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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1318/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Ferracuti, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. Barbara Vecchioli, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “cessazione effetti civili del matrimonio”
1
CONCLUSIONI:
All'udienza del 30/1/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue: “L'Avv. Ferracuti insiste nel ricorso per lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, chiedendo di essere autorizzato a precisare le conclusioni in data odierna - dando atto di non avere interesse nella presente sede giudiziale né all'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti (essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti), né a statuizioni di natura economica tra le parti (essendo i coniugi economicamente autonomi). L'Avv. Vecchioli si riporta alla comparsa di costituzione e chiede di essere autorizzata alla precisazione delle conclusioni in data odierna, avendo interesse nella presente sede alla Per_ sola pronuncia sullo status – considerato che la figlia (maggiorenne) non vive più con la madre, il figlio
(maggiorenne) è economicamente indipendente ed i coniugi sono economicamente indipendenti. Per_2
Autorizzati dal giudice i difensori chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, rinunciando all'assegnazione dei termini per scritti conclusivi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Controparte_1 celebrato a Fermo il 20/8/1989 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, anno 1989, numero 73, parte II, Serie A, Ufficio 1.
Lo stesso in particolare ha dedotto che: a) dal matrimonio sono nati due figli entrambi maggiorenni;
b) i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti;
c) a decorrere dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 363/2019 (conclusosi con sentenza di separazione n. 512/2019 emessa in data 25/7/2019 e passata in giudicato), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Tali deduzioni, non contestate dalla resistente, risultano ulteriormente dimostrate dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo.
Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
2 sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3
n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898.
La natura del giudizio e la definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Fermo in data
20/8/1989 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, anno 1989, numero 73, parte II, serie A, ufficio 1.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Fermo nella camera di consiglio del 7/3/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1318/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Ferracuti, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. Barbara Vecchioli, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “cessazione effetti civili del matrimonio”
1
CONCLUSIONI:
All'udienza del 30/1/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue: “L'Avv. Ferracuti insiste nel ricorso per lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, chiedendo di essere autorizzato a precisare le conclusioni in data odierna - dando atto di non avere interesse nella presente sede giudiziale né all'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti (essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti), né a statuizioni di natura economica tra le parti (essendo i coniugi economicamente autonomi). L'Avv. Vecchioli si riporta alla comparsa di costituzione e chiede di essere autorizzata alla precisazione delle conclusioni in data odierna, avendo interesse nella presente sede alla Per_ sola pronuncia sullo status – considerato che la figlia (maggiorenne) non vive più con la madre, il figlio
(maggiorenne) è economicamente indipendente ed i coniugi sono economicamente indipendenti. Per_2
Autorizzati dal giudice i difensori chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, rinunciando all'assegnazione dei termini per scritti conclusivi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Controparte_1 celebrato a Fermo il 20/8/1989 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, anno 1989, numero 73, parte II, Serie A, Ufficio 1.
Lo stesso in particolare ha dedotto che: a) dal matrimonio sono nati due figli entrambi maggiorenni;
b) i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti;
c) a decorrere dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 363/2019 (conclusosi con sentenza di separazione n. 512/2019 emessa in data 25/7/2019 e passata in giudicato), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Tali deduzioni, non contestate dalla resistente, risultano ulteriormente dimostrate dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo.
Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
2 sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3
n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898.
La natura del giudizio e la definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Fermo in data
20/8/1989 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, anno 1989, numero 73, parte II, serie A, ufficio 1.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Fermo nella camera di consiglio del 7/3/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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