TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1276 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 5.12.2024, promossa
DA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tonti, presso il cui studio sito a
Montecchio di Vallefoglia (PU) Corso XXI Gennaio n.123, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice opponente -
pagina 1 di 11
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Franco Magnanelli, CP_1 P.IVA_2
presso il cui indirizzo pec rdineavvocati e presso il cui Email_1
studio in Fano (PU), Via Risorgimento n. 10, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi
descritti in narrativa, - dichiarare che la , in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., deve alla ditta la somma di € 13.679,66 e gli altri CP_1
motivi esposti in narrativa;
-per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare privo di
efficacia giuridica il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro n. 308/2021 nei
confronti della ditta , in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2
-Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Per l'opposta:
pagina 2 di 11 “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro rigettare in toto l'opposizione proposta e le
domande ex adverso avanzate da Parte_1
ora in quanto infondate in
[...] Parte_3
fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 308/2021
emesso in data 14/04/2021. Disporre altresì le spese di C.T.U., così come
liquidate, definitivamente a carico dell'opponente con condanna della stessa al
rimborso a favore di di quanto da questa corrisposto a tale titolo. Con CP_1
vittoria di spese e compenso professionale di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 25.5.2021 Parte_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione al
[...] CP_1
decreto ingiuntivo, che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di
€.28.522,10, oltre interessi, quale prezzo insoluto di forniture di merce come da allegate fatture.
La stessa opponente, sulla premessa d'aver affidato alla la CP_1
produzione di alcune componenti per cucine (in esecuzione di un “accordo di collaborazione” con ), eccepiva che l'importo dovuto era pari alla CP_2
pagina 3 di 11 minor somma di €.13.679,66, in ragione di vizi, merce non consegnata e prezzi eccessivi;
negava d'aver sottoscritto i documenti di trasporto.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione, assumendo che CP_1
i prezzi applicati “erano quelli d'uso” in difetto di altri accordi;
che gli “aumenti di prezzi” erano stati accettati dalla opponente;
che la merce era stata interamente consegnata immune da vizi. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione, in istruttoria aveva corso una consulenza tecnica.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 5.12.2024.
2 – La contratto di vendita, costituente titolo della domanda, non è
contestato nella sua sussistenza.
Parte opposta, assumendo d'aver dato esecuzione al contratto, domanda il pagamento del prezzo della merce oggetto dei documenti fiscali allegati al ricorso, precisamente: €.671,00 per la fattura n. 188/2020; € 8.405,79 per la fattura n. 205/2020; € 8.187,22 per la fattura n. 210/2020; €.7.839,43 per la pagina 4 di 11 fattura n. 228/2020; €.757,84 per la fattura n. 253/2020; € 3.891,80 per la fattura n. 16/2021; € 3.100,02 per la fattura n. 17/2021.
Le contestazioni, analiticamente esposte nell'atto di opposizione,
attengono nella prima parte a forniture che non sono oggetto della domanda
(punti da a. ad h. della citazione) ed in relazione alle quali non è proposta dalla opponente eccezione di compensazione per controcredito, né riconvenzionale.
Si tratta, dunque, di contestazioni estranee al contendere, restando così
circoscritto l'esame di merito alle restanti eccezioni che vanno separatamente esaminate.
2.1 - La prima contestazione concerne l'entità del prezzo esposto nei documenti fiscali, in quanto dichiaratamente “più alto” rispetto a quello originariamente praticato dal venditore “nell'esecuzione dei primi ordini, fino al mese di maggio-giugno”.
E' pacifico che il prezzo non venne pattuito tra le parti, avendo parte opposta dichiarato d'aver applicato i prezzi “d'uso” senza altra specifica allegazione, mentre parte opponente, assumendo che “i terzisti della Pt_4
avrebbero dovuto “applicare gli stessi prezzi . . . che erano garantiti dalla , Pt_4
pagina 5 di 11 non solo omette di indicare quali sarebbero detti prezzi, ma soprattutto non deduce l'esistenza di un accordo con per l'applicazione dei “prezzi CP_1
, accordo di cui fa tardivamente cenno solo nella memoria istruttoria (v. Pt_4
cap. 11 seconda memoria, ancora generico nell'indicazione dei prezzi).
La mancata determinazione convenzionale del prezzo non impedisce in via assoluta la formazione del contratto di vendita. A questa mancata determinazione possono supplire i criteri legali che riguardano le alienazioni indicate nell'art. 1474
c.c.
Trattandosi nella specie di vendita avente ad oggetto merci di produzione in serie (componenti di mobili da cucina) ed oggetto di molteplicità di contrattazione (come si trae dalla durata del rapporto inter partes), si presume che i contraenti abbiano riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore
(art. 1474 comma 1 c.c.), e del resto è la stessa opponente ad indicare come
“corretti” i prezzi applicati da sino a “maggio-giugno 2020”, e deve CP_1
aggiungersi sino a settembre, essendo state pagate (pacifico) tutte le fatture anteriori a tale data, incluse quelle richiamate in citazione (punti da a. ad h.). Il
pagamento integrale, in difetto di concomitanti contestazioni, di una somma pagina 6 di 11 assume, invero, significato di tacito riconoscimento (arg. da Cass. 2017 n. 7820;
Cass. 2004 n. 4632).
Il consulente d'ufficio, in coerenza con l'indicato criterio di determinazione legale del prezzo, e dunque comparando i prezzi dei beni oggetto di causa con quelli delle precedenti contrattazioni, ne ha riscontrato la sostanziale coincidenza,
essendosi rilevato uno scostamento di appena €.148,76.
La contestazione in esame, che riguarda tutte le fatture oggetto di causa, è
dunque fondata, ancorchè nei limiti della (modesta) somma indicata.
2.2 – La seconda contestazione attiene alla mancata consegna della merce relativamente alla fattura n. 228/20, in relazione alla quale si nega la ricezione di n. 5 zoccoli (“di plastica”, secondo la specificazione di cui al doc. 3
opponente).
Parte opposta, gravata dell'onere della prova del proprio adempimento,
assume d'aver dimostrato la consegna in base ai documenti di trasporto
“sottoscritti per accettazione della merce” (v. comparsa di risposta pg. 3).
Parte opponente nella prima difesa ha, tuttavia, negato d'aver sottoscritto i documenti di trasposto (v. citazione pg. 5), così formalmente contestando pagina 7 di 11 l'autenticità delle scritture relativamente alla sottoscrizione, di cui parte opposta non ha domandato la verificazione.
Ora, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati (cfr. Cass. 1984 n. 4094).
La prova della consegna non è, dunque, data, talché il credito deve essere ridotto del corrispettivo della merce in questione pari ad €.55,00 (v. doc. 3
opponente), oltre IVA 22% e dunque €.67,10.
2.3 – Per la fattura n. 188/20 si eccepisce che n. 2 ante Gran Gala non sarebbero state “ordinate”.
pagina 8 di 11 La contestazione investe, in questi circoscritti limiti, la sussistenza del contratto (l'”ordine”) che, quale elemento costitutivo della pretesa, deve essere provato dal venditore.
L'onere di prova non è assolto, per cui dalla somma dovuta va detratto il prezzo dei beni in questione, pari ad €.550,00 oltre IVA 22% e, dunque, €.671,00.
2.4 – Per la fattura n. 228/20 si assume che la consegna sarebbe avvenuta a “marzo aprile 2021 dopo vari solleciti”, ma tale contestazione è del tutto generica riguardo al tempo dell'adempimento.
2.5 – Per la fattura n. 17/2020 si lamenta una “doppia verniciatura” di alcuni prodotti (“Gran Gala”), ma tali beni non sono tra quelli descritti nel documento fiscale, ed il vizio non è comunque provato.
Allo stesso modo, riguardo alla fattura 205/20, per la quale si eccepisce la consegna di n. 5 ante Gran Gala senza grata, non è data prova del difetto, il cui onere ricade sul compratore (cfr. Cass. sez. un. 2019 n. 11748)
3 – In definitiva, la domanda di va accolta per la somma di CP_1
€.27.635,24 (€.28.522,10 - €.148,76 - €.67,10 - €.671,00).
pagina 9 di 11 Su tale somma spettano alla stessa opposta gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza dopo trenta giorni dalla domanda
(16.4.2021) al saldo
In questi termini va espressa la pronuncia di condanna che diviene sostitutiva del decreto ingiuntivo opposto.
4 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 308/2021 e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare a la somma di €.27.635,24, oltre interessi legali di mora di cui al CP_1
d.lgs. n. 231 del 2002 dal 16.5.2021 al saldo;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite che si CP_1
pagina 10 di 11 liquidano in €.7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 6.6.2024,
definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso a Pesaro il 17.4.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 11 di 11