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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 70/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai IGg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 70 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da: nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Tomaselli, presso il cui studio, in
Gioia Tauro (RC) alla Via E. Fermi snc, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Franzè, presso il cui studio, in Galatro (RC) Via
Regina Margherita n. 41, è elettivamente domiciliato;
resistente e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note in sostituzione d'udienza del 30.5.2025
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 23.01.2025, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio nel Comune di Galatro, in data 24.10.2004, con matrimonio trascritto CP_1
presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2004 -Atto Numero 12– Parte II- Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nati due figli, tutti ancora minorenni, Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il Persona_2
rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 13.01.2022, con decreto del 20.01.2022 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dagli stessi. La ricorrente evidenziava che nelle more non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra le parti e pertanto chiedeva “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra e il IGnor ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Galatro alla Via Stabilimento
Balneare n. 9 int. 2, alla IG.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
d) riconoscere in favore della IG.ra l diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di euro 100,00 mensili da porsi a carico del IG. stante la non CP_1
autosufficienza economica della ricorrente;
e) stabilire a carico del IG. un assegno CP_1
di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità del diritto di visita del padre. Vinte le spese di giudizio”.
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 9.05.2025 assegnando i termini di legge.
Il 6.4.2025 si costituiva aderendo alle richieste della ricorrente eccetto che per i punti CP_1
d) ed e). Infatti sosteneva che alla moglie non era dovuto alcun mantenimento atteso che la medesima era nelle condizioni di svolgere qualsiasi attività lavorativa consona con i suoi studi e quindi in grado di mantenersi autonomamente. Inoltre evidenziava che la ricorrente conviveva da tempo con un nuovo compagno. Riguardo al mantenimento dei due figli minori, il resistente chiedeva la rideterminazione dell'assegno in euro 150,00 mensili ciascuno atteso che il si trovava in una CP_1
posizione di sovra indebitamento in ragione dei finanziamenti contratti in corso di matrimonio insieme alla moglie per la ristrutturazione della casa e l'acquisto di un'autovettura, specificando, a tal proposito, che non poteva godere del mezzo in quanto era stato incendiato dalla controparte e la residua quota dei soldi ottenuti per i lavori all'immobile, nemmeno terminati, non erano nella sua disponibilità avendo la svuotato il conto corrente all'epoca della separazione. Pertanto Parte_1 chiedeva “A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi CP_1
e B) Disporre che il sig. dovrà concorrere al mantenimento dei Parte_1 CP_1
due figli minori con un assegno mensile di euro 150,00 ciascuno e rigettare la ric hiesta di mantenimento della ex moglie;
C) Recepire tutte le altre condizioni stabilite nell'atto di omologa della separazione consensuale;
D) Condannare parte ricorrente alle spese ed onorari di giudizio oltre oneri accessori.”
All'udienza del 9.5.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio con le modalità previste dall'art 127 ter cpc per precisare congiuntamente le conclusioni ed il giudice, in conformità alle richieste delle parti, rinviava al 30.05.2025 per l'assunzione della causa in decisione.
Le parti depositavano note indicando le condizioni del divorzio.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Galatro, in data 24.10.2004, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune
Anno 2004 -Atto Numero 12– Parte II- Serie A. Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Palmi del 20.01.2022, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, rilevato che dall'unione coniugale sono nati due figli, entrambi ancora minorenni,
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
5.10.2017), le condizioni indicate dalle parti, riportate in dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
, così provvede: C.F._2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Comune di Galatro, in data 24.10.2004, con matrimonio trascritto presso CP_1
i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2004 -Atto Numero 12– Parte II- Serie A alle seguenti condizioni: “1. affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, che verranno allocati presso la casa coniugale insieme alla madre, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé i figli in qualunque momento, compatibilmente con gli impegni degli stessi;
2. la casa coniugale, sita in Galatro alla Via Stabilimento Balneare n. 9 int. 2, sarà assegnata alla
IG.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
3. il IG. verserà un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari CP_1 ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. Tutte le questioni relative all'educazione, istruzione e salute dei figli saranno prese dai genitori di comune accordo, con l'obbligo di preventiva compiuta informazione gravante su ciascun genitore, e
l'obbligo per ciascuno di essi di contribuire nella misura del 50% per spese straordinarie mediche e scolastiche da versarsi all'atto del pagamento;
5. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per quanto riguarda le proprie personali esigenze, con rinunzia ad ogni reciproca pretesa e di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione
e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
6. I coniugi, reciprocamente, si concedono facoltà di espatrio manifestando consenso al rilascio del passaporto personale”;
-compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 04.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai IGg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 70 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da: nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Tomaselli, presso il cui studio, in
Gioia Tauro (RC) alla Via E. Fermi snc, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Franzè, presso il cui studio, in Galatro (RC) Via
Regina Margherita n. 41, è elettivamente domiciliato;
resistente e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note in sostituzione d'udienza del 30.5.2025
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 23.01.2025, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio nel Comune di Galatro, in data 24.10.2004, con matrimonio trascritto CP_1
presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2004 -Atto Numero 12– Parte II- Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nati due figli, tutti ancora minorenni, Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il Persona_2
rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 13.01.2022, con decreto del 20.01.2022 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dagli stessi. La ricorrente evidenziava che nelle more non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra le parti e pertanto chiedeva “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra e il IGnor ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Galatro alla Via Stabilimento
Balneare n. 9 int. 2, alla IG.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
d) riconoscere in favore della IG.ra l diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di euro 100,00 mensili da porsi a carico del IG. stante la non CP_1
autosufficienza economica della ricorrente;
e) stabilire a carico del IG. un assegno CP_1
di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità del diritto di visita del padre. Vinte le spese di giudizio”.
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 9.05.2025 assegnando i termini di legge.
Il 6.4.2025 si costituiva aderendo alle richieste della ricorrente eccetto che per i punti CP_1
d) ed e). Infatti sosteneva che alla moglie non era dovuto alcun mantenimento atteso che la medesima era nelle condizioni di svolgere qualsiasi attività lavorativa consona con i suoi studi e quindi in grado di mantenersi autonomamente. Inoltre evidenziava che la ricorrente conviveva da tempo con un nuovo compagno. Riguardo al mantenimento dei due figli minori, il resistente chiedeva la rideterminazione dell'assegno in euro 150,00 mensili ciascuno atteso che il si trovava in una CP_1
posizione di sovra indebitamento in ragione dei finanziamenti contratti in corso di matrimonio insieme alla moglie per la ristrutturazione della casa e l'acquisto di un'autovettura, specificando, a tal proposito, che non poteva godere del mezzo in quanto era stato incendiato dalla controparte e la residua quota dei soldi ottenuti per i lavori all'immobile, nemmeno terminati, non erano nella sua disponibilità avendo la svuotato il conto corrente all'epoca della separazione. Pertanto Parte_1 chiedeva “A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi CP_1
e B) Disporre che il sig. dovrà concorrere al mantenimento dei Parte_1 CP_1
due figli minori con un assegno mensile di euro 150,00 ciascuno e rigettare la ric hiesta di mantenimento della ex moglie;
C) Recepire tutte le altre condizioni stabilite nell'atto di omologa della separazione consensuale;
D) Condannare parte ricorrente alle spese ed onorari di giudizio oltre oneri accessori.”
All'udienza del 9.5.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio con le modalità previste dall'art 127 ter cpc per precisare congiuntamente le conclusioni ed il giudice, in conformità alle richieste delle parti, rinviava al 30.05.2025 per l'assunzione della causa in decisione.
Le parti depositavano note indicando le condizioni del divorzio.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Galatro, in data 24.10.2004, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune
Anno 2004 -Atto Numero 12– Parte II- Serie A. Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Palmi del 20.01.2022, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, rilevato che dall'unione coniugale sono nati due figli, entrambi ancora minorenni,
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
5.10.2017), le condizioni indicate dalle parti, riportate in dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
, così provvede: C.F._2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Comune di Galatro, in data 24.10.2004, con matrimonio trascritto presso CP_1
i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2004 -Atto Numero 12– Parte II- Serie A alle seguenti condizioni: “1. affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, che verranno allocati presso la casa coniugale insieme alla madre, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé i figli in qualunque momento, compatibilmente con gli impegni degli stessi;
2. la casa coniugale, sita in Galatro alla Via Stabilimento Balneare n. 9 int. 2, sarà assegnata alla
IG.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
3. il IG. verserà un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari CP_1 ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. Tutte le questioni relative all'educazione, istruzione e salute dei figli saranno prese dai genitori di comune accordo, con l'obbligo di preventiva compiuta informazione gravante su ciascun genitore, e
l'obbligo per ciascuno di essi di contribuire nella misura del 50% per spese straordinarie mediche e scolastiche da versarsi all'atto del pagamento;
5. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per quanto riguarda le proprie personali esigenze, con rinunzia ad ogni reciproca pretesa e di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione
e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
6. I coniugi, reciprocamente, si concedono facoltà di espatrio manifestando consenso al rilascio del passaporto personale”;
-compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 04.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola