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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 9 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato IRA GIUSEPPE, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANZO ASSUNTA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conferma che l'ente impositore allo stato non ha fatto lo sgravio;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. IRA GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE contro
, Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. MANZO Controparte_2
ASSUNTA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
pagina 2 di 4 “DICHIARARE che con la Sentenza n. 363/2024 pubbl. il 08/10/2024 da codesto
Tribunale di Ravenna – Sez. Lavoro, è stata già dichiarata la maturata prescrizione delle pretese di contributi IVS anni 2006 e 2007 contenute nelle cartelle di CP_3
pagamento N. 09320100005489377000, N. 09320110001476212000, oggi richieste nuovamente e temerariamente dall con l'intimazione di pagamento n. CP_4
09320249006415675000 notificata il 6.11.24 (doc. 1), e per l'effetto DICHIARARE
l'inefficacia dell'intimazione di pagamento N. 09320249006415675000 notificata il
6.11.2024 (doc. 1), nella parte relativa ai crediti annullati e già dichiarati prescritti con sentenza n. 363/24 da Codesto Tribunale di Ravenna - sez. Lavoro;
CONDANNARE
l' per la somma equitativa di € 5.000,00 salvo maggiore o minore CP_4
somma ritenuta di giustizia, attesa la manifesta temerarietà delle richieste di pagamento su pretese già dichiarate prescritte con sentenza n. 363/24 del Tribunale di Ravenna –
Sez…”. si costituiva depositando il provvedimento di sospensione e sostenendo che CP_4
l'intimazione di pagamento fosse stata stampata prima della pronuncia della sentenza n.
363/2024.
Nel merito si discute delle:
- cartella n. 09320100005489377000, notificata il 31.08.2010, per contributi previdenziali relativi all'anno 2006 di € 3.634,08;
- cartella n. 09320110001476212000, notificata il 07.03.2011, per contributi previdenziali relativi all'anno 2007 di € 6.720,27;.
Non vi è stato alcuno sgravio e quindi la materia del contendere non è cessata.
Effettivamente, essendo accertata l'inesistenza dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento, considerata l'assenza di nel presente giudizio (pienamente legittima, CP_3
posto che le domande non sono formulate in concreto, né in astratto paiono riferirsi ad
), la presente sentenza va a dichiarare l'inefficacia dell'intimazione di pagamento CP_3
N. 09320249006415675000 notificata il 6.11.2024 (doc. 1), nella parte relativa a crediti già dichiarati prescritti con sentenza n. 363/24 del Tribunale di Ravenna.
pagina 3 di 4 La domanda ex art. 96 c.p.c. è infondata posto che non è stata dimostrata mala fede o colpa grave, anzi da escludersi icto oculi in relazione ad una organizzazione burocratica che muove un numero enorme di fascicoli e di debiti quale (alla quale si CP_4
consiglia comunque si rapportarsi con per giungere allo sgravio in questione). CP_3
Le spese di lite vanno poste a carico di attesa la fondatezza del ricorso. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento N. 09320249006415675000 notificata il 6.11.2024, nella parte relativa ai crediti già dichiarati prescritti con sentenza n. 363/24 del Tribunale di Ravenna;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_4
lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 9 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato IRA GIUSEPPE, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANZO ASSUNTA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conferma che l'ente impositore allo stato non ha fatto lo sgravio;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. IRA GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE contro
, Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. MANZO Controparte_2
ASSUNTA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
pagina 2 di 4 “DICHIARARE che con la Sentenza n. 363/2024 pubbl. il 08/10/2024 da codesto
Tribunale di Ravenna – Sez. Lavoro, è stata già dichiarata la maturata prescrizione delle pretese di contributi IVS anni 2006 e 2007 contenute nelle cartelle di CP_3
pagamento N. 09320100005489377000, N. 09320110001476212000, oggi richieste nuovamente e temerariamente dall con l'intimazione di pagamento n. CP_4
09320249006415675000 notificata il 6.11.24 (doc. 1), e per l'effetto DICHIARARE
l'inefficacia dell'intimazione di pagamento N. 09320249006415675000 notificata il
6.11.2024 (doc. 1), nella parte relativa ai crediti annullati e già dichiarati prescritti con sentenza n. 363/24 da Codesto Tribunale di Ravenna - sez. Lavoro;
CONDANNARE
l' per la somma equitativa di € 5.000,00 salvo maggiore o minore CP_4
somma ritenuta di giustizia, attesa la manifesta temerarietà delle richieste di pagamento su pretese già dichiarate prescritte con sentenza n. 363/24 del Tribunale di Ravenna –
Sez…”. si costituiva depositando il provvedimento di sospensione e sostenendo che CP_4
l'intimazione di pagamento fosse stata stampata prima della pronuncia della sentenza n.
363/2024.
Nel merito si discute delle:
- cartella n. 09320100005489377000, notificata il 31.08.2010, per contributi previdenziali relativi all'anno 2006 di € 3.634,08;
- cartella n. 09320110001476212000, notificata il 07.03.2011, per contributi previdenziali relativi all'anno 2007 di € 6.720,27;.
Non vi è stato alcuno sgravio e quindi la materia del contendere non è cessata.
Effettivamente, essendo accertata l'inesistenza dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento, considerata l'assenza di nel presente giudizio (pienamente legittima, CP_3
posto che le domande non sono formulate in concreto, né in astratto paiono riferirsi ad
), la presente sentenza va a dichiarare l'inefficacia dell'intimazione di pagamento CP_3
N. 09320249006415675000 notificata il 6.11.2024 (doc. 1), nella parte relativa a crediti già dichiarati prescritti con sentenza n. 363/24 del Tribunale di Ravenna.
pagina 3 di 4 La domanda ex art. 96 c.p.c. è infondata posto che non è stata dimostrata mala fede o colpa grave, anzi da escludersi icto oculi in relazione ad una organizzazione burocratica che muove un numero enorme di fascicoli e di debiti quale (alla quale si CP_4
consiglia comunque si rapportarsi con per giungere allo sgravio in questione). CP_3
Le spese di lite vanno poste a carico di attesa la fondatezza del ricorso. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento N. 09320249006415675000 notificata il 6.11.2024, nella parte relativa ai crediti già dichiarati prescritti con sentenza n. 363/24 del Tribunale di Ravenna;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_4
lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4