Articolo 165 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 164Articolo 166
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31 dicembre 2019
Art. 165. Azione revocatoria ordinaria 1. Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile .
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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