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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
Nella causa civile iscritta al n. 2105/2024 R.G. promossa da
(C.F. , nata in [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Chieri), elettivamente domiciliata in Torino in Via San Marino n. 133/a nello studio dell'Avv. Sebastiano BARBA, (C. F. - C.F._2
e fax n. 0118003024), che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]
CONVENUTO DEBITORE - ESECUTATO CONTUMACE
Conclusioni: come da nota attorea autorizzata in data 28.4.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di CP_1 procedeva a pignoramento e, poi, instaurava innanzi al Tribunale di Torino il procedimento esecutivo r.g.e 795/23 sulla quota di comproprietà indivisa dello stesso, pari a 1/2, sull'immobile sito nel Comune di Torino, via Mombarcaro n. 29, catastalmente censito al Foglio 1384, particella 244, sub. 23.
Poiché di detti immobili risultava comproprietario, per la restante quota di 1/2, l'attrice, il G.E., ritenendo non opportuna la venduta della quota indivisa, ordinava procedersi alla divisione ai sensi degli artt. 600 e 601 cpc.
Il creditore procedente, con memoria integrativa e contestuale atto di citazione ritualmente notificati, instaurava, pertanto, il presente giudizio.
Nessuno si costitutiva per il convenuto.
Con ordinanza dell'11.8.2024, il Giudice dichiarava, pertanto, la contumacia del convenuto e disponeva procedersi a CTU per verificare la comoda divisibilità dell'immobile e per stimarne il valore. Espletata la CTU, all'udienza del 3 febbraio 2025, parte attrice instava per l'assegnazione della quota del debitore dichiarandosi pronta a versar il valore stimato di detta quota (il 50% dell'intero stimato ovvero il 50% di € 15.200,00).
Il giudice si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 19.2.2025, il Giudice, “rilevato che non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull'entità delle quote;
considerato che
a norma dell'art. 720 c.c. (da ritenersi applicabile anche alla divisione non avente natura ereditaria, in forza del rinvio operato dall'art. 1116 c.c. – cfr. per tutte Cass. n. 2662 del 1988) gli immobili non comodamente divisibili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione del condividente che sia a ciò disposto, facendosi luogo alla vendita all'incanto soltanto in via residuale ove l'assegnazione non sia stata richiesta;
rilevato che il C.T.U. ha stimato in euro 15.200,00 il valore attuale di mercato dell'immobile e delle sue pertinenze;
preso atto dell'istanza della comproprietaria attrice di attribuzione in suo favore, Parte_1 dietro versamento del 50% dell'intero stimato, della quota di proprietà pari a ½ indiviso in capo a disponeva lo scioglimento della comunione in essere CP_1 tra e rispettivamente titolari del diritto di proprietà pari a ½ Parte_1 CP_1 indiviso, e predisponeva il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. col quale assegnava in favore di già titolare della quota indivisa di ½, e contro Parte_1 [...]
, la residua quota indivisa di ½ e, pertanto, l'intera piena proprietà delle unità CP_1 come sopra censite, oggetto di causa;
il tutto con addebito dell'eccedenza rispetto alla propria quota, pari a euro 7.600,00 (valore attuale di mercato della quota pignorata).
Fissava udienza al 13 maggio 2025 per la discussione del progetto di attribuzione/divisione che, in assenza di contestazioni (da decidersi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 187 c.p.c.), sarà dichiarato esecutivo e per la discussione orale della causa in punto regolazione delle spese di lite in caso di approvazione del progetto.
All'udienza del 13.5.2025, parte attrice dichiarava di approvare il progetto di divisione/assegnazione e discuteva la causa chiedendo che la stessa venisse trattenuta a immediata decisione per la definizione delle spese di lite richiamando le conclusioni e le motivazioni di cui al ricorso introduttivo e successive note.
Il Giudice tratteneva la causa a decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
********
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione, che viene, pertanto, in questa sede, dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c., la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di causa del presente giudizio, si osserva e rileva che, trattandosi di una divisione endo-esecutiva promossa da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza, ai sensi degli artt. 600 e 601 cpc, del Giudice dell'esecuzione, ricorre una parziale deroga ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione (tra le più recenti Cass. 2770/2020
e Cass. 1635/2020) secondo i quali le spese di lite nei giudizi di divisione di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei pag. 2 di 4 condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
E' infatti pacifico che, in fattispecie quali quelle in esame, il creditore procedente/attore non debba essere gravato, neppure parzialmente, delle spese della causa divisionale;
e ciò anche laddove, come nel caso in oggetto, via sia coincidenza tra creditore procedente e condividente non esecutato.
E' evidente che, se l'attrice – creditrice procedente ha instaurato il presente procedimento non è perché avesse un interesse effettivo alla divisione ma al solo fine di recuperare il proprio credito nei confronti del debitore - convenuto.
Nella specie, si ritorna, pertanto, con riguardo specifico ai rapporti tra creditore procedente attore (parte totalmente vittoriosa) e condividente esecutato (parte totalmente soccombente), al generale principio della soccombenza, con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Con la conseguenza che il debitore esecutato, in applicazione del principio di soccombenza, dovrà rifondere alla creditrice, per intero, le spese di lite.
“A carico della massa”, e quindi pro quota a carico di tutti i comproprietari, devono porsi le sole spese sostenute nel comune interesse ossia le 'spese vive' necessarie per raggiungere lo scopo divisionale di cui si giova anche l'attrice: trascrizione, pubblicità, ctu, eventuale documentazione ipocatastale, esposti documentati, competenze di delegato e custode ecc.
In punto liquidazione, poi, occorre avere riguardo non al valore dell'intera massa oggetto del pignoramento, quanto al valore della quota in contestazione, giusto art. 5 del
DM 55/2014; la determinazione del compenso deve quindi tenere conto dello scaglione di valore da €. 5.201,00 a 26.001,00.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento, dovranno essere liquidate le fasi del giudizio applicando i valori minimi.
La quantificazione degli onorari dallo stesso sostenuti è quindi pari a €. 2.540,00 oltre 15% forf. IVA e Cpa oltre agli esposti per Euro 759,00 per contributo unificato ed Euro
27,00 per marca da bollo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1.dichiara tenuto e condanna alla rifusione a favore di parte CP_1 attrice/creditrice procedente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
Euro 2.540,00, oltre 15% forf. IVA e Cpa;
2.pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dei comproprietari in ragione di ½ ciascuno;
pag. 3 di 4 3.pone le spese d'iscrizione a ruolo della presente causa, pari ad Euro 786,00 per contributo unificato e marca da bollo, a carico dei comproprietari in ragione di ½ ciascuno;
4.pone le spese per i certificati catastali, pari a complessivi Euro 176,00 e per i certificati ventennali, pari a complessivi Euro 160,00, nonché per la notifica del progetto di divisione/attribuzione pari ad Euro 9,46, a carico dei comproprietari in ragione di ½ ciascuno;
Così deciso in Torino il 31.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Demaria
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
Nella causa civile iscritta al n. 2105/2024 R.G. promossa da
(C.F. , nata in [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Chieri), elettivamente domiciliata in Torino in Via San Marino n. 133/a nello studio dell'Avv. Sebastiano BARBA, (C. F. - C.F._2
e fax n. 0118003024), che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]
CONVENUTO DEBITORE - ESECUTATO CONTUMACE
Conclusioni: come da nota attorea autorizzata in data 28.4.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di CP_1 procedeva a pignoramento e, poi, instaurava innanzi al Tribunale di Torino il procedimento esecutivo r.g.e 795/23 sulla quota di comproprietà indivisa dello stesso, pari a 1/2, sull'immobile sito nel Comune di Torino, via Mombarcaro n. 29, catastalmente censito al Foglio 1384, particella 244, sub. 23.
Poiché di detti immobili risultava comproprietario, per la restante quota di 1/2, l'attrice, il G.E., ritenendo non opportuna la venduta della quota indivisa, ordinava procedersi alla divisione ai sensi degli artt. 600 e 601 cpc.
Il creditore procedente, con memoria integrativa e contestuale atto di citazione ritualmente notificati, instaurava, pertanto, il presente giudizio.
Nessuno si costitutiva per il convenuto.
Con ordinanza dell'11.8.2024, il Giudice dichiarava, pertanto, la contumacia del convenuto e disponeva procedersi a CTU per verificare la comoda divisibilità dell'immobile e per stimarne il valore. Espletata la CTU, all'udienza del 3 febbraio 2025, parte attrice instava per l'assegnazione della quota del debitore dichiarandosi pronta a versar il valore stimato di detta quota (il 50% dell'intero stimato ovvero il 50% di € 15.200,00).
Il giudice si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 19.2.2025, il Giudice, “rilevato che non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull'entità delle quote;
considerato che
a norma dell'art. 720 c.c. (da ritenersi applicabile anche alla divisione non avente natura ereditaria, in forza del rinvio operato dall'art. 1116 c.c. – cfr. per tutte Cass. n. 2662 del 1988) gli immobili non comodamente divisibili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione del condividente che sia a ciò disposto, facendosi luogo alla vendita all'incanto soltanto in via residuale ove l'assegnazione non sia stata richiesta;
rilevato che il C.T.U. ha stimato in euro 15.200,00 il valore attuale di mercato dell'immobile e delle sue pertinenze;
preso atto dell'istanza della comproprietaria attrice di attribuzione in suo favore, Parte_1 dietro versamento del 50% dell'intero stimato, della quota di proprietà pari a ½ indiviso in capo a disponeva lo scioglimento della comunione in essere CP_1 tra e rispettivamente titolari del diritto di proprietà pari a ½ Parte_1 CP_1 indiviso, e predisponeva il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. col quale assegnava in favore di già titolare della quota indivisa di ½, e contro Parte_1 [...]
