Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3557 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina Vargiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, obbligandosi tuttavia a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
2) I coniugi concordano che nella casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena via
Mandrolisai 37, continuerà ad abitarci il signor . Controparte_1
3) La OR ed il figlio minore manterranno l'attuale Parte_1 Per_1 residenza anagrafica in Quartu Sant'Elena via Mandrolisai 37, sino al loro trasferimento presso la nuova abitazione che avverrà entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
4) Gli arredi della casa coniugale, oltre agli effetti personali della OR
e del minore e precisamente: divano, poltrona, tappeti, Parte_1 Per_1 comodino, settimino, scrivania, sedia pc, libri e mobile libreria, televisore, n. 2 condizionatori Daikin, resteranno alla OR . Parte_1
5) Gli effetti personali della OR e del minore dovranno essere Parte_1 prelevati dalla OR entro il termine di 10 giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente verbale, mentre i rimanenti entro 6 mesi dalla
Pag. 2 di 5 sottoscrizione del presente verbale;
la data del ritiro deve essere preventivamente concordata con il signor CP_1
6) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori dai quali dovrà Per_1 continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
7) I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le cure mediche, e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente.
8) I coniugi hanno raggiunto il seguente accordo di massima relativo all'affidamento del minore, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- durante il normale corso scolastico: dal lunedì al mercoledì mattina sino all'ingresso a scuola rimarrà con la madre, dal mercoledì dopo Per_1 scuola al venerdì mattina sino all'ingresso a scuola con il padre;
- fine settimane alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
- durante le vacanze scolastiche di Natale il minore trascorrerà 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre e, specificamente, alternativamente con un genitore dal 23 al 30 dicembre dopo pranzo (ore 15 circa) e con l'altro dal 30 dicembre dalle ore 15:00 circa al 6 gennaio successivo;
fermo restando che il minore trascorrerà alternativamente con ogni genitore il 24 o il 25 dicembre ed il 31 di dicembre o il primo gennaio, salvo diverso accordo;
- stesso criterio dell'alternanza annuale per le festività pasquali, pertanto il minore trascorrerà tali festività un anno con il padre ed uno con la madre;
- nel mese di luglio di ogni anno e comunque durante la chiusura estiva delle scuole, il minore frequenterà un campo estivo scelto da entrambi i genitori;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con entrambi i genitori da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
Le spese del viaggio/vacanza sono interamente a carico del genitore con cui il minore trascorrerà il viaggio/vacanza.
- Durante le vacanze estive e pasquali si seguiranno i turni come sopra descritti ad esclusione del periodo concordato di cui al punto che precede.
9) Per gli spostamenti fuori dalla Regione o viaggi occorrerà comunicare le date e i luoghi in cui il genitore intende recarsi con il bambino almeno trenta giorni prima della partenza e ottenere l'assenso scritto dell'altro genitore.
Pag. 3 di 5 10) I viaggi con il bambino non potranno essere organizzati in coincidenza delle festività natalizie o pasquali, salvo diverso accordo tra le parti.
11) Con riferimento allo svolgimento di un'attività sportiva, la stessa verrà scelta in base alle attitudini e al desiderio del minore.
12) Il contributo per il mantenimento a carico del signor , viene Controparte_1 determinato in complessivi €. 210,00, suscettibile annualmente di aumenti secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate del conto corrente intestato alla , Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017; quanto alle spese straordinarie da concordare (tranne quelle urgenti che dovessero essere sostenute nell'interesse del minore), si prevede espressamente che ciascun genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, whatsapp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
13) Il signor autorizza sin da ora la OR Controparte_1 Parte_1 ad incassare l'assegno unico e universale relativo al figlio al 100% che verrà accreditato sul conto corrente personale della OR . Parte_1
14) Il signor e la OR si obbligano a Controparte_1 Parte_1 procedere alla chiusura del conto cointestato presso l'ufficio postale di UM
(Quartu Sant'Elena) conto n. 000071739098 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
15) Il signor autorizza sin da ora la OR Controparte_1 Parte_1 ad incassare e gestire per gli interessi del minore qualsiasi tipo di sostegno concesso da parte dell'INPS o altri istituti.
16) Ciascun genitore avrà diritto di tenere contatti telefonici quotidiani con il minore nei giorni di permanenza dello stesso minore con l'altro genitore.
Entrambi i genitori avranno il diritto a presenziare ad ogni attività sociale del minore, si impegnano reciprocamente a comunicare in maniera tempestiva ogni eventuale problema di salute del figlio.
17) In caso di viaggio fuori dallo Stato italiano, previo assenso scritto del genitore che non parteciperà al viaggio, occorrerà comunicare le date e i luoghi in cui il genitore intende recarsi con il bambino almeno trenta giorni prima della partenza.
Pag. 4 di 5 18) La OR ha varie pendenze nei confronti dell'Agenzia Parte_1 delle Entrate in seguito a delle infrazioni del codice della strada nel periodo in cui l'autovettura intestata a suo nome veniva utilizzata in via esclusiva dal signor pertanto il signor si obbliga a pagare, CP_1 Controparte_1 interamente ed in via esclusiva, dal mese di marzo 2025 fine a completa estinzione del debito, le rate mensili delle cartelle n. 62522016951772009, n.
02520190004622505, n. 02520210025733867 come da prospetto del piano di ammortamento, ed a consegnare mensilmente alla OR copia Parte_1 dell'avvenuto pagamento.
19) Il signor ha acceso una linea di credito presso la Controparte_1 CP_2
contraddistinto dal codice Fastiline n. 10017744359 e dal Controparte_3 codice cliente n. 8095519, per l'acquisto di beni per la famiglia, residua il pagamento di n. 4 rate pari ad € 161,00 cadauna;
pertanto la OR
[...]
si impegna a versare, entro 3 giorni dal pagamento da parte del Parte_1 signor dell'intera rata, la somma pari ad € 80,00 tramite bonifico CP_1 bancario/postale sul conto del signor CP_1
20) I coniugi provvederanno personalmente al proprio rispettivo mantenimento, senza che nessuna delle due parti abbia nulla da pretendere dall'altra a nessun titolo.
21) I coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere in merito agli aspetti economici patrimoniali e si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto/carta d'identità/titolo valido per l'espatrio per sé e per il minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5