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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 1749 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Napoleone Parte_1
Giuseppe, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Controparte_1
Luigi, come da procura in atti
APPELLATA
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Luigi, CP_2
come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 311/2022 del Tribunale di
Latina, pubblicata il 14/02/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 Il Tribunale di Latina, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
“CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (atto di citazione): “In via Principale:
1. dichiarare l'annullabilità del testamento olografo pubblicato in data 06.06.2016 in
Latina innanzi al Notaio Dott. ai sensi dell'art. 624 c.c. sia per Per_1
incapacità di intendere e di volere del testatore e/o per captazione del de cuius. In via subordinata:
1. disporre la reintegrazione della legittima nei confronti del sig. , mediante la proporzionale riduzione Parte_1
delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig. poteva disporre, nei limiti della quota medesima Persona_2
ammontante ad euro 400.000,00 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
2. condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorai del presente giudizio.”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) sull'azione principale: RIGETTARE la domanda perché infondata sia fattualmente, sia giuridicamente e comunque basata su presupposti insussistenti oltre che non provata. b) sull'azione subordinata: In via pregiudiziale: dichiarare l'INAMMISSIBILITA' e/o l'IMPROPONIBILITA' dell'azione; In via gradata e nel merito: RIGETTARE la domanda perché infondata sia fattualmente, sia giuridicamente e comunque basata su presupposti insussistenti oltre che non provata. Con ogni opportuno e consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compenso per prestazione professionale.”
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle convenute,
[...]
ha formulato le domande riportate in epigrafe: - annullamento del Pt_1
testamento olografo del padre pubblicato in data Persona_2
06/06/2016 in Latina dinanzi al notaio , ai sensi e per gli effetti Per_1
r.g. n. 2 dell'art. 624 c.c., per incapacità di intendere e di volere del testatore ovvero per 'captazione'; - in via subordinata la reintegrazione della legittima nei suoi confronti mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie.
L'attore ha dedotto a sostegno delle domande spiegate: che in data
25/05/2016 veniva a mancare il proprio genitore signor Persona_2
nato a [...] il [...]; che le condizioni di salute di quest'ultimo, negli anni precedenti la scomparsa, erano pessime;
che era affetto infatti da grave encefalopatia vascolare involutiva con sindrome parkinsoniana e decadimento cognitivo;
che detta diagnosi, peraltro, veniva confermata ed obiettivata, in data 17/02/2014 dalla Commissione Medico -Legale dell'INPS di Latina, stabilendo, altresì, la decorrenza dell'invalidità dal
25/09/2013, nonché la necessità di assistenza continua, non essendo il signor in grado già dal 2013 di compiere gli atti quotidiani della Per_2
vita, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione, maturando, quindi, anche il diritto all'indennità di accompagnamento;
che le condizioni psico-fisiche del de cuius sarebbero emerse dal verbale di accertamento del Centro Medico Legale dell'INPS di Latina.
Ha altresì rilevato che la convenuta avrebbe Controparte_1
assunto nei confronti del padre un vero e proprio atteggiamento di plagio, finalizzato ad impossessarsi dei beni di quest'ultimo, che in più circostanze sarebbe stato accompagnato dalla figlia in banca per effettuare CP_1
rilevanti prelievi di somme di denaro mediante una particolare forma consistente nella emissione di assegni bancari intestati a se stesso;
che il comportamento della convenuta predetta lo aveva indotto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria penale ravvisandosi l'ipotesi di reato di cui all'art. 643 c.p.; che, con il testamento impugnato, che lo vedeva completamente estromesso, il de cuius ha lasciato alle figlie e CP_1
due immobili siti in Latina ed oggetti preziosi di rilevante valore. Ne CP_2
r.g. n. 3 sarebbe derivata oltre alla invalidità del testamento la legittimazione a proporre domanda di riduzione per lesione della quota di legittima.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda principale perché infondata sia fattualmente, sia giuridicamente e, comunque, basata su presupposti insussistenti oltre che non provata, nonché la dichiarazione di inammissibilità o improponibilità dell'azione subordinata.
convenuta in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
Con ordinanza del 28/9/2018, il g.i. ha disposto CTU per il seguente accertamento: “Esaminata la documentazione medica depositata in atti, dica il c.t.u. se il de cuius fosse capace di intendere e di volere all'epoca di redazione del testamento”.
Acquisti gli esiti della disposta CTU, rinunciata la prova testimoniale da parte attrice, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
19/10/2021 tenuta nelle forme della trattazione scritta a norma dell'art. 221, comma 4, del DL n. 34 del 2020.
2. La domanda di annullamento del testamento olografo di
[...]
padre delle parti in causa, pubblicato in data 06/06/2016 in Per_2
Latina dinanzi al notaio è fondata sul fatto che lo stesso sarebbe Per_1
stato affetto, al momento della redazione dell'atto, da sindrome parkinsoniana con decadimento cognitivo, come sarebbe stato accertato dal Centro medico-legale dell'INPS e come risulterebbe dal verbale del
17/2/2014 posto a base del riconoscimento dell'indennità assistenziale di accompagnamento in favore dello stesso Persona_2
L'assunto è infondato.
Va infatti richiamato il principio per cui sul piano probatorio, i verbali Commissioni mediche fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700
c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o,
r.g. n. 4 comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice. Quest'ultimo può valutarne, dunque, l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento definitivo ed indiscutibile, in relazione all'inabilità fisica o psichica di un determinato soggetto. Pertanto, nella specie, il verbale, attestante l'invalidità civile piena di una donna, non è sufficiente per ritenerla totalmente incapace di provvedere al proprio sostentamento e ciò legittima la scelta dei genitori di non fornirle un contributo economico mensile (Cass. civ., sez. I, 09/06/2015, n. 11889).
In altri termini, è pacificamente rilevabile anche in queta sede che tali accertamenti medici, che, peraltro - sotto il profilo formale - non hanno natura provvedimentale degli accertamenti sanitari, sono meramente strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione assistenziale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 06/04/2021, n.
9235).
In ogni caso va osservato che il verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità redatto il
17/2/2014 ai sensi dell'art. 20 della legge n. 102 del 2009 reca: - diagnosi di “Encefalopatia vascolare involutiva con sindrome parkinsoniana e decadimento cognitivo;
cardiopatia scleroipertensiva;
poliartrosi senile ad impegno funzionale”; - anamnesi: “sindrome parkinsoniana con decadimento cognitivo;
ipertensione arteriosa;
poliartrosi senile. Esame obiettivo: vigile, orientato s/t [nello spazio e nel tempo)], rallentamento ideomotorio, passaggi posturali non autonomi, deambulazione incerta con ausilio di un bastone;
tremori fini degli arti superiori”.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. nella Persona_3
relazione depositata telematicamente il 16/1/2020 ha confermato r.g. n. 5 l'inidoneità degli accertamenti compiuti in sede previdenziale a comprovare una condizione di incapacità di intendere e volere del soggetto in questione, genitore delle parti in causa.
Egli ha rilevato: La consulenza psicologica e somministrazione di test ed il riscontro dei risultati di esami psicometrici effettuati presso il
Distretto ASL di Aprilia in data 31.07.14, accertamenti effettuati 11 giorni prima della data di redazione del testamento, appaiono documentativi di un deterioramento cognitivo di livello lieve di probabile natura vascolare e sindrome ansioso depressiva. Ho definito difficile da comprendere questa correlazione nella piena coscienza che il carattere definitorio del giudizio
INPS è sicuramente non pertinente rispetto ai requisiti caratterizzanti il concetto di capacità di intendere e volere. La capacità di intendere e di volere può, infatti, essere definita come l'attitudine a rendersi conto della portata delle proprie azioni e l'indagine psicometrica attuata il 31.07.14 appare più utile per raggiungere un giudizio positivo.
