TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4210 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 21.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SUCCI Parte_1
NDRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...] ti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02/08/2023, la sig.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Velletri per opporsi al decreto ingiun utivo n. 324/2023, notificatole in data 31.11.2023, intimante il pagamento immediato della complessiva somma di euro 58.292,25, dalla medesima dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi alle annualità dal 2010 al 2019, eccependo, come unico motivo di opposizione la prescrizione di parte dei crediti vantati dall ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. 335/1995. CP_2
Si l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_2 provvedimento o, affermando di aver notificato numerosi atti interruttivi prima dell'intimazione di pagamento inviata il 20.06.2022 e la cui ricezione non è stata contestata da parte opponente. La causa, di natura documentale, giungeva alla discussione all'udienza del 21.10.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. L'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, ha unificato la durata dei termini di prescrizione per tutte le contribuzioni obbligatorie, determinandolo in cinque anni e disponendo altresì che, decorso tale termine, i contributi siano irricevibili. al fine di dimostrare l'avvenuta tempestiva interruzione della prescrizione, l'Ente ricorrente avrebbe dovuto provare di aver costituito in mora il debitore entro:
- l'11.12.2016, per i contributi richiesti per l'anno 2010;
- l'11.12.2017, per quanto concerne i contributi richiesti per il 2011;
- il 10.12.2018, per i contributi richiesti per il 2012;
- il 22.12.2019, per i contributi chiesti per il 2013 (in quanto - per effetto della delibera N. 542/14 del 19 novembre 2014 (cfr. All. N alla memoria di costituzione) - l' CP_2 procrastinò il termine per il pagamento dei contributi relativi al 2013 al 22.12.20
- il 10.12.2020, per i contributi chiesti per il 2014;
- il 10.12.2021, per i contributi chiesti nell'anno 2015;
- il 10.12.2022, per i contributi relativi all'anno 2016;
- il 10.12.2023, per i contributi chiesti nell'anno 2017;
- il 10.12.2024, per i contributi chiesti nell'anno 2018;
- il 10.12.2025, per i contributi relativi all'anno 2019. 2.1. L'Ente previdenziale ha utilmente addotto, come atti interruttivi della prescrizione:
- la richiesta di rateizzazione del 09.04.2014 e il successivo provvedimento di accoglimento dell'istanza (All. E e F del fascicolo monitorio), comunicato a mezzo raccomandata A/R in data 15.10.2014, che può considerarsi effettivamente utile a interrompere la prescrizione relativa alle annualità dal 2008 fino al 2012 e a procrastinarne la prescrizione fino all'08.04.2020 (le annualità 2008 e 2009 sono però pacificamente prescritte);
- la diffida del 03.09.2021 (All. J del fascicolo monitorio), consegnata a mezzo p.e.c in data 06.09.2021, relativa alle annualità dal 2015 al 2018, e utile a procrastinarne la prescrizione al 05.09.2026;
- la diffida del 01.12.2021 (All. K del fascicolo monitorio), consegnata a mezzo p.e.c in pari data, relativa alle annualità dal 2010 al 2019, e utile a procrastinare la prescrizione delle sole annualità dal 2015 al 2019 al 30.11.2026;
- la diffida del 20.06.2022 (All. L del fascicolo monitorio), consegnata a mezzo p.e.c. in pari data, relativa a tutte le annualità dal 2010 al 2019 e utile a procrastinarne la prescrizione al 19.06.2027. Tra la prima intimazione e la seconda sono passati più di cinque anni, e dunque i crediti anteriori al 2015 devono ritenersi prescritti. 2.1.1. Infatti, la diffida del 25.11.2016 (All. G del fascicolo monitorio), caricata sul Cassetto Previdenziale dell'iscritto in data 09.12.2016 (cfr. All. M del fascicolo monitorio), non è idonea a costituire idonea prova dell'interruzione della prescrizione. Trattasi, infatti, di domicilio digitale creato, gestito e imposto unilateralmente dal creditore, del tutto inidoneo a costituire “indirizzo del destinatario” ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., luogo presso cui il giudice deve verificare la consegna dell'atto di costituzione in mora, per potergli attribuire l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. (cfr. Cass., sez. lav., 16.5.2003, n. 7715). In particolare, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “(..) in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ., un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass 17123/2015, 3371/2010)”. Non può riconoscersi la portata di una richiesta formale di adempimento cui siano ricollegabili gli effetti di cui all'art. 2943, co. 4, cod. civ., al deposito di atti nel c.d.
“cassetto previdenziale”, dal momento che “l'atto interruttivo della prescrizione deve consistere nell'esplicitazione di una pretesa e nell'intimazione di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto”. Non giova alla tesi censurata la circostanza che la avesse portato a conoscenza -giusta comunicazione in data CP_2
17.12.2014- la v avvalersi del cassetto previdenziale per effettuare tutte le comunicazioni correlate al rapporto con il singolo iscritto e affermato che “il deposito nel cassetto avrebbe sostituito ogni altro metodo alternativo di comunicazione e notifica di documenti tra le parti”; infatti, “... affinché possa operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. occorre che l'atto recettizio giunga all'indirizzo del destinatario “nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (in questi termini vedi Cass. 21.01.2003, n. 773; vedi anche la recente Cass. 8.10.2021, n. 27412 1). Nel caso di specie, non è provato che l'attore avesse preventivamente indicato o pattuito con l di ricevere tutte le comunicazioni provenienti dall' esclusivamente CP_2 CP_2 medi sito di esse nel proprio Cassetto Previdenziale;
in ostanza non è provato che l'attore avesse fatto un'elezione di domicilio - nei rapporti con - CP_2 presso il Cassetto Previdenziale a egli intestato. Dunque, poiché l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, e considerato che la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto, non può considerarsi tale l'intimazione depositata nel Cassetto Previdenziale laddove non sia provata una formale elezione di domicilio o comunque che l'attore “accedesse” al proprio Cassetto Previdenziale con una regolarità tale da poter definire la sua frequentazione del
[...]
abituale e idonea - al pari della dimora e del luogo di lavoro - a c CP_3 nire a conoscenza dell'atto con ragionevole certezza e tempestività. L' prodotto un elenco analitico degli accessi effettuati dalla ricorrente al proprio CP_2
C revidenziale (All. N del ricorso monitorio); da tale documento non emerge tuttavia che la ricorrente avesse una frequentazione abituale del Cassetto Previdenziale paragonabile a quella (pressoché quotidiana) che egli aveva della propria dimora e del proprio luogo di lavoro. Né, infine, appare decisiva la circostanza che la ricorrente abbia verosimilmente letto l'intimazione di pagamento depositata nel Cassetto Previdenziale, in quanto resta il fatto che non è dato sapere con certezza quando ciò sia avvenuto. Per tutto quanto finora esposto, si ritiene che l'intimazione di pagamento depositata nel Cassetto Previdenziale della ricorrente il 09.12.2016 non abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione. 2.1.2. Quanto alle diffide del 29.11.2019 e del 01.10.2020, non essendo stata prodotta la
, pertanto non sono idonee a interrompere la prescrizione, non essendosene ente perfezionata la notifica. Infatti, per la giurisprudenza di legittimità, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012). 3. Dunque, l'opposizione deve essere accolta e il d.i. revocato, risultando prescritti i crediti relativi alle annualità contributive dal 2011 al 2014; sono invece dovuti i crediti relativi all'annualità 2015 in poi, avendo la diffida del 03.09.2021 utilmente interrotto la prescrizione e non essendo contestato lo svolgimento della professione di infermiera in forma libero professionale senza vincolo di subordinazione, e dunque l'iscrizione obbligatoria all CP_2
4. Dato che è ertata la parziale prescrizione dei crediti, come chiesto da parte ricorrente, ma che la stessa parte non aveva specificato né nella domanda giudiziale né nella diffida quali annualità di contributi ritenesse invece di dover corrispondere, in modo da evitare o definire immediatamente il giudizio, ed è dunque stata giudizialmente accertata la spettanza di un credito in capo all' si deve ritenere che vi sia CP_2 soccombenza reciproca, e che quindi le spese vada ente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, revoca il d.i. n. 324/2023 del Tribunale di Velletri, per essere i crediti in parte prescritti;
- condanna alla corresponsione dei contributi Parte_1 previdenziali in favore dell insieme a sanzioni e interessi, dall'anno 2015 CP_2 all'anno 2019;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, il 27.10.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4210 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 21.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SUCCI Parte_1
NDRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...] ti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02/08/2023, la sig.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Velletri per opporsi al decreto ingiun utivo n. 324/2023, notificatole in data 31.11.2023, intimante il pagamento immediato della complessiva somma di euro 58.292,25, dalla medesima dovuta per il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi alle annualità dal 2010 al 2019, eccependo, come unico motivo di opposizione la prescrizione di parte dei crediti vantati dall ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. 335/1995. CP_2
Si l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_2 provvedimento o, affermando di aver notificato numerosi atti interruttivi prima dell'intimazione di pagamento inviata il 20.06.2022 e la cui ricezione non è stata contestata da parte opponente. La causa, di natura documentale, giungeva alla discussione all'udienza del 21.10.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. L'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, ha unificato la durata dei termini di prescrizione per tutte le contribuzioni obbligatorie, determinandolo in cinque anni e disponendo altresì che, decorso tale termine, i contributi siano irricevibili. al fine di dimostrare l'avvenuta tempestiva interruzione della prescrizione, l'Ente ricorrente avrebbe dovuto provare di aver costituito in mora il debitore entro:
- l'11.12.2016, per i contributi richiesti per l'anno 2010;
- l'11.12.2017, per quanto concerne i contributi richiesti per il 2011;
- il 10.12.2018, per i contributi richiesti per il 2012;
- il 22.12.2019, per i contributi chiesti per il 2013 (in quanto - per effetto della delibera N. 542/14 del 19 novembre 2014 (cfr. All. N alla memoria di costituzione) - l' CP_2 procrastinò il termine per il pagamento dei contributi relativi al 2013 al 22.12.20
- il 10.12.2020, per i contributi chiesti per il 2014;
- il 10.12.2021, per i contributi chiesti nell'anno 2015;
- il 10.12.2022, per i contributi relativi all'anno 2016;
- il 10.12.2023, per i contributi chiesti nell'anno 2017;
- il 10.12.2024, per i contributi chiesti nell'anno 2018;
- il 10.12.2025, per i contributi relativi all'anno 2019. 2.1. L'Ente previdenziale ha utilmente addotto, come atti interruttivi della prescrizione:
- la richiesta di rateizzazione del 09.04.2014 e il successivo provvedimento di accoglimento dell'istanza (All. E e F del fascicolo monitorio), comunicato a mezzo raccomandata A/R in data 15.10.2014, che può considerarsi effettivamente utile a interrompere la prescrizione relativa alle annualità dal 2008 fino al 2012 e a procrastinarne la prescrizione fino all'08.04.2020 (le annualità 2008 e 2009 sono però pacificamente prescritte);
- la diffida del 03.09.2021 (All. J del fascicolo monitorio), consegnata a mezzo p.e.c in data 06.09.2021, relativa alle annualità dal 2015 al 2018, e utile a procrastinarne la prescrizione al 05.09.2026;
- la diffida del 01.12.2021 (All. K del fascicolo monitorio), consegnata a mezzo p.e.c in pari data, relativa alle annualità dal 2010 al 2019, e utile a procrastinare la prescrizione delle sole annualità dal 2015 al 2019 al 30.11.2026;
- la diffida del 20.06.2022 (All. L del fascicolo monitorio), consegnata a mezzo p.e.c. in pari data, relativa a tutte le annualità dal 2010 al 2019 e utile a procrastinarne la prescrizione al 19.06.2027. Tra la prima intimazione e la seconda sono passati più di cinque anni, e dunque i crediti anteriori al 2015 devono ritenersi prescritti. 2.1.1. Infatti, la diffida del 25.11.2016 (All. G del fascicolo monitorio), caricata sul Cassetto Previdenziale dell'iscritto in data 09.12.2016 (cfr. All. M del fascicolo monitorio), non è idonea a costituire idonea prova dell'interruzione della prescrizione. Trattasi, infatti, di domicilio digitale creato, gestito e imposto unilateralmente dal creditore, del tutto inidoneo a costituire “indirizzo del destinatario” ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., luogo presso cui il giudice deve verificare la consegna dell'atto di costituzione in mora, per potergli attribuire l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. (cfr. Cass., sez. lav., 16.5.2003, n. 7715). In particolare, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “(..) in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ., un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass 17123/2015, 3371/2010)”. Non può riconoscersi la portata di una richiesta formale di adempimento cui siano ricollegabili gli effetti di cui all'art. 2943, co. 4, cod. civ., al deposito di atti nel c.d.
“cassetto previdenziale”, dal momento che “l'atto interruttivo della prescrizione deve consistere nell'esplicitazione di una pretesa e nell'intimazione di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto”. Non giova alla tesi censurata la circostanza che la avesse portato a conoscenza -giusta comunicazione in data CP_2
17.12.2014- la v avvalersi del cassetto previdenziale per effettuare tutte le comunicazioni correlate al rapporto con il singolo iscritto e affermato che “il deposito nel cassetto avrebbe sostituito ogni altro metodo alternativo di comunicazione e notifica di documenti tra le parti”; infatti, “... affinché possa operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. occorre che l'atto recettizio giunga all'indirizzo del destinatario “nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (in questi termini vedi Cass. 21.01.2003, n. 773; vedi anche la recente Cass. 8.10.2021, n. 27412 1). Nel caso di specie, non è provato che l'attore avesse preventivamente indicato o pattuito con l di ricevere tutte le comunicazioni provenienti dall' esclusivamente CP_2 CP_2 medi sito di esse nel proprio Cassetto Previdenziale;
in ostanza non è provato che l'attore avesse fatto un'elezione di domicilio - nei rapporti con - CP_2 presso il Cassetto Previdenziale a egli intestato. Dunque, poiché l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, e considerato che la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto, non può considerarsi tale l'intimazione depositata nel Cassetto Previdenziale laddove non sia provata una formale elezione di domicilio o comunque che l'attore “accedesse” al proprio Cassetto Previdenziale con una regolarità tale da poter definire la sua frequentazione del
[...]
abituale e idonea - al pari della dimora e del luogo di lavoro - a c CP_3 nire a conoscenza dell'atto con ragionevole certezza e tempestività. L' prodotto un elenco analitico degli accessi effettuati dalla ricorrente al proprio CP_2
C revidenziale (All. N del ricorso monitorio); da tale documento non emerge tuttavia che la ricorrente avesse una frequentazione abituale del Cassetto Previdenziale paragonabile a quella (pressoché quotidiana) che egli aveva della propria dimora e del proprio luogo di lavoro. Né, infine, appare decisiva la circostanza che la ricorrente abbia verosimilmente letto l'intimazione di pagamento depositata nel Cassetto Previdenziale, in quanto resta il fatto che non è dato sapere con certezza quando ciò sia avvenuto. Per tutto quanto finora esposto, si ritiene che l'intimazione di pagamento depositata nel Cassetto Previdenziale della ricorrente il 09.12.2016 non abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione. 2.1.2. Quanto alle diffide del 29.11.2019 e del 01.10.2020, non essendo stata prodotta la
, pertanto non sono idonee a interrompere la prescrizione, non essendosene ente perfezionata la notifica. Infatti, per la giurisprudenza di legittimità, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012). 3. Dunque, l'opposizione deve essere accolta e il d.i. revocato, risultando prescritti i crediti relativi alle annualità contributive dal 2011 al 2014; sono invece dovuti i crediti relativi all'annualità 2015 in poi, avendo la diffida del 03.09.2021 utilmente interrotto la prescrizione e non essendo contestato lo svolgimento della professione di infermiera in forma libero professionale senza vincolo di subordinazione, e dunque l'iscrizione obbligatoria all CP_2
4. Dato che è ertata la parziale prescrizione dei crediti, come chiesto da parte ricorrente, ma che la stessa parte non aveva specificato né nella domanda giudiziale né nella diffida quali annualità di contributi ritenesse invece di dover corrispondere, in modo da evitare o definire immediatamente il giudizio, ed è dunque stata giudizialmente accertata la spettanza di un credito in capo all' si deve ritenere che vi sia CP_2 soccombenza reciproca, e che quindi le spese vada ente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, revoca il d.i. n. 324/2023 del Tribunale di Velletri, per essere i crediti in parte prescritti;
- condanna alla corresponsione dei contributi Parte_1 previdenziali in favore dell insieme a sanzioni e interessi, dall'anno 2015 CP_2 all'anno 2019;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, il 27.10.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio