attività successivamente programmate. NE è un software usato dal panificio per ricevere ordini da clienti e sulla base di questi il panificio pianifica la produzione. C'erano dei piccoli bug da cui avevamo iniziato, poi c'erano sviluppi più corposi, come la modifica della visibilità della programmazione giornaliera alla visibilità settimanale. Inoltre il panificio voleva una semplificazione del lavoro nella produzione dei DDT, che a suo
Pag. 14 di 25 dire gli avrebbe fatto risparmiare molte ore di lavoro. Siccome ci fu un ritardo nella prima modifica, il rilascio di queste ulteriori funzionalità fu posticipato.
Confermo che doveva svolgere un'attività di supporto quotidiano per risolvere malfunzionamenti del Pt_1 sito di AL Supermercati. Confermo che ci fu un blocco totale del sito, mi pare a maggio. Il signor non risolse questo problema;
intervenimmo io e uno sviluppatore di supporto, e Pt_1 Parte_7 risolvemmo la cosa in due giorni. Fui contattato da TC, che mi disse che il sito non CP_6 funzionava, non si visualizzava nessun prodotto. Abbiamo guardato la parte di database del software: la piattaforma era sovraccaricata. chiamò me perché aveva mandato una mail e nessuno gli aveva Tes_1 risposto.
Confermo che a giugno non furono rilasciate nella data programmata delle modifiche del software eAN Tes_ concordate da e furono rilasciate mi pare anche in questo caso circa una settimana dopo. Pt_1
Ricordo che ai primi dell'estate 2023 ci fu un malfunzionamento del sito di AL: il problema non fu risolto da ma da me e qualche giorno dopo. Ricordo una call con nel tardo Pt_1 Tes_1 Tes_1 pomeriggio.
Confermo che TC revocò gli incarichi di sviluppo nel luglio 2023 per eAN e AL.
CP_ Ricordo che risolse un bug a luglio del software eAN;
confermo che era uno sviluppatore di 37 anni non senior.
Confermo che TC rifiutò il pagamento di alcune fatture eccependo il grave inadempimento delle commesse.
ADR non mi risulta che ia mai stato Project Manager. Pt_1
ADR sono a conoscenza dei problemi insorti nelle commesse eAN e AL in quanto io mi sono occupato all'inizio di instradare il ricorrente su questi due progetti e perché in mancanza di i clienti Pt_1 contattavano me.
ADR il mancato pagamento delle fatture mi è stato riferito dal mio responsabile e da Tes_6 [...]
. Per_6
20. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, si ritiene che sia stata data prova della sussistenza degli addebiti contestati dalla società al ricorrente.
21. È stato infatti confermato che, nei casi indicati nella lettera di contestazione, ci fu un effettivo ritardo nel rilascio delle modifiche evolutive del software eAN rispetto alle date promesse al cliente, causando l'insoddisfazione di quest'ultimo per il servizio reso dalla società convenuta.
22. Hanno altresì trovato conferma gli episodi in cui, in relazione a malfunzionamenti e modifiche richieste per l'ecommerce del supermercato AL
e ancora per il software eAN, on sia tempestivamente intervenuto, pur Pt_1
Pag. 15 di 25 essendo tali commesse affidate alla sua esclusiva responsabilità, e che anzi siano dovuti intervenire altri colleghi, che peraltro non erano assegnati in pianta stabile a quei progetti, per risolvere i problemi emersi, così supplendo alle inadempienze del ricorrente.
23. Quanto alla presunta mancanza di formazione e di supporto che, secondo il ricorrente, giustificherebbero le problematiche emerse, si rileva che non sia stato in alcun modo provata la supposta insufficienza delle risorse assegnate ai progetti seguiti dal ricorrente, o l'incolpevole inadeguatezza delle sue competenze informatiche per le attività richieste.
24. Al contrario, è stato riferito che la società erogasse regolarmente corsi di formazione e aggiornamento, ai quali partecipava anche il ricorrente;
nonché che lo stesso avesse in passato lavorato a progetti simili a quelli di eAN e di AL per quanto riguarda l'architettura del software e i linguaggi di programmazione di cui era richiesta la conoscenza, ferme le singole specificità del singolo applicativo.
25. Inoltre, è stato confermato che il ricorrente non fosse abbandonato a se stesso nella gestione di tali progetti, ma che fosse affiancato per lo sviluppo anche da un'impresa esterna (DE di AS RI) e che potesse relazionarsi per ogni problematica con lo stesso e con i referenti di Switch Up Bianchi e Tes_2
Sozzi.
26. Il mancato rispetto degli impegni assunti dal ricorrente con la committente ha certamente comportato un detrimento alla reputazione commerciale della società convenuta, così contribuendo al venir meno dell'affidamento fiduciario riposto sul dipendente dal datore.
27. Quanto alle scadenze cadute nei giorni in cui il ricorrente si trovava in malattia, non era naturalmente richiesto che il lavoratore portasse a termine gli incarichi nei giorni di assenza;
tuttavia, il dovere di leale collaborazione tra lavoratore e datore avrebbe imposto che il ricorrente avvisasse la società convenuta dell'impegno unilateralmente assunto, così che si potesse organizzare una
Pag. 16 di 25 sostituzione o, quantomeno, non essere presi alla sprovvista dalle lamentele del cliente.
28. Si deve sottolineare, poi, che nel caso di specie il licenziamento non è stato intimato per giusta causa, ma per giustificato motivo soggettivo (con corresponsione del preavviso): non è pertanto necessario che venga dimostrata una condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, essendo invece sufficiente che sussista un inadempimento di sufficiente importanza agli obblighi di diligente esecuzione della prestazione lavorativa;
inadempimento che, sulla base di quanto emerso dal compendio probatorio in atti, si ritiene essere stato adeguatamente provato dalla società datrice di lavoro.
29. Il ricorrente ha poi sostenuto che il licenziamento risulterebbe sproporzionato, dato che l'art. 9 del titolo VII del CCNL include l'esecuzione negligente o volutamente rallentata del lavoro affidato nell'elenco dei comportamenti passibili di provvedimento disciplinare conservativo (ammonizione scritta, multa o sospensione).
30. Anche tale eccezione è infondata: il successivo art. 10 lett. A) del titolo VII
CCNL prevede infatti che si applichi il licenziamento con preavviso a tutte le ipotesi di comportamenti di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo 9, elencando poi – a titolo espressamente «indicativo» e dunque non tassativo – una serie di condotte specifiche;
sicché deve ritenersi giustificato il licenziamento con preavviso anche qualora l'esecuzione negligente del lavoro sia stata prolungata nel tempo e di particolare gravità, come nel caso di specie.
31. Il licenziamento risulta quindi legittimo e, pertanto, deve essere rigettata la relativa domanda di impugnazione.
32. È altresì infondata la domanda di risarcimento del danno per supposto demansionamento.
Pag. 17 di 25 33. In particolare, secondo il ricorrente l'incarico di “semplice” sviluppatore, con incarichi di risoluzione di bug, sviluppo backend API e database, test in locale e simili avrebbe comportato una dequalificazione professionale rispetto alla mansione di Project Manager che sarebbe stata precedentemente svolta.
34. Tuttavia, l'istruttoria testimoniale non ha dato conferma di quest'ultima circostanza;
al contrario, diversi testi hanno riferito che il ricorrente non aveva mai svolto la funzione di Project Manager, ruolo che era invece ricoperto da altri soggetti.
35. In ogni caso, si deve sottolineare che l'art. 2103 c.c., nel testo attualmente vigente, riconosce al datore di lavoro uno ius variandi delle mansioni svolte dal lavoratore, che non devono essere necessariamente sempre le stesse per cui lo stesso è stato assunto;
il lavoratore può infatti anche essere adibito a mansioni diverse, purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
36. Nel caso di specie, le mansioni svolte nel corso del rapporto risultano essere sempre state riconducibili al livello di inquadramento contrattuale (VI livello e, successivamente, livello B2), avendo svolto mansioni di apprezzabile complessità tecnica ed essendo stato altresì incaricato dell'autonoma gestione del progetto e della conduzione delle interlocuzioni con il cliente.
37. Dall'istruttoria testimoniale è poi emerso – come già evidenziato – che al ricorrente, nell'ultima fase del suo rapporto lavorativo con la convenuta, fosse stata affidata la gestione esclusiva delle commesse dell'importante cliente
CH, ossia un ruolo di responsabilità e indipedenza, confacente alla professionalità maturata dal ricorrente durante la sua carriera da sviluppatore.
38. È parimente infondata l'allegazione di parte ricorrente di avere subito dal datore di lavoro vessazioni e prevaricazioni, che fonderebbero il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito in conseguenza delle stesse.
Pag. 18 di 25 39. Il ricorrente, in particolare, ha fatto riferimento a quanto avvenuto nell'ambito di un incontro tra lo stesso e alcuni responsabili dell'azienda ( Controparte_7
e quest'ultimo l.r. della convenuta), tenutosi in Persona_6 Tes_6 data 13.7.2023 a seguito della revoca del mandato da parte di CH.
40. La conversazione è stata registrata dal ricorrente ed è stata prodotta in giudizio la registrazione e la relativa trascrizione (doc. 40 ricorrente), di cui di seguito si riportano i passaggi salienti:
«SC: 00:05:48: Non saprei e ci mettiamo intorno ad un tavolo, dà fastidio a me ma immagino dà fastidio anche a te se non ti do qualcosa da fare ... non sono in grado di darti ... alla luce di quello che ci siamo detti backend mica backend tecnologie l'anno prossimo saremo sarà mandola e il frontend e backend, comunque, javascript con angular… poi…
00:07:03: A me cosa viene in mente come ho accennato a lui prima ti prendi tre Tes_6 quattro mesi a questo punto qui non c'è spazio per niente, ti guardi in giro ti cerchi un contesto in cui lavorare … un'azienda in cui riesci a fare quello che …
00:08:31: Eee il problema ritornando un attimo al discorso che facevamo che Pt_1 nella modalità purtroppo se non ricevevo aiuti purtroppo non riuscivo a venirne fuori diciamo e non so se può essere una strada il fatto di scegliere una tecnologia a questo punto, ma anche il front end però ho bisogno di formarmi non è che, cioè io quando ho finito qui a casa non è che mi formi … Io non voglio, non è mia intenzione scaricare agli altri ehh, io credo di aver fatto passi e comunque irrilevante perché comunque il cliente è perso. Ti sto dicendo la mia più grossa difficoltà quando ancora si parlava del daily (team) vecchio era proprio che quel meccanismo lì dove ti faccio vedere una cosa e poi eccetera, il fatto vedere una volta e poi la riprendi da un mese non mi permette di focalizzarla.
00:12:23: Io ho cercato di guardarmi le cose, te l'ho anche detto che guardavo dei video cioè però cioè un entity framework c'è tante cose poi nel senso … però è solo per dire che ho cercato un attimo di allargare però erano un botto di tecnologie. Cioè la questione è sempre, mi viene dato un obiettivo e poi io lo posso perseguire, a me VUE in particolare ho sempre compreso che non dovevo perderci tempo e che in iSolutions c'erano queste tre persone e cercavamo di risolverlo così e sembrava che su eAN non fosse importante, se mi veniva detto: "guarda iniziamo a pensare ad Angular" io posso lavorare iniziando con cose più semplici e poi cioè io il corso non saprei neanche come strutturarlo hai capito non so che cosa iniziare a guardare
Pag. 19 di 25 00:14:25: … Il tuo approccio è stato quello di arrivare e pum cade la matita, io Per_6 ci ho i miei diritti, bravissimo tu hai i tuoi diritti e nessuno te li toglie …
00:16:01: No no fammi finire e poi mi dici quello che ne pensi, però il punto è Pt_1 che quando ho detto quella cosa li era subentrato molto angular nel vecchio daily, la modalità per cui qualcuno mi fa vedere quelle tre cose non avendo un contesto faccio fatica e questo era. Quando sono andato su AL e su coso va bene il discorso era quello che sai tu era database e api, partiamo da li. Quando per dire VUE l'ho fatto insieme ad non ho guardato dall'altra parte, però le cose erano troppe cioè non Per_6 potevi pensare che perché lui mi ha seguito una o due settimane. … No no io non è che mi aspetto, io vi ho detto qual era il mio problema: perché non funzionavi in daily?
Quando s'era anche detto il discorso ci sono i ragazzi giovani che invece con quel meccanismo li apprendono e io vi dicevo io ho difficoltà in questa cosa...
Robuschi: per i cazzi tuoi alle cinque (orario) cade la cosa regolarmente le tue malattie giustamente eccetera. Ti scrivo quando c'è un problema di rilascio perché tu venerdì prometti al cliente faccio un rilascio lunedì, lunedì sei ammalato. eAN 2 settimane fa ti scrivo sul cellulare manco un cazzo. (prosegue lo scambio evidenziando che ha Per_7 il numero sbagliato).
Conversazione tra e sul progetto eAN: dal 00:20:54: La settimana Pt_1 Per_7 scorsa lui ha detto che voleva fare il rilascio lunedì ma abbiamo trovato un problema con e lo stavo guardando … Stiamo parlando di eAN … Sì … eAN Tes_2 Parte_8 stiamo parlando e venerdì hai detto che avresti fatto il rilascio lunedì … No perché venerdì c'era il problema che è venuto fuori giovedì …
00:21:34: quindi siamo qui chiedendo per te non c'è da fare niente Per_6 Pt_1 perché non ci fidiamo a metterti in certi team, in altri team non c'hai la, perché hai dimostrato negli anni di non poter meritare questa fiducia, non hai certe conoscenze che servono invece in altre parti per cui iamo qua a dirti cosa facciamo? … Hai perso Pt_1
l'ultimo treno che potevi prendere qua dentro, ai perso l'ultimo treno che potevi Pt_1 prendere.
00:23:48: Farete quello che c'è da fare, mi dispiace di essere arrivato a questo Pt_1 punto pensavo di essere stato chiaro e non mi sembrava che chiedessi molto
Conversazione tra da 00:27:04: Ok passiamo il primo step, il Pt_1 Tes_6 Per_6 secondo è che non sa dove metterti … Questo l'ho capito, io sto dicendo quello che, poi voi valutate e dite così no, non va bene, non c'è modo per noi punto e basta, io non è che vi posso dire … Sul mercato c'è richiesta ovunque … Io non vado assolutamente sul
Pag. 20 di 25 mercato, fate quello che dovete fare se volete, per l'amor di Dio ognuno ha i suoi diritti, quindi, non è un problema... Ma tu non guardi sul mercato perché?? … Perché è più comodo … Cioè ci sarà sicuramente software out che fa software di quello che conosci tu c'è pieno il mondo, cioè, non è che tutto il mondo è moderno, uno ci guarda dice guarda, vado lì, è il mio ambito, cercano sviluppatori, cioè l'altro giorno m'ha detto che Per_8 sta convertendo winform perché c'è un'azienda di Rimini che lo paga fior di soldi perché ha tutto in winform, ci sono quelle aziende li, non è mica morto, ti guardi in giro, trovala. Vai dove ti danno la soddisfazione con lo standard che hai … Cioè tu stai bene qua? … Io sto bene qua, però, cioè io cioè ci ho sempre tenuto. Non è che, però da un certo CP_1 punto in avanti mi sembra proprio, cioè di non ascoltare, cioè o così o là ti avevo anche fatto presente delle volte, che cioè è chiaro che se un giovane fai un discorso va bene, ma se lo fai a me, non è che mi va tanto bene. Sto parlando di di di cioè devi sapere tutto, devi sapere tutto, mi metti un po' in difficoltà, cioè cerca di ridurre e poi dopo magari nel.
E ti dico io mi sembra a me di continuare a parlare eccetera, ma nessuno mi ascolta, ti Pa ricordi che quando siamo andati mi hai portato dal Busca ( eccetera? Io ti ho detto, guarda che sono circa uno o due anni che, e lì non stavo veramente bene, che sto litigando con la gente, tutte le cose perché continuo a non mi cazziare eccetera dei cazziatoni, ma assurdi delle cose …
00:32:50: L'approccio che hai è dannoso per le altre persone che hai intorno … Per_6
Questo qui che v'ho detto, cioè se ce un modo però se mi dite non ci fidiamo a metterti nel team non c'è più niente, non vediamo … Ti fideresti di metterlo ti fideresti Pt_1 di er essersi comportato come in questi ultimi 4 o 5 anni. … Ma io sì, perché vi Pt_1 ho spiegato che le situazioni in cui ero messo non riuscivo a ad imparare. Vi ho spiegato che eventuali criticità erano legate al fatto che persone con cui ho collaborato per anni di punto in bianco tron così. … È una congiura appunto di te, … Ho spiegato i miei problemi poi, esatto, potete dire no, guarda, potete anche sentire gli altri prima di tutto perché non vi dico che io abbia la verità e potrebbe essere che potrebbe essere che … ma questo tuo approccio, che è sempre colpa degli altri, che è proprio sbagliato, è allora un minimo di retrospettiva … No no, io non ho mai detto che è colpa degli altri
00:39:30: il mio bilancio? Lo sai, te l'ho detto quando eravamo qui con dei Pt_1 sindacalista Ascoltami io per tanti anni non mi hai fatto fare il programmatore, mi hai ributtato lì e io mi sono mi trovo in difficoltà punto … Te l''ho appena detto prima c'avevo la mia posizione che era un po' più alta e poi all'improvviso pam. Ora scendi sotto ed inizia a sviluppare e li mi sono trovato perché avevo perso la mano
Pag. 21 di 25 Robuschi 00:44:04: E c'è un altro requisito che è la costanza, perché un PO e Scrumm
Master già tema affrontato, non possono avere il numero di assenze che c'hai te, … Eh questo qui lo capisci, cioè è. … Quello che ti consigliamo è guardarti intorno e trovare un'azienda che valorizza quello che è hai. … Non è, non è domattina, devi andare via.
Non è, non è un eccetera eccetera. Non c'è premura però qua dentro per l'approccio. …
Cristo eccetera eccetera eccetera. Ti vedo… Eccetera eccetera. Non ce la faccio. … Non ce la faccio, quindi ti cominci a guardare intorno … Cerchi un'azienda che faccia la web form di di cose e un certo tipo che ti si addicano … Magari un po' più in autonomia. Non lo so che se riesci un po' più da solo
Conversazione Robuschi e da 00:46:03: Perché se ti licenzio, che differenza c'è Pt_1 se ti ti do la lettera adesso domattina sei a casa, beh invece ti stiamo dicendo ti diamo
3,4,6 mesi, ti diamo dei lavoretti, ti diamo il tempo per cercarti il lavoro, cioè non è più una cosa più accomodante e più amichevole, questa? … Sì, lo so, però dal mio punto di vista so che non non c'è mercato. Alla mia età non è così, quindi bene me la gioco così pace cosa ti posso dire. … Bene, noi abbiamo avuto un licenziamento in 25 anni con 100 dipendenti ne abbiamo fatto e l'abbiamo chiamata qua, non è mica non è mica tante cerimonie, eh. Prendi su la tua roba, esci accompagnata, esci senza preavviso, gli abbiam pagato il preavviso, ok … Va bene, non credo che sia quello il problema, nel senso. …
No, noi però ti presenti sul mercato, licenziato. Noi ti stiamo dicendo una cosa diversa, ne vuoi 3, 4 ne vuoi di più? 5 troviamo x mesi. … Troviamo x mesi. … In alternativa ti do la lettera, ti licenzio, vai fuori da domattina. Sei disoccupato, licenziato 51 anni e devi andarti a cercare un lavoro, non è meglio fartelo almeno da assunto. Ti prendi un po di mesi, ti fai la formazione, se vedi qualcosa ti prendi il tuo tempo eccetera. … Io non lo faccio, cioè nel senso, io sono qui, avete l'opzione di licenziarmi se vi va bene e basta, sennò io vi ho detto che cosa posso fare. Basta. Cioè in un certo senso ho investito in iSolution, Se iSolution ritiene che… va bene chiudiamo così. Mi dispiace, perché mi dispiace, però, cioè così è. … Non è una soddisfazione essere buttati così …
00:51:56: la fiducia va guadagnata l'hai persa per un motivo ben specifico Per_6 er un comportamento reiterato negli anni». Pt_1
41. La conversazione riportata, ad avviso dello scrivente, non assurge a un grado di gravità tale da poter essere considerata una vessazione datoriale.
42. In essa, infatti, i referenti dell'azienda si sono limitati a rappresentare al ricorrente il fatto che, in ragione delle inadempienze relative alla gestione della commessa
CH (di cui si è già ampiamente trattato), la società stava all'epoca
Pag. 22 di 25 considerando la possibilità di recedere dal rapporto, sussistendone i presupposti;
ciò anche al fine di verificare l'eventuale fattibilità di una risoluzione consensuale.
43. Non si è trattato, quindi, di una indebita ostracizzazione del lavoratore, ma di un suo coinvolgimento nel processo di cessazione del rapporto, così emergendo la circostanza che l'azienda, che pure avrebbe anche potuto procedere unilateralmente, ha evidentemente preferito procedere alla previa verifica dell'effettiva impossibilità di addivenire a una soluzione condivisa.
44. Quanto alle osservazioni in merito alle assenze per malattia del ricorrente e al suo approccio al lavoro, è stata al più espressa una velata insofferenza alla loro frequenza, ma non è mai stato messo in discussione che il lavoratore avesse diritto di fruirne, né è stato in alcun modo ventilato che tale fruizione potesse essere in futuro ostacolata.
45. Le ulteriori condotte vessatorie lamentate in ricorso consisterebbero in rimproveri o critiche al suo operato lavorativo: dalle stesse allegazioni di parte, emerge che si tratta di normali confronti tra colleghi, anche serrati, che avvengono fisiologicamente sul luogo di lavoro, specie se è necessario garantire al cliente un determinato standard di qualità.
46. Per queste ragioni, non si ravvisa nella fattispecie il comportamento intenzionalmente o colposamente escludente da parte del datore di lavoro necessario a integrare la violazione dell'obbligo di preservare la salute psico-fisica del dipendente, di cui all'art. 2087 c.c.; sicché difetta il principale fatto costitutivo del diritto del risarcimento di ogni eventuale danno alla salute connesso a tali condotte.
47. Si esamina, infine, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
48. La società ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni causati dalla perdita del cliente CH, quantificati nell'importo – pari a € 45.624,90 – delle fatture di cui il cliente ha rifiutato il pagamento in ragione dell'insoddisfacente servizio fornito in merito ai software eAN e AL.
Pag. 23 di 25 49. A sostegno della propria pretesa, la società ha prodotto una mail inviata in data
26.7.2023 da (CEO di CH), nella quale lo stesso Persona_9 rappresentava la profonda insoddisfazione per la gestione della commessa
AL da parte di e la decisione di affidare tale incarico a una nuova CP_1 società (doc. 48 convenuta).
50. Per quanto sia stata dimostrata la sussistenza degli inadempimenti del ricorrente, non è stata invece adeguatamente fornita la prova rigorosa dell'imputabilità della revoca del mandato alle sole condotte negligenti di Pt_1
51. La mail, infatti, non fa riferimento agli specifici episodi richiamati nella lettera di contestazione disciplinare, ma esprime una più generale valutazione negativa della gestione del progetto, al quale è opportuno ricordare che, come riconosciuto dalla stessa società, non lavorava il solo ma anche l'impresa individuale di Pt_1
AS RI.
52. L'art. 1223 c.c. richiede che, ai fini di ottenere il risarcimento del danno da inadempimento, sia dimostrato il nesso di causalità immediata e diretta tra l'inadempimento e i danni, che, nel caso di specie, non è stata fornita con sufficiente specificità e determinatezza.
53. A ciò si aggiunga che la società non ha dimostrato di avere infruttuosamente agito per ottenere il pagamento dei servizi che sono stati comunque forniti, limitandosi ad allegare il mancato saldo spontaneo della fattura da parte del cliente;
fattura che, peraltro, non riguarda le sole commesse eAN e AL, ma anche un terzo progetto – “FirstRow” – non oggetto di causa (doc. 50 convenuta).
54. Appare quantomeno dubbio che, a motivo dei ritardi nel rilascio degli aggiornamenti e degli altri disservizi, CH avrebbe potuto validamente opporre alla convenuta l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., versandosi in situazione di inadempimento deficitario e non di inadempimento integrale;
in ogni caso, poi, la convenuta non ha neppure allegato di avere quantomeno tentato di ottenere un pagamento scontato dei servizi resi.
Pag. 24 di 25 55.
Per questi motivi
, la domanda riconvenzionale risulta infondata e deve essere rigettata.
56. In ragione del rigetto tanto delle domande principali, quanto della domanda riconvenzionale, si configura nel caso di specie una situazione di soccombenza reciproca, che giustifica, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate nel ricorso;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata nella memoria di costituzione della convenuta;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 11/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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