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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14451 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8267/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8267/2019, avente ad oggetto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di Questo Tribunale n. 23294/2018 (N.R.G. 31251/2018), promossa da
, residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Schiavone ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6,
PARTE OPPONENTE
nei confronti di con sede in , Controparte_1 CP_1 Piazza Garibaldi n. 16, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , CP_1 P.IVA_1 stesso codice fiscale e partita iva, iscritta all'albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del
, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. Controparte_2 Controparte_1 5696.0, in persona dei Sigg.ri direttore centrale principale e Parte_2 Parte_3
, vicedirettore centrale, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al
[...] ricorso per decreto ingiuntivo iscritto con N.R.G. 31251/2018 dinanzi al Tribunale di Roma, dall'Avv. Roberto Angeloni (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Emilia n. 47;
PARTE OPPOSTA
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
In data 12.09.2013, la società all'epoca dei fatti partecipata dai Controparte_3 soci e , rispettivamente per il 60% il primo e 40% Parte_1 Parte_4
il secondo, chiedeva alla Banca opposta la concessione di un fido di complessivi EUR
100.000,00, valido fino a revoca, da utilizzarsi mediante la forma del con Parte_5 anticipo fatture.
Congiuntamente a tale richiesta veniva offerta quale garanzia personale una fideiussione omnibus da parte di e , in aggiunta ad una fideiussione specifica da Pt_1 Pt_4 parte di Fidimpresa Lazio e CCIAA RM, rispettivamente per 5% e per il 50%.
In data 04.10.2013 la accettava la proposta contrattuale di cui sopra, concedendo CP_1 alla società richiedente il credito rotativo di EUR 100.000,00, valido sino a revoca, con addebito sul conto anticipi 80001/29 aperto contestualmente e accreditato sul conto corrente ordinario 04045/24 a lei intestato.
Ancora, in data 12.09.2013, la società chiedeva alla Banca la Controparte_3 concessione di un fido di complessivi EUR 20.000,00, valido sino a revoca, da utilizzarsi mediante la forma dell'APERTURA DI CREDITO IN C/C, offrendo le medesime garanzie di cui sopra.
In data 10.10.2013, la .p.a. accettava tale proposta, Controparte_4 mediante la disposizione di un'apertura di credito, valida sino a revoca, di EUR
20.000,00, sul conto corrente 422 4045 24 intestato alla Società. Tale rapporto era assistito dalle fideiussioni offerte come sopra. In data 16.10.2013, mediante formale accettazione da parte della Società, il contratto si intendeva perfezionato.
Con la sentenza dichiarativa del fallimento n. 427/2017 (sentenza n. 433/2017 del 25 maggio 2017) il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della Società
[...]
CP_3
La Banca, dunque, in data 13.03.2017 e 16.06.2017 inviava contestualmente al sig. Pt_1
e al in qualità di fideiussori della fallita, missive con cui si richiedeva Pt_4
l'immediato pagamento di quanto dovuto per il ripianamento della posizione debitoria della società.
Con decreto ingiuntivo n. 23294/2018 (r.g. n. 31251/2018), emesso il 10 novembre 2018, il Tribunale di Roma ingiungeva ai sigg.ri e il pagamento, Parte_1 Parte_4 in solido, in favore della .p.a., della somma Controparte_4 complessiva di Euro 51.398,44, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura liquidate in Euro 286,00 per spese, Euro 1.305,00 per competenze oltre IVA e
CAP come per legge. Tale decreto ingiuntivo veniva notificato al sig. il 18 Parte_1 dicembre 2018.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 28 gennaio 2019, parte opponente contestava l'indeterminatezza del ricorso monitorio e la carenza di documentazione probatoria, oltre all'assenza di una valida prova del credito per il quale si era chiesto il pagamento.
Pertanto, così concludeva: “voglia il Tribunale di Roma dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 23924/2018 (r.g. 31251/2018), emesso in data 10 novembre 2018, notificato il 18 dicembre 2018, per indeterminatezza del ricorso per decreto ingiuntivo e comunque revocare, annullare o dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 23924/2018 (r.g. 31251/2018), emesso in data 10 novembre 2018, notificato il 18 dicembre 2018 e, anche in accoglimento delle eccezioni sollevate dall'opponente, respingere tutte le domande formulate dalla
[...] perché infondate in fatto ed in diritto e non provate”. Controparte_5
A fondamento dell'opposizione, si doleva solo della carenza di documentazione che non aveva consentito all'opponente di verificare le modalità di formazione della debitoria, ad esempio in relazione all'applicazione di interessi anatocistici o commissioni di massimo scoperto.
****
Si costituiva la .p.a., la quale rappresentava di aver Controparte_4 depositato tutti i contratti a fondamento del diritto di credito vantato dalla stessa nei confronti del sig. , eccependo, inoltre, l'assoluta infondatezza delle contestazioni Pt_1 avversarie circa il mancato assolvimento dell'onere della prova. Pertanto, così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'opposizione così proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e del tutto sfornita di prova per le ragioni sopra meglio esposte e, per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 23294/2018 del Tribunale Ordinario di Roma emesso nel procedimento avente N.R.G. 31251/2018. In ogni caso con vittoria di spese legali del presente giudizio”.
***
Al fine di una più completa comprensione dei fatti di causa pare opportuno effettuare un
breve excursus del processo de quo.
In data 22.03.2020, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da parte opponente ed assegnava termine alle parti per presentare la domanda di mediazione.
In data 15.09.2020, veniva dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione.
In sede di prima memoria, parte opponente chiedeva dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 23.09.2013 con conseguente espunzione di tutti gli addebiti effettuati dall'istituto di credito in quanto riproduttivo dello schema ABI sanzionato dalla B.I. con Provv. del 2 maggio 2005, per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a)
L. n. 287 del 1990 (Cass. ord. nr. 29810/2017), con richiesta di CTU contabile.
Con ordinanza del 12.12.2020, il Giudice rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti e rinviava la causa per la decisione.
In data 13.06.2022, veniva dato atto dell'intervenuto versamento di EUR 25.000,00 da parte del sig. , debitore in solido con l'opponente Sig. a Parte_4 Parte_1 parziale soddisfazione dell'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo n. 23924/2018 (NRG
31251/2018), non avendolo lo stesso opposto.
In data 19.09.2024, veniva ultimamente assegnata la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla contestazione circa l'onere della prova.
Appare opportuno evidenziare alcuni fondamentali principi sulla ripartizione dell'onere della prova in fattispecie quali quella per cui è causa.
Il tema della ripartizione dell'onere della prova, in relazione al caso concreto, deve essere trattato avendo riguardo sia alla fase monitoria sia alla fase di cognizione ordinaria del presente giudizio, dal momento che, nelle diverse fasi, assume connotazioni differenti.
In primo luogo, con riferimento alla fase monitoria, viene in rilievo l'art. 50 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il TUB), il quale sancisce la possibilità per le banche – o, meglio, per tutti gli istituti di credito senza distinzioni di sorta – di chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. in base all'“estratto conto, certificato conforme alle scritture
contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Tale privilegio probatorio, concesso dalla legislazione bancaria agli istituti di credito al fine di agevolare il recupero dei crediti, rimane circoscritto alla sola sede monitoria, non reputandosi estendibile alla fase di cognizioni ordinaria.
Si richiama, sul punto, quanto statuito da Cass. Civile, Sez. 1, Ord. Num. 1892,
23.01.2023, per cui “è principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640 /2018; cass., n. 15148/2018;
Cass., n. 34812/2021)”.
In definitiva, l'estratto conto di cui all'art. 50 del TUB non è sufficiente a provare la pretesa creditoria vantata dalla allorquando l'opponente contesti aspetti anche CP_1 sostanziali del rapporto in essere.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, per cui spetta alla Banca opposta, essendo attrice sostanziale, a fronte delle contestazioni di nullità di talune clausole negoziali da parte dell'opponente, dover dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio i contratti e tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto, al
fine di appurare la corretta formazione della debitoria. .
Orbene, tale documentazione, necessaria ai fini della prova della pretesa creditoria della quale attrice sostanziale, deve essere prodotta seguendo le regole generali in tema CP_1 di preclusioni istruttorie. Dunque, è evidente che la documentazione contrattuale e gli estratti conto dovranno essere prodotti entro il secondo termine ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Nel caso di specie, a fondamento del proprio credito, la Controparte_4
.p.a. depositava il contratto di fideiussione per mezzo del quale i sig.ri
[...] Pt_6
e si costituivano fideiussori della Società garantendo Parte_7 Controparte_3
l'adempimento delle obbligazioni già assunte e da assumere dall'obbligato principale nei confronti della Banca, limitatamente all'importo di € 180.000,00.
Ancora, la depositava il contratto di concessione di credito rotativo mediante CP_1 anticipo fatture per € 100.000,00, valido fino a revoca, con addebito sul conto anticipi
80001/29 aperto contestualmente e accreditato sul conto corrente ordinario 04045/24 intestato alla società; oltre che il contratto di apertura di credito in conto corrente, valida sino a revoca, per EUR 20.000,00, sul conto corrente 422 4045 24 intestato alla Società.
Inoltre, va dato atto che la Banca, per mezzo della memoria ex art. 183, comma 6 n. 1
c.p.c. del 12 ottobre 2020 – e riproposta con la memoria n. 2 –, ha provveduto al deposito degli estratti integrali del conto corrente intestato alla dal momento Controparte_3 di accensione del rapporto sino al 25 maggio 2017, data in cui è stato dichiarato il fallimento della Società stessa.
In particolare, la ha depositato la seguente documentazione: CP_1
all. n. 5 estratti del conto corrente ordinario n. 4045/24 del 2013;
all. n. 6 estratti del conto corrente ordinario n. 4045/24 del 2014;
all. n. 7 estratti del conto corrente ordinario n. 4045/24 del 2015;
all. n. 8 estratti del conto corrente ordinario n. 4045/24 del 2016;
all. n. 9 estratti del conto corrente ordinario n. 4045/24 del 2017;
all. n. 10 estratti del conto corrente anticipi n. 80001/29 del 2013;
all. n. 11 estratti del conto corrente anticipi n. 80001/29 del 2014;
all. n. 12 estratti del conto corrente anticipi n. 80001/29 del 2015;
all. n. 13 estratti del conto corrente anticipi n. 80001/29 del 2016;
all. n. 14 estratti del conto corrente anticipi n. 80001/29 del 2017.
È ormai consolidato l'orientamento per il quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001). ,
La contestazione di parte opponente per la quale non sarebbe possibile ricostruire l'andamento dei rapporti è smentita dal deposito dei contratti e degli estratti conto, spettando alla stessa allegazioni specifiche in punto di competenze ultralegali e non pattuite.
Invero, si ritiene che la Banca opposta, in qualità di convenuta nell'odierno giudizio di opposizione a d.i. ma attrice sostanziale nel rapporto obbligatorio – creditrice nei confronti del – abbia correttamente adempiuto all'onere della prova richiestole Pt_1 dall'ordinamento giuridico e dai principi processuali di cui agli artt. 2697 e seguenti c.c.
Più nel dettaglio, attraverso il deposito dei contratti di fideiussione, di apertura di credito e di concessione del credito rotativo mediante anticipo fatture su conto corrente, si ritiene correttamente provato e dimostrato il titolo, la fonte del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, tanto tra la e la società fallita, quanto tra la e i CP_1 CP_1
fideiussori e Ancora, si dà atto del deposito degli estratti conto integrali, Pt_1 Pt_4 relativi tanto al rapporto di conto corrente ordinario n. 4045/24, quanto al rapporto di conto corrente anticipi n. 80001/29. Per quanto riguarda il primo, gli estratti conto hanno ad oggetto il rapporto contrattuale decorrente dalla data di perfezionamento dei contratti di concessione di credito rotativo mediante anticipo fatture e di apertura di credito sino al
25.05.2017, data in cui il Tribunale di Roma dichiarava – con sentenza n. 433/2017 – il fallimento della Società Per quanto riguarda il secondo, gli Controparte_3 estratti conto hanno ad oggetto il rapporto contrattuale decorrente dalla data di apertura di tale conto, avvenuta contestualmente al perfezionamento del contratto di concessione di credito rotativo mediante anticipo fatture, sino alla data della medesima sentenza di fallimento.
Peraltro, tali estratti conto sono comprensivi del c.d. riassunto scalare, nel quale la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando, giorno per giorno, tutte le operazioni con eguale valuta;
i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. Per giunta, i tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze, con tanto di riepilogo finale. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.
Risulta, in definitiva, provata, da parte della Banca opposta, la asserita pretesa creditoria vantata nei confronti della società fallita, calcolata al momento della dichiarazione di fallimento della stessa, e il cui pagamento è stato ingiunto nei confronti di e Pt_1 in qualità di fideiussori generali della società fallita. Pt_4
Si rappresenta che vanamente l'opponente ha chiesto CTU contabile lamentando di non poter verificare la correttezza della formazione della debitoria, in quanto la possibilità della banca di chiedere provvedimento monitorio sulla base della certificazione ex art. 50
TUB è prevista dalla legge né lo stesso può lamentare di non avere avuto contezza dell'andamento dei rapporti, essendo tenuta la banca all'invio di rendiconti periodici e potendo lo stesso fare richiesta di esibizione documentazione ex art. 119 TUB.
Il credito è, quindi, provato.
Il D.I. aveva ad oggetto il pagamento di EUR 51.398,44 oltre interessi e nelle more del giudizio è intervenuto il pagamento da parte di di EUR 25.000,00 a favore Parte_4
della In conseguenza di ciò, dunque, il credito dalla stessa vantato nei confronti di CP_1
in qualità di fideiussore omnibus deve essere decurtato di tale somma e deve Pt_1 essere confermato nella misura inferiore di EUR 26.398,44.
Sulle fideiussioni omnibus
Parte opponente in forza della proponibilità delle domande di nullità in ogni tempo e comunque della rilevabilità d'ufficio, in sede di prima memoria, concludeva chiedendo a questo Giudice di “dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 23.09.2013 con conseguente espunzione di tutti gli addebiti effettuati dall'istituto di credito in quanto riproduttivo dello schema ABI sanzionato dalla B.I. con Provv. del 2 maggio 2005, per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. n. 287 del 1990 (Cass. ord. nr.
29810/2017)”.
In particolare, parte opponente lamentava la contrarietà del contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.09.2013 dal rispetto alla normativa antitrust, poiché Pt_1 riproduttivo, all'art. 2 della c.d. clausola di reviviscenza, all'art. 6 della c.d. clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e all'art. 8 alla c.d. clausola di sopravvenienza, dichiarate contrarie alla L. 287 del 1990 dal provvedimento della Banca d'Italia del 02.05.2005 n. 55
– nella qualità, all'epoca, di Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito.
Con il provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005 veniva ravvisata la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. a), della Legge n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate.
In effetti, le tre clausole dello Schema Abi 2003 – contraria alla normativa antitrust sono presenti nella fideiussione sottoscritta dal RUBEO. L'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni perché in contrasto con la normativa antitrust e in particolar modo con quanto disposto dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
A tal proposito a norma della L. n. 287 del 1990, art. 2: "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività
consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
(...).
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
Come è ben noto, il provvedimento della Banca d'Italia ha disposto che gli articoli 2, 6 e
8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, mentre ha ritenuto le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultavano lesive della concorrenza.
Si tratta delle seguenti clausole: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"
(art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Orbene, il provvedimento della Banca d'Italia ha ritenuto che tali clausole potessero costituire violazione della libera concorrenza in quanto hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e di atti estintivi della stessa.
Il presupposto della violazione della normativa antitrust è l'applicazione uniforme degli schemi predisposti dalla ABI nel 2003.
A seguito di un'evoluzione giurisprudenziale che inizialmente negava qualsiasi legittimazione al fideiussore o cliente finale (Cass., 09/12/2002, n. 17475), per poi riconoscere una tutela solo risarcitoria (Cass., 11/06/2003, n. 9384), si è andato affermando un orientamento ormai predominante che riconosce una tutela reale al fideiussore – cliente finale che viene limitato nelle proprie scelte negoziali da un'intesa
anticoncorrenziale a monte.
E' risaputo che, sul fronte della tutela reale, la tesi della nullità totale del contratto sia ora recessiva per diversi ordini di ragioni. Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse a siffatta impostazione - sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dell'oggetto, ecc. -, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L.
n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(originario art. 81 del Trattato CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione.
E' di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo e', invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece - come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 - pienamente valide. (Cassazione civile sez. un. - 30/12/2021, n. 41994).
Tale posizione è stata accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza
30.12.2021, n. 41994, le quali hanno statuito circa la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus redatto in conformità dello Schema Abi 2003, decretando che “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese,
ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite (Cass., 26/09/2019, n. 24044). L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
In aggiunta, si riporta quanto ritenuto recentemente dalla Suprema Corte, ord. 07.01.2025,
n. 1170, in relazione alla rilevabilità d'ufficio della suddetta nullità parziale, per cui
“La rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023)”.
Parte opponente si limita a rappresentare quanto il contratto fosse riproduttivo delle suddette clausole ritenute nulle dal provvedimento di Banca d'Italia del 2005, senza tuttavia allegare tale provvedimento1 e senza in alcun modo provare il nesso di derivazione necessario che deve sussistere tra l'intesa a monte – da considerarsi nulla ai
sensi dell'art. 2, co. 3, L. 287/1990 – e la fideiussione stipulata a valle.
Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust solo con riferimento alle fideiussioni omnibus che si collocano all'interno del periodo temporale esaminato dall'Autorità (ottobre 2002-maggio 2005). Pertanto, rispetto ad un contratto di fideiussione stipulato nel 2013, il provvedimento della Banca d'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza e, di conseguenza, la parte attrice ha l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (ivi inclusa l'esistenza, all'epoca della conclusione del contratto, dell'accordo fra gli istituti di credito per escludere/restringere la concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus). Cfr. Tribunale di Milano, 13/01/2025, n.
232/2025.
Di conseguenza, la mera riproduzione di tali clausole in uno schema contrattuale – per di più successivo al periodo in cui l'Autorità ha accertato l'illiceità della determinazione di
Abi del 2003 – non è di per sé idonea a provare e dimostrare l'illiceità di tali contratti.
In ultimo, anche a voler ritenere che l'onere della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale con la perdurante adozione delle tre clausole dello schema ABI colpite da nullità debba incombere in capo alla Banca, con conseguente presunzione juris tantum di nullità per la posizione di debolezza del fideiussore, in via dirimente si deve considerare che nel caso concreto la nullità delle tre clausole non porterebbe – come visto
– alla dichiarazione di nullità della fideiussione - né è stata tempestivamente eccepita la decadenza dalla garanzia per avere tardivamente rivolto la richiesta di escussione oltre il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
La richiesta di accertamento della nullità del contratto di fideiussione presentata da parte opponente deve ritenersi, dunque, non accolta.
In merito alla richiesta di ordinare la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca effettuata dalla sull'immobile di proprietà del sito in Avezzano Controparte_1 Pt_1
(AQ), questa è da intendersi respinta, essendo ancora presente l'esposizione debitoria del richiedente e non sussistendo, quindi, validi motivi per ordinarne la cancellazione.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte opponente e sono valutate al parametro medio per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 23294/2018 (r.g. n. 31251/2018), emesso il 10 novembre 2018, con il quale il Tribunale di Roma condannava e Parte_1
al pagamento, in solido, in favore della Parte_4 Controparte_4
P.A., della somma complessiva di Euro 51.398,44 =
[...]
(cinquantunomilatrecentonovantotto,44), oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura liquidate in Euro 286,00 per spese, Euro 1.305,00 per competenze oltre IVA e CAP come per legge;
2) CONDANNA parte opponente – in qualità di fideiussore della Parte_1 società – al pagamento in favore della Controparte_3 [...]
P.A., della minor somma di EURO 26.398,44 – ottenuta Controparte_4 tramite la decurtazione dalla somma ingiunta di EURO 25.000,00, così come pagata dal debitore solidale , oltre interessi convenzionali di mora;
Parte_4
3) rigetta la domanda di relativa all'accertamento della nullità del Parte_1 contratto di fideiussione stipulato dallo stesso in data 23.09.2013 alla luce di quanto esposto in narrativa;
4) Condanna altresì la parte a rifondere alla parte Parte_1 [...]
P.A. le spese di lite, che si liquidano in Controparte_4 per onorari, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta.
Roma, 18/10/2025
Il Giudice
IN ZZ
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello […J non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso;
men che meno sarà pertanto invocabile, al riguardo, il
“fatto” notorio – da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass., 15/02/2024, n. 4182) – come apoditticamente sostenuto nel ricorso in esame”. Corte di Cassazione, 19.12.2024, ord. n.33472.