Articolo 8 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1221
Articolo 7Articolo 9
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22 gennaio 1972
Art. 8.
Il comitato consultivo degli italiani all'estero, nella prima riunione successiva alla propria formazione, si suddivide in commissioni, competenti a dare pareri su aspetti specifici del problema dell'emigrazione o su materie riguardanti l'emigrazione in determinate aree geografiche.
Il Ministro per gli affari esteri convoca il comitato, di norma, due volte all'anno in sessione plenaria. Puo' inoltre convocare, anche in territorio estero, una o piu' commissioni del comitato. Ogni anno deve essere convocata almeno una riunione di commissione.
Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle commissioni, il Ministro per gli affari esteri puo' richiedere di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato, non elencate alla lettera b) del precedente articolo 2, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi interesse specifico nelle questioni da trattare.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1972