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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 594/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA nelle persone dei magistrati:
- CO TI Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 594/2025, promossa con atto di citazione notificato in data
20.2.2025 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 26.11.2025
TRA
C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Pietro Gorgoglione ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in Milano, via Castel Morrone, n. 2,
Appellante
E
in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_2
Appellata – contumace
pagina 1 di 14 E
(C.F. ) - in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 P.IVA_1 [...]
unipersonale (C.F. - in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.
RE RD e ed elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_5
dell'Avv. , sito in Milano, Via Serbelloni, n. 4, CP_5
Intervenuta
Oggetto: controversie in materia antitrust
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
In via principale, accertata e dichiarata la nullità delle clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI censurato nel provvedimento n. 55/2005 dell'Autorità Garante, secondo i principi stabiliti dalla
Cassazione Sezioni Unite n. 41994/2021, senza necessità per il fideiussore di fornire ulteriore prova dell'intesa anticoncorrenziale,
i) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto la mera raccomandata del 28.03.2014 non costituisce valida iniziativa giudiziale idonea ad impedire la decadenza, come stabilito dalla Cassazione con ordinanza n.
20648/2024, e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata, con rigetto della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
e/o
ii) accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c. per fatto del creditore, consistente nella colposa omissione di compensazione con le somme transitate sul conto corrente della debitrice principale presso la filiale di Assago, con conseguente pregiudizio delle ragioni di surroga del fideiussore, e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata, con rigetto della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 14 In via istruttoria, disporre l'acquisizione degli estratti conto di tutti i conti correnti accesi dalla presso , filiale di Assago, in applicazione del principio di Parte_2 Controparte_2 vicinanza della prova, essendo tale documentazione nella esclusiva disponibilità della banca.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal sig. per mancanza dei requisiti dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. ovvero per la Parte_1 ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: [rigettare l'eventuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, qualora formulata in udienza, poiché risulterebbe tardiva in quanto mai proposta in atto di appello;
]
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 412/2025 pubblicata in data 17.01.2025 dal Tribunale di Milano;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, accertati i crediti complessivamente vantati dall'appellata nei confronti dell'opponente, odierno appellante, in forza dei contratti prodotti in atti, condannare il sig. (C.F. Parte_1
) a pagare in favore della cessionaria del credito tramite la C.F._1 Controparte_4 procuratrice , come sopra rappresentata, la somma di cui al decreto ingiuntivo Controparte_3 opposto o la diversa maggior e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.
FATTO E PROCESSO
A seguito del ricorso depositato il 30.7.2019 da (nella sua qualità di Controparte_1
procuratrice di , il Tribunale di Milano ha emesso il decreto n. Controparte_2
20239/2019 (notificato il 29.10.2019), con cui ha ingiunto al sig. il Parte_1
pagamento della somma di euro 39.000,00 - oltre interessi e spese come da domanda - in forza della fideiussione omnibus da quest'ultimo rilasciata il 25.7.2012 in favore della pagina 3 di 14 società Impianti & Servizi S.r.l., di cui ra stato socio e amministratore, sino al Pt_1
limite dell'importo appena sopra indicato1.
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, il sig. ha proposto Pt_1
opposizione, eccependo la nullità della garanzia prestata per conformità della fideiussione allo schema Abi, dichiarato contrario alla normativa antitrust, con riferimento agli articoli 2, 6 e 8, dal provvedimento di BA d'IT n. 55 del 2.5.2005
e, sulla base della prospettata nullità dell'art. 6, ha eccepito la decadenza di ex art. CP_2
1957 c.c. per non avere la stessa proposto istanza nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto ex lege a seguito della revoca dagli affidamenti in essere con la società Parte_2
In via subordinata, l'opponente ha chiesto la declaratoria di estinzione della fideiussione per fatto imputabile al creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c., lamentando che (cfr pagg.
6-7 atto di citazione in opposizione), nonostante sul c/c intestato alla società debitrice principale
(“n. 1000/00000419, acceso in data 5/5/2011, presso la filiale di Assago”), “nell'arco degli anni”, fossero “transitate diverse somme, che costituivano il corrispettivo delle prestazioni rese
a terzi dalla , la non avesse mai provveduto a soddisfare i Parte_2 CP_3
propri crediti a mezzo di compensazione con tali rimesse. In particolare, ha Pt_1
osservato che dalla documentazione prodotta “emerge che – nel periodo che va dall'aprile 2014 al febbraio 2015 – la ha ripianato un debito di € Parte_2
23.000 nei confronti un soggetto – la IC AG SN – che le aveva notificato un'ingiunzione di pagamento (doc. 3)” (cfr ibidem). Con comparsa depositata in data 11.3.2020, quale procuratrice di Controparte_1
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_2
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza (24.11.2020), il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c. 6,
c.p.c. e il sig. con la seconda memoria istruttoria, ha chiesto che il Tribunale Pt_1
ordinasse alla convenuta opposta, ex art. 210 c.p.c., “l'esibizione degli estratti conto di tutti i conti correnti accesi dalla presso BA Intesa San Paolo, Parte_2
filiale di Assago” (cfr. pag. 1 memoria x art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.). Pt_1
Il Tribunale, rigettata l'istanza e istruita la causa soltanto in via documentale, con sentenza n. 412 resa il 5 dicembre 2024 e pubblicata il 17 gennaio 2025, ha respinto l'opposizione e condannato l pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure:
- dopo aver rilevato che la fideiussione sottoscritta da ra stata stipulata al Pt_1
di fuori del periodo oggetto dell'indagine di BA d'IT (2002-2005), ha ritenuto che il provvedimento n. 55/2005 non potesse costituire prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale e che l'opponente non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la perdurante esistenza di tale intesa al momento della stipula della garanzia (25.7.2012);
- ha altresì rilevato che, anche ammettendo la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta da per conformità allo schema Abi censurato da Pt_1
BA d'IT, in ogni caso l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. appariva infondata, posto che, trattandosi di garanzia “a prima richiesta”, la banca aveva tempestivamente intimato il pagamento, in via stragiudiziale, alla debitrice principale e al fideiussore contestualmente alla revoca degli affidamenti a suo tempo concessi;
- ha rigettato poi l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c., affermando che l'opponente si era limitato ad allegare la mancata compensazione, pagina 5 di 14 da parte della banca, di rimesse affluite sul conto della debitrice, senza indicare né provare, per un verso, il fatto colposo o la violazione di obblighi giuridici in capo all'istituto di credito e, per altro verso, la sussistenza delle condizioni per una compensazione, rilevando anzi che la “lacunosa allegazione dell'opponente” appariva “documentalmente smentita” (cfr sentenza impugnata, pag. 12), non essendovi prova “che gli assegni emessi tra il 15.5.2014 e il 15.02.2015” e
“prodotti dall'opponente sub doc. 3”, fossero stati “negoziati sul c/c oggetto della controversia” e osservando che “al contrario, dall'estratto conto in atti non risulta alcuna annotazione contabile degli importi di cui agli assegni menzionati”
(trattasi di € 23.486,60 destinati, a quanto emerge dal citato doc. 3 a coprire un debito Pt_1 di verso IC AG S.n.c.); Parte_2
- ha rilevato, inoltre, l'inammissibilità dell'istanza istruttoria formulata dall'opponente ex art. 210 c.p.c. - e avente a oggetto tutti i conti correnti intrattenuti dalla banca con la debitrice principale - Parte_2
ritenendola palesemente esplorativa;
- ha rigettato, infine, l'eccezione svolta dalla difesa dell'attore opponente in sede di comparsa conclusionale circa la nullità, per vessatorietà ex art. 33, c. 2, Cod.
Cons., della clausola 6 della fideiussione, rilevando che il sig. era socio Pt_1
e amministratore unico della società garantita e che, pertanto, non poteva essere qualificato come consumatore.
Con atto di citazione notificato in data 20.2.2025, il sig. ha appellato tale Pt_1
sentenza per i seguenti motivi:
1. mancata declaratoria di nullità delle clausole riproduttive dello schema Abi censurato da BA d'IT con il provvedimento n. 55/2005;
2. erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto sufficiente l'istanza stragiudiziale svolta dalla BA al fine di evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.; pagina 6 di 14 3. erroneo rigetto della domanda di estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c.
La causa è stata iscritta sub r.g. 594/2025 e la prima udienza fissata al 25.6.2025.
E' intervenuta in appello in qualità di procuratrice di Controparte_3 Controparte_4
società unipersonale (14.4.2025), quale cessionaria del credito2, contestando ammissibilità
e fondatezza del gravame avverso e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza (25.6.2025), su invito dell'istruttore, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 26.11.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 18.11.2025).
Fruiti dalle parti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella Controparte_3
formulazione dell'appello.
La norma, in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, impone alla parte appellante di indicare, in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
in tal modo, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate.
Di qui il rigetto dell'eccezione sollevata da CP_3
Ciò posto, la Corte osserva che, con il primo motivo di appello, il sig. censura Pt_1
la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che la fideiussione de qua era stata stipulata nel luglio 2012, ha ritenuto che fosse onere del fideiussore dimostrare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla BA
d'IT con il provvedimento n. 55/2005.
L'appellante sostiene che, poiché le clausole della fideiussione oggetto di causa sono perfettamente sovrapponibili a quelle censurate dalla BA d'IT, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire al relativo provvedimento valore di prova privilegiata, senza richiedere ulteriori dimostrazioni a carico del fideiussore, pervenendo conseguentemente alla declaratoria di nullità delle clausole medesime.
Con il secondo motivo, l'appellante censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente, al fine di evitare la decadenza prevista dall'art. 1957
c.c., la mera istanza stragiudiziale avanzata dalla BA. pagina 8 di 14 Il sig. sostiene, infatti, che l'Istituto di credito avrebbe dovuto proporre Pt_1
un'azione giudiziale entro il termine semestrale indicato dalla norma per non incorrere nella decadenza ivi prevista.
Ebbene, la Corte osserva che il secondo motivo di gravame è privo di fondamento – per le ragioni che saranno di seguito esposte – e che ciò rende superfluo l'esame del primo motivo.
Infatti, anche qualora si ritenesse fondata la censura relativa alla nullità parziale delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema Abi censurato da BA d'IT, il fideiussore non potrebbe comunque trarre da ciò alcun effetto liberatorio, in considerazione dell'avvenuto rispetto, da parte della BA, del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ciò premesso, va richiamato il principio già più volte espresso da questa Corte territoriale (cfr., ex multis, C. App. Milano nn. 2524/2025, 2525/2023, 220/2023 e 890/2021) secondo cui, nell'ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, anche la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, rectius deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni “a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”.
La citata pronuncia ha trovato ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n.
22346/2017, che ha evidenziato come deve ritenersi bastevole “la semplice proposizione
pagina 9 di 14 di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma [l'art. 1957 c.c.], atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. sul punto, da ultimo e nei medesimi termini, tra le tante: Cass. 660/2025, 5179/2025, 11321/2025 ecc.).
Pertanto, la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento, quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato a eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Diversamente opinando e ritenendo che l'adempimento del fideiussore sarebbe subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio da parte del creditore, la clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” verrebbe svuotata di significato, tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico (ma soltanto a tutela del garante, onde evitare che questi rimanga esposto per un periodo eccessivo al rischio di escussione anche dopo la scadenza della obbligazione principale) e può di conseguenza essere derogata dalle parti, sia esplicitamente, sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente (sul punto, cfr. Cass. Civ. n. 31509/2021 e pronunce ivi richiamate).
Nel caso in esame, deve in primis osservarsi che la fideiussione omnibus – prestata e sottoscritta dal sig. in favore della società garantita Pt_1 Parte_2
sino alla concorrenza dell'importo di euro 39.000,00 – prevede espressamente, all'art. 7, che: “il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio ). CP_1 pagina 10 di 14 Ciò posto, , con le raccomandate del 25 marzo 2014 inoltrate alla debitrice CP_2
principale e al fideiussore (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio , ha revocato gli affidamenti CP_3
concessi alla società, richiedendo contestualmente il pagamento delle somme dovute sia alla correntista, sia al sig. (per quest'ultimo, limitatamente all'importo garantito dalla Pt_1 fideiussione).
Ebbene, le raccomandate inviate dalla BA costituiscono richiesta scritta di pagamento stragiudiziale e, per quanto sopra osservato, non rileva il momento in cui, successivamente, intervenuto il fallimento della società debitrice principale, il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria nei confronti del garante, dovendosi ritenere rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale inoltrata contestualmente alla revoca degli affidamenti.
Venendo all'esame del terzo motivo di gravame, l'appellante deduce che la sentenza del
Tribunale di Milano debba essere riformata nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell'estinzione della fideiussione per fatto colposo del creditore ex art. 1955 c.c.
Secondo la prospettazione del sig. avrebbe colposamente omesso di Pt_1 CP_2
compensare i crediti vantati nei confronti della società garantita con le somme transitate
- tra maggio 2014 e febbraio 2015 - sul conto intestato alla Parte_2
E, al riguardo, il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato come esplorativa l'istanza ex art. 210 cpc svolta da trascurando il fatto che tale richiesta era Pt_1
finalizzata proprio a dimostrare che sul conto corrente della società erano stati versati gli importi richiamati dall'appellante.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Giova al riguardo richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quanto alla censura inerente all'assunta estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c., "Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire
pagina 11 di 14 violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore" (Cass. 4175/2020; nei medesimi termini v. Cass. 6685/2024; 21833/2017; 28838/2008;
9634/2003).
In breve, non è sufficiente imputare al creditore il mancato esercizio di un diritto, ma occorre dimostrare che sia stato violato, con colpa, un dovere giuridico imposto ex lege
o ex contractu e che da tale violazione sia disceso un pregiudizio in capo al fideiussore.
Nel caso in esame, l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato, che la BA abbia violato specifici obblighi di legge o contrattuali, né che da tale condotta sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al fideiussore, limitandosi ad assumere che non avrebbe proceduto a compensare i propri crediti verso la società correntista CP_2
con le somme asseritamente 'transitate' sul conto della tra Parte_2
aprile / maggio 2014 e febbraio 2015.
Ma è quest'ultima una prospettazione difensiva che non può essere condivisa, perché carente sia sul piano assertivo, sia su quello documentale.
Se si allude genericamente a rimesse eseguite su un conto passivo, le stesse automaticamente vanno a diminuire il passivo e vengono quindi ex se compensate;
ma ciò ben potrebbe avvenire pure nel caso in cui tra cliente e risultino aperti più CP_3
conti correnti (cfr. art. 18 condizioni contrattuali, sub doc. 4 ), anche se, nel caso di CP_1
specie, non vi è prova alcuna che al nome della società debitrice principale siano stati accesi più conti.
Se invece si allude in particolare agli importi degli assegni prodotti da sub doc. Pt_1
3 (n. 10 assegni per complessivi euro 23.486,60, emessi con date comprese tra maggio 2014 e febbraio
2015), non sembra possibile trascurare i seguenti rilievi:
pagina 12 di 14 - non vi è prova che tali assegni siano stati emessi su un conto della società Parte_2
[...]
- non vi è prova dell'esito di tali pagamenti, ossia che tali assegni fossero 'coperti';
- che poi la relativa provvista sia 'transitata' sull'unico conto della società (come affermato in primo grado da cfr sopra, pag. 4) risulta escluso dalla Pt_1
documentazione acquisita (cfr. e/c sub doc. 3 primo grado ), come già CP_1
puntualmente osservato dal primo giudice (cfr supra, pag. 6).
E va considerato che dal febbraio 2014 non risulta più né amministratore, né Pt_1
socio della società (cfr docc. 11 e 12 ), che il conto '419 Parte_2 CP_1
risulta estinto e girato a sofferenza in data 26.8.2014 (doc. 5 ) e che l'estratto al CP_1
28.5.2019 prodotto dalla riporta a deconto del passivo, dopo il passaggio a CP_3
sofferenza, soltanto un assegno bancario (29.10.2014, per euro 10.000) e cinque versamenti di contante (2 nel dicembre 2014 e 3 nel 2015: in aprile, maggio e dicembre, per complessivi euro
5.000, cfr ibidem).
Né le suddette lacune possono essere colmate attraverso l'istanza ex art. 210 c.p.c., riproposta in appello dal sig. istanza che, come già correttamente osservato dal Pt_1
primo giudice, si rivela inammissibile, in quanto generica e squisitamente esplorativa.
Da un lato, neppure si comprende per quale ragione l'appellante richieda l'esibizione degli estratti relativi a tutti i rapporti di c/c, in tesi, accesi dalla società
[...]
presso la filiale di Assago di , laddove non poteva Parte_2 CP_2 Pt_1
ragionevolmente ignorare su quale conto erano stati emessi gli assegni destinati a
IC AG;
dall'altro lato, l'unico rapporto di c/c di Parte_2
di cui è pacifica e documentalmente provata l'esistenza (c/c n. 1000/00000419, v. doc. 3
risulta chiuso e girato a sofferenza in data 26.8.2014. Parte_3
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in pagina 13 di 14 concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (26.001,00 - 52.000,00) e dunque in complessivi € 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando in contumacia di e nel contraddittorio Controparte_1
delle altre parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 412 resa il 5 dicembre 2024 e pubblicata il 17 gennaio 2025, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di nella Controparte_3
indicata qualità, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 26 novembre 2025
Il presidente est.
CO TI
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel procedimento monitorio, la ricorrente ha allegato e documentato di essere creditrice Controparte_1 nei confronti della di Binasco, dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia con sentenza del Parte_2 1.6.2016, della somma di euro 81.916,79, di cui:
- € 34.926,64 per scoperto del conto corrente n. 1000/00000419, acceso dalla predetta società presso la filiale di Assago di in data 5.5.2011 (docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio); Controparte_2
- € 46.990,15, quale debito residuo del finanziamento concesso alla società dalla BA in data 26.9.2012 (docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio). pagina 4 di 14 2 La società ha allegato e documentato che: CP_3
- in forza di contratto di cessione di crediti pro-soluto stipulato in data 25 giugno Controparte_6 2021, aveva acquistato da Intesa San Paolo S.p.a. un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza”, tra i quali era compreso anche quello vantato nei confronti della società (v. G.U. n. Parte_2 143 del 2 dicembre 2021, doc. 2 ; CP_3
- successivamente, la società in forza di contratto di cessione di crediti stipulato in data 22 Controparte_4 novembre 2021, aveva a sua volta acquistato pro soluto da “i crediti (per Controparte_6 capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) acquistati originariamente dalla Cedente da Intesa San Paolo S.p.A. (con annuncio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 143 del 2 dicembre 2021)” (v. G.U. n. 148 del 14 dicembre 2021, doc. 3 . CP_3 pagina 7 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA nelle persone dei magistrati:
- CO TI Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 594/2025, promossa con atto di citazione notificato in data
20.2.2025 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 26.11.2025
TRA
C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Pietro Gorgoglione ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in Milano, via Castel Morrone, n. 2,
Appellante
E
in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_2
Appellata – contumace
pagina 1 di 14 E
(C.F. ) - in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 P.IVA_1 [...]
unipersonale (C.F. - in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.
RE RD e ed elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_5
dell'Avv. , sito in Milano, Via Serbelloni, n. 4, CP_5
Intervenuta
Oggetto: controversie in materia antitrust
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
In via principale, accertata e dichiarata la nullità delle clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI censurato nel provvedimento n. 55/2005 dell'Autorità Garante, secondo i principi stabiliti dalla
Cassazione Sezioni Unite n. 41994/2021, senza necessità per il fideiussore di fornire ulteriore prova dell'intesa anticoncorrenziale,
i) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto la mera raccomandata del 28.03.2014 non costituisce valida iniziativa giudiziale idonea ad impedire la decadenza, come stabilito dalla Cassazione con ordinanza n.
20648/2024, e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata, con rigetto della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
e/o
ii) accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c. per fatto del creditore, consistente nella colposa omissione di compensazione con le somme transitate sul conto corrente della debitrice principale presso la filiale di Assago, con conseguente pregiudizio delle ragioni di surroga del fideiussore, e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata, con rigetto della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 14 In via istruttoria, disporre l'acquisizione degli estratti conto di tutti i conti correnti accesi dalla presso , filiale di Assago, in applicazione del principio di Parte_2 Controparte_2 vicinanza della prova, essendo tale documentazione nella esclusiva disponibilità della banca.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal sig. per mancanza dei requisiti dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. ovvero per la Parte_1 ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: [rigettare l'eventuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, qualora formulata in udienza, poiché risulterebbe tardiva in quanto mai proposta in atto di appello;
]
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 412/2025 pubblicata in data 17.01.2025 dal Tribunale di Milano;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, accertati i crediti complessivamente vantati dall'appellata nei confronti dell'opponente, odierno appellante, in forza dei contratti prodotti in atti, condannare il sig. (C.F. Parte_1
) a pagare in favore della cessionaria del credito tramite la C.F._1 Controparte_4 procuratrice , come sopra rappresentata, la somma di cui al decreto ingiuntivo Controparte_3 opposto o la diversa maggior e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.
FATTO E PROCESSO
A seguito del ricorso depositato il 30.7.2019 da (nella sua qualità di Controparte_1
procuratrice di , il Tribunale di Milano ha emesso il decreto n. Controparte_2
20239/2019 (notificato il 29.10.2019), con cui ha ingiunto al sig. il Parte_1
pagamento della somma di euro 39.000,00 - oltre interessi e spese come da domanda - in forza della fideiussione omnibus da quest'ultimo rilasciata il 25.7.2012 in favore della pagina 3 di 14 società Impianti & Servizi S.r.l., di cui ra stato socio e amministratore, sino al Pt_1
limite dell'importo appena sopra indicato1.
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, il sig. ha proposto Pt_1
opposizione, eccependo la nullità della garanzia prestata per conformità della fideiussione allo schema Abi, dichiarato contrario alla normativa antitrust, con riferimento agli articoli 2, 6 e 8, dal provvedimento di BA d'IT n. 55 del 2.5.2005
e, sulla base della prospettata nullità dell'art. 6, ha eccepito la decadenza di ex art. CP_2
1957 c.c. per non avere la stessa proposto istanza nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto ex lege a seguito della revoca dagli affidamenti in essere con la società Parte_2
In via subordinata, l'opponente ha chiesto la declaratoria di estinzione della fideiussione per fatto imputabile al creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c., lamentando che (cfr pagg.
6-7 atto di citazione in opposizione), nonostante sul c/c intestato alla società debitrice principale
(“n. 1000/00000419, acceso in data 5/5/2011, presso la filiale di Assago”), “nell'arco degli anni”, fossero “transitate diverse somme, che costituivano il corrispettivo delle prestazioni rese
a terzi dalla , la non avesse mai provveduto a soddisfare i Parte_2 CP_3
propri crediti a mezzo di compensazione con tali rimesse. In particolare, ha Pt_1
osservato che dalla documentazione prodotta “emerge che – nel periodo che va dall'aprile 2014 al febbraio 2015 – la ha ripianato un debito di € Parte_2
23.000 nei confronti un soggetto – la IC AG SN – che le aveva notificato un'ingiunzione di pagamento (doc. 3)” (cfr ibidem). Con comparsa depositata in data 11.3.2020, quale procuratrice di Controparte_1
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_2
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza (24.11.2020), il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c. 6,
c.p.c. e il sig. con la seconda memoria istruttoria, ha chiesto che il Tribunale Pt_1
ordinasse alla convenuta opposta, ex art. 210 c.p.c., “l'esibizione degli estratti conto di tutti i conti correnti accesi dalla presso BA Intesa San Paolo, Parte_2
filiale di Assago” (cfr. pag. 1 memoria x art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.). Pt_1
Il Tribunale, rigettata l'istanza e istruita la causa soltanto in via documentale, con sentenza n. 412 resa il 5 dicembre 2024 e pubblicata il 17 gennaio 2025, ha respinto l'opposizione e condannato l pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure:
- dopo aver rilevato che la fideiussione sottoscritta da ra stata stipulata al Pt_1
di fuori del periodo oggetto dell'indagine di BA d'IT (2002-2005), ha ritenuto che il provvedimento n. 55/2005 non potesse costituire prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale e che l'opponente non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la perdurante esistenza di tale intesa al momento della stipula della garanzia (25.7.2012);
- ha altresì rilevato che, anche ammettendo la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta da per conformità allo schema Abi censurato da Pt_1
BA d'IT, in ogni caso l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. appariva infondata, posto che, trattandosi di garanzia “a prima richiesta”, la banca aveva tempestivamente intimato il pagamento, in via stragiudiziale, alla debitrice principale e al fideiussore contestualmente alla revoca degli affidamenti a suo tempo concessi;
- ha rigettato poi l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c., affermando che l'opponente si era limitato ad allegare la mancata compensazione, pagina 5 di 14 da parte della banca, di rimesse affluite sul conto della debitrice, senza indicare né provare, per un verso, il fatto colposo o la violazione di obblighi giuridici in capo all'istituto di credito e, per altro verso, la sussistenza delle condizioni per una compensazione, rilevando anzi che la “lacunosa allegazione dell'opponente” appariva “documentalmente smentita” (cfr sentenza impugnata, pag. 12), non essendovi prova “che gli assegni emessi tra il 15.5.2014 e il 15.02.2015” e
“prodotti dall'opponente sub doc. 3”, fossero stati “negoziati sul c/c oggetto della controversia” e osservando che “al contrario, dall'estratto conto in atti non risulta alcuna annotazione contabile degli importi di cui agli assegni menzionati”
(trattasi di € 23.486,60 destinati, a quanto emerge dal citato doc. 3 a coprire un debito Pt_1 di verso IC AG S.n.c.); Parte_2
- ha rilevato, inoltre, l'inammissibilità dell'istanza istruttoria formulata dall'opponente ex art. 210 c.p.c. - e avente a oggetto tutti i conti correnti intrattenuti dalla banca con la debitrice principale - Parte_2
ritenendola palesemente esplorativa;
- ha rigettato, infine, l'eccezione svolta dalla difesa dell'attore opponente in sede di comparsa conclusionale circa la nullità, per vessatorietà ex art. 33, c. 2, Cod.
Cons., della clausola 6 della fideiussione, rilevando che il sig. era socio Pt_1
e amministratore unico della società garantita e che, pertanto, non poteva essere qualificato come consumatore.
Con atto di citazione notificato in data 20.2.2025, il sig. ha appellato tale Pt_1
sentenza per i seguenti motivi:
1. mancata declaratoria di nullità delle clausole riproduttive dello schema Abi censurato da BA d'IT con il provvedimento n. 55/2005;
2. erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto sufficiente l'istanza stragiudiziale svolta dalla BA al fine di evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.; pagina 6 di 14 3. erroneo rigetto della domanda di estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c.
La causa è stata iscritta sub r.g. 594/2025 e la prima udienza fissata al 25.6.2025.
E' intervenuta in appello in qualità di procuratrice di Controparte_3 Controparte_4
società unipersonale (14.4.2025), quale cessionaria del credito2, contestando ammissibilità
e fondatezza del gravame avverso e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza (25.6.2025), su invito dell'istruttore, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 26.11.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 18.11.2025).
Fruiti dalle parti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella Controparte_3
formulazione dell'appello.
La norma, in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, impone alla parte appellante di indicare, in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
in tal modo, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate.
Di qui il rigetto dell'eccezione sollevata da CP_3
Ciò posto, la Corte osserva che, con il primo motivo di appello, il sig. censura Pt_1
la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che la fideiussione de qua era stata stipulata nel luglio 2012, ha ritenuto che fosse onere del fideiussore dimostrare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla BA
d'IT con il provvedimento n. 55/2005.
L'appellante sostiene che, poiché le clausole della fideiussione oggetto di causa sono perfettamente sovrapponibili a quelle censurate dalla BA d'IT, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire al relativo provvedimento valore di prova privilegiata, senza richiedere ulteriori dimostrazioni a carico del fideiussore, pervenendo conseguentemente alla declaratoria di nullità delle clausole medesime.
Con il secondo motivo, l'appellante censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente, al fine di evitare la decadenza prevista dall'art. 1957
c.c., la mera istanza stragiudiziale avanzata dalla BA. pagina 8 di 14 Il sig. sostiene, infatti, che l'Istituto di credito avrebbe dovuto proporre Pt_1
un'azione giudiziale entro il termine semestrale indicato dalla norma per non incorrere nella decadenza ivi prevista.
Ebbene, la Corte osserva che il secondo motivo di gravame è privo di fondamento – per le ragioni che saranno di seguito esposte – e che ciò rende superfluo l'esame del primo motivo.
Infatti, anche qualora si ritenesse fondata la censura relativa alla nullità parziale delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema Abi censurato da BA d'IT, il fideiussore non potrebbe comunque trarre da ciò alcun effetto liberatorio, in considerazione dell'avvenuto rispetto, da parte della BA, del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ciò premesso, va richiamato il principio già più volte espresso da questa Corte territoriale (cfr., ex multis, C. App. Milano nn. 2524/2025, 2525/2023, 220/2023 e 890/2021) secondo cui, nell'ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, anche la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, rectius deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 13078 del 29.10.2008, ha chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni “a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”.
La citata pronuncia ha trovato ulteriore conferma nella sentenza della Suprema Corte n.
22346/2017, che ha evidenziato come deve ritenersi bastevole “la semplice proposizione
pagina 9 di 14 di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma [l'art. 1957 c.c.], atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. sul punto, da ultimo e nei medesimi termini, tra le tante: Cass. 660/2025, 5179/2025, 11321/2025 ecc.).
Pertanto, la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento, quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato a eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Diversamente opinando e ritenendo che l'adempimento del fideiussore sarebbe subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio da parte del creditore, la clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” verrebbe svuotata di significato, tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico (ma soltanto a tutela del garante, onde evitare che questi rimanga esposto per un periodo eccessivo al rischio di escussione anche dopo la scadenza della obbligazione principale) e può di conseguenza essere derogata dalle parti, sia esplicitamente, sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente (sul punto, cfr. Cass. Civ. n. 31509/2021 e pronunce ivi richiamate).
Nel caso in esame, deve in primis osservarsi che la fideiussione omnibus – prestata e sottoscritta dal sig. in favore della società garantita Pt_1 Parte_2
sino alla concorrenza dell'importo di euro 39.000,00 – prevede espressamente, all'art. 7, che: “il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio ). CP_1 pagina 10 di 14 Ciò posto, , con le raccomandate del 25 marzo 2014 inoltrate alla debitrice CP_2
principale e al fideiussore (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio , ha revocato gli affidamenti CP_3
concessi alla società, richiedendo contestualmente il pagamento delle somme dovute sia alla correntista, sia al sig. (per quest'ultimo, limitatamente all'importo garantito dalla Pt_1 fideiussione).
Ebbene, le raccomandate inviate dalla BA costituiscono richiesta scritta di pagamento stragiudiziale e, per quanto sopra osservato, non rileva il momento in cui, successivamente, intervenuto il fallimento della società debitrice principale, il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria nei confronti del garante, dovendosi ritenere rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale inoltrata contestualmente alla revoca degli affidamenti.
Venendo all'esame del terzo motivo di gravame, l'appellante deduce che la sentenza del
Tribunale di Milano debba essere riformata nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell'estinzione della fideiussione per fatto colposo del creditore ex art. 1955 c.c.
Secondo la prospettazione del sig. avrebbe colposamente omesso di Pt_1 CP_2
compensare i crediti vantati nei confronti della società garantita con le somme transitate
- tra maggio 2014 e febbraio 2015 - sul conto intestato alla Parte_2
E, al riguardo, il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato come esplorativa l'istanza ex art. 210 cpc svolta da trascurando il fatto che tale richiesta era Pt_1
finalizzata proprio a dimostrare che sul conto corrente della società erano stati versati gli importi richiamati dall'appellante.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Giova al riguardo richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quanto alla censura inerente all'assunta estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c., "Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire
pagina 11 di 14 violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore" (Cass. 4175/2020; nei medesimi termini v. Cass. 6685/2024; 21833/2017; 28838/2008;
9634/2003).
In breve, non è sufficiente imputare al creditore il mancato esercizio di un diritto, ma occorre dimostrare che sia stato violato, con colpa, un dovere giuridico imposto ex lege
o ex contractu e che da tale violazione sia disceso un pregiudizio in capo al fideiussore.
Nel caso in esame, l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato, che la BA abbia violato specifici obblighi di legge o contrattuali, né che da tale condotta sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al fideiussore, limitandosi ad assumere che non avrebbe proceduto a compensare i propri crediti verso la società correntista CP_2
con le somme asseritamente 'transitate' sul conto della tra Parte_2
aprile / maggio 2014 e febbraio 2015.
