Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/07/2025, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, proposto da
GI EL, RO ND, NM LI, HI IO EB, AT IA, AT IC, PA AR, RO RB, RN UT, ZO SS, ET RI, NA UT, TO AS, LO DO, AN CE, ME IT, ZO NO, IN AR, AN CU, LO CU, VI D' MB, AN EM, LF DE GI, GI ES, RI Di FI, HE Di EO, LO MI, GI CE, QU RR, LE GR, MA IN, NA UI, IO RA, RA IU, AN NE, AN NO, NA AN, RO NA, PE TE, NI EL, PE ZO, CO LC, PO AN, RA AC, GI AT AL, PE ON, LE ONforte, AN LO, AN RO, NA TO, IS IA, GI IE, RO UC, ME LE, GI AL, TO UL, AN BR VO, QU NO, NI PE, ZO PE, GI ET, AS IL IA, AR PI, RO CI, SI ER, IO LL, IO AI, NI AO, RO RE, IU LI, IL NO, FE NO, AT IA SO, VI RS, NZ AN, EN ET, AN RP, QU CA, BI MI, RO RR, PE SE, GI EP, IL RG, PA LL, SO LI, RE CO, PE DE, rappresentati e difesi dall'avvocato NI IA La Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi EX LEGE dall'Avvocatura Distrettuale DELLO Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0590130/11 del 28/11/2011 dell'Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale - Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono tutti militari della Guardia di Finanza, distaccati per prestare servizio di Ordine Pubblico presso una sede diversa da quella ordinaria; nel presente giudizio, essi chiedono - in aggiunta all’indennità giornaliera di ordine pubblico “fuori sede”, riconosciuta loro in misura intera dalla P.A. - la corresponsione (1) del trattamento economico di missione di cui alla legge 836/73 ed annesso trattamento di vitto e alloggio e (2) del trattamento economico di trasferimento, per alcuni militari, previsto dalla legge 86/01.
A seguita dei gravissimi fatti camorristici perpetrati in Castel Volturno il 18 settembre 2008, il Comando Generale della Guardia di Finanza — III Reparto Operazioni — Ufficio Economia e Sicurezza – disponeva, infatti, il rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio nell'ambito del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di AS.
Sulla base di tale disposizione, il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza provvedeva al distacco di numerosi militari, tra cui gli odierni ricorrenti, che nel tempo venivano avvicendati presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di AS, con effettiva sede di servizio presso il Gruppo Guardia di Finanza di VE.
Sulla base di teli premesse i ricorrenti, assumendo di poter attribuire all'istituto del "distacco" il significato di “missione” o “trasferta” prevista dalla L. n. 836/1973 e s.m.i., hanno chiesto, con il ricorso all’esame, l’accertamento del diritto di fruire, per i servizi espletati durante il periodo di distacco presso sede diversa da quella ordinaria, del trattamento economico di missione, con vitto e alloggio, nonché del trattamento economico di trasferimento previsto dalla legge 86/01 in favore dei militari in possesso dei relativi requisiti, con conseguente condanna della P.A. a corrispondere i relativi emolumenti.
Si è costituita in giudizio la Guardia di Finanza, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio non intende discostarsi da quanto già statuito da questo Tribunale nella sentenza 5796/2014, avente ad oggetto analoghe questioni ed emessa con riferimento a un ricorso presentato da militari della Guardia di Finanza, anch'essi distaccati per servizio di Ordine Pubblico presso il Gruppo di VE (nell'ambito dell’operazione "Strade Sicure", istituita ex art. 7 bis del D L 92/08) che richiedevano il "riconoscimento e l'attribuzione del trattamento economico di missione, di vitto e alloggio, del riposo settimanale, di ordine pubblico fuori sede".
In tale sentenza il Tribunale ha condivisibilmente osservato che “Segnatamente, l’articolo 7 bis del D.L. 23-5-2008 n. 92 ha previsto, al primo comma, che “Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia”.
Il comma 4 dell’articolo qui in esame ha assicurato copertura finanziaria alla suddetta operazione, a tali fini considerando le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell’articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.
Gli importi giornalieri dell'indennità onnicomprensiva ex articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per il personale delle Forze armate, sono stati determinati, con d.m. del 25.6.2004, secondo misure corrispondenti a quelle dell'indennità di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia.
Vale, poi, aggiungere che il legislatore, nell’incentivare la prosecuzione del rapporto di collaborazione tra le forze armate e quelle di polizia, ha espressamente previsto la possibilità di prorogare il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
A tali fini, all’articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 – replicato anche in successivi provvedimenti - ha previsto che:
Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Tanto premesso, e venendo alla res iudicanda, occorre soggiungere che i ricorrenti sono stati compensati per il servizio svolto mediante il riconoscimento dell’indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera.
D’altro canto, a mezzo del gravame in epigrafe insistono per il riconoscimento, in via aggiuntiva (e non già alternativa), anche del trattamento di missione.
Ritiene il Collegio che l’opzione prescelta dalla GdF di riconoscere al personale impiegato nelle suddette missioni l’indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera – in sintonia con le ordinanze adottate dalla Questura di AS, cui mettevano capo i corpi aggregati – si rivela aderente alla disciplina di settore in considerazione:
- della tipologia dei servizi svolti, non avendo i ricorrenti allegato l’impiego in specifiche attività diverse da quelle genericamente volte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- del fatto che l’indennità omnicomprensiva riconosciuta al personale delle forze armate utilizzati nel medesimo piano di impiego ex articolo 7 bis del D.L. 23-5-2008 n. 92, pur avendo autonoma dignità giuridica, risulta giustappunto commisurata, ai sensi dell’ articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128 e del d.m. del 25.6.2004, all'indennità di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia;
- dell’espresso riconoscimento normativo in favore del personale delle forze di polizia, per i servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, sopraindicato, svolti a decorrere dal 4 agosto 2009, di un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, corrisposta al personale delle Forze armate, estesa (quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico) anche per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.
Orbene, come efficacemente evidenziato dall’Amministrazione resistente, l’erogazione dell’indennità di ordine pubblico è in rapporto di reciproca esclusione con il trattamento di missione.
La disciplina dell’indennità di ordine pubblico è compendiata, infatti, al combinato disposto degli articoli 10 del d.p.r. 147/1990 e 10 e 49 del d.p.r. 164/2002.
Segnatamente, e per quanto di più diretto interesse, l’art. 49 del d.p.r. 164/2002 prevede che:
1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1
Da parte sua l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, alle disposizioni sopra richiamate, prevede che:
b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;
c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;
d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;
e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.
DE pari, e rispetto ai servizi svolti a decorrere dal 4 agosto 2009, l’indennità prevista dall’articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, a cagione della sua specialità e della sua dichiarata valenza omnicomprensiva, non può ritenersi cumulabile al trattamento di missione.
In definitiva, non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui in aggiunta all’indennità di o.p. spettava, in via cumulativa, anche il trattamento di missione siccome espressamente escluso dalla disciplina di settore (arg. ex lett. c dell’articolo 10 comma 2 del d.p.r. 147/1990 ovvero articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102).
Quanto alle ulteriori rivendicazioni azionate in giudizio, e segnatamente rispetto alla richiesta del riconoscimento della “indennità di ordine pubblico fuori sede ridotto” in riferimento al periodo di riposo settimanale, si rilevano assorbenti – in senso ostativo alle pretese attoree – le eccezioni dell’Amministrazione resistente circa la mancanza di elementi giustificativi idonei a dimostrare l’effettiva permanenza dei militari ricorrenti nella sede di destinazione durante la fruizione del riposo settimanale, lacuna probatoria che non risulta giammai colmata, nemmeno nel corso del presente giudizio.
Le considerazioni appena svolte – circa la mancata dimostrazione della permanenza in sede durante la fruizione del riposo settimanale - si rivelano assorbenti anche rispetto alle ulteriori richieste di monetizzazione del vitto e dell’alloggio spettante in riferimento ai riposi settimanali.
Rispetto, poi, al periodo di servizio effettivamente svolto l’Amministrazione intimata ha eccepito – giusta comunicazione del Gruppo della GdF di VE – che i militari distaccati, per il periodo 2008/2001, avevano titolo a fruire:
- ove provenienti da altri Comandi regionali, del vitto presso ristorante convenzionato o ticket pacchetto operativo, nonché di alloggiamento in caserma;
- ovvero, se in forza al Comando Regionale Campania, di vitto tramite ticket pacchetto operativo a carico dei Comandi di appartenenza, nonché di disponibilità di alloggiamento presso la Scuola Militare di Commissariato e di Amministrazione di Maddaloni con trasporto mediante automezzo dell’Amministrazione.
Di talchè la mancata fruizione dell’alloggio messo a disposizione non può che essere imputato a libera scelta dei ricorrenti.
Non può poi essere qui utilmente contestata la scelta di assicurare il vitto attraverso l’erogazione di buoni pasto ovvero la congruità del valore economico dei ticket erogati.
Rispetto al primo profilo va detto che costituisce un’evenienza possibile quella dell’impossibilità (cfr. gli artt. 2, comma 1 e 3 della legge n. 203/89) di garantire al militare la fruizione del servizio mensa. In questi casi tuttavia il vettovagliamento gratuito al personale che ne ha diritto deve essere comunque assicurato; e fra le modalità alternative di erogazione del servizio di vettovagliamento è prevista quella della fornitura di buoni pasto (cfr. art. 61, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254; cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2009 n. 5604) nella misura prevista dalle disposizioni regolamentari (cfr. decreto del Ministero dell’Economia e Finanze dell’11.7.2008) e dalle circolari vigenti, di cui i ricorrenti non provano la violazione.
Né è possibile sindacare in questa sede il valore dei buoni pasto erogati in via sostitutiva, essendo questo stabilito dal d.p.r. (n°51 del 16.4.2009 articolo 30) di riconoscimento degli accordi sindacali di categoria.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto”.
I suesposti principi sono applicabili anche alla presente vertenza, tenuto altresì conto che la Guardia di finanza ha allegato (con deduzione rimasta incontestata) che per la maggior parte dei militari ricorrenti sono presenti istanze di fruizione dei riposi settimanali in località diverse da quelle ove effettuavano i turni di Ordine Pubblico e che per quei militari per i quali tali istanze non sono presenti non vi è prova dell’effettiva permanenza dei militari ricorrenti nella sede di destinazione durante la fruizione del riposo settimanale.
Risulta, inoltre dagli atti, che l’Amministrazione, per i turni di servizio di O.P. resi, corrispondeva, in sostituzione della mensa, un buono pasto che, come previsto dalle circolari del Comando Generale della Guardia d' finanza — IV Reparto 120301/08 del 12.04.2008 e 4997/11 del 10.01.2011 (era del valore di Euro 7,00, come statuito dal recepimento dell’ accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare.
Inoltre, per quanto attiene alle modalità di somministrazione del vitto e dell'alloggio, il Gruppo di VE, con nota 171 346/12 23/03/2012, ha comunicato che i militari distaccati per il periodo 2008/2011 fruivano:
(1) per il personale proveniente da altri Comandi Regionali:
a) vitto presso ristorante convenzionato o ticket "pacchetto operativo"' (b) alloggiamento in caserma;
vitto tramite ticket "pacchetto operativo" a carico dei Comandi di appartenenza;
(2) per il personale proveniente dal Comando Regionale Campania:
a) vitto tramite ticket "pacchetto operativo" a carico dei Comandi di appartenenza;
b) disponibilità di alloggiamento presso la Scuola Militare di Commissariato e Amministrazione dell’Esercito Italiano con sede in Maddaloni (CE), con trasporto mediante automezzo dell'amministrazione.
Ne deriva che coloro i quali non hanno usufruito del vitto e dell'alloggio messi a disposizione dall'Amministrazione, lo hanno fatto per scelta personale non imputabile alla parte datoriale.
Per le suesposte ragioni - visto quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettere c) ed e) del D.P.R., 147/90, alla stregua dei quali si dispone che: "1'indennità (ndr di ordine pubblico fuori sede) non è cumulabile con…il trattamento economica di missione"; “il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall’Amministrazione ed a alloggiare in locale messo a disposizione della stessa Amministrazione” - la domanda con cui i ricorrenti chiedono il trattamento economico di missione deve essere rigettata.
Va, altresì, disattesa la domanda con cui taluni ricorrenti, ovvero quelli il cui periodo di svolgimento del servizio di ordine pubblico fuori sede si è protratto per oltre sei mesi, ritengono di poter considerare non temporaneo il relativo provvedimento di distacco, sostenendo che ricorrono i presupposti per il riconoscimento del trattamento economico di trasferimento, previsto dalla Legge n. 86 del 29/03/2001, anche indipendentemente dalia sussistenza di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate dal trasferimento.
La domanda non merita accoglimento in quanto, nel caso di specie, non si è in presenza di un autentico "trasferimento” (definitivo), bensì di un mero “distacco” (temporaneo); inoltre, per tutti i militari appartenenti al Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, non ricorre neanche il requisito della distanza minima di 10 chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Ad Plen. Consiglio di Stato, sentenza n.23/2011 secondo cui l’attribuzione dell’indennità per il trasferimento d’ autorità, prevista dall'art, 1, comma 1, della legge 29.03.2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai 10 chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione; T.A.R. Ancona,sez. I, 29/06/2020, n.410 secondo cui l'indennità per il trasferimento 'di autorità', prevista dall'articolo 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86, spetta solo se sussiste il requisito generale della distanza minima, non inferiore ai dieci chilometri, tra la sede di provenienza e quella di destinazione).
Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso all’esame deve essere respinto.
La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Nicola Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Rita Luce |
IL SEGRETARIO