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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1360/2020 promosso da
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dall'avv. Virgilio Quagliato e dall'avv. Silvia Baldoni ed elettivamente domiciliata in
Ancona, Corso Mazzini, n. 156 presso lo studio Avv. Alberto Lucchetti & Associati
APPELLANTE contro con sede legale in Pesaro (P.Iva in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. dott. rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Domenico Binetti ed elettivamente domiciliata in Ancona Viale della Vittoria n. 27 presso lo studio avv. Alessandra Moneta
APPELLATA
Nonché
in persona del suo Sindaco p.t. Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 24 maggio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Pesaro la ed il per sentire Controparte_1 Controparte_3
dichiarare i convenuti responsabili dell'infortunio occorsole in data 21/10/2015 in quando CP_3
camminando lungo la Via Oberdan, all'altezza dei civici nn. 45-47, parte dell'asfalto cedeva sotto il suo peso e si creava una buca nella quale si insinuava il suo piede destro che così si infortunava. Chiedeva un risarcimento pari ad €. 45.582,00 al netto della somma di €. 4.500,00 che la , CP_4
assicuratrice della R.C. di le aveva già corrisposto in via bonaria. Controparte_1
Si costituiva la convenuta contestando solo il quantum ritenendo esaustiva Controparte_1
la somma già corrisposta. Rimaneva contumace il . Controparte_3
All'esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali e CTU medico - legale) il Tribunale di
Pesaro con sentenza n. 693/2020 pubblicata in data 15.10.2020 così decideva: “Dichiara che il danno subito dall'attrice nel sinistro in oggetto ammonta ad €. 3.883,64 e per l'effetto condanna corrente in Pesaro in persona dell'amministratore delegato pro tempore e il Controparte_5
in persona del sindaco pro tempore in solido tra loro a rimborsare per i motivi Controparte_3
esposti in narrativa all'attrice la somma suddetta oltre interessi dal sinistro al saldo. 2- 2 – respinge la domanda attrice come formulata per assenza di nesso causale tra alcune delle lesioni ed evento dannoso 3- 2- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta Parte_1
come sopra rappresentata le spese di lite che compensa fra le parti nella Controparte_5
misura di un terzo del totale e che liquida per l'intero in €. 7.254,00 ex DM 55/2014 e 37/2018 per onorari oltre 15% spese generali , Cpa ed IVA se dovuta. Pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese di CTU.”
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la chiedendo, in Parte_1
riforma, “1) riformare il capo 1 della sentenza laddove afferma che il danno subito dalla appellante ammonta ad euro 3.883,64 e non in euro 8.383,65; 2) riformare, in accoglimento dell'l'appello per i motivi dedotti in narrativa , il capo 2 della sentenza n. 693/2020 laddove dispone il rigetto parziale, e non l'accoglimento parziale della domanda, emessa dal Tribunale di Pesaro, G.O.T. Dott. Tonni, nel giudizio recante R.G. 3307/2016, depositata in cancelleria in data 15.10.2020, notificata a cura di in data 12.11.2020, 3) condannare in solido con Controparte_1 Controparte_1 il al pagamento delle spese della lite di primo grado, quantificate sulla base del Controparte_3
decisum (del valore pari ad € 8.383,64), con riferimento al D.M. 55/2014 e s.m.e i, da distrarsi in favore dell'avv. Baldoni Silvia, antistataria;
4) in riforma del capo 3 della sentenza, porre le spese di
CTU, pari ad euro 912,0 a totale carico degli appellati in solido. in via subordinata, e salvo gravame, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda avanzata dalla sig.ra in Parte_1
sede di giudizio di primo grado – perlomeno nel quantum delle somme liquidate alla stessa, compensare le spese di lite tra le parti. 5) in ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio
(spese generali, iva e cpa come per legge), da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'atto di appello. Rimaneva Controparte_1
contumace il . Controparte_3
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 24 maggio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che nel gravame la afferma ripetutamente di non voler Parte_1
impugnare la sentenza in ordine al quantum, pur tuttavia nelle conclusioni ne chiede la “riforma” sia nella parte ove “afferma che il danno subito dalla appellante ammonta ad euro 3.883,64 e non in euro
8.383,65” e sia al capo 2 ove “dispone il rigetto parziale, e non l'accoglimento parziale della domanda”. Le domande possono essere trattate congiuntamente.
Quanto al primo punto è opportuno rilevare che in corso di causa il CTU ha riconosciuto un danno all' attrice per complessivi €. 8.383,64 e, detraendo l' importo già percepito dalla stessa ante causam ( €.
4.500,00 ), nel dispositivo il primo giudice ha riconosciuto alla la residua somma di euro Parte_1
3.883,64: la stessa appellante ( cfr pg. 5 del gravame ) afferma che il “ Tribunale ha riconosciuto alla stessa una ulteriore somma di € 3.883,64, oltre interessi dal sinistro al saldo”: non sussistono pertanto elementi che consentano di riformare/modificare la pronuncia di primo grado sul punto.
In ordine al contestato “ rigetto” e non “accoglimento” solo parziale della domanda, non è dato comprendere la ratio dell' eccezione.
Si osserva che il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni a cui è giunto il perito (7 giorni al 75%,
20 giorni al 50%, 25 giorni al 25% e danno permanente indicato su un valore complessivo del 5%) che ha peraltro escluso il danno più grave lamentato dall' attrice ( asserita lesione alla colonna vertebrale
) precisando che si tratta invece di “frattura certamente inveterata, la cui morfologia, evidente dalla stessa RMN, non è neppure lontanamente compatibile con l'evento traumatico di specie”. Ed ancora “Data l'esiguità del danno di specie può ritenersi esclusa ogni altra ipotesi di danno, ovvero il danno relazionale richiesto, da ritenersi ricompreso nella valutazione del danno biologico”( cfr pg. 8 CTU).
E l' elaborato risulta esaustivo, analitico ed immune da vizi logici e non ci sono ad avviso del Collegio ragioni per discostarsene: il CTU ha infatti esaminato la documentazione sanitaria in atti ha effettuato l' anamnesi del paziente, ed ha anche risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata in ogni sua parte.
Quindi nella sostanza della decisione nulla cambia con l' uso di un termine anziché di un altro nel dispositivo.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c.”, ritenendo errata la condanna al pagamento di 2/3 delle spese legali non potendo l'allora attrice essere considerata quale parte soccombente.
Il motivo è fondato nei limiti che si esporranno.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte ( Cfr. Cass. SS.UU. n. 32061/2022) emettendo il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
La sentenza sul punto dovrà quindi essere riformata: tuttavia ad avviso del Collegio considerando che la domanda in primo grado è stata accolta per una misura di molto inferiore alla richiesta, appare equo porre a carico della e del le spese di lite, ma Controparte_1 Controparte_3
compensandole nella misura di 2/3.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 5 del D.M. 55/2014, in ragione della quantificazione delle spese legali poste a carico dell'attrice “ Rileva che il Tribunale ha liquidato le spese di lite quantificandole sulla domanda utilizzando, come scaglione di riferimento, quello avente valore da € 26.001 a € 52.000.
Si tratta quindi di stabilire se, nel caso in cui la domanda iniziale subisca una riduzione nella liquidazione delle spese di lite il giudice che abbia comunque liquidato un importo inferiore alla richiesta, debba tenere conto del decisum (ossia, della sua decisione) o del petitum (vale a dire, di quanto richiesto nell'atto e cosa debba intendersi per “decisum” in tale caso. In termini estremamente schematici può affermarsi che, secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. 19014/2007,
Cass. 25553/2011; Cass. 28417/2018), il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, va individuato con riguardo al disputatum, ossia a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, in caso di accoglimento integrale della domanda attorea (in questo caso, disputatum e decisum coincidono) o con riguardo al decisum, ossia al contenuto effettivo della decisione del giudice
(in altre parole, la somma attribuita alla parte vittoriosa), in caso di accoglimento parziale della domanda attorea (il criterio del disputatum è integrato da quello del decisum).
Nel caso in esame, posto che l'attrice aveva chiesto la maggiore cifra di €. 45.582,00, il Tribunale doveva considerare il contenuto effettivo della sua decisione, ossia il decisum come sopra quantificato, pari alla somma complessiva di €. 3.383,64 ( cfr anche Cassazione, Sezione III, sentenza
29 febbraio 2016 n. 3903).
Anche questo motivo deve quindi essere accolto.
La gravata sentenza deve quindi essere parzialmente riformata nei termini suindicati.
Anche le spese del presente grado ben possono essere parzialmente compensate sulla base di una valutazione globale dell' esito della causa e considerando l' accoglimento solo parziale del gravame.
Gli appellati e il per quanto già statuito, vanno quindi Controparte_1 Controparte_3
condannati in solido a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 liquidate come in dispositivo e parametrate sul decisum ( €. 3.883,64 ) compensando i residui 2/3.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. ed il in persona del Controparte_1 Controparte_3
Sindaco p.t. ed avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 693/2020 pubblicata in data
15.10.2020 ed in parziale accoglimento dello stesso così provvede:
- condanna ed il in solido a rifondere alla Controparte_1 Controparte_3 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella percentuale di 1/3, liquidate Parte_1
complessivamente quanto al primo grado in € 2.540,00 nonché €. 150,00 per rimborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in €. 962,00 oltre €. 200,52 per spese anticipate, nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Baldoni Silvia, dichiaratasi antistataria;
- compensa tutte dette spese per la residua percentuale di 2/3;
- conferma per il resto la gravata pronuncia
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1360/2020 promosso da
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dall'avv. Virgilio Quagliato e dall'avv. Silvia Baldoni ed elettivamente domiciliata in
Ancona, Corso Mazzini, n. 156 presso lo studio Avv. Alberto Lucchetti & Associati
APPELLANTE contro con sede legale in Pesaro (P.Iva in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. dott. rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Domenico Binetti ed elettivamente domiciliata in Ancona Viale della Vittoria n. 27 presso lo studio avv. Alessandra Moneta
APPELLATA
Nonché
in persona del suo Sindaco p.t. Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 24 maggio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Pesaro la ed il per sentire Controparte_1 Controparte_3
dichiarare i convenuti responsabili dell'infortunio occorsole in data 21/10/2015 in quando CP_3
camminando lungo la Via Oberdan, all'altezza dei civici nn. 45-47, parte dell'asfalto cedeva sotto il suo peso e si creava una buca nella quale si insinuava il suo piede destro che così si infortunava. Chiedeva un risarcimento pari ad €. 45.582,00 al netto della somma di €. 4.500,00 che la , CP_4
assicuratrice della R.C. di le aveva già corrisposto in via bonaria. Controparte_1
Si costituiva la convenuta contestando solo il quantum ritenendo esaustiva Controparte_1
la somma già corrisposta. Rimaneva contumace il . Controparte_3
All'esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali e CTU medico - legale) il Tribunale di
Pesaro con sentenza n. 693/2020 pubblicata in data 15.10.2020 così decideva: “Dichiara che il danno subito dall'attrice nel sinistro in oggetto ammonta ad €. 3.883,64 e per l'effetto condanna corrente in Pesaro in persona dell'amministratore delegato pro tempore e il Controparte_5
in persona del sindaco pro tempore in solido tra loro a rimborsare per i motivi Controparte_3
esposti in narrativa all'attrice la somma suddetta oltre interessi dal sinistro al saldo. 2- 2 – respinge la domanda attrice come formulata per assenza di nesso causale tra alcune delle lesioni ed evento dannoso 3- 2- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta Parte_1
come sopra rappresentata le spese di lite che compensa fra le parti nella Controparte_5
misura di un terzo del totale e che liquida per l'intero in €. 7.254,00 ex DM 55/2014 e 37/2018 per onorari oltre 15% spese generali , Cpa ed IVA se dovuta. Pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese di CTU.”
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la chiedendo, in Parte_1
riforma, “1) riformare il capo 1 della sentenza laddove afferma che il danno subito dalla appellante ammonta ad euro 3.883,64 e non in euro 8.383,65; 2) riformare, in accoglimento dell'l'appello per i motivi dedotti in narrativa , il capo 2 della sentenza n. 693/2020 laddove dispone il rigetto parziale, e non l'accoglimento parziale della domanda, emessa dal Tribunale di Pesaro, G.O.T. Dott. Tonni, nel giudizio recante R.G. 3307/2016, depositata in cancelleria in data 15.10.2020, notificata a cura di in data 12.11.2020, 3) condannare in solido con Controparte_1 Controparte_1 il al pagamento delle spese della lite di primo grado, quantificate sulla base del Controparte_3
decisum (del valore pari ad € 8.383,64), con riferimento al D.M. 55/2014 e s.m.e i, da distrarsi in favore dell'avv. Baldoni Silvia, antistataria;
4) in riforma del capo 3 della sentenza, porre le spese di
CTU, pari ad euro 912,0 a totale carico degli appellati in solido. in via subordinata, e salvo gravame, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda avanzata dalla sig.ra in Parte_1
sede di giudizio di primo grado – perlomeno nel quantum delle somme liquidate alla stessa, compensare le spese di lite tra le parti. 5) in ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio
(spese generali, iva e cpa come per legge), da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'atto di appello. Rimaneva Controparte_1
contumace il . Controparte_3
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 24 maggio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che nel gravame la afferma ripetutamente di non voler Parte_1
impugnare la sentenza in ordine al quantum, pur tuttavia nelle conclusioni ne chiede la “riforma” sia nella parte ove “afferma che il danno subito dalla appellante ammonta ad euro 3.883,64 e non in euro
8.383,65” e sia al capo 2 ove “dispone il rigetto parziale, e non l'accoglimento parziale della domanda”. Le domande possono essere trattate congiuntamente.
Quanto al primo punto è opportuno rilevare che in corso di causa il CTU ha riconosciuto un danno all' attrice per complessivi €. 8.383,64 e, detraendo l' importo già percepito dalla stessa ante causam ( €.
4.500,00 ), nel dispositivo il primo giudice ha riconosciuto alla la residua somma di euro Parte_1
3.883,64: la stessa appellante ( cfr pg. 5 del gravame ) afferma che il “ Tribunale ha riconosciuto alla stessa una ulteriore somma di € 3.883,64, oltre interessi dal sinistro al saldo”: non sussistono pertanto elementi che consentano di riformare/modificare la pronuncia di primo grado sul punto.