, la residua quota indivisa di ½ e, pertanto, l'intera piena proprietà delle unità CP_1 come sopra censite, oggetto di causa;
il tutto con addebito dell'eccedenza rispetto alla propria quota, pari a euro 7.600,00 (valore attuale di mercato della quota pignorata).
Fissava udienza al 13 maggio 2025 per la discussione del progetto di attribuzione/divisione che, in assenza di contestazioni (da decidersi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 187 c.p.c.), sarà dichiarato esecutivo e per la discussione orale della causa in punto regolazione delle spese di lite in caso di approvazione del progetto.
All'udienza del 13.5.2025, parte attrice dichiarava di approvare il progetto di divisione/assegnazione e discuteva la causa chiedendo che la stessa venisse trattenuta a immediata decisione per la definizione delle spese di lite richiamando le conclusioni e le motivazioni di cui al ricorso introduttivo e successive note.
Il Giudice tratteneva la causa a decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
********
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione, che viene, pertanto, in questa sede, dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c., la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di causa del presente giudizio, si osserva e rileva che, trattandosi di una divisione endo-esecutiva promossa da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza, ai sensi degli artt. 600 e 601 cpc, del Giudice dell'esecuzione, ricorre una parziale deroga ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione (tra le più recenti Cass. 2770/2020
e Cass. 1635/2020) secondo i quali le spese di lite nei giudizi di divisione di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei pag. 2 di 4 condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
E' infatti pacifico che, in fattispecie quali quelle in esame, il creditore procedente/attore non debba essere gravato, neppure parzialmente, delle spese della causa divisionale;
e ciò anche laddove, come nel caso in oggetto, via sia coincidenza tra creditore procedente e condividente non esecutato.
E' evidente che, se l'attrice – creditrice procedente ha instaurato il presente procedimento non è perché avesse un interesse effettivo alla divisione ma al solo fine di recuperare il proprio credito nei confronti del debitore - convenuto.
Nella specie, si ritorna, pertanto, con riguardo specifico ai rapporti tra creditore procedente attore (parte totalmente vittoriosa) e condividente esecutato (parte totalmente soccombente), al generale principio della soccombenza, con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Con la conseguenza che il debitore esecutato, in applicazione del principio di soccombenza, dovrà rifondere alla creditrice, per intero, le spese di lite.
“A carico della massa”, e quindi pro quota a carico di tutti i comproprietari, devono porsi le sole spese sostenute nel comune interesse ossia le 'spese vive' necessarie per raggiungere lo scopo divisionale di cui si giova anche l'attrice: trascrizione, pubblicità, ctu, eventuale documentazione ipocatastale, esposti documentati, competenze di delegato e custode ecc.
In punto liquidazione, poi, occorre avere riguardo non al valore dell'intera massa oggetto del pignoramento, quanto al valore della quota in contestazione, giusto art. 5 del
DM 55/2014; la determinazione del compenso deve quindi tenere conto dello scaglione di valore da €. 5.201,00 a 26.001,00.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento, dovranno essere liquidate le fasi del giudizio applicando i valori minimi.
La quantificazione degli onorari dallo stesso sostenuti è quindi pari a €. 2.540,00 oltre 15% forf. IVA e Cpa oltre agli esposti per Euro 759,00 per contributo unificato ed Euro
27,00 per marca da bollo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1.dichiara tenuto e condanna alla rifusione a favore di parte CP_1 attrice/creditrice procedente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
Euro 2.540,00, oltre 15% forf. IVA e Cpa;
2.pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dei comproprietari in ragione di ½ ciascuno;
pag. 3 di 4 3.pone le spese d'iscrizione a ruolo della presente causa, pari ad Euro 786,00 per contributo unificato e marca da bollo, a carico dei comproprietari in ragione di ½ ciascuno;
4.pone le spese per i certificati catastali, pari a complessivi Euro 176,00 e per i certificati ventennali, pari a complessivi Euro 160,00, nonché per la notifica del progetto di divisione/attribuzione pari ad Euro 9,46, a carico dei comproprietari in ragione di ½ ciascuno;
Così deciso in Torino il 31.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Demaria
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