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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dr.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1990/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Ciccariello Parte_1 P.IVA_1
Antonio Triola, Alessandro Luigi De Felice e Fabrizio Peduto;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galbusera, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in viale Tebaldi, 56, Milano;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
R.L. CP_2 “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito:
a) accertare il diritto ex art. 1748 c.c. comma 3 ° di a percepire le provvigioni sugli affari CP_3
eseguiti da in dipendenza delle aggiudicazioni pubbliche di cui agli atti di causa;
CP_1 per l'effetto
b) condannare in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di CP_1
essa Parte_1
- a titolo di provvigioni della somma di euro 1.108.989,57 ovvero in subordine di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e rapportata anche all'esito della esibizione delle scritture contabili di;
CP_1
- a titolo di indennità sostitutiva del preavviso o, comunque, di risarcimento del danno, della somma di
€ 16.409.65; ovvero, in via subordinata, di € 11.885.81 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e rapportata anche all'esito della esibizione delle scritture contabili di;
CP_1
- a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. la somma di euro 353.637.75 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa all'esito della esibizione delle scritture contabili di;
ovvero, in via subordinata, salvo gravame, facendo CP_1 applicazione di quanto sancito dall' per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza CP_4 commerciale del settore “commerciale” del 26.02.02 (art. 10 – 12), siccome in ultimo modificato dall'AEC del 10.03.10 applicabile alla fattispecie, delle seguenti somme:
- per indennità suppletiva di clientela € 34.479.66.; oltre al pagamento dell'indennità meritocratica nella misura da accertarsi in corso di causa, all'esito di c.t.u. contabile;
c) compensare in ogni caso qualsivoglia somma eventualmente ritenuta dovuta a con le somme CP_1
che saranno riconosciute dovute alla in pagamento delle dovute provvigioni e Parte_1
indennità di fine rapporto
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede che piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rimettere la causa sul ruolo istruttorio per
l'espletamento dei mezzi istruttori tutti così come articolati, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nella memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. – II^ termine, depositata nel corso del giudizio di primo grado, da aversi qui per ripetuti e trascritti integralmente e per la cui ammissione espressamente si insiste. Si chiede, altresì, all'Ecc.ma Corte adita ammettere l'ordine di esibizione ex
pagina 2 di 11 art. 210 del c.p.c. delle scritture contabili comprovanti le vendite effettuate da nel periodo CP_1 temporale dal 2017 all'attualità, nella zona di competenza della di nonché ammettersi CTU CP_3
contabile che proceda alla esatta determinazione degli sacrosanti diritti di credito della Parte_1
.
[...]
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare:
1) in via preliminare: rigettare l'avversaria istanza ex art. 283 co. 1 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondata, con le conseguenze di cui al co. 3 dell'art. 283 c.p.c.;
2) in via principale: previo ogni opportuno accertamento, confermare integralmente la sentenza appellata, con rigetto integrale dell'appello avversario e con assolvimento della esponente da ogni avversaria pretesa;
3) in via istruttoria: dichiarare inammissibili le avversarie istanze istruttorie;
comunque, ammettere la appellata alla prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed eventualmente ammessi, nonché alla prova diretta sulle circostanze e con i testi indicati nella memoria ex art. 182 n. 2 c.p.c. dell'1.04.2022 depositata in primo grado;
4) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss.., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA 4%, IVA 22% e successive spese occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel maggio del 2017 le società ( ) e ( ) CP_1 CP_1 Parte_1 CP_3
sottoscrivevano rispettivamente un contratto di concessione di vendita e un contratto di agenzia in forza dei quali si impegnava: (a), ad acquistare e rivendere prodotti da nonché, CP_3 CP_1
(b), in qualità di agente, a sviluppare le vendite dei prodotti di Kardia, nelle zone di competenza specificate nei suddetti contratti.
2. A fronte della mancata evasione da parte di di fatture per l'importo complessivo di € CP_3
94.095,54, dovuto a fronte delle forniture effettuate in esecuzione del contratto di concessione di vendita, con comunicazioni datate rispettivamente 18.09.2020 e 09.09.2020, provvedeva a CP_1
recedere da entrambi i sopracitati contratti, diffidando altresì a provvedere al pagamento CP_3
degli insoluti.
pagina 3 di 11 3. In data 29.01.2024 intimava a sua volta di provvedere al pagamento delle CP_3 CP_1
provvigioni e delle indennità conseguenti lo scioglimento del rapporto, e in particolare: “a) del saldo provvigionale pari alla data del 30.06.2020 ad euro l0.315,25, oltre interessi di mora nella misura di cui alla legge 231 / 02; b) delle provvigione maturate sugli affari conclusi nel 3° e 4° trimestre del 2020; c) della indennità di preavviso di cui all'art. 1750 c.c. pari a 4/12 delle provvigioni maturate e maturande nel corso dell'esercizio 2019; d) della indennità di cui all'art.
1751 c.c. quantificata ad oggi in euro 37.000,00 con riserva di sua rideterminazione all'esito della conclusione degli affari che vi deriveranno dalla aggiudicazione in vs. favore delle gare d'appalto procurate;
e) delle provvigioni nella misura contrattualmente prevista in ragione dei contratti pubblici promossi dalla ovvero con i clienti appartenenti alla zona riservata alla CP_1 [...]
; f) il diritto alla provvigione sul contratto che andrete a concludere a seguito della Parte_1 aggiudicazione della gara "Determinazione dirigenziale n. 212 del 11.9.2019.” (cfr. pagg. 12-13 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
4. riscontrava la richiesta di reclamando in primo luogo il pagamento di € CP_1 CP_3
81.245.30 a saldo delle forniture effettuate in esecuzione del contratto di concessionario, ed offrendo al contempo a a stralcio di ogni sua pretesa, l'importo complessivo di € CP_3
35.705.47 (di cui € 16.494.53 per provvigioni relative all'anno 2020; € 10.771.57 per indennità di preavviso;
€ 8.439.37 per indennità di cessazione del rapporto), da compensarsi con il maggior importo dovuto a CP_1
5. A fronte del rifiuto di presentava avanti il Tribunale di Milano ricorso per CP_3 CP_1
decreto ingiuntivo per € 81.245,30, poi emesso in data 31.07.2021.
6. In data 07.10.2021, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, instaurava il giudizio, asserendo: CP_3
(i) in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
(ii) nel merito, l'insussistenza del credito vantato da poiché (a) non vi sarebbero stati CP_1
agli atti documenti idonei a provarlo, e, (b), i due contratti avrebbero in verità integrato un unico contratto di agenzia e non di distribuzione, e quindi non sarebbe stato dovuto per esso alcun corrispettivo;
(iii) in via riconvenzionale, il fatto che, a fronte del recesso di da tale contratto di CP_1
agenzia, avrebbe avuto diritto a vedersi riconoscere il pagamento delle CP_3 provvigioni residuate alla fine del rapporto, delle indennità previste dall'AEC e dall'art. 1751 c.c., nonché dell'indennità di mancato preavviso, per un importo complessivo superiore al milione di euro.
pagina 4 di 11 7. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
8. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5300/2024 pubblicata in data 22.05.2024:
(i) revocava il decreto ingiuntivo n. 15641/21, emesso dal Tribunale di Milano;
(ii) in accoglimento parziale della domanda formulata da condannava a CP_1 CP_3 pagare l'importo di € 56.587,39, oltre interessi;
(iii) rigettava le domande convenzionali formulate da CP_1
(iv) condannava alle spese di lite. CP_3
9. In particolare, il giudice di prime cure fondava la sua decisione sul fatto che:
(i) quanto all'eccezione di incompetenza, la competenza del Tribunale di Milano sussisteva “in primo luogo, in forza della clausola contrattuale che la prevede, per la cui efficacia non si richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 comma 2 c.c. in quanto i contratti stipulati fra le parti non sono stati predisposti unilateralmente da e non sono stati meramente CP_1
oggetto di adesione da parte di In secondo luogo, in relazione alla sede Parte_1
legale, in Milano, della creditrice , in base agli artt. 1182 c.c., che individua il CP_1
luogo di adempimento dei crediti liquidi nella sede del creditore, e 20 c.p.c., che dà rilevanza alternativa a tale luogo ai fini della competenza territoriale” (cfr. pag. 2 sentenza)
(ii) quanto alla sussistenza del credito vantato da ciò era confermato dal fatto che CP_1
“non ha dato nel corso di questo giudizio una spiegazione alternativa al CP_3
significato delle comunicazioni, provenienti da essa stessa, con le quali, prima del presente giudizio, autorizzava la compensazione dei crediti in precedenza vantati da e CP_1
proponeva un piano di rientro per il debito allora maturato per questo titolo (doc. 8 della opposta). La mancata spiegazione da parte della opponente, nonché la mancata contestazione del credito prima del giudizio, rende, per un verso, logicamente necessaria la ricostruzione del rapporto in questione, già conforme alla lettera del contratto, come di distribuzione e non di agenzia, per altro verso, conferma la sussistenza del credito vantato da a titolo di corrispettivo dei beni acquistati da e non ancora CP_1 Parte_1 pagati.” (cfr. pag. 3 sentenza);
(iii) quanto all'importo rispetto a cui parametrare le provigioni e le indennità a sua volta dovute da a non era condivisibile la tesi di quest'ultima secondo cui tale somma CP_1 CP_3
si sarebbe dovuta calcolare tenendo conto dell'“importo massimo di farmaci acquistabili, stabilito in sede di aggiudicazione, indipendentemente dalle vendite effettive e da quanto effettivamente incassato dalla preponente per la vendita dei farmaci” (cfr. pag. 3 sentenza), poiché non aveva provato né “di avere contribuito in qualche modo alla attività CP_3
pagina 5 di 11 precedente alla aggiudicazione del bando pubblico e funzionale ad essa” né “che dalla aggiudicazione sorgesse un vincolo nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche di acquistare prodotti per un importo pari a quello massimo” (cfr. pag. 3 sentenza). Al che il giudice liquidava quanto dovuto a favore di in accordo con quanto determinato CP_3 in sede di CTU, in complessivi € 24.657,91, di cui € 5.568,25 a titolo di provvigioni residue ed € 19.089,65 a titolo di indennità di fine rapporto, da compensarsi con il maggior credito dovuto a CP_1
10. con atto notificato in data 24 giugno 2024, ha proposto appello con istanza di CP_3 sospensione dell'efficacia esecutiva avverso tale pronuncia. In particolare, l'appellante lamenta:
(i) con il primo motivo di appello, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e, al contrario, la competenza del Tribunale di Napoli, in virtù: (a) dell'erronea valutazione circa la – mancata - natura vessatoria della clausola convenzionale elettiva del foro di Milano contenuta nel contratto di concessionario, mai oggetto di trattativa tra le parti e che avrebbe dunque necessitato di autonoma sottoscrizione;
(b) l'omessa pronuncia circa l'eccezione di nullità di tale clausola contrattuale di deroga alla competenza, reiterata stante la sua generica formulazione, poiché “la clausola convenzionale che preveda la competenza di un determinato foro per qualsiasi controversia non è idonea, per la genericità della formulazione, ad attribuire al foro indicato il carattere della esclusività, sicché il foro convenzionale resta concorrente con gli altri fori previsti dalla legge” (cfr. pag. 7 atto di citazione in appello); (c) l'erronea applicazione dell'art. 1182 comma 3 c.c., che individua il luogo di adempimento dei crediti liquidi nella sede del creditore. Ciò perché nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare il quarto comma del medesimo articolo, che stabilisce che l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del debitore al tempo della scadenza, poiché “l'oggetto della controversia non è un'obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile – come erroneamente sostenuto in Sentenza - bensì l'esatto adempimento di un articolato rapporto inter partes” (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello);
(ii) con il secondo motivo di appello, l'erronea valutazione operata dal giudice circa la validità del contratto di concessionario, stante l'unicità del rapporto intercorrente tra e CP_3
e l'identità di oggetto tra i due contratti sottoscritti tra le parti. CP_1
(iii) con il terzo motivo di appello, il mancato riconoscimento delle c.d. provvigioni “postume” sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto ex art. 1748 c.c. comma 3 in esecuzione delle gare pubbliche aggiudicatesi da per effetto dell'attività esclusiva CP_1 svolta da poiché il giudice di prime cure “confondendo la maturazione del diritto CP_3
pagina 6 di 11 con l'esigibilità concreta del pagamento” avrebbe – erroneamente - ritenuto che “non si può sostenere che gli affari collegati alla aggiudicazione siano stati da essa procurati” (cfr. pag. 18 atto di citazione in appello);
(iv) con il quarto motivo di appello, in ogni caso, l'erronea liquidazione delle provvigioni e indennità conseguenti allo scioglimento del rapporto, fondata sulla valutazione operata dal
CTU, giudicata “assolutamente esplorativa e carente perché viziata in nuce dalla mancata istruttoria” (cfr. pag. 20 atto di citazione in appello) e in ogni caso ingiustificatamente determinata in base ai criteri di cui agli AEC e non quelli di cui all'art. 1751 c.c.
(v) con il quinto motivo di appello, l'appellante ha proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
11. Si è costituita in data 24.10.2024 l'appellata contestando nel merito tutti i motivi di CP_1
gravame avversari in quanto infondati in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado, nonché il rigetto dell'istanza di sospensiva formulata da CP_3
12. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 19.11.2024, 2024 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 4.2.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
1.1. Sulla competenza del Tribunale di Milano.
Parte appellante reitera la richiesta di sentire dichiarare il Tribunale di Milano incompetente a giudicare sulla presente controversia, eccependo, in primo luogo, la pretesa inefficacia della clausola di elezione del foro convenzionale di Milano contenuta all'art. 21 del contratto di concessionario stipulato tra e , stante la sua natura vessatoria, nonché la CP_1 CP_3
nullità di tale clausola per la genericità della sua formulazione.
pagina 7 di 11 Tali affermazioni sono però prive di fondamento. Infatti, pur essendo pacifico, secondo la più recente giurisprudenza, che le clausole elettive del foro esclusivo deroganti ai normali criteri di competenza si presumono vessatorie (vd. anche Cass., (ord.) n. 12315/2024), detta natura vessatoria, e pertanto anche l'obbligo di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c., vanno esclusi qualora non si tratti di contratti c.d. “per adesionem” e tali clausole non siano state predisposte unilateralmente.
Nel caso di specie, si è limitata a sostenere che l'art. 21 “non fu oggetto di alcuna CP_3 trattativa” e che “la sua mera adesione al regolamento contrattuale” fu “preteso” da CP_1
(cfr. pag. 6 atto di citazione in appello). Tuttavia, tale circostanza non è stata in alcun modo provata da al che la clausola e il contratto si presume siano stati oggetto di adeguata CP_3
trattativa ed espressa pattuizione tra le parti.
Anche l'asserita genericità della formulazione dell'art. 21 va respinta. Infatti, come correttamente rilevato da parte appellata, secondo il costante orientamento pretorio la genericità va esclusa qualora la clausola di elezione del foro configuri un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, e tale elezione non si debba invece desumere in via di argomentazione logica da elementi presuntivi (vd. Cass n. 20713/ 2023). Ora, l'art. 21, nel designare il
Tribunale di Milano come competente a decidere riguardo “qualsiasi controversia che dovesse scaturire dall'interpretazione e/o applicazione del presente contratto” appare del tutto idoneo ad esprimere la volontà univoca ed espressa delle parti, e dunque ad escludere la competenza di fori differenti.
2. Il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
2.1. Sull'unicità del rapporto intercorrente tra e CP_3 CP_1
Anche la tesi di per cui tra lei e sarebbe in realtà intercorso un unico CP_3 CP_1
rapporto di agenzia, stante la natura simulata del contratto di concessione di vendita, appare infondata.
Infatti, al di là della diversità di oggetto tra i due contratti, che appare in realtà evidente dalla mera lettura degli stessi, la validità e l'esistenza del contratto di concessionario stipulato tra le parti si evincono dal fatto che: (a) durante la vigenza del contratto mai ne ha CP_3
contestato la validità, e anzi ha provveduto ad effettuare gli ordini – soddisfatti da - ai CP_1
sensi dello stesso;
(b) in seguito al recesso di da detto contratto, con CP_1 CP_3
comunicazione del 30.09.2020, ne ha impugnato la validità diffidando CP_1
pagina 8 di 11 dall'interrompere l'attività di fornitura, facendo però esplicito riferimento all'esistenza di due differenti rapporti contrattuali. Va da sé che la contestazione della legittimità di un recesso da un determinato contratto presuppone quantomeno la convinzione della sua originaria validità;
(c) dal punto di vista processuale, la sua pretesa inesistenza è stata eccepita solo nella presente occasione, tant'è che ancora in sede di atto di citazione opposizione a decreto ingiuntivo pur asserendo l'unicità sostanziale del rapporto, dal momento che il contratto di CP_3 concessione di vendita sarebbe stato sottoscritto solo per “per sottrarsi alle tutele ed onere del contratto di agenzia” (cfr. pag. 7 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), non giunge mai a negarne la validità anche formale.
In definitiva, i motivi per cui le due società abbiano sottoscritto entrambi i contratti di cui è causa in luogo di un unico contratto di agenzia esulano dal contesto della presente decisione, non stata formulata alcuna domanda in ordine alla limitata volontà contrattuale di CP_3 per l'allegata “pretesa” di a sottoscrivere due contratti ( v capitolo di prova nn 5 CP_1
memoria 183 VI comma n. 2 ).
3. Il terzo motivo di appello è infondato e va rigettato.
3.1. Sul mancato riconoscimento delle c.d. provvigioni “postume”.
Con riguardo al criterio cui parametrare le provvigioni dovute da a che CP_1 CP_3
secondo quest'ultima comprendere il valore totale dei contratti relativi ai bandi aggiudicati da nel periodo oggetto di rapporto e invece, a detta di andrebbe calcolato CP_1 CP_1
esclusivamente sulla base degli ordini di acquisto effettivamente ricevuti e fatturati ai clienti finali durante la vigenza del rapporto di agenzia, il giudice di prime cure ha evidenziato che la tesi dell'appellante sarebbe stata accoglibile solo ove avesse provato: (a) che CP_3
l'aggiudicazione della gara fosse stata il frutto esclusivo del suo lavoro, e, (b), che dall'aggiudicazione fosse sorto un vincolo nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche di acquistare prodotti per un importo pari a quello massimo stabilito.
tuttavia, non è stata in grado di provare tale esclusivo e dirimente contributo. CP_3
Infatti, l'esame delle circostanze dedotte nei capitoli formulati con le memorie ex art.183 c 6 n.
2 e n. 3 e reiterati con l'atto di appello non consente di discostarsi dalla decisione presa sul punto dal Tribunale.
In particolare, i capitoli di prova rilevanti sul punto sono quelli dai nn. 12-17:
- il capitolo 12 è generico in quanto (a) fa riferimento a una tabella di cui al capitolo successivo che viene tuttavia omessa, e, (b), non specifica puntualmente a quali “prodotti”
pagina 9 di 11 “strutture” “operatori sanitari” e “documentazione” “formazione degli operatori sanitari” voglia riferirsi;
- il capitolo 13 è generico in quanto non specifica quali siano e quando si sono tenuti i
“numerosi incontri” ivi menzionati ed a quali “operatori”si riferisca;
- il capitolo 14 è generico poiché non specifica quali siano le “gare pubbliche” cui fa riferimento ed è in ogni caso ininfluente;
- i capitoli 15 e 16 sono generici in quanto descrivono procedure e prassi comportamentali in termini generali e non circostanziati, senza alcun riferimento a situazioni specifiche;
- il capitolo 17 è generico in quanto anch'esso non contiene riferimenti al tipo di lavoro ed ai tempi definiti (“lavorato per circa due anni”).
Alla luce di quanto precede, deve considerarsi assorbita la questione se dall'aggiudicazione dei contratti conclusi da sia derivato o meno un obbligo per le strutture sanitarie di CP_1
acquistare tutti i prodotti pattuiti, dovendosi fare riferimento, per calcolare le provvigioni dovute a soltanto agli importi effettivamente fatturati da a tali strutture, CP_3 CP_1
d'accordo con quanto già statuito dal Tribunale.
4. Il quarto motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto già espresso in relazione al terzo motivo di appello soccorre anche per l'esame del motivo in esame. Infatti, al di là del criterio adottato per calcolare le provvigioni dovutegli, CP_3
sostiene che alla luce della cessazione del rapporto di agenzia le sarebbe in ogni caso spettata l'indennità di fine rapporto nella misura di maggior favore prevista dall'articolo 1751c.c, e non, come deciso dal giudice di primo grado, secondo i criteri previsti dagli A.E.C. commercio. In particolare, ai sensi dell'art. 1751c.c. afferma che le sarebbe dovuto l'importo totale pari CP_3
ad € 40.224,78 (di cui € 5.568,25 per provvigioni residue, € 23.884,96 per indennità di fine rapporto ed € 10.771,57 per indennità di mancato preavviso).
Ebbene, chiarito che le provvigioni dovute a devono essere calcolate tenendo presente CP_3
esclusivamente gli ordini effettivamente ricevuti e fatturati da al che il calcolo fornito da CP_1
e appena riportato sarebbe in ogni caso errato, la Corte ritiene che ci si debba riportare CP_3
alle conclusioni fornite dal CTU, che ha esaminato adeguatamente tutte le informazioni fornitagli dai consulenti di parte, peraltro facendo specifico riferimento al criterio di cui all'art. 1751 c.c. nel calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennità meritocratica.
5. stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare a favore di Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio. Confermate quelle del primo grado come liquidate dal pagina 10 di 11 Tribunale, quelle del presente grado sono liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 260.001 a € 520.000 €, 4.389,00 per studio;
€ 2.552,00 per la fase introduttiva;
€
7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, escludendo la fase oistruttoria non svoltasi in appello.
6. Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5300/2024 così provvede:
[...] CP_1
1. Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore Parte_1
di liquidate come in parte motiva;
. CP_1
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in Milano,nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Presidente relatore ed estensore.
Giovanna Ferrero
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dr.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1990/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Ciccariello Parte_1 P.IVA_1
Antonio Triola, Alessandro Luigi De Felice e Fabrizio Peduto;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galbusera, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in viale Tebaldi, 56, Milano;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
R.L. CP_2 “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito:
a) accertare il diritto ex art. 1748 c.c. comma 3 ° di a percepire le provvigioni sugli affari CP_3
eseguiti da in dipendenza delle aggiudicazioni pubbliche di cui agli atti di causa;
CP_1 per l'effetto
b) condannare in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di CP_1
essa Parte_1
- a titolo di provvigioni della somma di euro 1.108.989,57 ovvero in subordine di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e rapportata anche all'esito della esibizione delle scritture contabili di;
CP_1
- a titolo di indennità sostitutiva del preavviso o, comunque, di risarcimento del danno, della somma di
€ 16.409.65; ovvero, in via subordinata, di € 11.885.81 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e rapportata anche all'esito della esibizione delle scritture contabili di;
CP_1
- a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. la somma di euro 353.637.75 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa all'esito della esibizione delle scritture contabili di;
ovvero, in via subordinata, salvo gravame, facendo CP_1 applicazione di quanto sancito dall' per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza CP_4 commerciale del settore “commerciale” del 26.02.02 (art. 10 – 12), siccome in ultimo modificato dall'AEC del 10.03.10 applicabile alla fattispecie, delle seguenti somme:
- per indennità suppletiva di clientela € 34.479.66.; oltre al pagamento dell'indennità meritocratica nella misura da accertarsi in corso di causa, all'esito di c.t.u. contabile;
c) compensare in ogni caso qualsivoglia somma eventualmente ritenuta dovuta a con le somme CP_1
che saranno riconosciute dovute alla in pagamento delle dovute provvigioni e Parte_1
indennità di fine rapporto
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede che piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rimettere la causa sul ruolo istruttorio per
l'espletamento dei mezzi istruttori tutti così come articolati, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nella memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. – II^ termine, depositata nel corso del giudizio di primo grado, da aversi qui per ripetuti e trascritti integralmente e per la cui ammissione espressamente si insiste. Si chiede, altresì, all'Ecc.ma Corte adita ammettere l'ordine di esibizione ex
pagina 2 di 11 art. 210 del c.p.c. delle scritture contabili comprovanti le vendite effettuate da nel periodo CP_1 temporale dal 2017 all'attualità, nella zona di competenza della di nonché ammettersi CTU CP_3
contabile che proceda alla esatta determinazione degli sacrosanti diritti di credito della Parte_1
.
[...]
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare:
1) in via preliminare: rigettare l'avversaria istanza ex art. 283 co. 1 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondata, con le conseguenze di cui al co. 3 dell'art. 283 c.p.c.;
2) in via principale: previo ogni opportuno accertamento, confermare integralmente la sentenza appellata, con rigetto integrale dell'appello avversario e con assolvimento della esponente da ogni avversaria pretesa;
3) in via istruttoria: dichiarare inammissibili le avversarie istanze istruttorie;
comunque, ammettere la appellata alla prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed eventualmente ammessi, nonché alla prova diretta sulle circostanze e con i testi indicati nella memoria ex art. 182 n. 2 c.p.c. dell'1.04.2022 depositata in primo grado;
4) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss.., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA 4%, IVA 22% e successive spese occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel maggio del 2017 le società ( ) e ( ) CP_1 CP_1 Parte_1 CP_3
sottoscrivevano rispettivamente un contratto di concessione di vendita e un contratto di agenzia in forza dei quali si impegnava: (a), ad acquistare e rivendere prodotti da nonché, CP_3 CP_1
(b), in qualità di agente, a sviluppare le vendite dei prodotti di Kardia, nelle zone di competenza specificate nei suddetti contratti.
2. A fronte della mancata evasione da parte di di fatture per l'importo complessivo di € CP_3
94.095,54, dovuto a fronte delle forniture effettuate in esecuzione del contratto di concessione di vendita, con comunicazioni datate rispettivamente 18.09.2020 e 09.09.2020, provvedeva a CP_1
recedere da entrambi i sopracitati contratti, diffidando altresì a provvedere al pagamento CP_3
degli insoluti.
pagina 3 di 11 3. In data 29.01.2024 intimava a sua volta di provvedere al pagamento delle CP_3 CP_1
provvigioni e delle indennità conseguenti lo scioglimento del rapporto, e in particolare: “a) del saldo provvigionale pari alla data del 30.06.2020 ad euro l0.315,25, oltre interessi di mora nella misura di cui alla legge 231 / 02; b) delle provvigione maturate sugli affari conclusi nel 3° e 4° trimestre del 2020; c) della indennità di preavviso di cui all'art. 1750 c.c. pari a 4/12 delle provvigioni maturate e maturande nel corso dell'esercizio 2019; d) della indennità di cui all'art.
1751 c.c. quantificata ad oggi in euro 37.000,00 con riserva di sua rideterminazione all'esito della conclusione degli affari che vi deriveranno dalla aggiudicazione in vs. favore delle gare d'appalto procurate;
e) delle provvigioni nella misura contrattualmente prevista in ragione dei contratti pubblici promossi dalla ovvero con i clienti appartenenti alla zona riservata alla CP_1 [...]
; f) il diritto alla provvigione sul contratto che andrete a concludere a seguito della Parte_1 aggiudicazione della gara "Determinazione dirigenziale n. 212 del 11.9.2019.” (cfr. pagg. 12-13 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
4. riscontrava la richiesta di reclamando in primo luogo il pagamento di € CP_1 CP_3
81.245.30 a saldo delle forniture effettuate in esecuzione del contratto di concessionario, ed offrendo al contempo a a stralcio di ogni sua pretesa, l'importo complessivo di € CP_3
35.705.47 (di cui € 16.494.53 per provvigioni relative all'anno 2020; € 10.771.57 per indennità di preavviso;
€ 8.439.37 per indennità di cessazione del rapporto), da compensarsi con il maggior importo dovuto a CP_1
5. A fronte del rifiuto di presentava avanti il Tribunale di Milano ricorso per CP_3 CP_1
decreto ingiuntivo per € 81.245,30, poi emesso in data 31.07.2021.
6. In data 07.10.2021, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, instaurava il giudizio, asserendo: CP_3
(i) in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
(ii) nel merito, l'insussistenza del credito vantato da poiché (a) non vi sarebbero stati CP_1
agli atti documenti idonei a provarlo, e, (b), i due contratti avrebbero in verità integrato un unico contratto di agenzia e non di distribuzione, e quindi non sarebbe stato dovuto per esso alcun corrispettivo;
(iii) in via riconvenzionale, il fatto che, a fronte del recesso di da tale contratto di CP_1
agenzia, avrebbe avuto diritto a vedersi riconoscere il pagamento delle CP_3 provvigioni residuate alla fine del rapporto, delle indennità previste dall'AEC e dall'art. 1751 c.c., nonché dell'indennità di mancato preavviso, per un importo complessivo superiore al milione di euro.
pagina 4 di 11 7. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
8. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5300/2024 pubblicata in data 22.05.2024:
(i) revocava il decreto ingiuntivo n. 15641/21, emesso dal Tribunale di Milano;
(ii) in accoglimento parziale della domanda formulata da condannava a CP_1 CP_3 pagare l'importo di € 56.587,39, oltre interessi;
(iii) rigettava le domande convenzionali formulate da CP_1
(iv) condannava alle spese di lite. CP_3
9. In particolare, il giudice di prime cure fondava la sua decisione sul fatto che:
(i) quanto all'eccezione di incompetenza, la competenza del Tribunale di Milano sussisteva “in primo luogo, in forza della clausola contrattuale che la prevede, per la cui efficacia non si richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1341 comma 2 c.c. in quanto i contratti stipulati fra le parti non sono stati predisposti unilateralmente da e non sono stati meramente CP_1
oggetto di adesione da parte di In secondo luogo, in relazione alla sede Parte_1
legale, in Milano, della creditrice , in base agli artt. 1182 c.c., che individua il CP_1
luogo di adempimento dei crediti liquidi nella sede del creditore, e 20 c.p.c., che dà rilevanza alternativa a tale luogo ai fini della competenza territoriale” (cfr. pag. 2 sentenza)
(ii) quanto alla sussistenza del credito vantato da ciò era confermato dal fatto che CP_1
“non ha dato nel corso di questo giudizio una spiegazione alternativa al CP_3
significato delle comunicazioni, provenienti da essa stessa, con le quali, prima del presente giudizio, autorizzava la compensazione dei crediti in precedenza vantati da e CP_1
proponeva un piano di rientro per il debito allora maturato per questo titolo (doc. 8 della opposta). La mancata spiegazione da parte della opponente, nonché la mancata contestazione del credito prima del giudizio, rende, per un verso, logicamente necessaria la ricostruzione del rapporto in questione, già conforme alla lettera del contratto, come di distribuzione e non di agenzia, per altro verso, conferma la sussistenza del credito vantato da a titolo di corrispettivo dei beni acquistati da e non ancora CP_1 Parte_1 pagati.” (cfr. pag. 3 sentenza);
(iii) quanto all'importo rispetto a cui parametrare le provigioni e le indennità a sua volta dovute da a non era condivisibile la tesi di quest'ultima secondo cui tale somma CP_1 CP_3
si sarebbe dovuta calcolare tenendo conto dell'“importo massimo di farmaci acquistabili, stabilito in sede di aggiudicazione, indipendentemente dalle vendite effettive e da quanto effettivamente incassato dalla preponente per la vendita dei farmaci” (cfr. pag. 3 sentenza), poiché non aveva provato né “di avere contribuito in qualche modo alla attività CP_3
pagina 5 di 11 precedente alla aggiudicazione del bando pubblico e funzionale ad essa” né “che dalla aggiudicazione sorgesse un vincolo nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche di acquistare prodotti per un importo pari a quello massimo” (cfr. pag. 3 sentenza). Al che il giudice liquidava quanto dovuto a favore di in accordo con quanto determinato CP_3 in sede di CTU, in complessivi € 24.657,91, di cui € 5.568,25 a titolo di provvigioni residue ed € 19.089,65 a titolo di indennità di fine rapporto, da compensarsi con il maggior credito dovuto a CP_1
10. con atto notificato in data 24 giugno 2024, ha proposto appello con istanza di CP_3 sospensione dell'efficacia esecutiva avverso tale pronuncia. In particolare, l'appellante lamenta:
(i) con il primo motivo di appello, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e, al contrario, la competenza del Tribunale di Napoli, in virtù: (a) dell'erronea valutazione circa la – mancata - natura vessatoria della clausola convenzionale elettiva del foro di Milano contenuta nel contratto di concessionario, mai oggetto di trattativa tra le parti e che avrebbe dunque necessitato di autonoma sottoscrizione;
(b) l'omessa pronuncia circa l'eccezione di nullità di tale clausola contrattuale di deroga alla competenza, reiterata stante la sua generica formulazione, poiché “la clausola convenzionale che preveda la competenza di un determinato foro per qualsiasi controversia non è idonea, per la genericità della formulazione, ad attribuire al foro indicato il carattere della esclusività, sicché il foro convenzionale resta concorrente con gli altri fori previsti dalla legge” (cfr. pag. 7 atto di citazione in appello); (c) l'erronea applicazione dell'art. 1182 comma 3 c.c., che individua il luogo di adempimento dei crediti liquidi nella sede del creditore. Ciò perché nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare il quarto comma del medesimo articolo, che stabilisce che l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del debitore al tempo della scadenza, poiché “l'oggetto della controversia non è un'obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile – come erroneamente sostenuto in Sentenza - bensì l'esatto adempimento di un articolato rapporto inter partes” (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello);
(ii) con il secondo motivo di appello, l'erronea valutazione operata dal giudice circa la validità del contratto di concessionario, stante l'unicità del rapporto intercorrente tra e CP_3
e l'identità di oggetto tra i due contratti sottoscritti tra le parti. CP_1
(iii) con il terzo motivo di appello, il mancato riconoscimento delle c.d. provvigioni “postume” sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto ex art. 1748 c.c. comma 3 in esecuzione delle gare pubbliche aggiudicatesi da per effetto dell'attività esclusiva CP_1 svolta da poiché il giudice di prime cure “confondendo la maturazione del diritto CP_3
pagina 6 di 11 con l'esigibilità concreta del pagamento” avrebbe – erroneamente - ritenuto che “non si può sostenere che gli affari collegati alla aggiudicazione siano stati da essa procurati” (cfr. pag. 18 atto di citazione in appello);
(iv) con il quarto motivo di appello, in ogni caso, l'erronea liquidazione delle provvigioni e indennità conseguenti allo scioglimento del rapporto, fondata sulla valutazione operata dal
CTU, giudicata “assolutamente esplorativa e carente perché viziata in nuce dalla mancata istruttoria” (cfr. pag. 20 atto di citazione in appello) e in ogni caso ingiustificatamente determinata in base ai criteri di cui agli AEC e non quelli di cui all'art. 1751 c.c.
(v) con il quinto motivo di appello, l'appellante ha proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
11. Si è costituita in data 24.10.2024 l'appellata contestando nel merito tutti i motivi di CP_1
gravame avversari in quanto infondati in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado, nonché il rigetto dell'istanza di sospensiva formulata da CP_3
12. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 19.11.2024, 2024 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 4.2.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
1.1. Sulla competenza del Tribunale di Milano.
Parte appellante reitera la richiesta di sentire dichiarare il Tribunale di Milano incompetente a giudicare sulla presente controversia, eccependo, in primo luogo, la pretesa inefficacia della clausola di elezione del foro convenzionale di Milano contenuta all'art. 21 del contratto di concessionario stipulato tra e , stante la sua natura vessatoria, nonché la CP_1 CP_3
nullità di tale clausola per la genericità della sua formulazione.
pagina 7 di 11 Tali affermazioni sono però prive di fondamento. Infatti, pur essendo pacifico, secondo la più recente giurisprudenza, che le clausole elettive del foro esclusivo deroganti ai normali criteri di competenza si presumono vessatorie (vd. anche Cass., (ord.) n. 12315/2024), detta natura vessatoria, e pertanto anche l'obbligo di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c., vanno esclusi qualora non si tratti di contratti c.d. “per adesionem” e tali clausole non siano state predisposte unilateralmente.
Nel caso di specie, si è limitata a sostenere che l'art. 21 “non fu oggetto di alcuna CP_3 trattativa” e che “la sua mera adesione al regolamento contrattuale” fu “preteso” da CP_1
(cfr. pag. 6 atto di citazione in appello). Tuttavia, tale circostanza non è stata in alcun modo provata da al che la clausola e il contratto si presume siano stati oggetto di adeguata CP_3
trattativa ed espressa pattuizione tra le parti.
Anche l'asserita genericità della formulazione dell'art. 21 va respinta. Infatti, come correttamente rilevato da parte appellata, secondo il costante orientamento pretorio la genericità va esclusa qualora la clausola di elezione del foro configuri un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, e tale elezione non si debba invece desumere in via di argomentazione logica da elementi presuntivi (vd. Cass n. 20713/ 2023). Ora, l'art. 21, nel designare il
Tribunale di Milano come competente a decidere riguardo “qualsiasi controversia che dovesse scaturire dall'interpretazione e/o applicazione del presente contratto” appare del tutto idoneo ad esprimere la volontà univoca ed espressa delle parti, e dunque ad escludere la competenza di fori differenti.
2. Il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
2.1. Sull'unicità del rapporto intercorrente tra e CP_3 CP_1
Anche la tesi di per cui tra lei e sarebbe in realtà intercorso un unico CP_3 CP_1
rapporto di agenzia, stante la natura simulata del contratto di concessione di vendita, appare infondata.
Infatti, al di là della diversità di oggetto tra i due contratti, che appare in realtà evidente dalla mera lettura degli stessi, la validità e l'esistenza del contratto di concessionario stipulato tra le parti si evincono dal fatto che: (a) durante la vigenza del contratto mai ne ha CP_3
contestato la validità, e anzi ha provveduto ad effettuare gli ordini – soddisfatti da - ai CP_1
sensi dello stesso;
(b) in seguito al recesso di da detto contratto, con CP_1 CP_3
comunicazione del 30.09.2020, ne ha impugnato la validità diffidando CP_1
pagina 8 di 11 dall'interrompere l'attività di fornitura, facendo però esplicito riferimento all'esistenza di due differenti rapporti contrattuali. Va da sé che la contestazione della legittimità di un recesso da un determinato contratto presuppone quantomeno la convinzione della sua originaria validità;
(c) dal punto di vista processuale, la sua pretesa inesistenza è stata eccepita solo nella presente occasione, tant'è che ancora in sede di atto di citazione opposizione a decreto ingiuntivo pur asserendo l'unicità sostanziale del rapporto, dal momento che il contratto di CP_3 concessione di vendita sarebbe stato sottoscritto solo per “per sottrarsi alle tutele ed onere del contratto di agenzia” (cfr. pag. 7 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), non giunge mai a negarne la validità anche formale.
In definitiva, i motivi per cui le due società abbiano sottoscritto entrambi i contratti di cui è causa in luogo di un unico contratto di agenzia esulano dal contesto della presente decisione, non stata formulata alcuna domanda in ordine alla limitata volontà contrattuale di CP_3 per l'allegata “pretesa” di a sottoscrivere due contratti ( v capitolo di prova nn 5 CP_1
memoria 183 VI comma n. 2 ).
3. Il terzo motivo di appello è infondato e va rigettato.
3.1. Sul mancato riconoscimento delle c.d. provvigioni “postume”.
Con riguardo al criterio cui parametrare le provvigioni dovute da a che CP_1 CP_3
secondo quest'ultima comprendere il valore totale dei contratti relativi ai bandi aggiudicati da nel periodo oggetto di rapporto e invece, a detta di andrebbe calcolato CP_1 CP_1
esclusivamente sulla base degli ordini di acquisto effettivamente ricevuti e fatturati ai clienti finali durante la vigenza del rapporto di agenzia, il giudice di prime cure ha evidenziato che la tesi dell'appellante sarebbe stata accoglibile solo ove avesse provato: (a) che CP_3
l'aggiudicazione della gara fosse stata il frutto esclusivo del suo lavoro, e, (b), che dall'aggiudicazione fosse sorto un vincolo nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche di acquistare prodotti per un importo pari a quello massimo stabilito.
tuttavia, non è stata in grado di provare tale esclusivo e dirimente contributo. CP_3
Infatti, l'esame delle circostanze dedotte nei capitoli formulati con le memorie ex art.183 c 6 n.
2 e n. 3 e reiterati con l'atto di appello non consente di discostarsi dalla decisione presa sul punto dal Tribunale.
In particolare, i capitoli di prova rilevanti sul punto sono quelli dai nn. 12-17:
- il capitolo 12 è generico in quanto (a) fa riferimento a una tabella di cui al capitolo successivo che viene tuttavia omessa, e, (b), non specifica puntualmente a quali “prodotti”
pagina 9 di 11 “strutture” “operatori sanitari” e “documentazione” “formazione degli operatori sanitari” voglia riferirsi;
- il capitolo 13 è generico in quanto non specifica quali siano e quando si sono tenuti i
“numerosi incontri” ivi menzionati ed a quali “operatori”si riferisca;
- il capitolo 14 è generico poiché non specifica quali siano le “gare pubbliche” cui fa riferimento ed è in ogni caso ininfluente;
- i capitoli 15 e 16 sono generici in quanto descrivono procedure e prassi comportamentali in termini generali e non circostanziati, senza alcun riferimento a situazioni specifiche;
- il capitolo 17 è generico in quanto anch'esso non contiene riferimenti al tipo di lavoro ed ai tempi definiti (“lavorato per circa due anni”).
Alla luce di quanto precede, deve considerarsi assorbita la questione se dall'aggiudicazione dei contratti conclusi da sia derivato o meno un obbligo per le strutture sanitarie di CP_1
acquistare tutti i prodotti pattuiti, dovendosi fare riferimento, per calcolare le provvigioni dovute a soltanto agli importi effettivamente fatturati da a tali strutture, CP_3 CP_1
d'accordo con quanto già statuito dal Tribunale.
4. Il quarto motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto già espresso in relazione al terzo motivo di appello soccorre anche per l'esame del motivo in esame. Infatti, al di là del criterio adottato per calcolare le provvigioni dovutegli, CP_3
sostiene che alla luce della cessazione del rapporto di agenzia le sarebbe in ogni caso spettata l'indennità di fine rapporto nella misura di maggior favore prevista dall'articolo 1751c.c, e non, come deciso dal giudice di primo grado, secondo i criteri previsti dagli A.E.C. commercio. In particolare, ai sensi dell'art. 1751c.c. afferma che le sarebbe dovuto l'importo totale pari CP_3
ad € 40.224,78 (di cui € 5.568,25 per provvigioni residue, € 23.884,96 per indennità di fine rapporto ed € 10.771,57 per indennità di mancato preavviso).
Ebbene, chiarito che le provvigioni dovute a devono essere calcolate tenendo presente CP_3
esclusivamente gli ordini effettivamente ricevuti e fatturati da al che il calcolo fornito da CP_1
e appena riportato sarebbe in ogni caso errato, la Corte ritiene che ci si debba riportare CP_3
alle conclusioni fornite dal CTU, che ha esaminato adeguatamente tutte le informazioni fornitagli dai consulenti di parte, peraltro facendo specifico riferimento al criterio di cui all'art. 1751 c.c. nel calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennità meritocratica.
5. stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare a favore di Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio. Confermate quelle del primo grado come liquidate dal pagina 10 di 11 Tribunale, quelle del presente grado sono liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 260.001 a € 520.000 €, 4.389,00 per studio;
€ 2.552,00 per la fase introduttiva;
€
7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, escludendo la fase oistruttoria non svoltasi in appello.
6. Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5300/2024 così provvede:
[...] CP_1
1. Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore Parte_1
di liquidate come in parte motiva;
. CP_1
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in Milano,nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Presidente relatore ed estensore.
Giovanna Ferrero
pagina 11 di 11