Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) fissato in L. 510.000 con la legge 24 febbraio 1941, n. 207 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a L. 7.500.000.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) fissato in L. 510.000 con la legge 24 febbraio 1941, n. 207 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a L. 7.500.000.