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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 794 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio La Cavera ed Parte_1
Erasmo Tarantino, con domicilio eletto in Palermo, Piazza Leoni n.49 presso lo studio dell'Avvocato Erasmo Tarantino. Appellante CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore. Appellato- non costituito FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza n.530/2024 emessa l'8.02.2024, il Tribunale G.L. di Palermo ha dichiarato il diritto di , a percepire, a decorrere dal Parte_1 mese di agosto 2022 ed a tutt'oggi, l'assegno ordinario di invalidità n.15047026/IO, nonché la non ripetibilità dell'importo di € 667,71, richiesto dall' con CP_1 comunicazione dell'1/08/2022 a titolo di indebito per prestazioni previdenziali non spettanti sulla pensione civile n. 15047026/IO; considerato che per la parziale riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso depositato l'11 luglio 2024, non notificato alla parte Parte_1 appellata, per ottenere la condanna dell' al pagamento delle somme non CP_1 corrisposte a titolo di assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di luglio 2022;
ritenuto che
la parte appellante non è comparsa all'udienza del 24 aprile 2025, né a quella successiva del 17 luglio 2025, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla Cancelleria;
evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile;
considerato che
nulla è dovuto per spese alla parte appellata non costituita.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n.530/2023 emessa in data 8 Parte_1 febbraio 2024 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Nulla per spese di lite. Così deciso in Palermo, il 17 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco