Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5449
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5449
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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