Ma è quest'ultima una prospettazione difensiva che non può essere condivisa, perché carente sia sul piano assertivo, sia su quello documentale.
Se si allude genericamente a rimesse eseguite su un conto passivo, le stesse automaticamente vanno a diminuire il passivo e vengono quindi ex se compensate;
ma ciò ben potrebbe avvenire pure nel caso in cui tra cliente e risultino aperti più CP_3
conti correnti (cfr. art. 18 condizioni contrattuali, sub doc. 4 ), anche se, nel caso di CP_1
specie, non vi è prova alcuna che al nome della società debitrice principale siano stati accesi più conti.
Se invece si allude in particolare agli importi degli assegni prodotti da sub doc. Pt_1
3 (n. 10 assegni per complessivi euro 23.486,60, emessi con date comprese tra maggio 2014 e febbraio
2015), non sembra possibile trascurare i seguenti rilievi:
pagina 12 di 14 - non vi è prova che tali assegni siano stati emessi su un conto della società Parte_2
[...]
- non vi è prova dell'esito di tali pagamenti, ossia che tali assegni fossero 'coperti';
- che poi la relativa provvista sia 'transitata' sull'unico conto della società (come affermato in primo grado da cfr sopra, pag. 4) risulta escluso dalla Pt_1
documentazione acquisita (cfr. e/c sub doc. 3 primo grado ), come già CP_1
puntualmente osservato dal primo giudice (cfr supra, pag. 6).
E va considerato che dal febbraio 2014 non risulta più né amministratore, né Pt_1
socio della società (cfr docc. 11 e 12 ), che il conto '419 Parte_2 CP_1
risulta estinto e girato a sofferenza in data 26.8.2014 (doc. 5 ) e che l'estratto al CP_1
28.5.2019 prodotto dalla riporta a deconto del passivo, dopo il passaggio a CP_3
sofferenza, soltanto un assegno bancario (29.10.2014, per euro 10.000) e cinque versamenti di contante (2 nel dicembre 2014 e 3 nel 2015: in aprile, maggio e dicembre, per complessivi euro
5.000, cfr ibidem).
Né le suddette lacune possono essere colmate attraverso l'istanza ex art. 210 c.p.c., riproposta in appello dal sig. istanza che, come già correttamente osservato dal Pt_1
primo giudice, si rivela inammissibile, in quanto generica e squisitamente esplorativa.
Da un lato, neppure si comprende per quale ragione l'appellante richieda l'esibizione degli estratti relativi a tutti i rapporti di c/c, in tesi, accesi dalla società
[...]
presso la filiale di Assago di , laddove non poteva Parte_2 CP_2 Pt_1
ragionevolmente ignorare su quale conto erano stati emessi gli assegni destinati a
IC AG;
dall'altro lato, l'unico rapporto di c/c di Parte_2
di cui è pacifica e documentalmente provata l'esistenza (c/c n. 1000/00000419, v. doc. 3
risulta chiuso e girato a sofferenza in data 26.8.2014. Parte_3
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in pagina 13 di 14 concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (26.001,00 - 52.000,00) e dunque in complessivi € 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando in contumacia di e nel contraddittorio Controparte_1
delle altre parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 412 resa il 5 dicembre 2024 e pubblicata il 17 gennaio 2025, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di nella Controparte_3
indicata qualità, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 26 novembre 2025
Il presidente est.
CO TI
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel procedimento monitorio, la ricorrente ha allegato e documentato di essere creditrice Controparte_1 nei confronti della di Binasco, dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia con sentenza del Parte_2 1.6.2016, della somma di euro 81.916,79, di cui:
- € 34.926,64 per scoperto del conto corrente n. 1000/00000419, acceso dalla predetta società presso la filiale di Assago di in data 5.5.2011 (docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio); Controparte_2
- € 46.990,15, quale debito residuo del finanziamento concesso alla società dalla BA in data 26.9.2012 (docc. 6 e 7 del fascicolo monitorio). pagina 4 di 14 2 La società ha allegato e documentato che: CP_3
- in forza di contratto di cessione di crediti pro-soluto stipulato in data 25 giugno Controparte_6 2021, aveva acquistato da Intesa San Paolo S.p.a. un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza”, tra i quali era compreso anche quello vantato nei confronti della società (v. G.U. n. Parte_2 143 del 2 dicembre 2021, doc. 2 ; CP_3
- successivamente, la società in forza di contratto di cessione di crediti stipulato in data 22 Controparte_4 novembre 2021, aveva a sua volta acquistato pro soluto da “i crediti (per Controparte_6 capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) acquistati originariamente dalla Cedente da Intesa San Paolo S.p.A. (con annuncio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 143 del 2 dicembre 2021)” (v. G.U. n. 148 del 14 dicembre 2021, doc. 3 . CP_3 pagina 7 di 14