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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza svolta il 10 Gennaio 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2892 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da il signor , nato a [...] il [...] e residente a [...], nella Parte_1
Contrada Piano Cannelle, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Licata, nella via Cavour n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe De
Marco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sua sede provinciale di Agrigento, sita nella via Picone n. 20/30,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D.L. n. 203/2005, convertito con la legge n. 248/2005, nonché a norma del D.P.C.M. n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.
designato con ordine di servizio del direttore di sede n. 2013/0100/00011 Persona_1
del 28/02/2013, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Agrigento,
1 - resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositata il 29
Novembre 2023 il signor premetteva che, dopo avere presentato apposita Parte_1 domanda l'11 Aprile 2023, il 20 Ottobre 2023 era stato sottoposto a visita dalla competente
Commissione Sanitaria per l'accertamento della sussistenza a suo favore dello stato di handicap ex art. 4 della legge n. 104/1992. Esponendo che, all'esito della citata verifica era stato riconosciuto soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, I comma, di quest'ultimo provvedimento normativo, senza l'attribuzione dei requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5 del 9
Febbraio 2012. Il ricorrente riferiva, altresì, che sempre in data 20 Ottobre 2023 la competente
Commissione Sanitaria aveva verificato la ricorrenza in capo a esso istante dei requisiti sanitari ai fini della propria iscrizione al collocamento mirato disciplinato dalla legge n. 68/1999.
Affermando l'illegittimità e l'infondatezza del parere espresso dalla stessa nel corso della suddetta visita per non avere constatato la rispettiva condizione invalidante, così da avere diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980. Pertanto, con il ricorso in limine indicato adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine CP_2 di accertare il possesso da parte sua dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'8 Febbraio 2024 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto contestava, preliminarmente, l'inammissibilità del cennato ricorso per mancanza della domanda amministrativa. Riferendo che, il signor Pt_1
chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dopo avere rinunciato
[...]
a presentarsi alla visita fissata a seguito della presentazione in data 11 Aprile 2023 di apposita domanda. Prendeva, poi, posizione relativamente al merito delle pretese di controparte. In forza di tali ragioni domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in parola.
Indi, durante l'udienza odierna del 10 Gennaio 2025 i procuratori delle parti insistono nei propri scritti difensivi e discutono la causa, concludendo in conformità dei rispettivi atti, e il
Giudice Onorario designato alla sua trattazione la decide mediante sentenza emessa a norma
2 dell'art. 429 c.p.c., di cui dà lettura integrale in pubblica udienza in loro assenza, dopo essere uscito dalla camera di consiglio, nella quale si è previamente ritirato.
2.- Le domande formulate dall'istante in seno al ricorso ex art. 445bis c.p.c. introduttivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio de quo sono improponibili per le ragioni di seguito illustrate.
Nella ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità l'eccezione sollevata in via preliminare dall' nella rispettiva memoria CP_2
difensiva. Per il suo tramite obietta che, il menzionato ricorso è inammissibile per mancanza della necessaria domanda amministrativa. Evidenziando che, il signor chiede Parte_1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dopo avere rinunciato a presentarsi alla visita, fissata dalla competente Commissione Sanitaria a seguito della presentazione da parte sua in data 11 Aprile 2023 di apposita domanda. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare la doglianza in esame suscettibile di accoglimento è opportuno rilevare alcuni significativi ed emblematici aspetti. E' indubbio che, il ricorrente ha presentato domanda per l'accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., deducendo che a seguito delle visite a cui si è sottoposto il 20 Ottobre 2023 presso le Commissioni Mediche all'uopo preposte, innanzitutto, è stato riconosciuto soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, I comma, della legge n. 104/1992, senza l'attribuzione dei requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5 del 9
Febbraio 2012. In secondo luogo, è stata accertata la sussistenza in capo a esso istante dei requisiti sanitari ai fini della propria iscrizione al collocamento mirato disciplinato dalla legge n. 68/1999. Di guisa che, con l'enunciato ricorso ha chiesto all'adita autorità giudiziaria la nomina di un C.T.U. per accertare le condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980. Ebbene, la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che: “Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla legge n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della
domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali che (……) richiedano il
previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione svolta in
sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile,
senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata legge n. 533, che si
limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo, né dall'art. 443 cod. proc. civ., che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché
3 l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato” (cfr.: Cass., Sez. Un., 5/08/1994 n.
