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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2686/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 20.12.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GONZI DESIRÉE, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese
(VA), Piazza XXVI Maggio n. 4, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di
Varese del 21.1.2025;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. senza osservazioni in data 15.1.2025);
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
Cfr. verbale di udienza del 15.4.2025: “L'avv. Gonzi si riporta alle domande e istanze anche istruttorie svolte e chiede fin d'ora emettersi sentenza parziale sullo status precisando a tal fine le conclusioni come da ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gaeta (LA) Parte_1 Controparte_1 in data 12.9.1987, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1987, atto n. 202, Parte II, serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Varese) il 30.1.1991 ed (Varese) il 15.8.1992. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati avanti al Tribunale di Varese con sentenza n. 1310/2011 del 20.10.2011
(R.G. n. 5726/2005).
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio, nonché di porre Parte_2
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il Controparte_1 versamento di un assegno divorzile mensile pari all'importo di euro 1.000,00, oltre a rivalutazione annuale Istat.
All'udienza del 15.4.2025 compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del difensore il quale chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notificazione nei confronti della parte resistente non comparsa, dichiarava la contumacia di in via provvisoria confermava le condizioni della separazione e Controparte_1
rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
Considerato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
2 I coniugi si sono separati avanti al Tribunale di Varese con sentenza n. 1310/2011 del 20.10.2011
(R.G. n. 5726/2005). Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 20.12.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
in Gaeta (LA) in data 12.9.1987 (atto trascritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato civile del Predetto Comune dell'anno 1987, atto n. 202, Parte II, serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di GAETA (LA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 20.12.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GONZI DESIRÉE, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese
(VA), Piazza XXVI Maggio n. 4, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di
Varese del 21.1.2025;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. senza osservazioni in data 15.1.2025);
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
Cfr. verbale di udienza del 15.4.2025: “L'avv. Gonzi si riporta alle domande e istanze anche istruttorie svolte e chiede fin d'ora emettersi sentenza parziale sullo status precisando a tal fine le conclusioni come da ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gaeta (LA) Parte_1 Controparte_1 in data 12.9.1987, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1987, atto n. 202, Parte II, serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Varese) il 30.1.1991 ed (Varese) il 15.8.1992. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati avanti al Tribunale di Varese con sentenza n. 1310/2011 del 20.10.2011
(R.G. n. 5726/2005).
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio, nonché di porre Parte_2
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il Controparte_1 versamento di un assegno divorzile mensile pari all'importo di euro 1.000,00, oltre a rivalutazione annuale Istat.
All'udienza del 15.4.2025 compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del difensore il quale chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notificazione nei confronti della parte resistente non comparsa, dichiarava la contumacia di in via provvisoria confermava le condizioni della separazione e Controparte_1
rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
Considerato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
2 I coniugi si sono separati avanti al Tribunale di Varese con sentenza n. 1310/2011 del 20.10.2011
(R.G. n. 5726/2005). Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 20.12.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
in Gaeta (LA) in data 12.9.1987 (atto trascritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato civile del Predetto Comune dell'anno 1987, atto n. 202, Parte II, serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di GAETA (LA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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