Articolo 1 della Legge 27 maggio 1950, n. 413
Articolo 2
Versione
21 luglio 1950
Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) fissato in L. 510.000 con la legge 24 febbraio 1941, n. 207 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a L. 7.500.000.
Entrata in vigore il 21 luglio 1950