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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 864/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Sara Arduini
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Giada Lami
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
con ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli minori, Parte_1 insisteva per la revisione e riduzione ad € 500 della somma dovuta a titolo di mantenimento del figlio nato a [...] il [...] dalla relazione con , oltre alla rideterminazione Per_1 CP_1 della suddivisione delle spese straordinarie al 50%; inoltre, chiedeva l'autorizzazione a prender possesso della dependance della casa coniugale sita in RI alla via Mascagni n. 14 al fine di trasferire lì la propria residenza e così facilitare le visite con il figlio che non vedrebbe da tempo.
1 A fondamento della domanda il ricorrente poneva il peggioramento della propria situazione economico-patrimoniale evidenziando come da pensionato si trovasse nell'impossibilità con la sola pensione di far fronte alle spese della vita ed al mantenimento del figlio fissato, con decreto del
Tribunale di Rimini n. cronol. 1311/2023 pubblicato il13/03/2023, in € 1.200, oltre al 70% delle spese straordinarie, avendo peraltro all'attivo un mutuo e due finanziamenti (di cui uno cessato in corso di causa). Il ricorrente, inoltre, precisava di aver cessato da tempo l'attività imprenditoriale precedentemente svolta nel campo dell'edilizia e di aver dovuto liquidare parte del proprio compendio immobiliare per ripianare debiti societari. Infine, insisteva per l'autorizzazione a prender possesso, al fine di trasferirvisi, della dependance della casa familiare assegnata alla ex compagna - adducendo come la stessa costituisse una unità separata dalla casa, fosse ammobiliata e abitabile e come ciò favorirebbe gli incontri con il figlio che adesso vedrebbe poco in ragione della distanza tra RI
e ND (circa 22 km) e della scarsa attrattività di tale luogo per un ragazzo di diciotto anni.
Si Costituiva , contestando in toto le richieste di ed insistendo per il rigetto CP_1 Pt_1 del ricorso e quindi, la conferma dell'assegnazione della casa familiare con le sue pertinenze nonché delle statuizioni economiche onerando del pagamento a favore della resistente entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese di un contributo per il mantenimento del figlio della somma di € 1.200 ai Per_1 rivalutabili ai fini Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Esponeva la resistente che la documentazione prodotta a sostegno del lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente non fosse nuova ma già utilizzata in un precedente ricorso per la modifica sempre in riduzione del mantenimento del figlio conclusosi nel 2023. La resistente dava atto della circostanza che il ricorrente avesse cessato tutte le sue imprese e chiuso la partita iva ma evidenziava anche come nel corso degli anni avesse acquisito un cospicuo patrimonio immobiliare, avesse sempre mantenuto – grazie al cospicuo patrimonio immobiliare - un elevato tenore di vita e, ad esempio, la propria passione per la caccia, partecipando a battute di caccia in tutta Europa e mantenendo sei cani. Inoltre, evidenziava come nonostante il patrimonio del ricorrente fosse stata costretta a denunciarlo per omesso mantenimento – circostanza per la quale veniva rinviato Pt_1
a giudizio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che il ricorrente abbia iniziato a versare autonomamente € 500 in luogo di € 1.200 a titolo di mantenimento del figlio. Inoltre, in merito alla richiesta del resistente di prender possesso della pertinenza, evidenziava come la stessa fosse un garage e che fosse utilizzata come deposito mobilio, lavanderia e garage bici (come da fotografie allegate) e dunque a servizio dell'abitazione.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
Il Collegio rileva come le sopravvenienze negative lamentate dal ricorrente non trovino riscontro nella documentazione allegata, essendo rimasto il reddito del ricorrente invariato dall'epoca in cui veniva emesso il provvedimento di cui si chiede la modifica e mancando in atti documenti relativi alle esposizioni debitorie del ricorrente, ovvero ad atti di vendita che provino l'effettiva dismissione del compendio immobiliare asseritamente ammalorato ed in stato di abbandono che comunque viene valutato nella perizia di parte prodotta in € 627.000 ca (cfr. doc. 12 fascicolo parte attrice).
Il infatti, dichiara un reddito netto negli ultimi tre anni di circa € 28.000 e ha un saldo di Pt_1 conto corrente nel 2024 di circa € 45.000, sicché non sussistono i presupposti per la riduzione dell'assegno in favore del figlio che frequenta il liceo delle scienze sociali, in totale assenza di sopravvenienze negative.
Parimenti infondata è la reiterata richiesta di prender possesso della dependance dell'immobile assegnato, già rigettata dalla Corte d'Appello di Bologna in sede di reclamo con decreto n. cronol.
2847/2015 del 10.07.2015 la quale specificava che trattandosi di bene pertinenziale dell'abitazione, la assegnazione di quest'ultima comportava anche l'assegnazione della prima.
2 Nel caso di specie, la resistente ha dimostrato che la pertinenza è un garage/box auto (cfr. doc.
6-bis parte resistente), che sebbene ristrutturato, contenga mobilio, valigie, biciclette, casse d'acqua e venga utilizzato come lavanderia essendo lì presenti detersivi, lavatrice ed asciugatrice - come da fotografie allegate (cfr. doc 16-17 parte resistente) e pertanto, rigetta la richiesta autorizzazione a prender possesso della dependance che costituisce pertinenza della casa familiare assegnata alla resistente.
S'impone, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 procedimento, che liquidano in euro 1.701,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 864/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Sara Arduini
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Giada Lami
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
con ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli minori, Parte_1 insisteva per la revisione e riduzione ad € 500 della somma dovuta a titolo di mantenimento del figlio nato a [...] il [...] dalla relazione con , oltre alla rideterminazione Per_1 CP_1 della suddivisione delle spese straordinarie al 50%; inoltre, chiedeva l'autorizzazione a prender possesso della dependance della casa coniugale sita in RI alla via Mascagni n. 14 al fine di trasferire lì la propria residenza e così facilitare le visite con il figlio che non vedrebbe da tempo.
1 A fondamento della domanda il ricorrente poneva il peggioramento della propria situazione economico-patrimoniale evidenziando come da pensionato si trovasse nell'impossibilità con la sola pensione di far fronte alle spese della vita ed al mantenimento del figlio fissato, con decreto del
Tribunale di Rimini n. cronol. 1311/2023 pubblicato il13/03/2023, in € 1.200, oltre al 70% delle spese straordinarie, avendo peraltro all'attivo un mutuo e due finanziamenti (di cui uno cessato in corso di causa). Il ricorrente, inoltre, precisava di aver cessato da tempo l'attività imprenditoriale precedentemente svolta nel campo dell'edilizia e di aver dovuto liquidare parte del proprio compendio immobiliare per ripianare debiti societari. Infine, insisteva per l'autorizzazione a prender possesso, al fine di trasferirvisi, della dependance della casa familiare assegnata alla ex compagna - adducendo come la stessa costituisse una unità separata dalla casa, fosse ammobiliata e abitabile e come ciò favorirebbe gli incontri con il figlio che adesso vedrebbe poco in ragione della distanza tra RI
e ND (circa 22 km) e della scarsa attrattività di tale luogo per un ragazzo di diciotto anni.
Si Costituiva , contestando in toto le richieste di ed insistendo per il rigetto CP_1 Pt_1 del ricorso e quindi, la conferma dell'assegnazione della casa familiare con le sue pertinenze nonché delle statuizioni economiche onerando del pagamento a favore della resistente entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese di un contributo per il mantenimento del figlio della somma di € 1.200 ai Per_1 rivalutabili ai fini Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Esponeva la resistente che la documentazione prodotta a sostegno del lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente non fosse nuova ma già utilizzata in un precedente ricorso per la modifica sempre in riduzione del mantenimento del figlio conclusosi nel 2023. La resistente dava atto della circostanza che il ricorrente avesse cessato tutte le sue imprese e chiuso la partita iva ma evidenziava anche come nel corso degli anni avesse acquisito un cospicuo patrimonio immobiliare, avesse sempre mantenuto – grazie al cospicuo patrimonio immobiliare - un elevato tenore di vita e, ad esempio, la propria passione per la caccia, partecipando a battute di caccia in tutta Europa e mantenendo sei cani. Inoltre, evidenziava come nonostante il patrimonio del ricorrente fosse stata costretta a denunciarlo per omesso mantenimento – circostanza per la quale veniva rinviato Pt_1
a giudizio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che il ricorrente abbia iniziato a versare autonomamente € 500 in luogo di € 1.200 a titolo di mantenimento del figlio. Inoltre, in merito alla richiesta del resistente di prender possesso della pertinenza, evidenziava come la stessa fosse un garage e che fosse utilizzata come deposito mobilio, lavanderia e garage bici (come da fotografie allegate) e dunque a servizio dell'abitazione.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
Il Collegio rileva come le sopravvenienze negative lamentate dal ricorrente non trovino riscontro nella documentazione allegata, essendo rimasto il reddito del ricorrente invariato dall'epoca in cui veniva emesso il provvedimento di cui si chiede la modifica e mancando in atti documenti relativi alle esposizioni debitorie del ricorrente, ovvero ad atti di vendita che provino l'effettiva dismissione del compendio immobiliare asseritamente ammalorato ed in stato di abbandono che comunque viene valutato nella perizia di parte prodotta in € 627.000 ca (cfr. doc. 12 fascicolo parte attrice).
Il infatti, dichiara un reddito netto negli ultimi tre anni di circa € 28.000 e ha un saldo di Pt_1 conto corrente nel 2024 di circa € 45.000, sicché non sussistono i presupposti per la riduzione dell'assegno in favore del figlio che frequenta il liceo delle scienze sociali, in totale assenza di sopravvenienze negative.
Parimenti infondata è la reiterata richiesta di prender possesso della dependance dell'immobile assegnato, già rigettata dalla Corte d'Appello di Bologna in sede di reclamo con decreto n. cronol.
2847/2015 del 10.07.2015 la quale specificava che trattandosi di bene pertinenziale dell'abitazione, la assegnazione di quest'ultima comportava anche l'assegnazione della prima.
2 Nel caso di specie, la resistente ha dimostrato che la pertinenza è un garage/box auto (cfr. doc.
6-bis parte resistente), che sebbene ristrutturato, contenga mobilio, valigie, biciclette, casse d'acqua e venga utilizzato come lavanderia essendo lì presenti detersivi, lavatrice ed asciugatrice - come da fotografie allegate (cfr. doc 16-17 parte resistente) e pertanto, rigetta la richiesta autorizzazione a prender possesso della dependance che costituisce pertinenza della casa familiare assegnata alla resistente.
S'impone, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 procedimento, che liquidano in euro 1.701,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa di Legge.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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