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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2025, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 46344/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Parini presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) CP_1 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Debora Francesca Lambertini presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EN (MI), in data 09/03/1991
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al Numero 9, Parte II, Serie A, Anno
1991, nonché nei Registri di Stato Civile del Comune di AR Con AS – MI – al N. 5, P. II,
S. B, anno 1991 e nel Comune di ER – MI – al N. 3, P. II, S. B, anno 1991),
separati consensualmente con verbale in data 14/07/2021 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 22/09/2021 n. 15629/2021
FATTO
con ricorso depositato in data 30/12/2024, ha promosso il presente procedimento nei Parte_1 confronti di il quale si è costituito in giudizio il 04/04/2025. CP_1
All'udienza del 09/05/2025, celebrata davanti al GOT, le parti si sono conciliate ed hanno chiesto di procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c. chiedendo di voler ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il signor continuerà a corrispondere alla signora l'assegno divorzile di € 1.000,00 CP_1 Pt_1
(mille/00), entro e non oltre il 05 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo Indici Istat;
2) conferma, nel resto, quanto di ragione.”
Le parti hanno, inoltre, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed alla impugnazione della sentenza. Con ordinanza emessa in data 13.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte ritualmente depositate le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni concordate e rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN (MI) in data
09/03/1991 tra ed Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di AR Con AS (MI) e di ER (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Parini presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) CP_1 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Debora Francesca Lambertini presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EN (MI), in data 09/03/1991
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al Numero 9, Parte II, Serie A, Anno
1991, nonché nei Registri di Stato Civile del Comune di AR Con AS – MI – al N. 5, P. II,
S. B, anno 1991 e nel Comune di ER – MI – al N. 3, P. II, S. B, anno 1991),
separati consensualmente con verbale in data 14/07/2021 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 22/09/2021 n. 15629/2021
FATTO
con ricorso depositato in data 30/12/2024, ha promosso il presente procedimento nei Parte_1 confronti di il quale si è costituito in giudizio il 04/04/2025. CP_1
All'udienza del 09/05/2025, celebrata davanti al GOT, le parti si sono conciliate ed hanno chiesto di procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c. chiedendo di voler ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il signor continuerà a corrispondere alla signora l'assegno divorzile di € 1.000,00 CP_1 Pt_1
(mille/00), entro e non oltre il 05 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo Indici Istat;
2) conferma, nel resto, quanto di ragione.”
Le parti hanno, inoltre, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed alla impugnazione della sentenza. Con ordinanza emessa in data 13.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte ritualmente depositate le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni concordate e rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN (MI) in data
09/03/1991 tra ed Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di AR Con AS (MI) e di ER (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai