Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 26/06/2025, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04772/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05783/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5783 del 2024, proposto da
B & F Gruppo Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
nei confronti
Iperion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
Per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta sulla propria istanza di annullamento in autotutela e per la nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Iperion S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la B&F GRUPPO IMMOBILIARE s.r.l. ha agito per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta in relazione alle istanze di annullamento in autotutela, proposte dalla ricorrente in data 18.7.2024 e 14.9.2024, del PAU n.3/2020 rilasciato dal detto Ente alla Iperion srl e di repressione degli abusi edilizi ivi denunciati; la società ricorrente ha altresì chiesto la nomina di un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione intimata in caso di ulteriore inerzia da parte di quest’ultima assegnandogli il relativo termine.
Si è costituita in resistenza la Iperion s.r.l.
Alla camera di consiglio del 17 aprile 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la causa è stata introitata in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione resa dalla ricorrente alla camera di consiglio del 17 aprile 2025, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) del c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell’esito del giudizio e del comportamento delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO