Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Decreto presidenziale 23 novembre 2024
Sentenza 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/07/2025, n. 6695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6695 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06695/2025REG.PROV.COLL.
N. 01251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Francesca Carlesi e Alessandro Botto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Pasquale, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Basilicata, del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di PO in liquidazione, delle Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.a. (APIBAS S.p.a.), dell’ARPAB, della Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di PO, del Ministero della Giustizia, della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di PO, del Ministero dell’interno, del Comando stazione Carabinieri di -OMISSIS-, del Ministero della difesa, del Nucleo Carabinieri forestali di -OMISSIS-, del dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di PO, della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di PO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, che ha respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto per l’annullamento dell’ordinanza -OMISSIS-, per il cui tramite il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto alla -OMISSIS- SAS di procedere a propria cura e spese alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica di tutti i materiali presenti nei terreni distinti al catasto comunale al foglio 14, particelle n. 859 e n. 888, nonché per l’annullamento degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società francese -OMISSIS- SAS, con sede legale in -OMISSIS- 67600, Francia, ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. Basilicata con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del Sindaco del Comune di -OMISSIS-, per il cui tramite è stato ordinato alla società ricorrente e odierna appellante, quale proprietaria dello stabilimento all’epoca dei fatti, di procedere a proprie cure e spese alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica di tutti i materiali presenti nell’area identificata al catasto terreni del Comune di -OMISSIS- al foglio n. 14 particelle n. 859 e n. 888, nonché per l’annullamento degli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, che in un’area esterna a quella dello stabilimento ex -OMISSIS- S.r.l., in quanto di proprietà di un soggetto terzo, ossia della Aree Produttive Industriali Basilicata (APIBAS) S.p.a., subentrata al Consorzio Industriale della Provincia di PO ai sensi della l.r. n. 7 del 2021, sono stati rinvenuti taluni rifiuti, come rilevato sia nella nota del 20 luglio 2023, con cui il Comando dei Carabinieri del NOE di PO ha avvisato la Provincia di PO della presenza dei rifiuti stessi, nonché nella nota della Provincia di PO del 3 ottobre 2023 da cui è emerso, per l’appunto, il “ rinvenimento di rifiuti pericolosi e non derivanti dall’attività svolta nell’area -OMISSIS- nei pressi del viadotto limitrofo, risalente al settembre 2006 ”.
Sulla base di tali atti, il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento con nota dell’11 aprile 2024, ha adottato l’ordinanza sopra menzionata, recante l’ordine di rimozione dei rifiuti e della relativa bonifica, rivolto all’odierna appellante.
3. A fronte dell’adozione di tale ordinanza, la società -OMISSIS- SAS ha formulato istanza di accesso agli atti, accolta dal Comune di -OMISSIS-, che ha, tuttavia, dichiarato espressamente di non essere in possesso della sopra richiamata nota del 20 luglio 2023 dei Carabinieri del NOE di PO. Successivamente, la società ha proposto ricorso al T.a.r. Basilicata chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- e formulando, altresì, istanza di sospensione cautelare della stessa.
Tale istanza è stata respinta dal T.a.r. con l’ordinanza n. -OMISSIS-, la quale è stata poi riformata da questa Sezione del Consiglio di Stato, che, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, in accoglimento dell’appello cautelare, ha ritenuto che fossero ravvisabili “ apprezzabili elementi di “fumus” relativamente al dedotto difetto di istruttoria in ordine all’imputabilità alla società ricorrente dell’abbandono dei rifiuti ”. Ciononostante, il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso ritenendo che la società stessa non potesse essere “ esente da qualsiasi responsabilità per tale attività illecita ”, stante la “ qualità di azionista all’epoca dei fatti della ex -OMISSIS- S.r.l. ”, senza svolgere ulteriori accertamenti.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società -OMISSIS- SAS, formulando tre motivi di gravame e rilevando, anzitutto, come l’ordinanza sindacale impugnata l’avesse ritenuta responsabile in quanto titolare dello stabilimento alla cui passata attività produttiva sarebbero asseritamente riconducibili i rifiuti rinvenuti sull’area de qua , mentre successivamente è stata considerata dal T.a.r. tenuta alla rimozione dei rifiuti in quanto “ avente causa/successore a titolo universale ” (con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-) e, infine (con la sentenza n. -OMISSIS-), in quanto “ azionista ” della società che, all’epoca dei fatti, era titolare dello stabilimento de quo , ossia la società -OMISSIS- Italy S.r.l., poi -OMISSIS- S.r.l. e, sul punto, l’appellante ha rilevato come un siffatto modus operandi testimoni di per sé l’illegittimità dell’ordinanza e degli ulteriori atti impugnati per un evidente difetto di istruttoria e di motivazione che non può in alcun modo essere sanato in sede processuale, con inammissibili motivazioni postume.
4.1. Con il primo motivo di gravame, che critica la sentenza di I grado e contestualmente riprende e riproduce il primo motivo di ricorso di I grado, la società appellante ha censurato la sentenza del T.a.r. Basilicata, insistendo nel sostenere la sussistenza del richiamato difetto di motivazione e di istruttoria (peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato), anche in considerazione della mancata acquisizione della nota del Comando dei Carabinieri del NOE di PO del 20 luglio 2023, nonché la violazione dei principi in materia di partecipazione procedimentale e dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, ad avviso dell’appellante, gli atti impugnati sarebbero stati adottati in assenza di un autonomo accertamento e di una valutazione da parte del Comune di -OMISSIS- in merito “ alla situazione fattuale sottesa agli stessi ”, posto che l’ordinanza impugnata si è limitata a richiamare la nota della Provincia di PO del 3 ottobre 2023 e la nota del 20 luglio 2023 del Comando dei Carabinieri del NOE di PO (quest’ultima, peraltro, neppure acquisita formalmente agli atti del procedimento), senza fornire alcuna motivazione che consenta di comprendere sulla base di quali argomentazioni sia stato possibile attribuire una datazione ai rifiuti in questione e, tanto meno, ricondurre questi ultimi all’attività produttiva un tempo svolta dallo stabilimento ex -OMISSIS- S.r.l..
Inoltre, sotto un diverso profilo, il Comune ha anche omesso di considerare la delibera n. 2 del 27 gennaio 2024 del Consorzio ASI, recante la decisione “ di avviare il procedimento per la rimozione dei rifiuti come in premessa descritto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 245, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006 (…) ”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame che allo stesso modo critica la sentenza di I grado e contestualmente riprende e riproduce il secondo motivo di ricorso di I grado, la società ha sostenuto che sia stato illegittimamente ed erroneamente ravvisato nella società stessa il soggetto destinatario dell’ordine di rimozione dei rifiuti di cui si tratta, quale asserita “ proprietaria dello stabilimento all’epoca dei fatti ”, posto che essa non ha mai acquisito la titolarità dell’area in questione, che risulta pacificamente di proprietà del Consorzio ASI, né, tanto meno, la detenzione della stessa e/o dei rifiuti su quest’ultima rinvenuti, fermo restando che il T.a.r. Basilicata ha poi “ indebitamente ” attribuito alla società appellante ulteriori e differenti qualifiche, nel tentativo “ di rinvenire un possibile fondamento giuridico all’ordine di rimozione dei rifiuti alla stessa impartito dal Comune ”.
Sotto un diverso profilo, l’appellante ha osservato che la sentenza n. -OMISSIS- Tribunale penale di PO che ha dichiarato la prescrizione del reato non reca alcun accertamento di responsabilità, essendosi limitata a dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, contestato, peraltro, a un soggetto del tutto distinto dall’odierna appellante, ossia al direttore dello stabilimento della “ ex -OMISSIS- S.r.l. ” e, in proposito, ha altresì osservato che, come noto, le sentenze con cui viene dichiarata l’intervenuta prescrizione del reato non comportano, neppure in via implicita, l’accertamento di qualsivoglia responsabilità, né conducono a un accertamento definitivo del fatto.
L’appellante ha, poi, censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha fondato la responsabilità della società appellante sulla qualità di azionista della “ ex -OMISSIS- S.r.l. ”, trattandosi, a suo avviso, di un’inammissibile motivazione postuma in quanto non presente nell’ordinanza impugnata, fermo restando che tale generico e apodittico richiamo non sarebbe comunque sufficiente a fondare l’impugnato ordine di rimozione dei rifiuti.
4.3. Con il terzo motivo di gravame, che anche in questo caso critica la sentenza di I grado e contestualmente riprende e riproduce il terzo motivo di ricorso di I grado da ultimo, l’appellante ha censurato la sentenza del T.a.r. insistendo nel sostenere l’illegittimità dell’ordinanza in quanto adottata dal Comune nonostante la presenza di un soggetto, ossia il Consorzio ASI, che ha assunto espressamente l’onere di rimuovere i rifiuti con l’apposita delibera sopra richiamata, della quale il Comune non ha tenuto conto, con conseguente violazione dei generali principi di efficienza e non aggravamento, nonché di logicità e ragionevolezza.
Ha poi contestato l’assegnazione del termine di novanta giorni per provvedere alla rimozione dei rifiuti.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 17 luglio 2025 – reputa che l’appello sia fondato e vada accolto per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono, con la precisazione che i motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi e fondati su argomentazioni che in parte si sovrappongono. Inoltre, la fondatezza dell’appello permette di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dei documenti depositati dal Comune, formulata dall’appellante con la memoria del 26 giugno 2025.
6.1. Ritiene il Collegio che dagli atti del giudizio e dall’istruttoria svolta dall’amministrazione non emergano elementi che consentono di ritenere dimostrata, neppure in via presuntiva, la riferibilità dei rifiuti rinvenuti nel sito in questione, di proprietà di un soggetto terzo, all’attività della -OMISSIS- SAS, tenuto conto, peraltro, della confusione operata a proposito della sua qualità di “ proprietaria ” dello stabilimento all’epoca dei fatti, di “ avente causa/successore a titolo universale ” e di “ azionista ” della “ ex -OMISSIS- S.r.l. ”.
Nel caso di specie, invero, l’ordinanza in questione è stata adottata dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- sulla sola base della nota del Comando dei Carabinieri di PO del 20 luglio 2023, richiamata soltanto per relationem e non acquisita agli atti del procedimento, e della nota della Provincia di PO del 3 ottobre 2023, senza alcun ulteriore accertamento né alcuna altra argomentazione e dando, peraltro, espressamente atto della circostanza che i rifiuti in questione sono stati rinvenuti in un’area di proprietà di un soggetto terzo.
In questo contesto, pertanto, non è possibile, individuare alcun elemento concreto che consenta di riferire la condotta di abbandono dei rifiuti rinvenuti nell’area in questione all’attività della società ricorrente e odierna appellante.
Da ultimo, è appena il caso di rilevare che – a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado – la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale penale di PO, resa, peraltro, nell’ambito del procedimento a carico di un soggetto terzo, non può essere considerata in alcun modo un elemento idoneo a dimostrare la responsabilità dell’appellante.
Si tratta, infatti, di una pronuncia che, dichiarando l’intervenuta prescrizione del reato, si è limitata a escludere la sussistenza dei presupposti per l’immediata assoluzione dell’imputato, come previsto dall’art. 129 c.p.p., avendo semplicemente precisato che: “ non sussistono i presupposti per l’assoluzione, in quanto gli elementi istruttori in atto non evidenziano in alcun modo che il fatto non sussiste o che gli imputati non l’abbiano commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla Legge come reato ”, ma da tale puntualizzazione emerge, per l’appunto, solo l’assenza dei presupposti per l’immediata assoluzione e non anche la sussistenza di elementi che depongono per la responsabilità dell’imputato stesso, posto che, diversamente opinando, un istituto di garanzia come quello in questione si tradurrebbe, in sostanza, nel suo contrario.
6.2. In conclusione, dunque, sussiste il denunciato vizio di istruttoria, poiché nel caso di specie i rifiuti sono stati rinvenuti nell’area di proprietà di un soggetto terzo e non vi è stato alcun accertamento idoneo a dimostrare la riferibilità della condotta di abbandono degli stessi alla -OMISSIS- SAS.
7. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, l’accoglimento del gravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-.
8. Tenuto conto della peculiarità della questione e della complessità degli accertamenti in fatto, le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-.
Compensa le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO