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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2964/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16030/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259025669903000 107,27 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259025669903000 97,18 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150094661333000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. n. 0712016006817676000 ALTRI TRIBUTI 1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2706/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Per le esposte ragioni la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CHIEDE che la Ecc.ma Corte di giustizia Voglia così provvedere:
a) alla luce del principio della ragione più liquida, dichiarare estinta l'obbligazione e/o prescritto il credito di € 204,45 (correlato alle quote associative 2015 e 2016) del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola per decorso del termine quinquennale;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza delle notifiche e
/o procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento sub. b) e c) dell'epigrafe e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, che eventualmente dovessero essere esibiti nel procedimento de quo, sconosciuti all' istante, e per l'effetto comunque estinta la pretesa creditoria del COA del Tribunale di Nola per prescrizione;
c) spese e competenze del procedimento a carico dei soccombenti in solido.
Per Agenzia Entrate SC SI CONCLUDE chiedendo, che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Voglia, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria rigettare il ricorso;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1l'Avv. , rappresentata a e difesa da sé medesima come in atti, impugnava nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE sede di ROMA, nonché COA di Nola, in persone del presidente p.t. , con sede legale presso il tribunale di Nola l'intimazione di pagamento n.
2 07120259025669903/000 , avente ad oggetto l' omesso pagamento delle quote associative relative rispettivamente agli anni 2015 per € 80,00 , oltre interessi e oneri di riscossione e
2016 per € 80,00 , oltre interessi e oneri di riscossione per complessivi € 204,45.
La parte ricorrente, alla luce del principio della ragione più liquida, chiedeva di dichiarare estinta l'obbligazione e/o prescritto il credito di € 204,45 (correlato alle quote associative
2015 e 2016) del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola per decorso del termine quinquennale;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza delle notifiche e /o procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento sub. b) e c) dell'epigrafe e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, che eventualmente dovessero essere esibiti nel procedimento de quo, sconosciuti all' istante, e per l'effetto comunque estinta la pretesa creditoria del COA del Tribunale di Nola per prescrizione;
spese e competenze del procedimento a carico dei soccombenti in solido.
La Agenzia Entrate SC chiedeva di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
3 Il ricorso proposto è inammissibile e infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
Sulla rituale notifica delle cartelle di pagamento e sul mancato decorso del termine di prescrizione.
Le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate.
In particolare l'ente della riscossione ha allegato al PTT i seguenti documenti:
- la cartella n. -07120150094661333000 che è stata notificata in data 31/10/2015 (vedi relata di notifica doc. 3);
- la cartella n. 07120160068171676000 che è stata notificata in data 10/03/2017 (vedi relata di notifica doc. 4).
La regolare notifica della cartella di pagamento, provata dalla documentazione ivi allegata, comporta che il ricorso della contribuente deve essere dichiarato inammissibile perché le eccezioni sollevate dallo stesso sono tardive e andavano proposte impugnando entro i termini di legge le cartelle di pagamento presupposte.
Per effetto della mancata impugnazione della cartella, i crediti da essa recati si sono consolidati.
Nel merito in relazione a de/e cartelle sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione:
n. 07120209018722787000 notificata in data 13/02/2020;
n. 07120259025669903000 notificata in data 22/05/2025.
Legittimità dell'avviso di accertamento opposto
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché 4 dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
Prescrizione decennale dei contributi AS SE
Nel caso in esame opera l'art. 66 della L. n. 247/2012, che dispone che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla AS nazionale di previdenza e assistenza forense.
Ne consegue che ora è nuovamente vigente in materia il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla AS SE.
Ed infatti, la Corte di ASzione si è pronunciata immediatamente dopo l'entra in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che
5 “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Nessun termine di decadenza o prescrizione si è maturato, nel caso in esame, per consentire di annullare gli atti di accertamento impugnati.
Sono infondate e destituite di fondamento anche tutte le altre deduzioni sollevate dalla difesa della parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto dei principi della soccombenza, le stesse sono poste a carico della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre IVA e Cpa e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, li 12 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16030/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259025669903000 107,27 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259025669903000 97,18 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150094661333000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. n. 0712016006817676000 ALTRI TRIBUTI 1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2706/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Per le esposte ragioni la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CHIEDE che la Ecc.ma Corte di giustizia Voglia così provvedere:
a) alla luce del principio della ragione più liquida, dichiarare estinta l'obbligazione e/o prescritto il credito di € 204,45 (correlato alle quote associative 2015 e 2016) del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola per decorso del termine quinquennale;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza delle notifiche e
/o procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento sub. b) e c) dell'epigrafe e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, che eventualmente dovessero essere esibiti nel procedimento de quo, sconosciuti all' istante, e per l'effetto comunque estinta la pretesa creditoria del COA del Tribunale di Nola per prescrizione;
c) spese e competenze del procedimento a carico dei soccombenti in solido.
Per Agenzia Entrate SC SI CONCLUDE chiedendo, che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Voglia, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria rigettare il ricorso;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1l'Avv. , rappresentata a e difesa da sé medesima come in atti, impugnava nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE sede di ROMA, nonché COA di Nola, in persone del presidente p.t. , con sede legale presso il tribunale di Nola l'intimazione di pagamento n.
2 07120259025669903/000 , avente ad oggetto l' omesso pagamento delle quote associative relative rispettivamente agli anni 2015 per € 80,00 , oltre interessi e oneri di riscossione e
2016 per € 80,00 , oltre interessi e oneri di riscossione per complessivi € 204,45.
La parte ricorrente, alla luce del principio della ragione più liquida, chiedeva di dichiarare estinta l'obbligazione e/o prescritto il credito di € 204,45 (correlato alle quote associative
2015 e 2016) del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola per decorso del termine quinquennale;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza delle notifiche e /o procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento sub. b) e c) dell'epigrafe e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, che eventualmente dovessero essere esibiti nel procedimento de quo, sconosciuti all' istante, e per l'effetto comunque estinta la pretesa creditoria del COA del Tribunale di Nola per prescrizione;
spese e competenze del procedimento a carico dei soccombenti in solido.
La Agenzia Entrate SC chiedeva di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
3 Il ricorso proposto è inammissibile e infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
Sulla rituale notifica delle cartelle di pagamento e sul mancato decorso del termine di prescrizione.
Le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate.
In particolare l'ente della riscossione ha allegato al PTT i seguenti documenti:
- la cartella n. -07120150094661333000 che è stata notificata in data 31/10/2015 (vedi relata di notifica doc. 3);
- la cartella n. 07120160068171676000 che è stata notificata in data 10/03/2017 (vedi relata di notifica doc. 4).
La regolare notifica della cartella di pagamento, provata dalla documentazione ivi allegata, comporta che il ricorso della contribuente deve essere dichiarato inammissibile perché le eccezioni sollevate dallo stesso sono tardive e andavano proposte impugnando entro i termini di legge le cartelle di pagamento presupposte.
Per effetto della mancata impugnazione della cartella, i crediti da essa recati si sono consolidati.
Nel merito in relazione a de/e cartelle sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione:
n. 07120209018722787000 notificata in data 13/02/2020;
n. 07120259025669903000 notificata in data 22/05/2025.
Legittimità dell'avviso di accertamento opposto
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché 4 dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
Prescrizione decennale dei contributi AS SE
Nel caso in esame opera l'art. 66 della L. n. 247/2012, che dispone che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla AS nazionale di previdenza e assistenza forense.
Ne consegue che ora è nuovamente vigente in materia il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla AS SE.
Ed infatti, la Corte di ASzione si è pronunciata immediatamente dopo l'entra in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che
5 “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Nessun termine di decadenza o prescrizione si è maturato, nel caso in esame, per consentire di annullare gli atti di accertamento impugnati.
Sono infondate e destituite di fondamento anche tutte le altre deduzioni sollevate dalla difesa della parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto dei principi della soccombenza, le stesse sono poste a carico della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre IVA e Cpa e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, li 12 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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