Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 3854 del 21.12.2023
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 45.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Parte 1
Maria Doria, domiciliatario;
APPELLANTE
contro CP 1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Valeria Giroldi e Salvatore
Graziuso, domiciliatari
APPELLATO; Appellante Incidentale
All'udienza del 7.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato 19.1.2024 Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza si era ottenuto il indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' CP_1 riconoscimento del diritto azionato ( pagamento ratei di supplemento di pensione dal
Ha lamentato l'erroneità della decisione limitatamente alla quantificazione delle spese di giudizio liquidate, perché in violazione dei parametri legali;
ha rappresentato che, nonostante il silenzio sul punto in sentenza, il valore di causa andava determinato con il criterio di cui al comma 2 dell'art 13 cpc (ovvero per 10 annualità della prestazione dedotta;
€ 37,11 X 13 = 4.284,30)
Ha chiesto in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto ex D.M. 55.2014, nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L CP 1 nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha concluso per il rigetto dell'appello; ha proposto appello incidentale lamentando la circostanza che le spese del giudizio erano state poste a carico dell'istituto nonostante l'accoglimento della domanda nei modi e termini esposti dall' CP_1 anziché di
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controparte.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Preliminarmente non vi può essere sindacato sul proposto appello incidentale dell' CP_1 esso è da ritenere improcedibile poiché, in violazione dell'art. 436 comma 3 cpc, non risulta notificato alla controparte nei modi e termini di cui al cit. art.
Contrariamente a quel che ritiene l'appellante la controversia, che ha dato luogo, per quel che qui rileva, alla regolamentazione delle spese di giudizio, ha avuto ad oggetto la richiesta di condanna dell'istituto al pagamento non già di una rendita vitalizia (o frazione di essa quale è da considerarsi il supplemento di pensione) ma di un credito temporalmente circoscritto, già spettante al dante causa della ricorrente e peraltro avuto
"..riguardo al termine di trasmissione della domanda.." (presentata dal de cuius nell'ottobre 2020)
Si vuol dire che già alla data di introduzione del giudizio (8.4.2021), atteso il pregresso decesso (15.2.2021) del creditore, il titolo controverso non concerneva una rendita ma un ben definito (recte: delimitato temporalmente) credito;
pertanto il richiamo al comma
2 dell'art 13 cpc è un evidente fuor d'opera.
Le spese liquidate (€ 100) a fronte di un capitale complessivo di € 154,63, a parere di questa Corte sono rispettose della disciplina di cui all'invocato D.M.
L'appello deve essere respinto Le spese di questo grado, sussistendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc, sono irripetibili
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 19.1.2024 da [...]
Pt 1 nei confronti dell' CP 1 avverso la sentenza del 21.12.2023 n. 3854 del
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello; dichiara improcedibile l'appello incidentale
Dichiara irripetibili le spese di questo grado
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 mentre sussistono per l'appellante incidentale
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 7.5.2025
Il Presidente estensore