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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANTONELLA Parte_1 C.F._1
VERGINE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze (FI), via Quintino
Sella n. 67, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_2 C.F._2
CHIOSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze (FI), via Paolo
Toscanelli n.6, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Seravezza (Querceta) Via Rotta, 311 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi Pt_1 stabilmente convivente,
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
1 significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Residenza presso la madre;
5.La frequentazione sarà paritaria ed i coniugi decideranno come alternarsi tenendo conto delle necessità del minore. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale concordando di volta in volta i giorni di festa;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30-5 di ogni anno.
6. Il mantenimento sarà diretto nei periodi che e passeranno con ciascun Per_1 CP_1 genitore.
7. Le spese straordinarie per entrambi i figli come da protocollo del CNF sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Il IG. ha richiesto alla IG.ra una somma a titolo di mantenimento di € 300.000,00, Parte_2 Pt_1 anche al fine di avere un più agevole accesso all'acquisto di una unità abitativa adeguata ad ospitare anche i figli nel tempo di permanenza presso di lui;
La IG.ra , anche per spirito di liberalità, Pt_1 acconsente di soddisfare integralmente la richiesta del IG. e si impegna a versargli a Parte_2 titolo di mantenimento una tantum la somma complessiva di €300.000,00. Detta somma è da intendersi versata ed accettata a definitiva e completa e definizione di ogni e qualsiasi questione patrimoniale/economica tra i coniugi, per il passato e per il futuro, avendola il sig. Parte_2 attentamente valutata e ritenuta congrua e sufficiente a coprire qualsivoglia propria esigenza, in qualità di quantificazione forfetaria e anticipata di mantenimento e/o assegno divorzile, avuto riguardo a tutte le condizioni delle parti, economiche, anagrafiche e lavorative.
Tale cifra verrà corrisposta integralmente al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in TR (LU) il 4/11/2000, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e CP_1 Per_2 nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia
[...] di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in TR (LU) in data 4/11/2000, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TR (LU) all'Atto Numero 108, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di TR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANTONELLA Parte_1 C.F._1
VERGINE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze (FI), via Quintino
Sella n. 67, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_2 C.F._2
CHIOSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze (FI), via Paolo
Toscanelli n.6, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Seravezza (Querceta) Via Rotta, 311 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi Pt_1 stabilmente convivente,
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
1 significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Residenza presso la madre;
5.La frequentazione sarà paritaria ed i coniugi decideranno come alternarsi tenendo conto delle necessità del minore. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale concordando di volta in volta i giorni di festa;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30-5 di ogni anno.
6. Il mantenimento sarà diretto nei periodi che e passeranno con ciascun Per_1 CP_1 genitore.
7. Le spese straordinarie per entrambi i figli come da protocollo del CNF sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Il IG. ha richiesto alla IG.ra una somma a titolo di mantenimento di € 300.000,00, Parte_2 Pt_1 anche al fine di avere un più agevole accesso all'acquisto di una unità abitativa adeguata ad ospitare anche i figli nel tempo di permanenza presso di lui;
La IG.ra , anche per spirito di liberalità, Pt_1 acconsente di soddisfare integralmente la richiesta del IG. e si impegna a versargli a Parte_2 titolo di mantenimento una tantum la somma complessiva di €300.000,00. Detta somma è da intendersi versata ed accettata a definitiva e completa e definizione di ogni e qualsiasi questione patrimoniale/economica tra i coniugi, per il passato e per il futuro, avendola il sig. Parte_2 attentamente valutata e ritenuta congrua e sufficiente a coprire qualsivoglia propria esigenza, in qualità di quantificazione forfetaria e anticipata di mantenimento e/o assegno divorzile, avuto riguardo a tutte le condizioni delle parti, economiche, anagrafiche e lavorative.
Tale cifra verrà corrisposta integralmente al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in TR (LU) il 4/11/2000, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e CP_1 Per_2 nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia
[...] di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in TR (LU) in data 4/11/2000, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TR (LU) all'Atto Numero 108, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di TR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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