Decreto cautelare 2 novembre 2024
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 12/05/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziana Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ANES LO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Brianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2024, rilasciato dal Comune di ANES LO al controinteressato per la sopraelevazione di un fabbricato sito in Via -OMISSIS-, nell'area identificata nel catasto comunale al foglio -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di ANES LO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, fratelli comproprietari di un immobile sito in ANES LO alla via -OMISSIS-, esponevano che, intorno al 27 giugno 2024, uno di essi, per la precisione -OMISSIS-, giungendo in ANES LO (nessuno di loro, infatti, sarebbe stato residente in paese), aveva notato l'esecuzione di lavori edili sul fabbricato confinante, sito in via -OMISSIS-
Per prima cosa lo stesso soggetto aveva presentato una domanda di accesso agli atti e di sospensione dei lavori, che, però, non sarebbe stata tempestivamente riscontrata; quindi, in data 9 luglio 2024, i tecnici del Comune avevano effettuato un sopralluogo.
Solo dopo una serie di diffide, il Comune, nel settembre 2024, aveva concesso l’accesso agli atti con il rilascio delle copie degli elaborati di progetto.
Dalla documentazione rilasciata dall’ente sarebbe emerso che il proprietario dell’immobile vicino, odierno controinteressato, aveva effettuato, con SCIA del 9 febbraio 2022, una “ristrutturazione edilizia ( ex art. 3 comma 1, lett. d, del D.P.R. 380/2001) con cambio di destinazione d'uso a fini abitativi” del predetto immobile; in data 23 dicembre 2022 lo stesso soggetto aveva trasmesso al Comune di ANES LO richiesta di permesso di costruire per la sopraelevazione del medesimo fabbricato.
1.1. In relazione a questo secondo intervento, lamentavano, in premessa, in termini generali e sintetici, che “ nella rappresentazione grafica e nella planimetria degli impalcati del primo e secondo piano, il costruendo immobile sembra mantenere l'originario impianto, in realtà, considerando l'altezza assentita e futura, … i predetti piani compromettono la libera visuale e nel contempo privano l'abitazione dei germani -OMISSIS- dell'area e della luce necessarie, il tutto in difformità delle norme tecniche di attuazione, e della disciplina urbanistica ”.
2. In termini più analitici, affermavano che il permesso di costruire n. -OMISSIS- sarebbe stato affetto dai seguenti vizi di illegittimità.
2.1. In primo luogo la sopraelevazione sarebbe stata inammissibile in quanto da realizzare su un immobile a sua volta costruito senza permesso di costruire, e pertanto, abusivo e passibile di demolizione ai sensi del D.P.R. 380/2001.
Avendo, infatti, la sua realizzazione comportato il “cambio di destinazione d’uso”, con aumento e modifica del carico urbanistico, secondo l’art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. ed i principi consolidati della giurisprudenza, sarebbe stato, in realtà, necessario il rilascio di un permesso di costruire.
2.1.2. La creazione, sotto tale profilo, di un immobile abusivo avrebbe travolto la legittimità del permesso di costruire impugnato, stante il divieto di concedere la sopraelevazione su un immobile realizzato in spregio alla vigente normativa.
2.2. In ogni caso, come evidenziato in altro motivo di ricorso, il permesso di costruire impugnato sarebbe stato illegittimo in quanto rilasciato in violazione delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G., essendo stata trascurata la verifica del rispetto delle distanze della nuova struttura dal fabbricato di proprietà dei ricorrenti.
Infatti, sia dagli elaborati di progetto che dagli impalcati allo stato realizzati, sarebbe emerso chiaramente come la sopraelevazione avrebbe comportato, per la quota della parete perimetrale dei ricorrenti visibile lateralmente dalla Via Consolare Valeria, l'oscuramento di una finestra in essa presente, con conseguente privazione della luce naturale ed alterazione delle condizioni di salubrità e vivibilità degli spazi interni; più in generale, con la realizzazione dei piani previsti in progetto, tutti gli ambienti dell’immobile dei ricorrenti sarebbero stati privati della luce, e sarebbero state impedite le vedute dirette, laterali e oblique, così come sarebbe stata compromessa la vista panoramica del mare e della intera baia.
2.2.1. Lamentavano, ancora, che la sopraelevazione sarebbe stata realizzata ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalle NTA al PRG, in quanto posta a circa 4,10 mt dalla portafinestra sotto il condizionatore, visibile nei rilievi fotografici depositatati, e a 3,40 mt dalla parete finestrata sotto la scala in ferro del loro immobile, quando, invece, avrebbe, dovuto garantirsi la distanza minima di 10 metri tra i fabbricati, così come previsto, per ragioni igienico sanitarie, dalle disposizioni comunali e dell’art. 9 del D.M. 1444/1969 per le zone B.
2.2.2. Lamentavano, ancora, che l'intercapedine che si sarebbe venuta a creare, definita "giunto tecnico", tra il nuovo fabbricato e quello preesistente dei signori -OMISSIS-, sarebbe stata idonea a compromettere la salubrità dei luoghi.
2.3. Infine, con un terzo motivo di ricorso, lamentavano che, a fronte dei ripetuti atti con cui la parte aveva inutilmente diffidato il Comune di Sant’ES ad adottare controlli e provvedimenti di inibitoria, quest’ultimo non avrebbe mai provveduto all’esercizio dei propri poteri di verifica e controllo.
2.4. In conclusione, per le predette ragioni chiedevano l’annullamento degli atti impugnati.
3. Si costituiva in giudizio il controinteressato, proprietario dell’immobile confinante, il quale rilevava, preliminarmente, che il ricorso sarebbe stato irricevibile, data la tardività nella sua presentazione, alla luce del fatto che l’atto sarebbe stato immediatamente pubblicato all’albo pretorio del Comune; in ogni caso, il ricorso sarebbe stato, comunque tardivo, considerando che già nel luglio 2024 i lavori erano stati realizzati ed il giorno 9 dello stesso mese sarebbe stato effettuato il sopralluogo con i tecnici del Comune.
3.1. In ogni caso, il ricorso sarebbe stato, nel merito, infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso, affermava che la SCIA per la realizzazione dei lavori sul piano terra si sarebbe consolidata, non essendo stata impugnata neanche con il ricorso in esame; pertanto, tutte le relative doglianze sarebbero state inammissibili. In ogni caso, nel titolo sarebbero stati indicati tutti gli atti abilitativi precedenti e la certificazione del Genio Civile, in ordine alla regolarità sismica, sarebbe stata regolarmente richiesta e rilasciata.
3.2. Riguardo al secondo motivo di ricorso, il presunto oscuramento di una finestra avrebbe, in realtà, riguardato solo la luce di un vano in realtà non abitabile, in quanto fuori dagli indici del D.M. Sanità 5/7/75. Pertanto, correttamente in fase progettuale sarebbe stata prevista la sopraelevazione del fabbricato confinante in aderenza al fabbricato dei ricorrenti, lasciando un giunto tecnico in conformità a quanto prescritto dalla normativa sismica.
3.2.1. Rispetto all’ulteriore presunto profilo di violazione delle distanze, avrebbe dovuto considerarsi che quella evidenziata da controparte sarebbe stata la porta di accesso al disimpegno del loro appartamento e, in proposito, l’art. 42 del Regolamento Edilizio del Comune di S. ES, avrebbe espressamente disposto che “non sono considerate pareti finestrate quelle facciate che presentino esclusivamente finestre di vani destinati a scala, disimpegni, corridoi, wc e lavanderie”.
3.2.2. In ogni caso, anche con riferimento a tale profilo, la violazione delle distanze non sarebbe stata dimostrata, non comprendendosi esattamente i punti di misura utilizzati ed i relativi criteri.
3.3. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, non vi sarebbe stato alcun inadempimento dell’Amministrazione ai propri doveri di controllo, in quanto, semmai, l’attività edilizia si sarebbe consolidata per la mancata contestazione di essa da parte degli stessi ricorrenti nei termini di decadenza previsti.
3.4. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
4. Si costituiva in giudizio anche il Comune di Sant’ES LO, formulando, preliminarmente, eccezione di irricevibilità del ricorso analoga a quella formulata dal controinteressato.
4.1. Nel merito, il ricorso sarebbe stato, comunque, infondato, in quanto la SCIA avrebbe ormai consolidato i suoi effetti anche ai sensi dell’art. 21 nonies della l. 241/90.
In ogni caso, l’intervento non avrebbe comportato incremento di volume ed il cambio di destinazione d’uso sarebbe avvenuto nella medesima categoria funzionale (da A/6 ad A/2) per effetto della fusione delle due unità immobiliari.
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso sarebbe stato infondato, in quanto l’Ufficio del Genio Civile di Messina avrebbe rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 380/2001, con provvedimento -OMISSIS-dell’8 aprile 2024.
4.2.1 Non vi sarebbe stato oscuramento di una parete finestrata perché la finestra, chiusa da una grata fissa, avrebbe impedito, la veduta, configurando propriamente una finestra - luce la quale, ai sensi dell’art. 904 c.c., avrebbe consentito, certamente, al vicino di costruire in aderenza.
Non sarebbe stata, poi, parete finestrata neppure quella su cui sarebbe stata realizzata la porta di accesso al disimpegno dell’appartamento dei ricorrenti, “ tanto più – secondo il rilievo dell’Amministrazione - che nel fondo dei ricorrenti risulta realizzato un “muro di gelosia”, che per dimensioni – circa m. 1,69 di altezza e 37 di spessore – impedisce l’affaccio e dunque la comoda prospectio verso il fondo del vicino ”.
4.2.2. Infine, sottolineava che il giunto tecnico sarebbe stato realizzato in conformità a quanto prescritto dalla normativa antisismica onde consentire la necessaria oscillazione ai fini sismici.
4.3. In conclusione, anche l’Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso.
5. I ricorrenti, nella memoria del 15 novembre 2025, presentata in vista della decisione dell’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, contestavano l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sottolineando come quest’ultimo non avrebbe avuto ad oggetto la precedente SCIA, ma solo il permesso di costruire, al quale l’autorizzazione del Genio civile si sarebbe sovrapposta in via postuma. Aggiungevano, inoltre, che il provvedimento impugnato non sarebbe stato legittimo, in quanto, ai sensi dell’art. 10 comma 9 delle N.T.A. sarebbe stata necessaria una preventiva convenzione tra privati.
Infine, quanto al profilo della violazione, o meno, delle distanze dalle pareti finestrate, sottolineavano che quella definita “porta” dalla controparte, sarebbe stata, in realtà, un balcone o porta finestra che, seppur relativa, allo stato, ad un disimpegno, avrebbe compromesso, nel futuro, una diversa distribuzione degli spazi all'interno dell'appartamento.
Per tali ragioni insisteva nella domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
6. L’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati veniva respinta.
7. In vista dell’udienza pubblica depositava una memoria ex art. 73 c.p.a, anzitutto, l’Amministrazione, la quale reiterate le precedenti argomentazioni, insisteva, in particolare, sul fatto che la tipologia del primo intervento realizzato, compreso il cambio di destinazione, che sarebbe avvenuto all’interno della stessa destinazione funzionale, sarebbe stata perfettamente realizzabile tramite SCIA, anche ai sensi dell’art. 23 ter del D.P.R. 380/2001, come novellato dal c.d. decreto “salva casa”.
Reiterava, per il resto, le argomentazioni formulate nella precedente memoria.
8. Anche la parte controinteressato depositava una memoria nella quale reiterava le argomentazioni precedentemente formulate.
9. La parte ricorrente depositava anch’essa una memoria nella quale, in relazione all’eccezione di irricevibilità, insisteva sul fatto che l’entità della sopraelevazione non sarebbe stata conoscibile prima della concessione dell’accesso agli atti, dal momento che fino all’agosto 2024 erano stati realizzati i soli pilastri ed il primo implacato.
Nel merito, evidenziava che l’Amministrazione avrebbe sempre potuto esercitare i propri poteri di vigilanza e sanzionatori e che il cambio di destinazione d’uso avrebbe riguardato classi non omogenee.
Ribadiva, per il resto, le argomentazioni precedentemente formulate.
10. Depositava una memoria di replica la parte controinteressata, così come l’Amministrazione, la quale aggiungeva che non sarebbe stata necessaria alcuna convenzione tra privati, la quale avrebbe presupposto la derogabilità delle distanze, inammissibile proprio sul presupposto, fatto proprio dalla parte ricorrente, dell’esistenza di pareti finestrate.
Con memoria conclusionale i ricorrenti insistevano nelle proprie precedenti argomentazioni.
11. All’udienza del 25 marzo 2025, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
12. Ciò premesso, deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di irricevibilità del ricorso.
Rileva, in proposito, il Collegio, che è certamente vero che già a partire dal sopralluogo del 9 luglio 2024 la parte ha avuto la possibilità di visionare il cantiere. Tuttavia, tale momento di cognizione dello stato dei luoghi ha valenza formale soprattutto per la posizione del Comune convenuto che, in tal modo, ha potuto appurare la consistenza dei lavori effettuati e la loro rispondenza alle previsioni di progetto.
Coglie nel segno, in proposito, il riferimento della parte ricorrente all’oggetto delle proprie contestazioni, la cui corretta individuazione incide sulla determinazione del dies a quo per l’impugnazione del titolo edilizio indicato in epigrafe.
Ed invero, la parte ricorrente non ha contestato il diritto (l’ an ) in astratto della controinteressata di costruire, bensì la concreta edificazione realizzata (il quomodo ), sia per la supposta violazione delle distanze, sia in relazione all’asserita illegittimità del precedente intervento e all’assenza delle necessarie certificazioni sismiche.
Sulla scorta di tale distinzione tra l’ an ed il quomodo della costruzione, anche la giurisprudenza, correttamente richiamata dalla parte ricorrente, distingue il momento da cui decorre l’onere di impugnazione dei provvedimenti da parte del terzo che si ritiene leso dall’attività edilizia realizzata.
Anche secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, “ il dies a quo ai fini della tempestiva proposizione del ricorso si identifica con l’inizio dei lavori, laddove si contesti l’ an della edificazione (ovvero si assuma che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area); mentre coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, in termini di esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) ” (Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023 n. 3654).
In tal senso, non è, invero, decisiva né l’assenza della cartellonistica, né, in sé, la concessione dell’accesso agli atti.
A quest’ultimo proposito, infatti, nella medesima pronuncia da ultimo richiamata, è messo in rilievo che “ la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso ”; tuttavia, nel caso di specie, va messo in evidenza che l’Amministrazione ha tardato a riscontrare tale richiesta di accesso e che quest’ultima era effettivamente indispensabile per verificare l’effettiva divergenza o meno della realizzazione del controinteressato rispetto al relativo titolo edilizio.
In definitiva, per le predette ragioni l’impugnazione deve ritenersi tempestiva e deve dunque essere rigettata, in quanto infondata, l’eccezione di irricevibilità del ricorso.
13. Ciò premesso, nel merito il ricorso deve ritenersi infondato.
13.1. In primo luogo, sono infondate le censure relative ai precedenti interventi realizzati tramite SCIA, da cui si vorrebbe far derivare una sorta di illegittimità derivata del provvedimento impugnato, in quanto relativo alla realizzazione di una sopraelevazione su un immobile che si vorrebbe abusivo perché realizzato in base ad una SCIA asseritamente insufficiente in base alla consistenza dei lavori effettivamente realizzati.
Invero, non risulta documentata né la violazione delle prescrizioni in tema di demolizione e ricostruzione degli edifici, né, come i ricorrenti hanno insistentemente affermato, la realizzazione di un cambio di destinazione non consentito, in quanto riguardante, secondo quanto gli stessi asseriscono, un passaggio tra diverse categorie catastali.
Al contrario, l’Amministrazione (al pari dello stesso controinteressato) ha ribadito la piena regolarità dell’intervento sotto entrambi i profili e la parte ricorrente non ha, in realtà, provato o documentato il contrario.
Più in generale, deve rilevarsi che le censure sollevate, sotto tale profilo, sono comunque tardive, dal momento che, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. 241/90, la SCIA deve ritenersi definitivamente consolidata, essendo trascorso, al momento della loro proposizione, il termine annuale per la proposizione delle iniziative di autotutela previste per gli interventi edilizi realizzati dietro segnalazione.
In tal senso – e con ciò viene in esame anche il terzo motivo di ricorso – non è configurabile alcun silenzio inadempimento o inerzia dell’Amministrazione, dal momento che, alla luce delle predette previsioni, il provvedimento doveva ritenersi non annullabile, neanche in via di autotutela.
In proposito, infatti, non vi è prova, in atti, della sussistenza delle condizioni, di cui all’art. 21 nonies , per l’esercizio dei poteri di controllo tardivo e, dunque, non si configura la lamentata “ingiustificata omissione” dei poteri di verifica e controllo sull’attività edilizia avviata con SCIA.
13.2. Infondata è anche la censura con cui la parte ha lamentato la mancanza delle necessarie certificazioni del Genio civile, dal momento che il Comune convenuto ha attestato e depositato in atti l’autorizzazione con cui il predetto Ente, in data 8 aprile 2024, ha consentito la soprelevazione sul rilievo della redazione del progetto “ secondo i disposti della normativa vigente ”.
14. Prive di fondamento sono le censure con cui si lamenta che la sopraelevazione sarebbe stata realizzata in violazione della disciplina in materia di distanze e costruzioni in aderenza.
14.1. Quanto a quest’ultimo profilo, anche sulla scorta della documentazione fotografica in atti, la costruzione in aderenza che ha comportato la chiusura di quella che effettivamente può considerarsi una mera luce, e non una finestra, appare legittima ai sensi della disciplina civilistica correttamente richiamata dal Comune (art. 904 c.c.).
Stabilisce, infatti, la norma da ultimo richiamata, che “ la presenza di luci in un muro non impedisce al vicino … di costruire in aderenza ”.
Per luce, in base al codice civile, deve intendersi l’apertura, posta su una parete, che permetta il passaggio di luce e di aria, ma non l’affaccio o la vista sul fondo del vicino. Ciò, a differenza della veduta che, invece, consente di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino.
Una tale differenziazione di funzione si ottiene, generalmente, mediante l’apposizione di una grata.
Ebbene, nel caso di specie, sia dalla documentazione fotografica depositata dai ricorrenti (all. 8 al ricorso), sia da quella inserita nella relazione tecnica depositata dal controinteressato (all. 2 della memoria del 14 novembre 2024) si desume che quelle in considerazione è, senza alcun dubbio, una luce.
Dal che consegue la piena legittimità della costruzione in aderenza.
In proposito, poi, non emergono profili di illegittimità, né, a dire il vero, circostanziate censure in merito alla realizzazione, in tale fascia di aderenza, di un giunto tecnico, che appare giustificato da esigenze antisismiche.
14.2. Il Comune e lo stesso controinteressato hanno dimostrato il rispetto della disciplina in materia di distanze anche in relazione alla porta finestra di cui alla documentazione fotografica di cui all’allegato 11 del ricorso.
Correttamente, infatti, hanno fatto riferimento alle previsioni di cui all’art. 42 del REC, in materia di misurazione di distanze tra fabbricati, nella parte in cui escludono l’applicazione delle distanze per le pareti finestrate (pari a 10 metri) per le facciate che presentino finestre di vani destinati, tra l’altro, a scale e disimpegni.
Ed invero, neanche la stessa parte ricorrente ha disconosciuto tale funzionalità dell’ambiente al quale si accede da tale finestra, limitandosi ad affermare che quest’ultima (così come la sopraelevazione da ultimo realizzata) “ seppur accede oggi a un disimpegno, nel futuro compromette una diversa distribuzione degli spazi all'interno dell'appartamento ”; in definitiva, è innegabile, e incontestato dalla stessa parte, che, allo stato, la finestra acceda ad un disimpegno, e non viga, quindi, rispetto ad essa, l’obbligo di distanziamento di 10 metri tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1969, sicché le attuali distanze, i cui criteri di misurazione da parte dei ricorrenti, non risultano, peraltro, perspicui, devono, in relazione alle previsioni del predetto D. M. e del R.E.C. di cui si è invocata la violazione, ritenersi, invece, del tutto regolari.
Proprio l’inapplicabilità, nella fattispecie, delle distanze regolamentari, mette fuori uso la necessità di convenzioni tra privati (invero irritualmente e tardivamente invocate dai ricorrenti negli atti successivi al ricorso), che costituiscono, per l’appunto, strumenti di deroga di prescrizioni che, nel caso di specie, per le ragioni sopra indicate, non possono dirsi vigenti.
In definitiva, operano, a legittimare, sotto tale profilo, l’intervento, le citate previsioni di cui all’art. 42 del R.E.C., che la parte avrebbe dovuto eventualmente impugnare, e non ha, invece, impugnato, per i dedotti profili di contrasto con l’art. 18 della legge regionale 16/2016 o con l’art. 9 del D.M. 1968.
14.3. Del tutto generica, infine, è la censura con cui si è lamentato che tutti gli immobili sarebbero stati privati di luce e sarebbe stata compromessa la vista da essi precedentemente godibile, considerato che, in difetto di violazione della richiamata disciplina in materia di distanze ed in assenza di un’apposita servitù, di cui la parte non ha dato prova, è inconfigurabile, secondo la giurisprudenza consolidata, un generale e generico “diritto alla vista panoramica”.
14.4. In definitiva, nessuna violazione delle distanze tra costruzioni è configurabile né, tanto meno, una rilevante violazione della vista panoramica, sicché le relative censure si rivelano del tutto prive di fondamento.
15. In conclusione, per tutte le predette ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
16. La peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private del presente procedimento.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.