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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10.07.2024, da
1) , nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 113, CF , cittadina italiana, diplomata, allo stato lavoratrice C.F._1
con l'Avv. Elisabetta Rovaglia
e
2) , nato a [...], il [...], nazionalità Palestinese, passaporto Parte_2
palestinese N. rilasciato a Ramallah il 04.04.202, residente in [...]
113
con l'Avv. Roberta Cuteri
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 30.06.2022 presso il Comune di Lipomo
(iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, Atto N. 4 parte I - anno 2022 - Comune di
MO (CO) - Ufficio 1), in regime di separazione dei beni
CP_1
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e in data Parte_1 Parte_2
30.06.2022 presso il Comune di Lipomo (Atto N. 4 parte I - anno 2022 - Comune di MO (CO)
- Ufficio 1- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lipomo di annotare l'emananda sentenza nel Registro Atti di Matrimonio;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale in locazione alla signora a favore della stessa. Pt_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
2 Parte_3
[...
[...]
che hanno contratto matrimonio in data 30.06.2022, in Lipomo
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lipomo
(Atto N. 4 parte I - anno 2022 - Comune di MO (CO) - Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lipomo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 30.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10.07.2024, da
1) , nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 113, CF , cittadina italiana, diplomata, allo stato lavoratrice C.F._1
con l'Avv. Elisabetta Rovaglia
e
2) , nato a [...], il [...], nazionalità Palestinese, passaporto Parte_2
palestinese N. rilasciato a Ramallah il 04.04.202, residente in [...]
113
con l'Avv. Roberta Cuteri
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 30.06.2022 presso il Comune di Lipomo
(iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, Atto N. 4 parte I - anno 2022 - Comune di
MO (CO) - Ufficio 1), in regime di separazione dei beni
CP_1
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e in data Parte_1 Parte_2
30.06.2022 presso il Comune di Lipomo (Atto N. 4 parte I - anno 2022 - Comune di MO (CO)
- Ufficio 1- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lipomo di annotare l'emananda sentenza nel Registro Atti di Matrimonio;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale in locazione alla signora a favore della stessa. Pt_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
2 Parte_3
[...
[...]
che hanno contratto matrimonio in data 30.06.2022, in Lipomo
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lipomo
(Atto N. 4 parte I - anno 2022 - Comune di MO (CO) - Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lipomo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 30.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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