Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2645/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
15/01/1998, rappresentata e difesa dall'avv. ZAGARESE ETTORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2
16/11/1990, rappresentata e difesa dall'avv. BERARDI ROCCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27/12/2023 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Controparte_1 deducendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/2023;
- la famiglia ha vissuto in Corigliano Rossano – AU Corigliano;
- la ricorrente è disoccupata per volontà del resistente che invece è dipendente di nota
Pasticceria-gelateria con sede in Corigliano Rossano e con retribuzione pari a circa 1.600,00 euro mensili;
- nel 2019 iniziava tra le parti una relazione sentimentale e dopo un avvio idilliaco la ricorrente iniziava a notare alcuni atteggiamenti morbosi ed ossessivi del resistente;
- in data 30.5.2023, durante l'ennesimo banale litigio, il si scagliava contro la CP_1 ricorrente lanciandole prima un panino addosso e poi colpendola con uno schiaffo;
- la ricorrente veniva quotidianamente maltrattata offesa ed aggredita;
- l'ultimo episodio ebbe a verificarsi il 27 novembre quando veniva colpita dal resistente;
- il giorno successivo la ricorrente interrompeva definitivamente la relazione, rifugiandosi dai propri genitori;
- essendo la casa di proprietà della ricorrente, la stessa va assegnata alla Pt_1
- l'affectio maritalis è cessata pertanto per ragioni e per esclusivi fatto e colpa del resistente.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale:
1. di dichiarare la separazione delle parti con addebito al resistente;
2. di assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
3. di disporre un assegno di mantenimento a carico di parte ricorrente ed in favore dell'altro coniuge nella misura di € 600,00;
4. condannare il resistente al risarcimento del danno nella misura di euro 2000.000,00 o in altra somma determinata equitativamente.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
2.4.2024 si è costituito il resistente, il quale ha dedotto che:
- non corrisponde al vero che il per motivi di gelosia o per litigi futili usava violenza nei CP_1 confronti della ricorrente, anzi, il resistente veniva continuamente offeso ed insultato dalla ricorrente ed in più occasioni schiaffeggiato;
- la ricorrente, frequentemente, apostrofava il con aggettivi offensivi della sua CP_1 immagine e della sua morale.
- il non si è mai opposto all'idea che la ricorrente potesse lavorare;
CP_1
- il al ritorno da Ferrara, dove, si era trattenuto per due giorni, in cui aveva CP_1 costantemente sentito la moglie e tutto andava bene, nel recarsi presso la casa coniugale, la trovava chiusa, mentre la moglie non era più reperibile al telefono;
solo nel pomeriggio il apprendeva che la ricorrente era andata via da casa;
CP_1
- al resistente veniva precluso l'accesso all'abitazione coniugale e la ricorrente metteva parte degli indumenti del in alcuni sacchi della spazzatura lasciandoli davanti il portone di CP_1 casa.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito per colpa ad
[...]
Pt_1
2. rigettare la richiesta di assegno di mantenimento di euro 600,00;
3. rigettare la richiesta di euro 2000.000,00 atteso che il comportamento tenuto dalla ricorrente è stata l'unica ed esclusiva causa del fallimento tra i coniugi;
4. condannare la ricorrente a corrispondere al una somma quantificata Controparte_1 anche in via equitativa per i danni patiti, per le angherie e le vessazioni subite a causa dei comportamenti tenuti dalla moglie;
5. disporre la restituzione di tutti i beni ed effetti personali appartenenti al ancora CP_1 custoditi nella casa coniugale;
6. condannare la ricorrente Acri al pagamento delle spese e competenze di lite. All'esito della prima udienza del 4.4.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al G.D., la causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di adozione di provvedimenti temporanei, è stata rinviata per la discussione. Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentativo di bonario componimento, all'udienza del
7.11.2024, i difensori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni di separazione.
I difensori hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, contenute nella scrittura a firma delle parti depositata il
6.11.2024.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
Non sono pervenute conclusioni difformi da parte del P.M.
2. Nel merito Tanto premesso, a mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed Pag. 3 di 3
ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame, è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio. Con la scrittura sottoscritta dalle parti e depositata in data 6.11.2024, e Parte_1 [...]
hanno rinunciato alle domande di addebito reciprocamente proposte. CP_1
La separazione va, dunque, pronunciata senza addebito attesa la rinuncia formulata.
In relazione alle condizioni della separazione le parti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno dichiarato di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, con rinuncia alla domanda di mantenimento e ad ogni altra domanda formulata. Le parti hanno altresì convenuto l'assegnazione della casa familiare in favore di , Parte_1 con tutti gli arredi e suppellettili, compresi elettrodomestici e quant'altro comprato dal CP_1 che rimarranno di proprietà della ricorrente.
In relazione alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale, in assenza di figli minori, si limita a prendere atto degli accordi assunti tra le parti su diritti disponibili, con la precisazione che l'accordo intercorso in ordine alla casa familiare non costituisce assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., mancando il presupposto della presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con l'assegnatario. Per le suesposte ragioni, il Tribunale deve pronunciare la sola separazione personale delle parti. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
, come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. PRENDE ATTO degli accordi raggiunti tra le parti con scrittura depositata il 6.11.2024;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORIGLIANO-ROSSANO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 8, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023); E. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.1.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò