Decreto cautelare 2 settembre 2024
Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01413/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2024, proposto da
PE ZA e RI Di VO, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Damonte, Matteo Barabino, e Renato Rolli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dei primi due in Genova, via Corsica n. 10/4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassano all’Ionio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, via Cristofaro n. 57, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Falduto, con domicilio fisico eletto presso la sede della Avvocatura Regionale in Catanzaro loc. Germaneto e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Dipartimento della Protezione Civile, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2024 avente ad oggetto: “PNRR Missione 2 – Rivoluzione e Transizione Ecologica – Integrazione Piano Particellare di Esproprio” pubblicata all’Albo Pretorio on line comunale dal 06/08/2024 al 21/08/2024 e delle Tavole E.24.01 (Elenco Ditte) ed E.24.02 (Planimetrie di Dettaglio) recanti le integrazioni al Piano Particellare di Esproprio, di modifica della Tavola originaria EE.02 “Piano Particellare di Esproprio – art. 20”, approvate con D.C.C. 24/2024;
- del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio recante determinazione, in via provvisoria, dell’indennità di esproprio per i beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori, prot. n. 22644 del 09/08/2024, notificato in data 12 agosto 2024 inerente il progetto di “Ristrutturazione delle infrastrutture viarie (Raccolta Acque Bianche, Marciapiedi e Manto Stradale) del Quartiere Pontenuovo di Cassano e Alla Via Sibari di Lauropoli”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Comune di Cassano Allo Ionio;
Visto il decreto monocratico n. 502 del 2 settembre 2024;
Vista l’ordinanza cautelare n. 597 del 26 settembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IC BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti in punto di fatto hanno rappresentato: a) di essere proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Cassano all’Ionio e di una corte esterna che lo circonda, prospiciente via Leonardo Da Vinci; b) che tale corte, che ricade appunto nel foglio n. 31 part. 976, è recintata solo in parte, e che la sua porzione esterna alla recinzione è libera e pedonalizzata; b) che nell’ambito della progettazione per un intervento di ristrutturazione delle infrastrutture viarie del quartiere, era stata individuata nel piano particellare di esproprio una porzione di questa corte esterna “ pari a mq. 15,00, corrispondente ad una fascia di circa 0,80 mt per tutta la lunghezza della proprietà sul fronte stradale con esclusione della recinzione ”, che veniva dunque fatta oggetto di decreto di occupazione di urgenza e successiva immissione in possesso; c) che tuttavia apprendevano in via informale nel mese di luglio che sarebbe stata necessaria per la realizzazione dei lavori l’occupazione di una porzione ulteriore, con demolizione della recinzione; d) che nonostante i contatti intervenuti con il RUP, con delibera del Consiglio Comunale di Cassano all’Ionio n. 24 del 29 luglio 2024 è stata approvata in via urgente una modifica del piano particellare di esproprio per la seguente motivazione “ RILEVATO che: • rispetto alle condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti si rende necessario durante l’esecuzione dei lavori effettuare delle modifiche al fine di garantire il rispetto delle distanze minime per assicurare ai pedoni una maggiore sicurezza stradale, prescritta dal D. Min. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade, che prescrive per le strade urbane di scorrimento una banchina di 1,00 mt ed un marciapiede da 1,50 mt ; • ogni eventuale attività di demolizione, prevede sempre la ricostruzione dello stato dell’arte (nel caso specifico nella ricostruzione della recinzione in posizione arretrata rispetto all’attuale posizione), nelle condizioni ante e nel rispetto della procedura di esproprio messa in atto;”; e) alla predetta delibera è poi seguito decreto comunale n. 22644 del 9 agosto 2024 con il quale è stata disposta in via d’urgenza l’occupazione del terreno individuato nell’integrazione del piano particellare di esproprio e precisamente: “a) Fg. 31 - particella 976 – Terreno - Superficie da Occupare d'Urgenza per come Piano particellare d'Esproprio Redatto, ossia di Mq. 50 - Indennità presunta di esproprio € 729,20 ”.
Hanno pertanto chiesto l’annullamento dei due ultimi provvedimenti citati previa sospensione, anche in via monocratica, per tre motivi in diritto.
Con il primo motivo sostengono che: a) ai sensi dell’art. 16, comma 14, D.P.R. n. 327/2001, qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità e l’opportunità di espropriare altri terreni o edifici a quelli già espropriati, l’autorità procedente deve integrare il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità: nel caso di spese ciò non è avvenuto; b) ai sensi dell’art. 120, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, le modifiche non sostanziali al progetto devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP secondo quanto previsto dall’allegato II.14.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la motivazione del provvedimento impugnato, laddove è motivato con riferimento alla necessità di rispettare le distanze minime di banchina e marciapiede dettate per le strade urbane di scorrimento, nonostante la strada in questione non sia qualificabile come strada urbana di scorrimento avendo un’unica carreggiata, trattandosi perciò di “strada urbana di quartiere”, per la quale sono dettate distanze minime inferiori. Inoltre, anche ritenendo sussistente una strada urbana di scorrimento, la profondità totale di marciapiede e banchina sarebbe pari a 250 cm, mentre per effetto del provvedimento impugnato, ne sono stati espropriati 290.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano che, in ogni caso, le norme tecniche per la costruzione delle strade sono obbligatorie in via generale per la costruzione di strade nuove, mentre invece costituiscono mero riferimento per l’adeguamento delle strade esistenti il che comporta la necessità di una motivazione rafforzata, in questo caso mancante. Altresì sussiste un vizio di motivazione nella misura in cui l’asserita esigenza di assicurare una maggior sicurezza alla circolazione dei pedoni ha giustificato la destinazione ad essi di un’area della larghezza complessiva di 2.90 mt solamente nel tratto di strada prospiciente la proprietà dei ricorrenti. Oltretutto l’assenza di qualsiasi situazione di pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni nella zona è stata rappresentata con nota della polizia locale del 4 febbraio 2022, nella quale si motiva sul punto al fine di respingere la richiesta di autorizzazione all’istallazione di uno specchio parabolico presentata dai ricorrenti.
Con decreto monocratico n. 502 del 2 settembre 2024 l’istanza di sospensione è stata accolta.
In data 11 settembre 2024 si è costituita in giudizio la Regione Calabria eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 22 settembre 2024 si è costituito in giudizio del Comune di Cassano all’Ionio, con memoria di forma.
In data 23 settembre 2024 il Comune ha prodotto memoria difensiva nella quale anzitutto ha dedotto che: a) la realizzazione dei marciapiedi di 1,50 mt costituisce l’elemento progettuale già previsto nel progetto definitivo approvato con delibera del consiglio comunale n. 23 del 21 giugno 2023; la demolizione e ricostruzione del muro di recinzione della corte esterna era infatti già prevista negli elaborati progettuali ed esecutivi del progetto definitivo approvato, come può leggersi in particolare nella relazione generale e nel computo metrico estimativo dei lavori; ne discenderebbe l’inammissibilità del ricorso in quanto teso a censurare la lesione di un interesse in realtà già inciso dal progetto definitivo ed esecutivo approvato nel 2023 e non impugnato; b) in ordine al provvedimento impugnato il Comune ha rappresentato che non si tratta di un nuovo procedimento di espropriazione poiché: “ Nel progetto originariamente approvato, era previsto un intervento anche su una fascia – quella di un canale di scolo di acque bianche – che è certamente di uso pubblico e destinata da moltissimi anni a contenere il suddetto canale.- Nelle interlocuzioni avute con parte ricorrente, sarebbe emerso che tale striscia di terreno potrebbe essere di loro proprietà e che, perciò, sarebbe divenuta di uso pubblico per effetto della messa a disposizione da parte del proprietario (cosiddetta “dicatio ad patriam”) in modo del tutto consapevole, come emerge inequivocamente proprio dal muro di recinzione realizzato dalla parte ricorrente.- Tuttavia, i tecnici, evidentemente al fine di eliminare anche un possibile argomento di discussione, hanno ritenuto di provvedere ad integrare il piano particellare di esproprio, inserendo, appunto, tale striscia, che comunque è nella piena disponibilità del Comune di Cassano all‟Ionio ed è palesemente di uso pubblico.- Perciò, ad integrazione della precedente previsione di esproprio, il Comune ha ritenuto di acquisire anche ai fini indennitari, la fascia che era comunque già ritenuta ad uso pubblico. La striscia d‟esproprio considerata in progetto e dal primo piano d‟esproprio, infatti, è di larghezza pari a 80 cm per la lunghezza complessiva dell‟immobile dei ricorrenti pari a 17 mt (superficie 13,60 mq), oltre una superficie pari a 1,40 mq per eventuali sopravvenute esigenze esecutive – il tutto per complessivi 15 mq (aspetto pacifico e non contestato). Si tenga conto che attualmente la striscia fra la strada e la proprietà dei signori ZA–Di VO, larga 160 cm, è costituita da una striscia ad uso pubblico già sfruttata da un canale di rete per le acque bianche (larghezza 90cm), e da una striscia residuale di 70cm, già utilizzata come marciapiede a servizio di tutta la popolazione, pertanto, ciò che viene effettivamente aggiunto, e che a nulla rileva ai fini della demolizione e ricostruzione del muro di recinzione e sul conseguente nuovo posizionamento, è una striscia di 40 cm, qualificata come fascia di rispetto (vedi allegate planimetrie di dettaglio esproprio 2023 e 2024). Dunque, la realizzazione dell‟intervento, al di là della fascia di rispetto di 40 cm, resterebbe pressocchè invariato, e ciò senza alterare gli equilibri e lo stato attuale della strada. Ed è, altresì, evidente che anche questa striscia di cm.40 rientra all‟interno di una fisiologica verifica nel corso dei lavori, tale da non incidere sull‟assetto complessivamente creato da quel progetto definitivo e dal successivo progetto esecutivo, sottoposti all‟attenzione ed alla verifica dei soggetti interessati coinvolti e non ha avuto alcuna reazione di tipo giurisdizionale, con conseguente consolidamento delle posizioni create ”.
All’esito della camera di consiglio del 25 settembre 2024, con l’ordinanza cautelare n. 597 del 26 settembre 2024, l’istanza cautelare è stata respinta per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
In data 9 febbraio 2026 il Comune ha depositato memoria nella quale in particolare ha precisato che il provvedimento impugnato rispetta l’art. 16, comma 14, Testo Unico Espropri nella misura in cui le aree da occupare facevano già parte del progetto approvato ma non erano riportate nel piano particellare “ ritenendole – come certamente sono – aree che, quand’anche in origine private, sono da tempo fruite dalla collettività e, di conseguenza, oggetto di dicatio ad patriam, tanto è vero che si presentano al di fuori dell’area recintata da ZA Di VO ”. Dunque nessuna variazione progettuale sarebbe stata necessaria. Altresì il Comune ritiene inammissibile il richiamo all’art. 120 del codice appalti in quanto “ non si tratta comunque di disposizione a tutela dell’espropriato bensì del corretto svolgimento dell’appalto ”.
In data 16 febbraio 2026 i ricorrenti hanno depositato memoria nella quale hanno in particolare evidenziato il mancato rispetto del principio di proporzionalità, considerato che il provvedimento impugnato ha reso inutilizzabile il giardino piastrellato antistante l’abitazione nonché ha ridotto la possibilità di parcheggiare l’auto sia davanti al garage sia davanti al cancello carrabile.
In data 20 febbraio sia i ricorrenti che il Comune hanno depositato memoria di replica, essenzialmente perorando le difese già svolte.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare di merito deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, atteso che la legittimazione a resistere nel processo amministrativo si appunta sull’amministrazione che ha emesso i provvedimenti impugnati. Nel caso di specie i provvedimenti impugnati sono stati pacificamente e emessi dal Comune di Cassano all’Ionio, sicché non sussiste legittimazione a resistere della Regione, come da essa congruamente eccepito.
Con il primo motivo di ricorso si censura in particolare la violazione dell’art. 16, comma 14, D.P.R. n. 327/2001, il quale afferma che: “ Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio intende richiamare sul punto, condividendolo, l’insegnamento giurisprudenziale reso in caso in parte analogo per cui: “ In tema di espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio non è inficiato da erronee indicazioni contenute nel piano particellare che tuttavia non determinino di per sé una incertezza assoluta e non impediscano la corretta individuazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, sulla base anche degli elaborati progettuali.
Va condivisa, dunque, la tesi delle parti resistenti, secondo cui nel caso di specie non ricorreva un'ipotesi di "variante" al progetto esecutivo resasi necessaria per "colmare lacune progettuali", bensì, più semplicemente, un'ipotesi di mera rettifica del tracciato interno, che non aveva inciso sul progetto originario e non ne aveva mutato la "destinazione d'uso", in riferimento alla precedente dichiarazione di p.u., assolvendo esclusivamente allo scopo di un'ammissibile e lecita correzione in sede esecutiva delle previsioni del piano particellare.
Secondo ragionevolezza ed in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, fermo restando, come meglio sopra evidenziato, il ruolo centrale ed insostituibile dell'elaborato progettuale a corredo della dichiarazione di pubblica utilità al fine dell'identificazione degli immobili oggetto di esproprio, non può negarsi un immanente potere di correzione, in sede esecutiva e secondo buona fede, delle previsioni metriche e grafiche del piano particellare, laddove queste ultime necessitino di una modesta rettifica che assolva alla funzione di completare in modo esaustivo il processo identificativo dell'immobile da assoggettare al decreto di esproprio.
In questo senso, l'ipotesi in cui l'art. 16 comma 14 del DPR 327/01, a mente del quale "qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità", è riferibile alla casistica di un "bene nuovo", avente un'identificazione ed una tipologia propria, non compreso "ab origine" nell'iniziale redazione del piano particellare, di modo che si renda necessario includerlo per la prima volta nella procedura espropriativa. Infatti, soltanto in relazione a tale ipotesi decorrono nuovamente i termini di partecipazione al procedimento e di impugnazione dell'atto di esproprio, come indica lo stesso comma 14).
Ne consegue che, negli indicati limiti di ragionevolezza e proporzionalità, tale disposizione non trova applicazione nel caso di una mera correzione grafica in ordine alla localizzazione dell’opera che non modifica l’estensione originariamente indicata di uno specifico bene immobile e di cui non sia mutata o stravolta l'identificazione ” (T.A.R. Campania, Sez V, 29/09/2021 n. 6103; nello stesso senso anche T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 208/2012).
In altre parole quando l’art. 16, comma 14 T.U. Espropri parla di “altri terreni o altri edifici” si riferisce a edifici e terreni completamente diversi da quelli originariamente individuati, cioè identificati anche catastalmente in modo diverso. Ed in effetti ciò giustifica (e non potrebbe essere diversamente) una riapertura dei termini del procedimento.
Viceversa laddove il piano particellare di esproprio includa già quel terreno o edificio e sia modificato con una modesta estensione dell’area da espropriare, tale correzione non rientra nella fattispecie prevista dalla norma sopra esaminata e deve ritenersi ammissibile se congruamente giustificata con richiamo alla necessità di esecuzione dell’opera come già progettata.
Non sussiste pertanto la violazione dell’art. 16, comma 14 T.U. Espropri.
Non sussiste altresì la violazione dell’art. 120, comma 13 d.lgs. n. 36/2023 poiché, come correttamente eccepito dal Comune, si tratta di disposizione che tutela l’esecutore dell’appalto nei rapporti con la stazione appaltante.
Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, si rende necessario anzitutto riepilogare le posizioni delle parti.
Secondo la ricorrente, per effetto degli atti impugnati, il Comune avrebbe espropriato un’area di profondità totale di 290 cm a partire dal ciglio della strada, così composta: a) 1 mt di banchina seguito da 1,5 mt di marciapiede, per asserita necessità di conformarsi a quanto previsto dal D.M. 5 novembre 2001: deducono però i ricorrenti che quelle distanze sono previste per le strade a scorrimento urbano, mentre quella in discorso è una strada urbana di quartiere, per la quale il D.M. citato prevede soli 0,5 mt per la banchina e 1,50 mt per il marciapiede; b) altri 0,40 mt per fascia di rispetto: secondo i ricorrenti la necessità di prevedere una ulteriore fascia di rispetto è del tutto ingiustificata.
Secondo il Comune invece: a) il D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 prescrive “ per le strade urbane di scorrimento una banchina di 1,00 mt ed un marciapiede da 1,50 mt .”; b) “ l’intervento che si sta eseguendo si configura come un intervento di adeguamento della strada esistente e non come un nuovo intervento ” sicché andava conservata anzitutto la preesistente cunetta di larghezza pari a 0.90 m “ che funge anche da soletta di copertura della rete di acque bianche – già ad uso pubblico ”; c) prima della realizzazione dell’intervento, a partire dal ciglio della strada si avevano 0,90 m di area già destinata quale canale di scolo acque pubbliche seguita da 0,70 m di marciapiede, per un totale di 1,60 m: tali aree erano formalmente di proprietà dei ricorrenti ma di fatto destinate ad uso pubblico ( dicatio ad patriam ), motivo per cui non erano state inizialmente inserite nel piano particellare espropri ed era stata individuata da espropriare solo l’ulteriore area di 0,80 m utile a raggiungere la lunghezza totale di 1,50 cm per il marciapiede; d) successivamente, per prevenire contestazioni sul punto, si è avuta una modifica del piano particellare degli espropri sì da includere anche la parte già destinata ad uso pubblico; e) in altre parole non vi sono state modifiche al progetto perché la modifica ha riguardato la sola individuazione dell’area da espropriare: sia la lunghezza del marciapiede sia la necessità di demolire il cancelletto erano previste anzitempo.
Ritiene il Collegio che per procedere a far chiarezza sul motivo di ricorso è necessario: a) esaminare cosa esattamente fosse previsto nel progetto definitivo dell’opera; b) valutare se l’intervento come previsto nel progetto sia stato oggetto di vere e proprie modifiche oppure no confrontandolo coi provvedimenti qui impugnati.
Procedendo per ordine, con delibera n. 23 del 21 giugno 2023, il consiglio comunale del Comune di Cassano all’Ionio approvato il progetto definitivo dell’opera “ Ristrutturazione delle infrastrutture viarie (raccolta acque bianche, marciapiedi e manto stradale) dal quartiere Pontenuovo di Cassano alla via Sibari di Lauropoli ”.
Il progetto si compone complessivamente di oltre quaranta allegati, come elencati e nominati alle pagg. 4 e 5 della suddetta delibera.
Nella relazione generale al progetto esecutivo: a) si evince alla voce descrizione degli interventi (punto 3) che via Leonardo Da Vinci sarebbe stata interessata da realizzazione di asfalto, realizzazione di cunette e interventi sui muri; b) è indicato il rifacimento e realizzazione dei marciapiedi (punto 3.3), eventualmente “ aumentando la larghezza in aree dove risulta necessario ” sebbene non vengano indicate in questa sede misure specifiche di larghezza del marciapiede; c) è indicata la realizzazione di cunette (punto 3.4) in tre diverse tipologie.
Nello stralcio dell’elaborato progettuale 8, depositato dal Comune in data 22 settembre 2024, si può visionare il “ Particolare costruttivo esproprio – Area ZA-Di VO ” (cioè gli odierni ricorrenti) dal quale si evince che: a) a partire dal ciglio della strada è anzitutto previsto da progetto un “canale rete acque bianche” largo 0,90 mt; b) è previsto un allargamento del marciapiede già esistente e largo 0,70 mt per giungere a una larghezza di 1,50 mt; c) la fascia di larghezza di 1,60 mt composta dal canale (0,90 mt) e dal marciapiede preesistente (0,70 mt) non viene individuata quale oggetto di esproprio in quanto, ritiene il Comune, “ destinata ad uso pubblico ”; d) è invece individuata quale oggetto di esproprio l’ulteriore fascia di 0,80 mt necessaria a far raggiungere al marciapiede la larghezza totale di 1,50 mt.
Per una più migliore intellegibilità di quanto sopra si rinvia alla consultazione dell’elaborato grafico, che rende tutto più chiaro.
Ciò premesso, per quanto riguarda la deliberazione del consiglio comunale qui impugnata, essa anzitutto è motivata nel senso che: “ rispetto alle condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti si rende necessario durante l’esecuzione dei lavori effettuare delle modifiche al fine di garantire il rispetto delle distanze minime per assicurare ai pedoni una maggiore sicurezza stradale, prescritta dal D. Min. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade, che prescrive per le strade urbane di scorrimento una banchina di 1,00 mt ed un marciapiede da 1,50 mt ; ”.
Per quanto riguarda l’oggetto della modifica, esso è evincibile anzitutto dall’allegato planimetrie di dettaglio come modificato a luglio 2024 (Tavola E.24.02). In sintesi: a) ora il canale preesistente viene qualificato anche come banchina e viene allargato da 0,90 mt a 1 mt: viene inoltre qualificato come area da espropriare, quando precedentemente non lo era, in quanto il Comune la considerava dedicata ad uso pubblico; b) il marciapiede è largo 1,50 mt, come già previsto dal progetto esecutivo, con la differenza che ora l’area in cui sarà locato verrà espropriata per intero, mentre precedentemente la parte già dedicata a marciapiede era esente da espropriazione in quanto il Comune, come già ripetuto, la considerava adibita ad uso pubblico; c) è prevista l’espropriazione di una ulteriore area di 0,40 mt, qualificata come fascia di rispetto.
Si può passare ora all’esame delle censure dei ricorrenti, svolgendo però analisi distinte per ogni sezione stradale.
Per quanto riguarda l’espropriazione dell’area di 2,50 mt utile a realizzare una banchina di 1 mt e un marciapiede di 1,5 mt, il motivo in esame è fondato solo in parte, nei seguenti termini.
Le censure dei ricorrenti sono fondate nella misura in cui la necessità di rispettare il D.M. del 5 novembre 2011 non è idonea a giustificare l’espropriazione dell’area (esclusi i 0,80 m già oggetto di espropriazione) che già da progetto iniziale era destinata a banchina e marciapiede.
Infatti l’unica modifica di carattere progettuale sta nell’allargamento della banchina di 10 cm: per il resto le dimensioni di banchina e marciapiede corrispondono a quelle del progetto, sicché non si spiega perché la necessità di seguire queste dimensioni abbia comportato l’espropriazione di quella intera fascia solo in fase di esecuzione dei lavori e non prima.
In realtà la spiegazione logica e naturale del perché l’espropriazione sia stata successiva è stata offerta dal Comune nei suoi scritti difensivi: l’area già precedentemente dedicata a banchina e marciapiede non era stata inizialmente espropriata dal Comune perché già adibita ad uso pubblico, cioè gravata di una servitù pubblica (e forse, sembra trasparire dalle difese processuali, per questo motivo ritenuta non di proprietà dei ricorrenti); per evitare tuttavia ogni contestazione, il Comune ha successivamente ritenuto di espropriarla in ogni caso.
Sebbene tali motivazioni siano astrattamente condivisibili - e verosimilmente rispondenti anche all’interesse dei ricorrenti, che per l’effetto verrebbero remunerati della perdita sia sostanziale che formale del proprio terreno (non altrimenti in caso di dicatio ad patriam) - tuttavia esse non sono evincibili in nessun modo dal provvedimento impugnato.
Il provvedimento è dunque viziato perché non esprime delle valide ragioni per espropriare soltanto adesso un’area che già da progetto era (quasi interamente) oggetto degli interventi in discorso; non si possono prendere in considerazione le motivazioni addotte dal Comune in sede processuale per il generale divieto di integrazione postuma del provvedimento impugnato (salva ovviamente la possibilità per il Comune di procedere a una riedizione del potere).
Per quanto invece attiene nello specifico all’allargamento della banchina di 10 cm al fine di raggiungere la larghezza di 1 m, la censura dei ricorrenti è fondata nella misura in cui: a) questa modifica introduce una vera e propria novità rispetto all’elaborato progettuale e dunque avrebbe richiesto una opportuna modifica in questo senso; b) non è conferente in senso contrario la giurisprudenza già richiamata rispetto al primo motivo di ricorso, perché qui si è in presenza di una modifica progettuale sostanziale, seppure di modesta entità, e non di una modifica del piano di esproprio funzionale al solo “ processo identificativo dell'immobile da assoggettare al decreto di esproprio ”; c) soprattutto, tale modifica non può essere giustificata dalla necessità rispettare le distanze minime previste dal D.M. del 5 novembre 2001 per le strade urbane di scorrimento: infatti tali sono le strade “ a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ” (art. 2, comma 3 c.d.s.) mentre invece la strada in discorso ha un’unica carreggiata e risponde dunque alla definizione di strada urbana di quartiere, per la quale il D.M. 5 novembre 2001 prevede una larghezza minima della banchina in destra di 0,50 m; d) un adeguamento di questo tipo potrebbe astrattamente essere giustificato da ragioni altre ragioni tecniche, ad esempio in relazione agli standard necessari per la realizzazione del canale di scolo, ma il provvedimento impugnato non presenta motivazioni di questo tipo.
Per quanto concerne la fascia di rispetto di 0,40 m, anche in questo caso le censure dei ricorrenti sono fondate in quanto: a) l’espropriazione di tale area non è per nulla menzionata nella motivazione del provvedimento; b) il D.M. 5 novembre 2001 richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato non si occupa in alcun modo della dimensione delle fasce di rispetto; c) dall’incipit dell’art. 28, comma 3 D.P.R. n. 495 del 1992 si evince che per strade come quella in discorso la fascia di rispetto è individuata in base al piano urbanistico vigente, del quale però non si fa cenno nel provvedimento impugnato; d) in ogni caso una espropriazione può essere giustificata solo dall’esigenza di realizzare una opera pubblica e non dalla necessità di garantire l’esecuzione di un vincolo conformativo che grava in capo al privato, quale appunto la fascia di rispetto, vieppiù se tale vincolo sia sopravvenuto perché apposto “per avanzamento” del confine stradale, salva adeguata motivazione tecnica, in questo caso assente.
In definitiva il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati - e assorbimento delle restanti censure - salva la facoltà del Comune di procedere alla riedizione del potere.
Anche per il caso di riedizione del potere deve essere specificato, quanto all’effetto conformativo della presente sentenza, che la fondatezza della censura in ordine alla natura di strada urbana di quartiere non può travolgere le misure progettuali già individuate nel progetto originario (banchina della larghezza di 0,90 mt e marciapiede della larghezza di 1,50 mt; nonché l’espropriazione della fascia di 0,80 mt per l’ampliamento del marciapiede) indipendentemente dal fatto che per effetto di queste misure debba essere demolita o meno la recinzione dei ricorrenti. Ciò perché il progetto originario ed il relativo piano particellare degli espropri non sono stati pacificamente impugnati dai ricorrenti e non possono dunque essere rimessi in discussione.
Le spese possono essere compensate alla luce della obiettiva complessità fattuale delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria;
b) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
c) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC BA | VO AL |
IL SEGRETARIO