7269). In forza di tale principio di matrice giurisprudenziale si perviene alla constatazione che,
la mancata presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale, o assistenziale determina non già la mera improcedibilità contemplata dall'art. 443 c.p.c.; bensì,
la radicale improponibilità della domanda giudiziale. Di conseguenza, tale vizio, rendendo nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione (in senso naturalmente improprio, costituendo l'improponibilità una questione non inerente alla giurisdizione), è rilevabile di ufficio anche dopo la prima udienza di discussione e in qualsiasi stato e grado del giudizio. In questo senso è orientata, in assoluta prevalenza, la giurisprudenza di legittimità successiva al menzionato intervento delle Sezioni Unite (cfr. Cass., 11/12/1995 n.
12661; Cass., 8/04/2000 n. 4463; Cass., 28/11/2003 n. 18265; Cass., 12/03/2004 n. 5149; Cass.,
24/06/2004 n. 11756; Cass., Sez. Lav., 29/12/2004 n. 24103). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “In materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale
richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al
conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve
escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un
beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti
verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda” (cfr.: Cass.,
Sez.
6 - L., ordinanza n. 1271 del 20/01/2011). Stabilendo recentemente, altresì, che: “In materia di provvidenze per gli invalidi civili, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, specifica e distinta da quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in assenza della quale il diritto a detta indennità non può essere fatto valere con l'impugnazione in giudizio dell'esito di una visita di revisione disposta per verificare il requisito sanitario previsto per una prestazione diversa.
(……)” (cfr.: Cass., Sez. L., ordinanza n. 30436 del 26/11/2024). In proposito, la
4 giurisprudenza di legittimità puntualizza che: “la richiesta indennità di accompagnamento, disciplinata dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, ha presupposti del tutto diversi (incapacità di deambulare o di compiere gli atti della vita senza l'aiuto di altra persona) da quelli richiesti, sulla base della L. n. 118 del 1971, nel ricorso introduttivo per il conseguimento delle provvidenze economiche per gli invalidi civili, consistenti nell'assegno mensile (art. 13: nella incapacità lavorativa del 74%, limite di reddito e incollocabilità) e nella pensione di inabilità
(art. 12: nella incapacità lavorativa del 100% e limite di reddito)” (cfr.: Cass.,
Sez.
6 - L., ordinanza n. 1271 del 20/01/2011).
A ben guardare, nel caso di specie il signor all'atto delle visite a cui si è Parte_1 sottoposto il 20 Ottobre 2023 non fruiva dell'indennità di accompagnamento, prestazione in relazione alla quale ha chiesto il riconoscimento a proprio favore del requisito sanitario con il ricorso che ha incoato il presente procedimento. Sempre la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 14561 del 9 Maggio 2022 ha affermato il principio secondo cui: “In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei
requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.
Nella ipotesi che ci occupa, con i verbali predisposti dalle competenti Commissioni
Sanitarie all'esito delle nominate visite, che non sono state di revisione, sono stati riconosciuti al ricorrente i benefici superiormente indicati. Ragion per cui, non trova applicazione l'insegnamento giurisprudenziale testé richiamato. In realtà, in ossequio a quanto su rilevato, si deve ritenere che l'odierno istante era tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, avente a oggetto l'accertamento della ricorrenza a suo favore dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento disciplinata dall'art. 1 della legge n. 18/1980.
Pertanto, in assenza di prova della presentazione della stessa, va dichiarata l'improponibilità della domanda.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, non avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del
24 Novembre 2003, il signor deve essere condannato al pagamento a favore Parte_1 dell' delle spese processuali del presente procedimento di accertamento tecnico CP_2 preventivo obbligatorio, come liquidate nella parte dispositiva.
P.Q.M.
5 la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, improponibile la domanda avanzata dal signor con il ricorso ex art. 445bis c.p.c. introduttivo del Parte_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio de quo;
- infine, condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del presente giudizio, che si CP_2 liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 10 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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