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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 3415/2021
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MORICONI FABRIZIO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MANFREDI ANTONIA
Nessuno compare alle ore 9.53.
La Corte ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.
R.G. 3415/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est.
Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 8.5.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Piazza dei Prati degli Strozzi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Moriconi che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Controparte_1 C.F._2
Clodio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Antonia Manfredi che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 16633/2020 – scioglimento comunione.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16633/2020, dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione proposta da e da avente ad Controparte_1 Parte_1 oggetto l'immobile sito in Roma, Via Giorgio Scalia n.
5. Condannava al
Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 10.400,00 a titolo di indennità per Controparte_1 il godimento esclusivo dell'immobile de quo e, altresì, della metà delle spese del giudizio, liquidate per l'intero in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 1.214,00 per esborsi, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato. Con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva, previa sospensione
Parte_1 dell'efficacia esecutività dei capi 2) e 3) della sentenza impugnata: di accertare e dichiarare il vizio di ultrapetizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del capo 2) della sentenza impugnata;
di accertare e dichiarare che “nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra per le
Parte_1 CP_1 causali indicate in atto di citazione e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento del credito formulata dall'attrice”; in via subordinata, di accertare e dichiarare che “il sig.
Parte_1
è tenuto a corrispondere alla sig.ra l'indennità di occupazione dell'immobile sito in CP_1
Roma alla Via Giorgio Scalia n. 5, in misura pari a euro 200,00 mensili, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a far data dal febbraio 2019”; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del capo 2) della sentenza impugnata, di determinare la decorrenza dell'indennità dovuta dall'appellante dal febbraio 2019; in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di conferma del capo 2) della sentenza impugnata, di ridurre le somme dovute dall'appellante a titolo di rimborso dei compensi e degli esborsi del giudizio di primo grado. Si costituiva in giudizio chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, la Corte all'udienza del 18.11.2021, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.4.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 8.5.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
Sezione VIII civile
R.G. 3415/2021
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MORICONI FABRIZIO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MANFREDI ANTONIA
Nessuno compare alle ore 9.53.
La Corte ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La Corte dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.
R.G. 3415/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est.
Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 8.5.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Piazza dei Prati degli Strozzi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Moriconi che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Controparte_1 C.F._2
Clodio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Antonia Manfredi che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 16633/2020 – scioglimento comunione.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16633/2020, dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione proposta da e da avente ad Controparte_1 Parte_1 oggetto l'immobile sito in Roma, Via Giorgio Scalia n.
5. Condannava al
Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 10.400,00 a titolo di indennità per Controparte_1 il godimento esclusivo dell'immobile de quo e, altresì, della metà delle spese del giudizio, liquidate per l'intero in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 1.214,00 per esborsi, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato. Con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva, previa sospensione
Parte_1 dell'efficacia esecutività dei capi 2) e 3) della sentenza impugnata: di accertare e dichiarare il vizio di ultrapetizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del capo 2) della sentenza impugnata;
di accertare e dichiarare che “nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra per le
Parte_1 CP_1 causali indicate in atto di citazione e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento del credito formulata dall'attrice”; in via subordinata, di accertare e dichiarare che “il sig.
Parte_1
è tenuto a corrispondere alla sig.ra l'indennità di occupazione dell'immobile sito in CP_1
Roma alla Via Giorgio Scalia n. 5, in misura pari a euro 200,00 mensili, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a far data dal febbraio 2019”; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del capo 2) della sentenza impugnata, di determinare la decorrenza dell'indennità dovuta dall'appellante dal febbraio 2019; in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di conferma del capo 2) della sentenza impugnata, di ridurre le somme dovute dall'appellante a titolo di rimborso dei compensi e degli esborsi del giudizio di primo grado. Si costituiva in giudizio chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, la Corte all'udienza del 18.11.2021, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.4.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 8.5.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo