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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UL GIUSEPPA, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4832/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077222019000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077222019000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27 ottobre 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 06820250077222019000, emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, in materia di imposte dirette per gli anni 2017 e 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4832/2025 R.G.R.
La ricorrente osservava come con l'atto impugnato, pur dandosi atto della decadenza dalla rateazione concessa in relazione ai modelli 770/2018 e 770/2019, non fosse stato tenuto in debito conto di tutti i pagamenti effettuati dalla ricorrente sia prima della decadenza sia successivamente, come da elenchi che allegava .
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, limitandosi a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso aveva ad oggetto doglianze contro la pretesa impositiva, su cui parte resistente effettiva doveva essere soltanto l'ente impositore.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Ribadiva che la ricorrente era decaduta dalle rateazioni relative all'avviso bonario n. 0021278018701, emesso a seguito di controllo automatizzato del mod. 770/2018 e all'avviso bonario n. 0047754819701, emesso a seguito di controllo automatizzato del mod. 770/2019, in quanto la ricorrente non aveva versato tempestivamente la rata 12 della prima rateazione e la rata 10 della seconda rateazione, riepilogando tutti i pagamenti effettivamente disposti dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Non è in discussione la legittimità della decadenza dalle rateazioni concesse alla ricorrente relative all'avviso bonario n. 0021278018701, emesso a seguito di controllo automatizzato del mod. 770/2018 e all'avviso bonario n. 0047754819701, emesso a seguito di controllo automatizzato del mod. 770/2019, in quanto la ricorrente non ha versato tempestivamente la rata 12 della prima rateazione e la rata 10 della seconda rateazione.
Tuttavia dall'atto impugnato e dalla stesse controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate non emerge in modo chiaro a quanto ammonti il residuo debito della ricorrente, essendo del tutto incontestato che plurimi pagamenti sono stati effettuati sia prima sia dopo la decadenza dalle rateazioni.
Nelle controdeduzioni dell'Ufficio sono riepilogati tutti i pagamenti a carico della ricorrente secondo i piani di rateazione, ma nulla è specificato sugli effettivi pagamenti effettuati.
Dunque il debito tributario della ricorrente deve oggi essere limitato, tenendo conto degli importi già pagati, facilmente verificabili e calcolabili dall'amministrazione finanziaria.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, è congrua ed equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso. Annulla la cartella limitatamente agli importi versati, rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
Milano, lì 17 febbraio 2026
Il Relatore Dott. Enrico Pavone
Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UL GIUSEPPA, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4832/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077222019000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077222019000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27 ottobre 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 06820250077222019000, emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, in materia di imposte dirette per gli anni 2017 e 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4832/2025 R.G.R.
La ricorrente osservava come con l'atto impugnato, pur dandosi atto della decadenza dalla rateazione concessa in relazione ai modelli 770/2018 e 770/2019, non fosse stato tenuto in debito conto di tutti i pagamenti effettuati dalla ricorrente sia prima della decadenza sia successivamente, come da elenchi che allegava .
Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, limitandosi a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso aveva ad oggetto doglianze contro la pretesa impositiva, su cui parte resistente effettiva doveva essere soltanto l'ente impositore.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Ribadiva che la ricorrente era decaduta dalle rateazioni relative all'avviso bonario n. 0021278018701, emesso a seguito di controllo automatizzato del mod. 770/2018 e all'avviso bonario n. 0047754819701, emesso a seguito di controllo automatizzato del mod. 770/2019, in quanto la ricorrente non aveva versato tempestivamente la rata 12 della prima rateazione e la rata 10 della seconda rateazione, riepilogando tutti i pagamenti effettivamente disposti dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Non è in discussione la legittimità della decadenza dalle rateazioni concesse alla ricorrente relative all'avviso bonario n. 0021278018701, emesso a seguito di controllo automatizzato del mod. 770/2018 e all'avviso bonario n. 0047754819701, emesso a seguito di controllo automatizzato del mod. 770/2019, in quanto la ricorrente non ha versato tempestivamente la rata 12 della prima rateazione e la rata 10 della seconda rateazione.
Tuttavia dall'atto impugnato e dalla stesse controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate non emerge in modo chiaro a quanto ammonti il residuo debito della ricorrente, essendo del tutto incontestato che plurimi pagamenti sono stati effettuati sia prima sia dopo la decadenza dalle rateazioni.
Nelle controdeduzioni dell'Ufficio sono riepilogati tutti i pagamenti a carico della ricorrente secondo i piani di rateazione, ma nulla è specificato sugli effettivi pagamenti effettuati.
Dunque il debito tributario della ricorrente deve oggi essere limitato, tenendo conto degli importi già pagati, facilmente verificabili e calcolabili dall'amministrazione finanziaria.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, è congrua ed equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso. Annulla la cartella limitatamente agli importi versati, rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
Milano, lì 17 febbraio 2026
Il Relatore Dott. Enrico Pavone
Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli