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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. R.G.N. 745 /2024 promossa
DA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. CRISPINO GERARDA, con domicilio eletto come da Parte_1 ricorso, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avv. Stefano Azzano, giusta procura in CP_1 atti, RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ATP
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 05/02/2024, premesso di essere stata riconosciuta invalido con Parte_1 totale e permanente inabilità lavorativa 100 %, e di essere stata sottoposta in data 14.11.2022 a visita di revisione all'esito della quale veniva riconosciuta invalida con percentuale del 75 %, deduceva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al RG n. 3336/2023, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile nonché dei requisiti per il diritto all'esenzione dal ticket sanitario ex art. 11 co. 2 DL 463/83 conv. L. 638/83. Atteso che il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità (valutando l'invalidità al 75%), proponeva ricorso ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, previo tempestivo dissenso alle conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali invocate. Con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni CP_1 conseguenza di legge. Alla data fissa ex art 127 ter cpc, all' esito della discussione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato.
Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, ha concluso il suo giudizio ritenendo che l'istante non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio invocato. Il CTU in particolare ha evidenziato che nella fattispecie in esame non sono stati riscontrati elementi medico legali per modificare la valutazione della commissione di prima istanza, per cui la ricorrente va riconosciuta invalida nella misura del 75% dalla data della visita di revisione (14.11.2022).
Già in sede di ATP, il CTU ha riscontrato puntualmente le osservazioni critiche del ricorrente precisando che esse non sono suffragate dalla documentazione medica esibita. Rispetto a tali puntuali e circostanziati apprezzamenti, il ricorrente nell'atto di opposizione ha espresso una generica doglianza, senza muovere, però, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il prospettato stato invalidante nella superiore misura indicata non trovano supporto alcuno. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'istante, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Pertanto la ricorrente va dichiarata soggetto invalido nella misura del 75% a far data dalla visita di revisione Parte_1
(14/11/2022). Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La natura della controversia, la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti e le ragioni poste a base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta che la ricorrente è invalida nella misura del 75%; rigetta il ricorso in opposizione;
compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti