Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2922 del 2025, proposto da
Lahiru Sampath Senevirathne Godamadiththe Gedara, rappresentato e difeso dall'avvocato Amadeo Santamato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di revoca del nulla osta P-NA/L/Q/2023/107370, emesso dalla Prefettura di Napoli Sportello Unico Immigrazione e notificato al ricorrente in data 22.04.2025, nonché di ogni altro atto allo stesso presupposto, conseguente, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 4 giugno 2025 e depositato l’11 giugno 2025, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore.
Il ricorrente espone che: - in data 27.03.2023 la società Edil progetti presentava richiesta di nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente; - lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli rilasciava in data 1.05.2023 il nulla osta in favore del ricorrente che otteneva poi il visto e in data 26.09.2023 raggiungeva l’Italia dallo Sri Lanka; - nonostante i tentativi effettuati, il ricorrente non riusciva ad avere contatti con il datore di lavoro e chiedeva alla Prefettura, data l’indisponibilità del datore di lavoro originario richiedente, di essere convocato per all’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione informando anche l’amministrazione che in data 15.04.2024 era stato assunto da altro datore di lavoro; - in data 14.01.2025 il ricorrente veniva assunto da altra s.r.l. ; - la Prefettura di Napoli convocava le parti per il giorno 13.02.2025 e in tale data si presentava presso gli Uffici del SUI solo il ricorrente, mentre il datore di lavoro originario non si presentava; - in data 13.02.2025 la Prefettura di Napoli S.U.I. emetteva preavviso di rigetto; - in data 26.02.2025 il ricorrente presentava denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord segnalando l’irreperibilità del datore di lavoro che si era impegnato ad assumerlo; - in data 27.02.2025, il ricorrente, tramite il difensore, presentava le controdeduzioni avverso il preavviso di revoca, allegando documentazione; nonostante ciò, in data 22.04.2025, lo S.U.I. emetteva e notificava al ricorrente il provvedimento di revoca del nulla osta, basato sulla mancata presentazione del datore di lavoro e sulla carenza della documentazione necessaria al buon esito della pratica.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1553 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito le parti non hanno depositato ulteriori memorie né documentazione.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti, e anche il deposito della documentazione alloggiativa (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO SC, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
MA TU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TU | NO SC |
IL SEGRETARIO