Le conclusioni del tutto condivisibili del consulente - non contraddette proprio dagli esiti dell'esame obiettivo riportato nel verbale di accertamento del 17/2/2014 invocato da parte attrice (da cui risulta uno stato 'vigile e orientato nello spazio e nel tempo' del testatore) - sono dunque le seguenti: all'esame della documentazione medica presente nel fascicolo di causa e facendo riferimento alle considerazioni riportate nella discussione che precede, si ritiene presumibile che il de cuius all'epoca di redazione del testamento fosse capace di intendere e volere.
Si può richiamare anche l'ulteriore passaggio della CTU che rielabora gli esiti di accertamenti medico-diagnostici effettuati dal de cuius in prossimità della redazione del testamento olografo impugnato (datato
11/8/2014). Si legge nella relazione del CTU: In realtà, dalla documentazione esaminata risulta che in data 31.07.14 presso il Distretto di Aprilia dal dott. neurologo, veniva avviato alla Per_4 Persona_2
r.g. n. 6 dott.ssa medico specialista in psicologia clinica, veniva redatta Per_5
una Relazione Esami Psicometrici sullo stesso e veniva sottoposto a colloquio psicologico clinico ed esame psicometrico con la valutazione delle condizioni neuropsicologiche, risultava accompagnato dalla figlia e viene descritto: vigile, collaborante, adeguato e accede spontaneamente al colloquio. In quella circostanza veniva sottoposto a test psicologici: MMSE
e alla scala GDS: Il Mini-Mental State Examination, o MMSE, è un test neuropsicologico per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo. Il è spesso utilizzato CP_3
come strumento di screening nell'indagine di soggetti con demenza, e con sindromi neuropsicologiche di natura differente. Il Punteggio ottenuto da
è stato 22,3 / 30, indicativo della presenza di Persona_2
deterioramento cognitivo di livello lieve. Infatti, il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Un punteggio uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive;
un punteggio compreso tra 18 e 24 è indice di una compromissione da moderata a lieve, un punteggio pari a 25 è considerato borderline, da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva.
In ragione di quanto sopra, tenuto conto degli inequivoci esiti degli accertamenti svolti in corso di causa, la domanda di annullamento del testamento oggetto di causa per incapacità del testatore va rigettata.
D'altra parte, sull'applicazione dell'art. 591, primo comma, n. 3), c.c.
è pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui è valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all'atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d'insieme r.g. n. 7 della vita del testatore come un portato dell'asserita costante e irrimediabile instabilità di quest'ultimo. (Cass. civ., sez. II, 04/03/2020, n.
6079).
Nel caso di specie la dedotta inabilità del de cuius, derivante dalla diagnosticata sindrome pakinsoniana e la necessità di assistenza del medesimo testatore, non ha comportato che lo stesso fosse, al momento della redazione del testamento, in condizioni di decadimento mentale tali da limitarne la capacità di intendere e volere.
3. L'impugnazione della disposizione testamentaria ai sensi dell'art. 624 c.c. è rimasta a livello di mera enunciazione.
Sul punto non sono state richieste specifiche prove e, come rilevato,
l'attore ha rinunciato all'assunzione della prova testimoniale pure ammessa.
Si osserva con la giurisprudenza di legittimità che Ai fini della configurabilità della captazione, rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c., non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
(Cass. civ., sez. II, 04/02/2014, n. 2448).
Nessuno degli elementi richiesti per la configurabilità della fattispecie risulta minimamente dimostrato nel caso di specie.
4. Resta da esaminare l'azione di riduzione genericamente spiegata da parte attrice e non supportata da sufficienti elementi.
Va premesso che né in allegato all'atto di citazione, né con le concesse memorie istruttorie l'attore ha depositato documentazione idonea a ricostruire, neppure ipoteticamente, il patrimonio del de cuius, ovvero gli r.g. n. 8 atti dispositivi che lo stesso ha compiuto in vita.
Di contro, senza che sul punto si sia offerta prova contraria, la parte convenuta costituita, con la seconda memoria istruttoria, ha documentato l'erogazione in favore di effettuata dei genitori per importo Parte_1
complessivo di € 490.500,00 (importo pari alla sommatoria degli assegni circolari tratti dalla Banca Popolare del Lazio, Intesa S. Paolo re MPS presso cui il testatore godeva di conti correnti).
Gli elementi di prova offerti dalla convenuta sono Controparte_1
coerenti con le affermazioni contenute nel testamento, nel quale si legge:
“A mio figlio ho elargito in vita molte somme di denaro, delle quali Pt_1
egli ha disposto per le sue necessità … Tali somme di denaro rappresentano una importante parte del mio patrimonio e sono più che sufficienti a comporre la quota di legge che spetta a ”. Pt_1
In tale contesto la generica prospettazione di una lesione della quota riservata come effettuata dall'attore non trova fondamento alcuno.
In altri termini non viene allegata alcuna documentazione, neppure minima, volta a definire l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre, né sono offerte prove che consentano di avere a disposizione elementi di conoscenza tali da rendere possibile l'effettuazione delle operazioni di riunione fittizia imposta dall'art. 556 c.c.
L'attore né in atto di citazione, né con la seconda memoria istruttoria, ha chiesto espletarsi CTU per la ricostruzione del patrimonio del de cuius al fine di eventualmente dimostrare per quella via i presupposti della spiegata domanda di riduzione.
Le considerazioni suesposte valgono in attuazione del seguente principio: In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal r.g. n. 9 fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal 'de cuius' (Cass. civ., sez. II, 19/01/2017, n. 1357, cui sono conformi Cass. 14473/2011 e Cass. 13310/2002).
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, applicati i valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi e ridotti sino al 70% per la fase istruttoria attesa la limitata attività svolta), seguono la soccombenza.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- rigetta le domande principali proposte dall'attore Parte_1
per l'annullamento del testamento olografo redatto da e Persona_2
pubblicato in data 06/06/2016 in Latina per atto del notaio;
Per_1
- rigetta la domanda di riduzione proposta in via subordinata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in € 10.973,00 per compenso al difensore, Controparte_1
oltre spese generali, iva e cpa;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti r.g. n. 10 dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.311/2022 emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Civile,
Presidente dott. De Cinti Pierluigi, relatore dott. Luca Venditto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3326/2017 depositata in cancelleria in data
11/02/22, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via Principale
“dichiarare l'annullabilità del testamento olografo pubblicato in data
06.06.2016 in Latina innanzi al Notaio Dott. ai sensi dell'art. 624 Per_1
c.c. sia per incapacità di intendere e di volere del testatore e/o per captazione del de cuius;
In via subordinata: disporre la reintegrazione della legittima nei confronti del sig.
, mediante la proporzionale riduzione delle predette Parte_1
disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig.
[...]
poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad € Per_2
400.000,00 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ossia giudizio di 1° e 2° grado”.
, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto perché infondato sia fattualmente sia giuridicamente.
In subordine, in accoglimento della eccezione spiegata in primo grado e qui riproposta ex art. 346 c.p.c., dichiarare l'INAMMISSIBILITA' e/o l'IMPROPONIBILITA' dell'azione di riduzione per omessa accettazione con beneficio di inventario.
Con vittoria di spese e compenso per prestazione professionale.”
, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
r.g. n. 11 “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché infondato sia fattualmente sia giuridicamente.
Con vittoria di spese e compenso per prestazione professionale.”
La causa, all'udienza tenutasi in data 08/05/2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appellante, nel censurare la sentenza, ha evidenziato, in primo luogo, l'errore di valutazione del Tribunale, il quale, nell'escludere la dedotta incapacità del testatore, non ha tenuto conto delle emergenze istruttorie.
Ha dedotto che il de cuius era affetto da encefalopatia vascolare involutiva con sindrome parkinsoniana e decadimento cognitivo. Tale infermità patologica era stata accertata e riscontrata dal Centro Medico
Legale dell'INPS di Latina, che, all'esito dell'esame eseguito sulla persona del sig. aveva riscontrato, in data 17.02.2014, con Persona_2
decorrenza dal 20.12.2013 una invalidità con necessità di assistenza continua non essendo in grado il sig. all'epoca, di Persona_2
compiere gli atti quotidiani della vita, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione.
Ad avviso dell'appellante, la sindrome parkinsoniana con decadimento cognitivo, è una patologia degenerativa del sistema centrale nervoso, progressiva ed irreversibile che comporta l'incapacità di intendere e di volere.
Sul punto ha dedotto che non appaiono condivisibili le conclusioni del
C.T.U., in quanto, alla luce della certificazione medica del 31/07/2014 rilasciata dalla ASL di Latina distretto di Aprilia a firma della Dr.ssa
è giunto ad escludere l'incapacità basandosi, per la valutazione Per_6
clinica dei disturbi neurocognitivi, esclusivamente sui risultati del test
MMSE peraltro deducendo da essi un deterioramento cognitivo di livello lieve (punteggio ottenuto 22,3 su 30, nella somministrazione del test r.g. n. 12 MMSE), mentre nella scala valutativa del Mini-mental state examination, un valore compreso tra 18 e 26 è indicativo di un deterioramento cognitivo di livello medio.
Oltretutto, secondo l'appellante, la certificazione medica del 31 luglio
2014, in forza della quale il testatore era capace di intendere e di volere, appare in contrasto con i risultati diagnostici descritti nel verbale di accertamento dell'invalidità civile dell'INPS, da cui è emersa
“encefalopatia vascolare involutiva con sindrome parkinsoniana e decadimento cognitivo..” in un invalido ultrasettantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con esonero da future visite di revisione per l'applicazione del DM 02/08/2007.
In conclusione, ad avviso dell'appellante, sarebbe necessario in questa sede disporre una nuova consulenza tecnica soprattutto al fine di stabilire l'intensità del deterioramento cognitivo e quanto ciò abbia potuto incidere sulla capacità di autodeterminarsi del de cuius.
La censura è infondata.
Si premette che la prova dell'incapacità di autodeterminarsi deve essere fornita da chi l'invoca in modo rigoroso, come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale.
Sempre in via preliminare, si osserva che per l'incapacità di autodeterminazione non è sufficiente che sia alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, in ragione dell'età avanzata e/o per patologie, occorrendo, invero, che lo stato psico-fisico di quest'ultimo sia tale, nel momento della redazione del testamento, da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che, come suddetto, deve essere provato in modo rigoroso. (ex multis Corte di cassazione sentenza n. 3934/2018; sentenza n.27351/2014).
In sostanza, perché possa dirsi sussistente uno stato di incapacità
r.g. n. 13 naturale non è sufficiente un lieve e/o anche un moderato decadimento delle facoltà mentali.
Il generico stato di decadimento cognitivo, a meno che non sia di estrema gravità, non è idoneo, dunque, ad integrare l'incapacità invalidante il testamento, ai sensi dell'art. 591 c.c., non essendo, di regola, tale condizione sufficiente a compromettere integralmente la capacità volitiva e critica del testatore.
Alla luce di tali considerazioni, si osserva che, nel caso di specie,
l'odierno appellante non ha fornito la prova rigorosa dell'incapacità naturale, essendosi essenzialmente limitato a depositare il verbale del
17/2/2014 posto a base del riconoscimento dell'indennità assistenziale di accompagnamento in favore dello stesso e, dunque, Persona_2
rilasciato nell'ambito del procedimento pendente all'Inps per il riconoscimento dello stato di invalidità e della conseguente indennità di accompagnamento.
Sostanzialmente, a fronte della dedotta incapacità naturale del de cuius, l'attore non ha prodotto in giudizio alcun documento sanitario relativo alle condizioni mentali e cognitive di quest'ultimo, limitandosi ad assumere in modo generico l'incapacità dello stesso di comprendere il significato dei propri atti, ancorando tale convincimento al verbale della
Commissione medica INPS, volta all'accertamento dell'invalidità civile, nel quale è riportato che il testatore risultava affetto da “encefalopatia vascolare involutiva con sindrome parkinsoniana e decadimento cognitivo..(..) con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con esonero da future visite di revisione per l'applicazione del DM 02/08/2007”.
Ebbene, tale certificato risulta poco rilevante nel contenuto, in quanto, essendo finalizzato al riconoscimento dello stato di invalidità e della conseguente indennità di accompagnamento, non trae fondamento,
r.g. n. 14 relativamente alle condizioni psichiche del de cuius che interessano in questa sede, da un accertamento di tipo specialistico, bensì da un'anamnesi generale.
Ed in ogni caso, come giustamente messo in evidenza dal Tribunale, deve rilevarsi che nel verbale di accertamento dell'invalidità civile del17/2/2014, si legge “Esame obiettivo: vigile, orientato s/t [nello spazio e nel tempo)], rallentamento ideomotorio, passaggi posturali non autonomi, deambulazione incerta con ausilio di un bastone;
tremori fini degli arti superiori”.
Ed è evidente che l'orientamento nello spazio e nel tempo insieme al fatto che il paziente fosse vigile portano ad escludere uno stato di incapacità naturale.
A ciò deve aggiungersi che dalla consulenza psicologica e somministrazione di test e dal riscontro dei risultati di esami psicometrici effettuati presso il Distretto ASL di Aprilia in data 31.07.2014 è emerso un deterioramento cognitivo di livello lieve.
In particolare, il paziente è stato sottoposto a colloquio psicologico clinico ed esame psicometrico con la valutazione delle condizioni neuropsicologiche ed è stato descritto: “vigile, collaborante, adeguato e accede spontaneamente al colloquio” e, sottoposto al test neuropsicologico
MMSE utilizzato per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo, ha raggiunto un punteggio di
22,3 / 30, indicativo della presenza di deterioramento cognitivo definito dal
C.T.U. “lieve”, e dall'odierno appellante “moderato”, ma ciò non assume particolare significato, in quanto non è sufficiente un decadimento cognitivo, anche se moderato, per escludere l'incapacità naturale, soprattutto nei casi in cui il soggetto si presentava “vigile, collaborante, adeguato e accede spontaneamente al colloquio” e, come emerso in sede di accertamento per accedere all'invalidità, orientato nel tempo e nello spazio.
r.g. n. 15 In considerazione di quanto appena detto, non vi è spazio per il rinnovo della C.T.U., la quale, anche ove dovesse optare per un decadimento intellettivo di grado moderato, non cambierebbe i termini della questione.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza per “Errata valutazione dell'art. 624 c.c.”.
Dopo aver premesso che l'annullamento del testamento non può essere confinato ai casi di frode, essendo sufficiente che la volontà del testatore sia stata sviata, senza la necessità di raggiri, ha dedotto che, nel caso di specie, tale sviamento vi era stato, sol se si consideri che CP_1
“per precostituire e costruire la capacità di intendere e volere del
[...]
de cuius accompagnò, assieme al suo legale di fiducia, il sig. nel Per_2
luglio del 2014, proprio un mese prima della sottoscrizione del testamento olografo, presso l'ASL di Aprilia per farlo sottoporre ad una visita medica finalizzata a certificare una realtà patologica difforme da quella effettiva, ed il certificato medico rilasciato dall'ASL è stato poi allegato al testamento olografo e depositato dinnanzi al Notaio Dott. . Per_1
Ed inoltre, i continui ed ingenti prelievi eseguiti, apparentemente, dal sig. sul proprio conto corrente presso la Banca Popolare Persona_2
del Lazio Filiale di Latina Agenzia 1, mediante l'emissione di assegni bancari intestati a sé stesso, per l'effettuazione dei quali veniva accompagnato esclusivamente dalla figlia e dal legale di fiducia CP_1
di quest'ultima, sono una chiara riprova di quanto sopra detto.
La censura è infondata.
Giova premettere che la centralità del principio della libertà di testare
- in forza del quale affinché un testamento possa dirsi valido, esso deve essere frutto della volontà autodeterminata del testatore, libero di decidere della sorte del proprio patrimonio per il periodo in cui avrà cessato di vivere - reca con sé l'esigenza di assicurare la spontaneità della r.g. n. 16 disposizione e la piena libertà del testatore di esprimere la propria volontà senza alcun condizionamento, né concomitante né precedente alla redazione del testamento. Detto principio trova estrinsecazione nella disciplina codicistica che sanziona con l'invalidità la fattispecie della captazione testamentaria, regolata dall'articolo 624 c.c., a norma del quale
"la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo. (..)". La captazione può consistere, alternativamente, nell'indurre taluno a fare un testamento, che non avrebbe voluto, nell'indurre taluno ad inserire nel testamento disposizioni che non avrebbe voluto inserire, oppure ad omettere disposizioni che egli invece avrebbe voluto, o ancora nell'indurre taluno ad includere quali eredi o legatari persone che altrimenti egli non avrebbe considerato.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito il principio in virtù del quale in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per poter configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico, esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (Cass. n. 4653/2018; Cass. n. 2448/2014).
Grava ovviamente su chi agisce l'onere di provare, da un lato che il testatore, la cui volontà sarebbe stata orientata e deviata, si trovasse in una r.g. n. 17 condizione mentale idonea a subire un condizionamento della libertà di autodeterminazione del proprio giudizio e, dall'altro lato, la sussistenza non già di una semplice influenza di carattere psicologico ma l'esistenza di veri e propri "mezzi fraudolenti" idonei a modificare e ad orientare la volontà del disponente e, conseguentemente, il nesso di causalità psichica tra il mezzo fraudolento ed il contenuto delle disposizioni testamentarie stesse.
Sarà dunque onere dell'attore "affermare e allegare i fatti principali, essenziali e decisivi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore e sulle decisioni di quest'ultimo nel manifestare le proprie volontà" (Cass. n. 824/2014 e Cass. n. 1404/2018).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito il benché minimo elemento a sostegno della propria tesi, neanche di carattere presuntivo, non ottemperando quindi al relativo onere probatorio, come esattamente evidenziato dal Tribunale.
In particolare, non può costituire prova della captazione e/o dello sviamento l'aver la figlia accompagnato il padre all'ASL per farne accertare la capacità.
Ed invero, ciò è stato chiesto dal Notaio davanti al quale il de cuius ha redato personalmente il testamento, come emerge dal decreto di archiviazione emesso nel giudio penale, versato in atti.
Né tantomeno costituisce prova utile il fatto che il testatore avesse fatto dei prelievi facendosi rilasciare assegni intestati a sé stesso, di cui ad avviso dell'appellante avrebbe beneficiato la figlia, Controparte_1
Tali assegni recano la sola girata a favore di e sono Persona_2
privi di qualsiasi riferimento alla figlia, Controparte_1
E comunque, nulla sono in grado di provare in merito alla dedotta captazione al momento della redazione del testamento.
Oltretutto, l'attore aveva chiesto di sentire quale testimone sul punto il r.g. n. 18 direttore della filiale della Banca Popolare del Lazio presso la quale era correntista. Persona_2
Tale prova è stata ammessa, ma è stata oggetto di espressa rinuncia dell'attore all'udienza del 12/1/2021.
In ogni caso, tali dedotte circostanze non valgono da sole a dimostrare che abbia tenuto comportamenti fraudolenti, tali da Parte_2
influenzare e determinare la volontà del testatore.
In conclusione, le dedotte vicende non forniscono alcuna prova ai fini dell'operatività di cui alla norma dell'art. 624 c.c.
Con il terzo motivo di appello, formulato in via subordinata,
l'appellante ha censurato la sentenza per aver rigettato la domanda di riduzione, ritenendola generica, in quanto non supportata da alcun elemento, nonostante lo stesso avesse ricostruito l'asse ereditario, pari a €
1800,000,00, e fosse stato totalmente pretermesso, per non aver avuto la quota di legittima allo stesso spettante, pari a € 400.000,00.
Ha dedotto che delle somme ricevute dal padre prima della sua morte non si potesse tener conto, perché trattasi di “regalo e di liberalità a lui fatta”, come d'altronde dichiarato dal de cuius nel testamento.
La censura è infondata.
Come osservato dal Tribunale, l'odierno appellante non ha depositato alcuna documentazione volta a ricostruire l'asse ereditario, ovvero gli atti dispositivi compiuti in vita dal de cuius.
Si è limitato nella memoria ex art. 183 n.1, c.p.c. solo ad indicare i beni a suo avviso facenti parte dell'asse ereditario e il valore complessivo degli stessi, senza tuttavia fornire alcuna prova.
Ha sostenuto che nella massa ereditaria, oltre ai due immobili lasciati alle figlie - in relazioni ai quali tuttavia nessun documento (titolo di proprietà, visura ipocatastale, ecc.) ha depositato, al fine di verificare se effettivamente il de cuius avesse la titolarità dei detti beni ovvero se r.g. n. 19 l'avesse mantenuta fino al momento dell'apertura della successione-, dovessero confluire oggetti preziosi “tipo rolex, orologio Zenith, anelli e bracciali in oro e svariati diamanti”, senza ulteriori specificazioni sulla loro consistenza e sul loro valore, nonché la somma di € 84.000,00, pari agli assegni emessi dal de cuius ed intestati a sé medesimo, della cui esclusione dalla massa ereditaria si è già detto sopra, atteso che non vi è prova che ne abbia beneficiato la figlia.
Non ha neanche indicato gli atti dispositivi che il testatore ha compiuto in vita, sul falso presupposto che la somma di € 490.500,00 erogata in suo favore dal de cuius (importo pari alla sommatoria degli assegni circolari tratti dalla Banca Popolare del Lazio, Intesa S. Paolo re
MPS presso cui il testatore godeva di conti correnti, come documentato da parte avversa) non potesse confluire nella massa ereditaria, perché “regalo, mera liberalità”, come dichiarato nel testamento dal de cuius.
In realtà, in ragione del considerevole importo e di quanto si legge nel testamento relativamente alle somme donate allo stesso (“a mio figlio ho elargito in vita molte somme di denaro, delle quali egli ha Pt_1
disposto a suo piacimento. Tali somme devono considerarsi come un regalo e come una liberalità a lui fatta. Tali somme di denaro rappresentano una importante parte del mio patrimonio e sono più che sufficienti a comporre la quota di legge che spetta a ”), tale dazione costituisce una Pt_1
donazione soggetta alla collazione per imputazione.
In forza di tali vuoti di deduzione e di prova, il Tribunale, anche tenuto conto della cospicua somma di denaro ricevuta dall'attore, ha giustamente ritenuto generica la prospettata lesione della quota riservata.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n. 55/2010.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così
r.g. n. 20 provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di e di , che liquida, per ciascuna Controparte_1 CP_2 parte, in € 6.946,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 21