In ordine al contestato “ rigetto” e non “accoglimento” solo parziale della domanda, non è dato comprendere la ratio dell' eccezione.
Si osserva che il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni a cui è giunto il perito (7 giorni al 75%,
20 giorni al 50%, 25 giorni al 25% e danno permanente indicato su un valore complessivo del 5%) che ha peraltro escluso il danno più grave lamentato dall' attrice ( asserita lesione alla colonna vertebrale
) precisando che si tratta invece di “frattura certamente inveterata, la cui morfologia, evidente dalla stessa RMN, non è neppure lontanamente compatibile con l'evento traumatico di specie”. Ed ancora “Data l'esiguità del danno di specie può ritenersi esclusa ogni altra ipotesi di danno, ovvero il danno relazionale richiesto, da ritenersi ricompreso nella valutazione del danno biologico”( cfr pg. 8 CTU).
E l' elaborato risulta esaustivo, analitico ed immune da vizi logici e non ci sono ad avviso del Collegio ragioni per discostarsene: il CTU ha infatti esaminato la documentazione sanitaria in atti ha effettuato l' anamnesi del paziente, ed ha anche risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata in ogni sua parte.
Quindi nella sostanza della decisione nulla cambia con l' uso di un termine anziché di un altro nel dispositivo.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c.”, ritenendo errata la condanna al pagamento di 2/3 delle spese legali non potendo l'allora attrice essere considerata quale parte soccombente.
Il motivo è fondato nei limiti che si esporranno.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte ( Cfr. Cass. SS.UU. n. 32061/2022) emettendo il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
La sentenza sul punto dovrà quindi essere riformata: tuttavia ad avviso del Collegio considerando che la domanda in primo grado è stata accolta per una misura di molto inferiore alla richiesta, appare equo porre a carico della e del le spese di lite, ma Controparte_1 Controparte_3
compensandole nella misura di 2/3.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 5 del D.M. 55/2014, in ragione della quantificazione delle spese legali poste a carico dell'attrice “ Rileva che il Tribunale ha liquidato le spese di lite quantificandole sulla domanda utilizzando, come scaglione di riferimento, quello avente valore da € 26.001 a € 52.000.
Si tratta quindi di stabilire se, nel caso in cui la domanda iniziale subisca una riduzione nella liquidazione delle spese di lite il giudice che abbia comunque liquidato un importo inferiore alla richiesta, debba tenere conto del decisum (ossia, della sua decisione) o del petitum (vale a dire, di quanto richiesto nell'atto e cosa debba intendersi per “decisum” in tale caso. In termini estremamente schematici può affermarsi che, secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. 19014/2007,
Cass. 25553/2011; Cass. 28417/2018), il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, va individuato con riguardo al disputatum, ossia a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, in caso di accoglimento integrale della domanda attorea (in questo caso, disputatum e decisum coincidono) o con riguardo al decisum, ossia al contenuto effettivo della decisione del giudice
(in altre parole, la somma attribuita alla parte vittoriosa), in caso di accoglimento parziale della domanda attorea (il criterio del disputatum è integrato da quello del decisum).
Nel caso in esame, posto che l'attrice aveva chiesto la maggiore cifra di €. 45.582,00, il Tribunale doveva considerare il contenuto effettivo della sua decisione, ossia il decisum come sopra quantificato, pari alla somma complessiva di €. 3.383,64 ( cfr anche Cassazione, Sezione III, sentenza
29 febbraio 2016 n. 3903).
Anche questo motivo deve quindi essere accolto.
La gravata sentenza deve quindi essere parzialmente riformata nei termini suindicati.
Anche le spese del presente grado ben possono essere parzialmente compensate sulla base di una valutazione globale dell' esito della causa e considerando l' accoglimento solo parziale del gravame.
Gli appellati e il per quanto già statuito, vanno quindi Controparte_1 Controparte_3
condannati in solido a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 liquidate come in dispositivo e parametrate sul decisum ( €. 3.883,64 ) compensando i residui 2/3.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. ed il in persona del Controparte_1 Controparte_3
Sindaco p.t. ed avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 693/2020 pubblicata in data
15.10.2020 ed in parziale accoglimento dello stesso così provvede:
- condanna ed il in solido a rifondere alla Controparte_1 Controparte_3 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella percentuale di 1/3, liquidate Parte_1
complessivamente quanto al primo grado in € 2.540,00 nonché €. 150,00 per rimborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in €. 962,00 oltre €. 200,52 per spese anticipate, nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Baldoni Silvia, dichiaratasi antistataria;
- compensa tutte dette spese per la residua percentuale di 2/3;
- conferma per il resto la gravata pronuncia
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico