TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 693
TAR
Decreto cautelare 2 settembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 16, comma 14, D.P.R. n. 327/2001

    Il Collegio ritiene che l'art. 16, comma 14, T.U. Espropri si riferisca all'esproprio di terreni o edifici completamente diversi da quelli originariamente individuati. Nel caso di specie, trattandosi di una mera correzione grafica o di una modesta estensione dell'area già individuata, la norma non trova applicazione. La correzione è ammissibile se giustificata dalla necessità di esecuzione dell'opera.

  • Rigettato
    Violazione art. 120, comma 13, d.lgs. n. 36/2023

    La norma invocata tutela l'esecutore dell'appalto nei rapporti con la stazione appaltante e non è pertinente alla tutela dell'espropriato.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e violazione norme tecniche per le strade

    Il motivo è fondato. La strada in questione è una strada urbana di quartiere, non di scorrimento, per la quale le distanze minime previste dal D.M. 5 novembre 2001 sono inferiori. L'allargamento della banchina di 10 cm costituisce una novità progettuale non adeguatamente motivata. L'esproprio della fascia di rispetto di 0,40 m è privo di motivazione e non giustificato dalle norme richiamate.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e violazione norme tecniche per le strade

    Il motivo è fondato. La strada in questione è una strada urbana di quartiere, non di scorrimento, per la quale le distanze minime previste dal D.M. 5 novembre 2001 sono inferiori. L'allargamento della banchina di 10 cm costituisce una novità progettuale non adeguatamente motivata. L'esproprio della fascia di rispetto di 0,40 m è privo di motivazione e non giustificato dalle norme richiamate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 693
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 693
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo