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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/08/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
______________________
Il Presidente vicario,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, proposta da
AVV. FRANCESCO CRESTI, c.f.: del foro di Roma, in proprio;
C.F._1
PARTE OPPONENTE;
NEI CONFRONTI DI
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
PARTE OPPOSTA;
AVVERSO
Il decreto di liquidazione al difensore di persona ammessa al patrocino a spese dello Stato nel procedimento civile 1077/2019 r.g., notificato mediante pec in data 18.12.2024;
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso per la riforma della liquidazione del compenso effettuata dal giudice civile, con riconoscimento degli importi indicati nella propria nota spese;
con vittoria delle spese di lite di questo giudizio.
1 Il ha concluso per il rigetto della opposizione, con condanna alle spese. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione.
L'avvocato Francesco Cresti, del foro di Roma, si è opposto, ai sensi dell'art. 170 D.P.R.
115/2002, al decreto di liquidazione emesso dal giudice, all'esito della causa civile
1077/2019 r.g., in cui la parte dallo stesso assistita era stata ammessa al patrocino a spese dello Stato.
Esponeva a tal riguardo:
- che la causa civile suddetta si era conclusa con il rigetto della domanda proposta dal suo assistito;
Controparte_3
- che il giudice civile aveva provveduto alla liquidazione del suo compenso riconoscendo la somma complessiva di € 2.108,50.
Ciò premesso, il difensore formulava i seguenti motivi di opposizione:
- erronea applicazione dello scaglione, in quanto il valore della causa era superiore a
260.000 euro;
- mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria;
- incongruenza del riconoscimento dei valori minimi, tenuto conto della complessità della causa riconosciuta dallo stesso giudice in sentenza.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della opposizione, in Controparte_1 quanto, in sede di liquidazione, non si poteva non tener conto del fatto che la domanda della parte assistita dall'odierno opponente era stata interamente rigettata per infondatezza.
Questo giudice è subentrato, come facente funzioni, alla presidente Di Girolamo a decorrere dal 25.6.2025.
All'udienza del 16.7.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Disamina dei singoli motivi di opposizione.
Sono infondati tutti i motivi di opposizione, eccetto quello riguardante il mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria.
2.1. Quanto al motivo riguardante lo scaglione di riferimento, si ritiene che il giudice abbia fatto corretto riferimento al quarto scaglione, sebbene la parte assistita dall'odierno opponente avesse formulato una richiesta risarcitoria per complessivi €
296.000,00.
2 Risulta dagli atti che la domanda del è stata rigettata per difetto dei CP_3 presupposti riguardanti l'an debeatur. Dunque, il giudice, ritenendo assorbito ogni ulteriore profilo, non ha esaminato nel merito i profili riguardanti la quantificazione dei danni invocati dalla parte attrice.
Ad avviso del difensore opponente, la valutazione del valore della causa, ai fini dell'applicazione del relativo scaglione in sede di liquidazione del compenso, avrebbe dovuto essere operata con esclusivo riferimento all'oggetto della domanda, e dunque alla complessiva somma richiesta ai fini risarcitori. Sul punto, il difensore ha anche richiamato uno specifico orientamento della suprema Corte (Cass. 27789/19).
Si ritiene, tuttavia, che l'assunto dell'opponente non possa essere condiviso.
L'orientamento giurisprudenziale invocato dall'opponente riprende in effetti quanto stabilito dalla prima parte della norma di cui all'art. 5, D.M. n. 55 del 2014, secondo cui,
«nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda».
La norma tuttavia prosegue stabilendo altresì che «si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti».
Ebbene, in questo caso ricorrono i presupposti per applicare questa seconda parte della norma citata, atteso che la somma di € 250.000,00 chiesta dal nella causa in CP_3 cui era rappresentato dall'odierno opponente risulta manifestamente sproporzionata rispetto all'entità del danno presumibile in relazione al fatto illecito prospettato in quella sede. Tali danni, infatti, erano prospettati in maniera del tutto generica come danni patrimoniali e morali, conseguenti a una (asserita) illegittima iscrizione ipotecaria da parte della Agenzia delle Entrate. La quantificazione di tale danno era formulata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, sul presupposto assolutamente generico che l'iscrizione ipotecaria avesse precluso all'attore di disporre dei beni e di poter accedere al credito presso istituti bancari. L'attore non forniva alcun elemento idoneo a giustificare la significativa entità dei danni prospettati.
Ne viene che, sulla base di tali risultanze, il valore della causa risarcitoria è da ritenere manifestamente sproporzionato rispetto a quello presumibile in relazione alla natura del fatto illecito oggetto di causa: sicché correttamente il primo giudice ha fatto riferimento al quarto scaglione, posto che il valore della domanda doveva presumersi inferiore a
260.000 euro.
3 2.2. Ugualmente infondato è il motivo riguardante il riconoscimento dei valori minimi, tenuto conto del fatto che la causa è stata decisa senza necessità di espletamento di udienze istruttorie, nonché delle condizioni soggettive del cliente (ammesso al gratuito patrocinio) e della totale negatività del risultato conseguito, con riferimento ai parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. cit.
2.3. È invece fondato il motivo riguardante l'omesso riconoscimento del compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria. Il giudice, nel negare il compenso per tale voce, ha evidentemente fondato la propria decisione sul fatto che non fossero state espletate udienze istruttorie. Tale conclusione, tuttavia, risulta in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (cfr, in tal senso, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del
18/02/2019). Più di recente, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che il d.m.
n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento
(Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
Nel nostro caso, pertanto, dal momento che il difensore aveva anche redatto memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., in cui peraltro erano stati anche indicati alcuni mezzi di prova, allo stesso spettava il compenso per tale fase.
La liquidazione operata dal primo giudice va dunque riformata con l'integrazione della somma di € 1.417,50 (2.835 corrispondente al minimo, ridotto della metà ex art. 130
D.P.R. 115/2002).
Quanto alle spese di questo giudizio, si deve tener conto delle puntualizzazioni operate dalle sezioni unite con la sentenza n. 32061 del 2022, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della
4 parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
In questo caso, l'opponente ha avanzato un'unica domanda volta alla diversa qualificazione della liquidazione del compenso, sia pure fondata su più motivi;
di talché,
l'accoglimento della medesima richiesta in misura sensibilmente ridotta non comporta una soccombenza reciproca. Resta la possibilità di una compensazione, purché fondata su motivi diversi dal mero fatto dell'accoglimento parziale della somma richiesta: motivi diversi, tuttavia, che non si ravvisano nel caso di specie. Peraltro, non va ignorata la circostanza che il , nel costituirsi in giudizio, ha espressamente contestato il CP_1 motivo riguardante l'omesso riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, risultato invece fondato per le ragioni sopra indicate. Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto che il difensore non avrebbe potuto agire diversamente per ottenere l'integrazione del proprio compenso, si deve concludere che non vi sono ragioni per addivenire a una compensazione anche solo parziale delle spese.
Ne viene che il convenuto va condannato alle spese di questo giudizio e che CP_1 la liquidazione dev'essere operata con riferimento allo scaglione corrispondente, non già al valore della domanda proposta con l'opposizione, bensì all'effettiva somma riconosciuta quale ulteriore compenso (€ 1.417,50), in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma primo, penultima parte.
P.Q.M.
Il Presidente vicario, visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.lgs n.
150/2011, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riforma il decreto di liquidazione oggetto di opposizione, liquidando l'ulteriore importo di € 1.417,50 per la fase di trattazione/istruttoria, e quindi determinando l'importo finale in € 3.526,00, oltre accessori per legge.
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 rifondere all'opponente avv. Francesco Cresti le spese di questo giudizio liquidate in € 852,00 per compenso (fase studio € 213,00 + fase introduttiva
€ 213,00 + fase decisionale € 426,00), oltre accessori per legge.
Grosseto, 14 agosto 2025.
IL PRESIDENTE VICARIO
Sergio Compagnucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
______________________
Il Presidente vicario,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, proposta da
AVV. FRANCESCO CRESTI, c.f.: del foro di Roma, in proprio;
C.F._1
PARTE OPPONENTE;
NEI CONFRONTI DI
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
PARTE OPPOSTA;
AVVERSO
Il decreto di liquidazione al difensore di persona ammessa al patrocino a spese dello Stato nel procedimento civile 1077/2019 r.g., notificato mediante pec in data 18.12.2024;
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso per la riforma della liquidazione del compenso effettuata dal giudice civile, con riconoscimento degli importi indicati nella propria nota spese;
con vittoria delle spese di lite di questo giudizio.
1 Il ha concluso per il rigetto della opposizione, con condanna alle spese. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione.
L'avvocato Francesco Cresti, del foro di Roma, si è opposto, ai sensi dell'art. 170 D.P.R.
115/2002, al decreto di liquidazione emesso dal giudice, all'esito della causa civile
1077/2019 r.g., in cui la parte dallo stesso assistita era stata ammessa al patrocino a spese dello Stato.
Esponeva a tal riguardo:
- che la causa civile suddetta si era conclusa con il rigetto della domanda proposta dal suo assistito;
Controparte_3
- che il giudice civile aveva provveduto alla liquidazione del suo compenso riconoscendo la somma complessiva di € 2.108,50.
Ciò premesso, il difensore formulava i seguenti motivi di opposizione:
- erronea applicazione dello scaglione, in quanto il valore della causa era superiore a
260.000 euro;
- mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria;
- incongruenza del riconoscimento dei valori minimi, tenuto conto della complessità della causa riconosciuta dallo stesso giudice in sentenza.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della opposizione, in Controparte_1 quanto, in sede di liquidazione, non si poteva non tener conto del fatto che la domanda della parte assistita dall'odierno opponente era stata interamente rigettata per infondatezza.
Questo giudice è subentrato, come facente funzioni, alla presidente Di Girolamo a decorrere dal 25.6.2025.
All'udienza del 16.7.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Disamina dei singoli motivi di opposizione.
Sono infondati tutti i motivi di opposizione, eccetto quello riguardante il mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria.
2.1. Quanto al motivo riguardante lo scaglione di riferimento, si ritiene che il giudice abbia fatto corretto riferimento al quarto scaglione, sebbene la parte assistita dall'odierno opponente avesse formulato una richiesta risarcitoria per complessivi €
296.000,00.
2 Risulta dagli atti che la domanda del è stata rigettata per difetto dei CP_3 presupposti riguardanti l'an debeatur. Dunque, il giudice, ritenendo assorbito ogni ulteriore profilo, non ha esaminato nel merito i profili riguardanti la quantificazione dei danni invocati dalla parte attrice.
Ad avviso del difensore opponente, la valutazione del valore della causa, ai fini dell'applicazione del relativo scaglione in sede di liquidazione del compenso, avrebbe dovuto essere operata con esclusivo riferimento all'oggetto della domanda, e dunque alla complessiva somma richiesta ai fini risarcitori. Sul punto, il difensore ha anche richiamato uno specifico orientamento della suprema Corte (Cass. 27789/19).
Si ritiene, tuttavia, che l'assunto dell'opponente non possa essere condiviso.
L'orientamento giurisprudenziale invocato dall'opponente riprende in effetti quanto stabilito dalla prima parte della norma di cui all'art. 5, D.M. n. 55 del 2014, secondo cui,
«nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda».
La norma tuttavia prosegue stabilendo altresì che «si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti».
Ebbene, in questo caso ricorrono i presupposti per applicare questa seconda parte della norma citata, atteso che la somma di € 250.000,00 chiesta dal nella causa in CP_3 cui era rappresentato dall'odierno opponente risulta manifestamente sproporzionata rispetto all'entità del danno presumibile in relazione al fatto illecito prospettato in quella sede. Tali danni, infatti, erano prospettati in maniera del tutto generica come danni patrimoniali e morali, conseguenti a una (asserita) illegittima iscrizione ipotecaria da parte della Agenzia delle Entrate. La quantificazione di tale danno era formulata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, sul presupposto assolutamente generico che l'iscrizione ipotecaria avesse precluso all'attore di disporre dei beni e di poter accedere al credito presso istituti bancari. L'attore non forniva alcun elemento idoneo a giustificare la significativa entità dei danni prospettati.
Ne viene che, sulla base di tali risultanze, il valore della causa risarcitoria è da ritenere manifestamente sproporzionato rispetto a quello presumibile in relazione alla natura del fatto illecito oggetto di causa: sicché correttamente il primo giudice ha fatto riferimento al quarto scaglione, posto che il valore della domanda doveva presumersi inferiore a
260.000 euro.
3 2.2. Ugualmente infondato è il motivo riguardante il riconoscimento dei valori minimi, tenuto conto del fatto che la causa è stata decisa senza necessità di espletamento di udienze istruttorie, nonché delle condizioni soggettive del cliente (ammesso al gratuito patrocinio) e della totale negatività del risultato conseguito, con riferimento ai parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. cit.
2.3. È invece fondato il motivo riguardante l'omesso riconoscimento del compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria. Il giudice, nel negare il compenso per tale voce, ha evidentemente fondato la propria decisione sul fatto che non fossero state espletate udienze istruttorie. Tale conclusione, tuttavia, risulta in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (cfr, in tal senso, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del
18/02/2019). Più di recente, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che il d.m.
n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento
(Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
Nel nostro caso, pertanto, dal momento che il difensore aveva anche redatto memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., in cui peraltro erano stati anche indicati alcuni mezzi di prova, allo stesso spettava il compenso per tale fase.
La liquidazione operata dal primo giudice va dunque riformata con l'integrazione della somma di € 1.417,50 (2.835 corrispondente al minimo, ridotto della metà ex art. 130
D.P.R. 115/2002).
Quanto alle spese di questo giudizio, si deve tener conto delle puntualizzazioni operate dalle sezioni unite con la sentenza n. 32061 del 2022, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della
4 parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
In questo caso, l'opponente ha avanzato un'unica domanda volta alla diversa qualificazione della liquidazione del compenso, sia pure fondata su più motivi;
di talché,
l'accoglimento della medesima richiesta in misura sensibilmente ridotta non comporta una soccombenza reciproca. Resta la possibilità di una compensazione, purché fondata su motivi diversi dal mero fatto dell'accoglimento parziale della somma richiesta: motivi diversi, tuttavia, che non si ravvisano nel caso di specie. Peraltro, non va ignorata la circostanza che il , nel costituirsi in giudizio, ha espressamente contestato il CP_1 motivo riguardante l'omesso riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, risultato invece fondato per le ragioni sopra indicate. Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto che il difensore non avrebbe potuto agire diversamente per ottenere l'integrazione del proprio compenso, si deve concludere che non vi sono ragioni per addivenire a una compensazione anche solo parziale delle spese.
Ne viene che il convenuto va condannato alle spese di questo giudizio e che CP_1 la liquidazione dev'essere operata con riferimento allo scaglione corrispondente, non già al valore della domanda proposta con l'opposizione, bensì all'effettiva somma riconosciuta quale ulteriore compenso (€ 1.417,50), in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma primo, penultima parte.
P.Q.M.
Il Presidente vicario, visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.lgs n.
150/2011, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riforma il decreto di liquidazione oggetto di opposizione, liquidando l'ulteriore importo di € 1.417,50 per la fase di trattazione/istruttoria, e quindi determinando l'importo finale in € 3.526,00, oltre accessori per legge.
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 rifondere all'opponente avv. Francesco Cresti le spese di questo giudizio liquidate in € 852,00 per compenso (fase studio € 213,00 + fase introduttiva
€ 213,00 + fase decisionale € 426,00), oltre accessori per legge.
Grosseto, 14 agosto 2025.
IL PRESIDENTE VICARIO
Sergio Compagnucci
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