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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello n. 677/2022 RG, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RITA ASSUNTA Pt_1
MARIA PISANU, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Ricupero, giusta procura in atti
-APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto dinnanzi al Tribunale di Palmi, il sig. conveniva in giudizio l' CP_1 Pt_1 quale gestore del fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione di complessivi € 5.404,33, relativamente alle ultime tre mensilità non corrisposte dalla Cieffe Srl.
Esponeva di essere stato dipendente, in virtù di contratto di lavoro dal 01/08/1988 al 20/06/2014, della società Cieffe Srl, che, in data 11.04.2017, è stata dichiarata fallita con Sentenza n. 3/17 R.F. del
Tribunale di Locri.
Pertanto, in data 28.08.2017 presentava domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della “ditta Cieffe srl in liquidazione” e in data 10.04.2018 veniva ammesso allo stato passivo per il complessivo importo di € 9.075,81, ai sensi dell'art. 2751-bis n. 1 c.c.1
Il sig. presentava domanda di intervento del Fondo di Garanzia dell' per il CP_1 Pt_1 pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR, secondo quanto previsto dall'art. 2 D.Lgs 80/1992, relativo alle ultime tre mensilità ancora dovute dalla società, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L' rigettava la domanda del lavoratore con la seguente motivazione: “rapporto di Pt_1 lavoro non è cessato a seguito di affitto del ramo di azienda del 20.06.2014”, per cui in seguito al ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , il sig. proponeva ricorso Pt_1 CP_1 giudiziario al Tribunale di Locri, al fine di sentire condannare l' al pagamento della somma di Pt_1
€ 5404,33, relativamente alle ultime tre mensilità non corrisposte dalla CIEFFE SRL.
Costituitosi, l' eccepiva che il rapporto di lavoro, al momento di presentazione della domanda di Pt_1 accesso al Fondo di Garanzia, era ancora in essere, per cui le mensilità richieste non corrispondevano agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro. A dire dell' , il non ha cessato il rapporto CP_2 CP_1 di lavoro ma è transitato, senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario. E poiché le disponibilità del Fondo di Garanzia non possono essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso, la domanda era del tutto infondata. In subordine evidenziava che la somma richiesta era ben oltre la soglia massima prevista dalla legge per tale tipo di prestazione, in quanto per legge è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali, per cui chiedeva che venisse eventualmente liquidata la somma secondo i criteri sopra enunciati.
Con sentenza n. 281/2022 del 07.04.2022, il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento della somma di € 5404,33 relativamente alle ultime tre Pt_1 mensilità non corrisposte dalla Cieffe srl, oltre al pagamento delle spese legali.
Secondo il Giudice di primo grado, il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha apportato una modifica sostanziale, rendendo immediatamente esigibile il TFR nei confronti dell'azienda in crisi cedente nei casi di cui all'art.47 c.5, e prevedendo, di conseguenza, la possibilità per il dipendente di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia anche se il rapporto di lavoro non si è risolto (art.328 D.Lgs.14/2019), nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2001/23/CE.
Con riferimento a tale ipotesi di deroga, dunque, il Fondo corrisponde le indennità maturate alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l'accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l'accollo del TFR da parte dell'acquirente stesso. Deduce, infine, che il Fondo di garanzia, in presenza delle ulteriori condizioni
(art. 2, L. 29 maggio 1982, n. 297), interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente, per cui la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere.
La sentenza viene gravata dall'appello proposto dall' , secondo cui il Tribunale è incorso in Pt_1 errore, nella parte in cui ha ritenuto di poter dare applicazione all'art.328 del D.lgs.14/2019, che prevede la possibilità per il dipendente di richiedere l'intervento del Fondo di garanzia anche se il rapporto di lavoro non si è risolto.
Evidenzia, tuttavia, che la definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è avvenuta solo il 15 luglio 2022 in forza del D.Lgs. n. 83/2022, per cui la decisione del Tribunale si è fondata su una normativa non ancora vigente all'epoca dei fatti.
Evidenzia ancora, riproponendo censure già sollevate in primo grado e disattese dal Giudice di prime cure, che le retribuzioni richieste non rientravano comunque nel periodo coperto dalla garanzia del
Fondo, dal momento che la ditta CIEFFE era stata dichiarata fallita con sentenza n.3/2017, depositata in data 11.04.2017 dal Tribunale di Locri, mentre le retribuzioni facevano riferimento al periodo 20-
03-2014 / 20.06.2014, non rientrante nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.1 c.
1. Richiama, infatti, l'art. 2 c. 5 del d.lg.vo 80/92 che così recita : “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell' attivita' dell'impresa.[omissis] c.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.”
Alla luce della normativa sopra richiamata, non possono essere riconosciuti al lavoratore crediti relativi a prestazioni svoltesi prima delle ipotesi espressamente disciplinate dalla normativa sopra richiamata.
Si è costituito il sig. fornendo una ricostruzione cronologica delle vicende che hanno CP_1 coinvolto la società CIEFFE SRL, alle cui dipendenze era impiegato il lavoratore, ribadendo il suo diritto alla liquidazione delle ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia dell' . Pt_1
Ha sottolineato che i presupposti per l'accesso al fondo di garanzia sono dettati dall'art. 2 D.Lgs. n.
80/92 che prevede che il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: “ a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Poichè la società Cieffe srl in liquidazione è stata ammessa ad una procedura concorsuale di concordato preventivo già nell'Aprile del 2014 e la cessione del ramo d'azienda dalla Cieffe srl in liquidazione a si è perfezionata nel Giugno 2014, si sono verificati i Controparte_3 presupposti fattuali e giuridici per l'accesso al Fondo di garanzia per le causali sopra spiegate.
La richiesta delle tre mensilità relative ad aprile 2014, maggio 2014 e giugno 2014 va riferita alla procedura concorsuale avviata nel 2014 con l'istanza di concordato preventivo, poiché il fallimento della società Cieffe srl in liquidazione conseguiva al mancato rispetto delle previsioni della precedente e connessa domanda di concordato prefallimentare. Spiega altresì appello incidentale chiedendo che, nel confermare la sentenza di primo grado, venga accertata la sussistenza del presupposto della preesistente ammissione della società Cieffe srl in liquidazione ad una procedura concorsuale alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'odierno appellato (Giugno 2014).
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la disciplina ratione temporis applicabile è quella che precede l'entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), sicchè è improprio il riferimento a quest'ultima normativa da parte del giudice di prime cure.
E' opportuno richiamare quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte in vicende analoghe a quella in esame: “Questa Corte, a far data da Cass. nr. 19277 del 2018, ha consolidato un orientamento, relativamente all'intersecarsi di vicende circolatorie di un'azienda e sottoposizione a procedura concorsuale di alcuno dei datori di lavoro cedenti e/o cessionari, con contestuale richiesta di intervento del Fondo di garanzia, al quale anche in questa sede va data continuità.
9. Va premesso, al riguardo, che il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva (così Cass. nr.
17643 del 2020). È stato inoltre precisato che la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all di opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito Pt_1 in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all'Istituto di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile (Cass. nr. 19277 del 2018, cit.): le risultanze dello stato passivo non sono infatti opponibili all in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere venga ad esistenza Pt_1
l'obbligo della tutela previdenziale (Cass. nr. 38696 del 2021), ché altrimenti, in considerazione dell'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall'art. 24 Cost. (così, espressamente, ancora Cass. nr. 19277 del
2018, cit.). 10. Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall'art. 2 della legge nr. 297 del 1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. nr. 19277 del 2018 cit. e successive, per ciò che riguarda il TFR, e Cass. nr. 24889 del 2019, punto 7, per "i crediti di lavoro (...) inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro" di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del
1992). 11. In particolare, per i "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", scopo della direttiva europea è
l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che
l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione,
Cass. nr. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8, della legge nr. 297 del 1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso" (così Cass. nr. 37789 del 2022)” (Cass nr.1860 del
27.01.2025).
Non può revocarsi in dubbio che il rapporto di lavoro del sig. sia proseguito senza CP_1 soluzione di continuità presso l'azienda cessionaria ( ed è di fatto terminato Controparte_3 in data 11.12.2019 per dimissioni per giusta causa, circostanza questa non contestata dal lavoratore.
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, cui questo collegio ritiene di aderire, ed in assenza di indicazione alcuna circa un eventuale accordo che escluda o meno la responsabilità solidale della cessionaria, si ritiene che le tre mensilità richieste dal ( aprile 2014, maggio 2014 CP_1
e giugno 2014) non rientrino nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta a dicembre 2019), con la conseguenza che non risultano integrati i requisiti affinchè il
Fondo di Garanzia debba liquidare le ultime tre mensilità a favore del lavoratore.
Né alcun rilievo assume la circostanza ribadita dal secondo cui l'ammissione al passivo CP_1 dei crediti della società sottoposta a procedura concorsuale e lo stato passivo munito di esecutività abbiano forza di cosa giudicata, per cui non possano essere contestati dall' . Sul punto, la Pt_1
Suprema Corte ha affermato in seguente principio: " L ben può contestare la carenza degli Pt_1 elementi costitutivi del diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione).
Nessuna rilevanza preclusiva presentano le risultanze dello stato passivo, su cui i ricorrenti fanno leva anche nella memoria illustrativa.
La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all' soltanto Pt_1 di "opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 delle
Ragioni della decisione).
Né il credito del lavoratore può essere agganciato "senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (sentenza
n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle Ragioni della decisione). Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia, "finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che vieta
d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso""
(Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789) ( Cass n..4265 del 18/02/2025)
Per questi motivi
l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso originario va rigettato. L'accoglimento dell'appello principale comporta altresì il rigetto dell'appello incidentale.
Attesa la mutevolezza del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposti da contro avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1 281 emessa dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 07.04.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso originario.
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il consigliere rel
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale di Locri, in sede fallimentare, disponeva: “ritenuta la domanda fondata sulla base della documentazione esibita anche in via integrativa, tenuto pure conto del computo degli importi base e degli accessori, emendato da errori materiali contenuti nell'istanza, prodotto dal Curatore, ammette il credito: a) Per € 5.404,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e art. 2 DLgs 27 gennaio 1992 n. 80, al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali, e per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi prefallimentari interessi maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente), oltre rivalutazione monetaria ed interessi per il periodo post fallimento, rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sino alla data del deposito del P.D.R. in cui il credito sia soddisfatto anche parzialmente. b) Per € 3.585,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti dei Pt_ lavoratori dipendenti per le retribuzioni diverse da quelle che possono essere anticipate dall' al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali, e per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi prefallimentari interessi maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente), oltre rivalutazione monetaria ed interessi per il periodo post fallimento, rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sino alla data del deposito del P.D.R. in cui il credito sia soddisfatto anche parzialmente. c) Per € 85,80 nella categoria chirografari per gli interessi prefallimentari del periodo anteriore all'anno precedente al fallimento.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello n. 677/2022 RG, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RITA ASSUNTA Pt_1
MARIA PISANU, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Ricupero, giusta procura in atti
-APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto dinnanzi al Tribunale di Palmi, il sig. conveniva in giudizio l' CP_1 Pt_1 quale gestore del fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione di complessivi € 5.404,33, relativamente alle ultime tre mensilità non corrisposte dalla Cieffe Srl.
Esponeva di essere stato dipendente, in virtù di contratto di lavoro dal 01/08/1988 al 20/06/2014, della società Cieffe Srl, che, in data 11.04.2017, è stata dichiarata fallita con Sentenza n. 3/17 R.F. del
Tribunale di Locri.
Pertanto, in data 28.08.2017 presentava domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della “ditta Cieffe srl in liquidazione” e in data 10.04.2018 veniva ammesso allo stato passivo per il complessivo importo di € 9.075,81, ai sensi dell'art. 2751-bis n. 1 c.c.1
Il sig. presentava domanda di intervento del Fondo di Garanzia dell' per il CP_1 Pt_1 pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR, secondo quanto previsto dall'art. 2 D.Lgs 80/1992, relativo alle ultime tre mensilità ancora dovute dalla società, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L' rigettava la domanda del lavoratore con la seguente motivazione: “rapporto di Pt_1 lavoro non è cessato a seguito di affitto del ramo di azienda del 20.06.2014”, per cui in seguito al ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , il sig. proponeva ricorso Pt_1 CP_1 giudiziario al Tribunale di Locri, al fine di sentire condannare l' al pagamento della somma di Pt_1
€ 5404,33, relativamente alle ultime tre mensilità non corrisposte dalla CIEFFE SRL.
Costituitosi, l' eccepiva che il rapporto di lavoro, al momento di presentazione della domanda di Pt_1 accesso al Fondo di Garanzia, era ancora in essere, per cui le mensilità richieste non corrispondevano agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro. A dire dell' , il non ha cessato il rapporto CP_2 CP_1 di lavoro ma è transitato, senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario. E poiché le disponibilità del Fondo di Garanzia non possono essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso, la domanda era del tutto infondata. In subordine evidenziava che la somma richiesta era ben oltre la soglia massima prevista dalla legge per tale tipo di prestazione, in quanto per legge è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali, per cui chiedeva che venisse eventualmente liquidata la somma secondo i criteri sopra enunciati.
Con sentenza n. 281/2022 del 07.04.2022, il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento della somma di € 5404,33 relativamente alle ultime tre Pt_1 mensilità non corrisposte dalla Cieffe srl, oltre al pagamento delle spese legali.
Secondo il Giudice di primo grado, il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha apportato una modifica sostanziale, rendendo immediatamente esigibile il TFR nei confronti dell'azienda in crisi cedente nei casi di cui all'art.47 c.5, e prevedendo, di conseguenza, la possibilità per il dipendente di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia anche se il rapporto di lavoro non si è risolto (art.328 D.Lgs.14/2019), nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2001/23/CE.
Con riferimento a tale ipotesi di deroga, dunque, il Fondo corrisponde le indennità maturate alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l'accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l'accollo del TFR da parte dell'acquirente stesso. Deduce, infine, che il Fondo di garanzia, in presenza delle ulteriori condizioni
(art. 2, L. 29 maggio 1982, n. 297), interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente, per cui la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere.
La sentenza viene gravata dall'appello proposto dall' , secondo cui il Tribunale è incorso in Pt_1 errore, nella parte in cui ha ritenuto di poter dare applicazione all'art.328 del D.lgs.14/2019, che prevede la possibilità per il dipendente di richiedere l'intervento del Fondo di garanzia anche se il rapporto di lavoro non si è risolto.
Evidenzia, tuttavia, che la definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è avvenuta solo il 15 luglio 2022 in forza del D.Lgs. n. 83/2022, per cui la decisione del Tribunale si è fondata su una normativa non ancora vigente all'epoca dei fatti.
Evidenzia ancora, riproponendo censure già sollevate in primo grado e disattese dal Giudice di prime cure, che le retribuzioni richieste non rientravano comunque nel periodo coperto dalla garanzia del
Fondo, dal momento che la ditta CIEFFE era stata dichiarata fallita con sentenza n.3/2017, depositata in data 11.04.2017 dal Tribunale di Locri, mentre le retribuzioni facevano riferimento al periodo 20-
03-2014 / 20.06.2014, non rientrante nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.1 c.
1. Richiama, infatti, l'art. 2 c. 5 del d.lg.vo 80/92 che così recita : “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell' attivita' dell'impresa.[omissis] c.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.”
Alla luce della normativa sopra richiamata, non possono essere riconosciuti al lavoratore crediti relativi a prestazioni svoltesi prima delle ipotesi espressamente disciplinate dalla normativa sopra richiamata.
Si è costituito il sig. fornendo una ricostruzione cronologica delle vicende che hanno CP_1 coinvolto la società CIEFFE SRL, alle cui dipendenze era impiegato il lavoratore, ribadendo il suo diritto alla liquidazione delle ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia dell' . Pt_1
Ha sottolineato che i presupposti per l'accesso al fondo di garanzia sono dettati dall'art. 2 D.Lgs. n.
80/92 che prevede che il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: “ a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Poichè la società Cieffe srl in liquidazione è stata ammessa ad una procedura concorsuale di concordato preventivo già nell'Aprile del 2014 e la cessione del ramo d'azienda dalla Cieffe srl in liquidazione a si è perfezionata nel Giugno 2014, si sono verificati i Controparte_3 presupposti fattuali e giuridici per l'accesso al Fondo di garanzia per le causali sopra spiegate.
La richiesta delle tre mensilità relative ad aprile 2014, maggio 2014 e giugno 2014 va riferita alla procedura concorsuale avviata nel 2014 con l'istanza di concordato preventivo, poiché il fallimento della società Cieffe srl in liquidazione conseguiva al mancato rispetto delle previsioni della precedente e connessa domanda di concordato prefallimentare. Spiega altresì appello incidentale chiedendo che, nel confermare la sentenza di primo grado, venga accertata la sussistenza del presupposto della preesistente ammissione della società Cieffe srl in liquidazione ad una procedura concorsuale alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'odierno appellato (Giugno 2014).
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la disciplina ratione temporis applicabile è quella che precede l'entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), sicchè è improprio il riferimento a quest'ultima normativa da parte del giudice di prime cure.
E' opportuno richiamare quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte in vicende analoghe a quella in esame: “Questa Corte, a far data da Cass. nr. 19277 del 2018, ha consolidato un orientamento, relativamente all'intersecarsi di vicende circolatorie di un'azienda e sottoposizione a procedura concorsuale di alcuno dei datori di lavoro cedenti e/o cessionari, con contestuale richiesta di intervento del Fondo di garanzia, al quale anche in questa sede va data continuità.
9. Va premesso, al riguardo, che il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva (così Cass. nr.
17643 del 2020). È stato inoltre precisato che la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all di opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito Pt_1 in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all'Istituto di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile (Cass. nr. 19277 del 2018, cit.): le risultanze dello stato passivo non sono infatti opponibili all in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere venga ad esistenza Pt_1
l'obbligo della tutela previdenziale (Cass. nr. 38696 del 2021), ché altrimenti, in considerazione dell'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall'art. 24 Cost. (così, espressamente, ancora Cass. nr. 19277 del
2018, cit.). 10. Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall'art. 2 della legge nr. 297 del 1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. nr. 19277 del 2018 cit. e successive, per ciò che riguarda il TFR, e Cass. nr. 24889 del 2019, punto 7, per "i crediti di lavoro (...) inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro" di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del
1992). 11. In particolare, per i "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", scopo della direttiva europea è
l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che
l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione,
Cass. nr. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8, della legge nr. 297 del 1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso" (così Cass. nr. 37789 del 2022)” (Cass nr.1860 del
27.01.2025).
Non può revocarsi in dubbio che il rapporto di lavoro del sig. sia proseguito senza CP_1 soluzione di continuità presso l'azienda cessionaria ( ed è di fatto terminato Controparte_3 in data 11.12.2019 per dimissioni per giusta causa, circostanza questa non contestata dal lavoratore.
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, cui questo collegio ritiene di aderire, ed in assenza di indicazione alcuna circa un eventuale accordo che escluda o meno la responsabilità solidale della cessionaria, si ritiene che le tre mensilità richieste dal ( aprile 2014, maggio 2014 CP_1
e giugno 2014) non rientrino nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta a dicembre 2019), con la conseguenza che non risultano integrati i requisiti affinchè il
Fondo di Garanzia debba liquidare le ultime tre mensilità a favore del lavoratore.
Né alcun rilievo assume la circostanza ribadita dal secondo cui l'ammissione al passivo CP_1 dei crediti della società sottoposta a procedura concorsuale e lo stato passivo munito di esecutività abbiano forza di cosa giudicata, per cui non possano essere contestati dall' . Sul punto, la Pt_1
Suprema Corte ha affermato in seguente principio: " L ben può contestare la carenza degli Pt_1 elementi costitutivi del diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione).
Nessuna rilevanza preclusiva presentano le risultanze dello stato passivo, su cui i ricorrenti fanno leva anche nella memoria illustrativa.
La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all' soltanto Pt_1 di "opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 delle
Ragioni della decisione).
Né il credito del lavoratore può essere agganciato "senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (sentenza
n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle Ragioni della decisione). Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia, "finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che vieta
d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso""
(Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789) ( Cass n..4265 del 18/02/2025)
Per questi motivi
l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso originario va rigettato. L'accoglimento dell'appello principale comporta altresì il rigetto dell'appello incidentale.
Attesa la mutevolezza del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposti da contro avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1 281 emessa dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 07.04.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso originario.
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il consigliere rel
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale di Locri, in sede fallimentare, disponeva: “ritenuta la domanda fondata sulla base della documentazione esibita anche in via integrativa, tenuto pure conto del computo degli importi base e degli accessori, emendato da errori materiali contenuti nell'istanza, prodotto dal Curatore, ammette il credito: a) Per € 5.404,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e art. 2 DLgs 27 gennaio 1992 n. 80, al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali, e per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi prefallimentari interessi maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente), oltre rivalutazione monetaria ed interessi per il periodo post fallimento, rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sino alla data del deposito del P.D.R. in cui il credito sia soddisfatto anche parzialmente. b) Per € 3.585,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti dei Pt_ lavoratori dipendenti per le retribuzioni diverse da quelle che possono essere anticipate dall' al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali, e per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi prefallimentari interessi maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente), oltre rivalutazione monetaria ed interessi per il periodo post fallimento, rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sino alla data del deposito del P.D.R. in cui il credito sia soddisfatto anche parzialmente. c) Per € 85,80 nella categoria chirografari per gli interessi prefallimentari del periodo anteriore all'anno precedente al fallimento.